PDL 3257-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
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Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3257-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 agosto 2021 (v. stampato Senato n. 2329)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(GIOVANNINI)

dal ministro della cultura
(FRANCESCHINI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

di concerto con il ministro del turismo
(GARAVAGLIA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 agosto 2021

(Relatori: Andrea ROMANO, per la IX Commissione;
MURELLI , per la XI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni permanenti IX (Trasporti) e XI (Lavoro pubblico e privato), l'8 settembre 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3257.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3257 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 20 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato a 9 articoli, per un totale di 38 commi; esso risulta riconducibile a due ben distinte finalità, frutto peraltro di due distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri, il 13 e il 15 luglio 2021; da un lato, l'adozione di misure di tutela della laguna di Venezia, dall'altro, la previsione di disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle imprese in crisi;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 38 commi 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 6 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura (l'aggiornamento del piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica – e quindi retroattiva – in materia di sottoscrizione dei programmi di riallineamento retributivo nel settore agricolo; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2 prevede la nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale a Commissario straordinario per la realizzazione dei punti di attracco temporanei nell'area di Marghera; il Commissario opererà con i poteri previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. «DL sbloccacantieri») e cioè in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; al riguardo, si osserva che l'individuazione ex lege del commissario straordinario appare costituire una deroga implicita non solo alla disposizione generale di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede la nomina dei commissari straordinari con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ma anche allo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede che l'individuazione dei commissari straordinari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti sia effettuata con DPCM; si ricorda inoltre che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari;

il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa né dall'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di esplicitare nella rubrica dell'articolo 3-ter il carattere di interpretazione autentica della norma;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulle procedure di nomina dei commissari straordinari che appaiono sovente derogare al modello previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulla definizione dei poteri dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di «codificare» in un testo legislativo tutte le disposizioni normative relative alle funzioni dei commissari straordinari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

evidenziato come il decreto-legge preveda, in sintesi, misure inerenti alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia, alla salvaguardia della Laguna di Venezia, nonché misure di sostegno al lavoro e all'impresa;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento inerenti alla materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e alle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis del decreto-legge – siano riconducibili sia alla materia, «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che le disposizioni degli articoli 3, 3-ter e 4 rientrano nella materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e che assume peraltro rilievo, al riguardo, anche la materia «tutela della concorrenza», sempre di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato, in relazione all'articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, come assuma rilievo la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma come la disposizione non preveda alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 3-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 103 del 2021 recante Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

premesso che:

l'articolo 1, nel dichiarare monumento nazionale le vie d'acqua urbane veneziane di Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, prevede che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi, al fine di preservare il patrimonio architettonico e ambientale dai danni e dai pericoli cui è esposto a causa del passaggio di tali navi;

l'articolo 2, comma 1 affida al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale il ruolo di Commissario straordinario – ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 – per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del suddetto divieto di transito, previa valutazione di impatto ambientale e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia;

il medesimo articolo 2, comma 1 fa salva la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, per l'acquisizione di proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività croceristica nel territorio di Venezia con le eccellenze del suo patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale;

il comma 1-bis dell'articolo 2 consente anche al Commissario straordinario di promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna;

il comma 3 dell'articolo 2 attribuisce ampi poteri al Commissario straordinario disponendo altresì che, qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, abbia effetto di variante, ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);

i commi 4-bis e 4-ter prevedono, rispettivamente, che entro il 31 dicembre 2021 siano adottati sia l'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia sia il decreto interministeriale che disciplina l'autorizzazione per la movimentazione, in aree di mare ubicate nel contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei relativi fondali, i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio;

il comma 4-quater dell'articolo 2 interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi dal 2020 al 2024;

l'articolo 3, comma 4-bis autorizza Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'ILVA di Taranto e a costituire una società avente lo scopo di condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (semilavorato siderurgico)

considerato altresì che:

nel luglio 2020 la Camera ha approvato all'unanimità la mozione 1-00370 per la realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, con funzioni anche di scolmatore dei bacini del Brenta e del Bacchiglione, nella quale si impegna, tra l'altro, il Governo, in sede di realizzazione, a tener conto degli studi sugli impatti sulla rete idraulica esistente e sull'ecosistema naturale della Laguna di Venezia;

la realizzazione dell'idrovia è citata nel parere parlamentare sul PNRR, quale opera di rilevante importanza ambientale;

come indicato nel PNRR, l'idrogeno verde può assumere un ruolo rilevante nella prospettiva della progressiva decarbonizzazione soprattutto nei settori «hard to abate», mediante l'abbattimento delle emissioni di CO2 al circa 90 per cento, le citate analisi di fattibilità devono essere orientate alla completa eliminazione delle fonti fossili dal ciclo di produzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi nel Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca tuttavia prevedendo alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi alle attività della crocieristica, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate;

rilevato, inoltre, che il provvedimento in esame reca una disciplina molto attesa per la salvaguardia ambientale della laguna di Venezia la cui tempistica ha però immediatamente destato grande preoccupazione tra gli operatori economici per gli effetti di medio lungo periodo sull'attività crocieristica;

evidenziato con favore lo stanziamento di risorse previste dal decreto in esame a favore di imprese e lavoratori del settore;

valutato positivamente quanto previsto dall'articolo 2, come modificato dal Senato, in ordine alla tempistica per la realizzazione dei punti di attracco temporanei dando così certezze agli operatori del settore e consentendo il mantenimento del settore croceristico a Venezia, con tutte le imprese dell'indotto;

ritenendo altrettanto fondamentali gli interventi indicati alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 2 dai quali dipende una piena e competitiva operatività della portualità veneziana;

sottolineando, in aggiunta, la fondamentale importanza che ricoprono il Protocollo Fanghi e il Piano morfologico della Laguna per garantire la competitività del porto di Venezia;

sottolineato con favore il medesimo articolo 2, come modificato dal Senato, ai sensi del quale, il Commissario straordinario dovrà inviare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e, successivamente, con cadenza semestrale, una relazione in ordine agli interventi previsti dal medesimo articolo 2 che dovrà poi essere trasmessa alle Camere da parte del Ministro competente;

considerato altresì con favore quanto disposto dall'articolo 3, commi da 1 a 4, che prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale nonché quanto disposto al comma 4-bis – introdotto al Senato – del medesimo articolo 3 ove si autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., e che autorizza, altresì, la medesima Invitalia S.p.A. alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto;

sottolineato che, in considerazione dell'evoluzione tecnologica in corso, le citate analisi di fattibilità dovranno tenere conto delle tecnologie attualmente disponibili nella prospettiva di una decarbonizzazione dell'Ilva;

evidenziato quanto disposto dall'articolo 4 che estende al 2022 la disciplina che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo, recante «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché per la tutela del lavoro»;

rilevato che l'articolo 3-ter, introdotto al Senato, modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento;

condiviso l'impianto complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3257 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»;

evidenziate, per quanto di competenza, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, che riconoscono un credito d'imposta per l'anno 2022, in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari;

considerato che il citato articolo 2-bis, nel rinviare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione del predetto credito d'imposta, precisa che l'agevolazione in questione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

valutata l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

evidenziato come il decreto-legge preveda, in sintesi, misure inerenti alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia, alla salvaguardia della Laguna di Venezia, nonché misure di sostegno al lavoro e all'impresa;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento inerenti alla materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e alle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis del decreto-legge – siano riconducibili sia alla materia, «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che le disposizioni degli articoli 3, 3-ter e 4 rientrano nella materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e che assume peraltro rilievo, al riguardo, anche la materia «tutela della concorrenza», sempre di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato, in relazione all'articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede, al comma 2, l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, come assuma rilievo la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e come, ciononostante, la disposizione non preveda alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ed esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 3-bis, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.

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