PDL 3365

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3365

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
MARROCCO, ROSSELLO, SIRACUSANO, CALABRIA, PRESTIGIACOMO, SPENA, VERSACE

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata l'11 novembre 2021

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Onorevoli Colleghi! – L'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato della figura professionale dello psicologo scolastico quale componente strutturale del servizio scolastico.
Negli anni più recenti sono state molte le esperienze che in questo campo si sono sviluppate nelle scuole italiane, molte delle quali possono essere annoverate senza ombra di dubbio tra le numerose best practices che si stanno affermando nelle attività scolastiche purtroppo basate sulla sensibilità e sull'iniziativa dei singoli – dirigenti scolastici e docenti.
Le esperienze in materia di sostegno psicologico sono state organizzate quali centri di ascolto a supporto del delicato processo evolutivo dell'adolescenza, di cui certamente oggi, in seguito all'emergenza sanitaria che ci ha travolti, si sente ancora più il bisogno.
La scuola è un sistema complesso di cui fanno parte persone, gruppi e istituzioni che si trovano ad agire in relazione tra loro. Non solo. L'esperienza della scuola segna tutto il periodo di crescita e di formazione dei minori.
Si parte dalla fase educativa degli asili nido e delle scuole dell'infanzia per poi passare a quella delle scuole degli altri gradi di istruzione, in cui ogni bambina e ogni bambino è accompagnato, anno dopo anno, nel lungo percorso di formazione della personalità, di cambiamento del corpo, di crescita intellettuale.
In questo cammino, la scuola si affianca ed è a sua volta affiancata dalle famiglie.
In un contesto articolato, quindi, lo psicologo scolastico deve essere visto come una figura di collegamento tra tutti i soggetti che entrano in relazione tra loro, scuola e famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, docenti e alunni, che sia in grado di riconoscere un disagio o potenziali patologie, che funga da supporto al contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, così come anche un rivelatore di attitudini, interessi, stili cognitivi. Soprattutto deve diventare un punto di riferimento per l'adolescente. Una presenza alla quale rivolgersi non tanto e non solo in contesti emergenziali, ma continua, quotidiana, parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Oggi ci troviamo a confrontarci con numerose forme di espressione di disagio che spesso sfociano in dipendenze: uso di alcol, tabacco o altre droghe; video dipendenza (internet & game addiction disorder); disturbi alimentari; crescita dell'ansia.
La presenza dello psicologo nella scuola italiana non è definita da una norma che ne renda l'inserimento stabile. Le scuole possono avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o attraverso l'impiego del fondo d'istituto, ma questa possibilità appartiene, appunto, alla sfera delle possibilità, delle scelte.
È necessario dunque cogliere le esperienze e attualizzarle anche in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali e adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa.
La presente proposta di legge è volta a regolamentare e a rendere stabile, nelle scuole di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico nonché di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e bullismo, nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico.

Art. 2.
(Modalità operative)

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti in relazione a tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta del consiglio di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare le relazioni interpersonali nell'ambito della classe e di migliorarne la qualità.
2. Lo psicologo scolastico riferisce al dirigente le osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce al consiglio di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle relazioni interpersonali nell'ambito della classe, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti.
3. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori e organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente.
4. Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso dell'istituzione scolastica presso cui opera.

Art. 3.
(Aree di intervento)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno o studente all'interno del sistema scolastico;

b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni o studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali;

c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

d) supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico;

e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola;

l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

Art. 4.
(Rapporto di lavoro dello psicologo scolastico)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente al momento dell'immissione in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

Art. 5.
(Titoli d'accesso)

1. Possono svolgere l'attività di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

Art. 6.
(Reclutamento)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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