PDL 3229

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3229

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MASCHIO, ALBANO, CARETTA, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
FRASSINETTI, GALANTINO, SILVESTRONI, VARCHI, VINCI

Istituzione in Verona di una sezione distaccata
della corte d'appello di Venezia

Presentata il 27 luglio 2021

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Onorevoli Colleghi! — Il Veneto è una delle grandi regioni italiane avente un'unica sede di corte d'appello e un contenzioso giudiziario rilevantissimo.
Tale situazione ha determinato negli anni un sovraccarico di lavoro che impedisce una rapida ed efficiente amministrazione della giustizia, con il progressivo dilatarsi dei tempi di decisione. Basti pensare che i giudizi pendenti alla fine dell'anno 2017 erano 26.964 (529 per ogni magistrato in attività contro una media nazionale di 439) e che, senza tenere conto dei giudizi nuovi, per smaltire il volume di pendenze occorrerebbero più di due anni e mezzo di lavoro dei 51 magistrati oggi in servizio.
L'inedito spaccato di una evidente crisi lo ha fornito un dossier informativo realizzato dall'Associazione artigiani e piccole imprese CGIA di Mestre, che non si è limitata, peraltro, a elencare i dati degli organici e dei giudizi pendenti e sopravvenuti, ma li ha messi a confronto con le necessità di giustizia espressa dalla realtà sociale ed economica del Veneto.
Ne emerge una situazione preoccupante: in termini di magistrati di corte d'appello, il Veneto può contare solo sul 4 per cento del totale in Italia, che diventa il 4,2 per cento per quanto riguarda la procura generale, i quali devono occuparsi del 7,9 per cento della popolazione italiana, dell'8,3 per cento delle imprese, del 9,2 per cento degli occupati, del 9,3 per cento del valore aggiunto, del 13,7 per cento dell'export e del 16,4 per cento di presenze turistiche.
Tra i molti dati interessanti contenuti nello studio della CGIA emerge, ad esempio, che l'aumento dei giudizi sopravvenuti in Veneto tra il 2015 e il 2017 è stato del 28,3 per cento rispetto alla media nazionale del 15,2 per cento; che la corte d'appello di Venezia è ultima in Italia nel rapporto tra numero di magistrati e abitanti (1,1 magistrato ogni 100.000 abitanti contro una media nazionale del 2,1); penultima nel rapporto tra dipendenti amministrativi e cittadini (i 113 addetti sono 2,4 ogni 100.000 contro il 4,9 nazionale); ultima per quanto riguarda i magistrati della procura generale (che sono 11 pari allo 0,2 per centomila abitanti, metà della media nazionale); penultima per i casi sopravvenuti (214 per ognuno dei 51 magistrati contro una media nazionale di 190).
Il problema, già rilevato nel 2017, appare aggravato dai ritardi dei processi che si sono accumulati nel corso della prima ondata di COVID-19: in ambito civile è stato rinviato il 52 per cento dei procedimenti programmati tra marzo e aprile (nella seconda fase il 30 per cento), mentre per quanto riguarda il settore penale addirittura il 96 per cento dei procedimenti della corte d'appello programmati nel periodo della prima ondata e nella seconda fase il 41 per cento.
Il motivo principale dell'arretrato delle cause in sede d'appello non può essere ricondotto esclusivamente alla procedura processuale, ma è strettamente legato all'irrazionalità della geografia giudiziaria e soprattutto dell'organizzazione degli uffici e dell'organico dei magistrati, per i quali si parla di una vera e propria emergenza, se è vero che la corte d'appello di Venezia e la sua procura generale sono ultime in classifica, o quasi, in Italia per dotazione di magistrati rispetto agli indicatori più rilevanti che determinano le esigenze di giustizia di un territorio: a fronte di 133 unità previste, risultano in servizio 79 dipendenti, tenendo presente il personale distaccato e comandato, con una percentuale di scopertura del 40,60 per cento.
Sebbene i giudici d'appello di Venezia, nonostante l'ingente carico di lavoro, mantengano elevati ritmi di produttività, ai fini di un più celere svolgimento del secondo grado di giudizio si ritiene non più procrastinabile l'istituzione di una sezione distaccata della stessa corte presso la città di Verona. A tale proposito, è bene ricordare come tra i procedimenti civili e penali pendenti presso la corte d'appello di Venezia quelli provenienti dai tribunali di Verona e di Vicenza costituiscono una parte preminente del contenzioso.
L'istituzione di un'altra sede di amministrazione della giustizia d'appello comporterebbe, pertanto, una ripartizione del territorio fondata su parametri razionali e oggettivi. Inoltre, dal punto di vista territoriale e logistico, è rilevabile immediatamente come la corte d'appello di Venezia abbia sede in un luogo del tutto decentrato rispetto al territorio regionale amministrato. Erogare giustizia significa fare gli interessi della collettività, anche rispetto a obiettivi di sicurezza e di competitività.
Sulla base di quanto rilevato, la presente proposta di legge prevede una più ponderata distribuzione territoriale degli uffici giudiziari nella regione Veneto volta ad assicurare una celere ed efficiente amministrazione della giustizia in favore di tutti i cittadini e del sistema giuridico in generale.
In particolare, la presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli, inserendosi a pieno titolo nel programma per la ridefinizione delle sedi giudiziarie, in base al quale devono essere abolite le sedi inutili e potenziate le sedi rimanenti, istituisce a Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (articolo 1).
I successivi articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, la configurazione della pianta organica e la giurisdizione rispetto ai procedimenti già avviati. L'articolo 4 disciplina, infine, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia)

1. È istituita in Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Verona e di Vicenza.
2. Il Ministro della giustizia apporta, con proprio decreto, le necessarie modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.
(Piante organiche)

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare con proprio decreto l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.
2. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono comunque contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 3.
(Disciplina dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non determinano spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

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