PDL 3449

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3449

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELOTTI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BONIARDI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, FOSCOLO, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, PAOLIN, PATASSINI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, SALTAMARTINI, TATEO, TONELLI, ZANELLA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli arbitri e dei giudici di gara, nonché attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medesimi durante lo svolgimento delle competizioni sportive

Presentata il 20 gennaio 2022

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Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni le aggressioni fisiche e verbali nei confronti degli arbitri delle manifestazioni sportive, in particolare di calcio, sono in preoccupante aumento. In base ai dati dell'Osservatorio sulla violenza agli ufficiali di gara nell'ultima stagione rilevata (2018-19) prima della pandemia, sono ben 457 gli episodi rilevati dall'Associazione italiana arbitri (AIA) e dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).
Esaminando in particolare i dati, si evidenzia come la situazione sia particolarmente grave in Calabria (79 episodi), Sicilia (74), Lazio (54), Emilia Romagna (40) e Campania (38).
Da questa escalation di violenza contro gli arbitri non resta esclusa nessuna categoria: in particolare è un fenomeno che assume livelli di guardia nelle serie inferiori (prima, seconda e terza categoria) e in quelle a livello giovanile e vede protagonisti negativi giocatori, dirigenti, tifosi e genitori dei ragazzi in campo.
Dalle aggressioni fisiche gravi con ricoveri al pronto soccorso, alle minacce aggravate, il campionario di violenze contro arbitri e giudici di gara è ampio e preoccupante.
La normativa italiana in materia prevede, nei confronti degli autori di atti di violenza, specifici casi di applicazione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il D.A.Spo, la cui disciplina necessita però di integrazioni e adattamenti.
Per quanto riguarda gli arbitri, appare necessaria una maggiore tutela che può essere garantita attribuendo loro, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni legate alle competizioni sportive, la qualifica di pubblico ufficiale. Un provvedimento analogo a quanto previsto per il personale sanitario oggetto di una crescente serie di aggressioni e minacce in particolare nei reparti di pronto soccorso.
Con l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale agli arbitri si otterrebbe il duplice risultato, da un lato, di estendere agli stessi tutele assai maggiori di quelle di cui attualmente godono e, dall'altro, di applicare agli aggressori sanzioni più rigorose rispetto a quelle ad oggi applicabili.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sia istituito, presso il Dipartimento dello Sport, l'Osservatorio nazionale per la tutela di arbitri e giudici di gara, con il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli arbitri e dei giudici di gara delle varie discipline e di proporre misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti nonché di promuovere nel mondo dello sport la diffusione della cultura della competizione all'insegna della correttezza e del rispetto delle regole, degli avversari e degli arbitri.
L'articolo 2 assegna al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di promuovere, d'intesa con il CONI, iniziative di informazione sull'importanza del rispetto delle regole sportive, degli avversari e degli arbitri e dei giudici di gara.
L'articolo 3 riconosce la qualifica di pubblico ufficiale agli arbitri e ai giudici di gara durante lo svolgimento delle loro funzioni legate alle competizioni sportive, ivi compresi i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
Gli articoli 4, 5 e 6 modificano il dettato normativo di alcuni articoli del codice penale, al fine di prevedere aggravanti in caso di reati commessi nei confronti di arbitri e giudici di gara nella loro qualifica di pubblici ufficiali.
Con l'articolo 7 viene istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti di arbitri e giudici di gara», volta a sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare gli adolescenti in età scolare, nei confronti di una cultura che condanni ogni forma di violenza, in particolare nello sport.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Osservatorio nazionale per la tutela di arbitri e giudici di gara)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), è istituito, presso il Dipartimento dello Sport, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per la tutela di arbitri e giudici di gara, di seguito denominato «Osservatorio». Il decreto di cui al primo periodo definisce la composizione e la durata in carica dei membri dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle associazioni arbitrali e delle federazioni sportive maggiormente rappresentative a livello nazionale, di rappresentanti del Dipartimento dello Sport e dei Ministeri dell'interno e della giustizia. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli arbitri e dei giudici di gara delle varie discipline nell'esercizio delle loro funzioni;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;

c) promuovere nel mondo sportivo la diffusione della cultura della competizione all'insegna della correttezza e del rispetto delle regole, degli avversari e degli arbitri.

2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle realtà delle discipline sportive associate, i dati regionali relativi all'entità ed alla frequenza degli episodi di cui al comma 1, lettera a).
3. L'Osservatorio trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello Sport e al CONI i dati di cui al comma 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello Sport trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio medesimo.

Art. 2.
(Promozione dell'informazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello Sport, d'intesa con il CONI, promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto delle regole sportive, degli avversari, degli arbitri e dei giudici di gara, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 3.
(Riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale)

1. Gli arbitri e i giudici di gara assumono la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle loro funzioni legate alle competizioni sportive, compresi i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-quater, primo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate ad arbitri e giudici di gara nell'esercizio delle loro funzioni o a causa della loro attività legata alla competizione sportiva».

Art. 5.
(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 61 del codice penale, il numero 11-septies) è sostituito dal seguente:

«11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni o l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa di quest'ultima».

Art. 6.
(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità)

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, le parole: «salvo che ricorra» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-septies), o».
2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, le parole: «negli articoli 61, numero 11-octies)» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 61, numeri 11-septies) e 11-octies)».

Art. 7.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti di arbitri e giudici di gara)

1. È istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti di arbitri e giudici di gara», volta a sensibilizzare la cittadinanza, in particolare gli adolescenti in età scolare, sull'importanza di diffondere una cultura che condanni ogni forma di violenza nello sport. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'istruzione.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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