PDL 2931

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2931

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, BRESCIA, SALAFIA, TUZI, DAGA, DEL RE, BELLA, MARIANI, FRACCARO, SARTI, IOVINO, DEL GROSSO, D'UVA, CUBEDDU, VIGNAROLI

Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali
alla città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata l'8 marzo 2021

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Onorevoli Colleghi! L'articolo 114 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al primo comma stabilisce che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» e al terzo comma dispone che «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».
La rilevante peculiarità del ruolo di «capitale della Repubblica» deriva, evidentemente, dall'attribuzione di funzioni di rilevanza nazionale (sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze degli Stati esteri presso la Repubblica italiana, lo Stato della Città del Vaticano e le istituzioni internazionali). Conseguentemente, non soltanto dovrebbe escludersi la possibilità di inserire Roma capitale tra gli enti locali ordinari, ma appare costituzionalmente necessario, addirittura, il coinvolgimento diretto dello Stato nell'esercizio delle particolari funzioni alla stessa attribuite.
Per tali ragioni appare improcrastinabile e urgente riavviare un serio dibattito nelle sedi istituzionali nazionali sul futuro della capitale d'Italia: un dibattito costruttivo, programmatico e non dettato soltanto da motivi di carattere emergenziale.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello, dunque, di fornire soluzioni normative immediate volte a garantire e aumentare l'efficienza dell'amministrazione capitolina, attraverso interventi importanti nell'ambito dei rapporti istituzionali e di quelli con l'Unione europea, nonché nei settori ambientali e della mobilità.
La presente proposta di legge assume un'importanza ancora più rilevante se si considerano il periodo storico che stiamo vivendo e le ingenti risorse che arriveranno con il Recovery plan all'Italia. La capitale si trova, oggi, davanti a una sfida storica che deve essere affrontata con strumenti adatti poiché la perdita di risorse a causa dell'inadeguatezza della macchina amministrativa non sarebbe più comprensibile per i cittadini. Roma non può più essere trattata dall'ordinamento come un qualsiasi altro ente locale perché, dotandola di adeguati poteri e strumenti, essa può assumere il ruolo di un fondamentale volano di sviluppo per l'intera comunità nazionale.
In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge reca disposizioni sul Tavolo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, prevedendo che assuma la nuova denominazione di «Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma capitale», quale sede permanente di confronto tra lo Stato, la regione Lazio e Roma Capitale, finalizzato al monitoraggio, alla collaborazione e al coordinamento fra i diversi livelli istituzionali, relativamente ai poteri, alle prerogative e alle speciali funzioni assegnati a Roma, con particolare riguardo alla realizzazione delle condizioni per l'efficace esercizio delle sue funzioni e per la risoluzione di problemi di ordine strutturale che condizionano l'efficacia delle politiche pubbliche per i servizi di prossimità e per le infrastrutture collettive dell'area di Roma. Il Tavolo interistituzionale, al quale sono attribuite nuove competenze rispetto a quello esistente, ben potrà affrontare le questioni ritenute urgenti, articolando la propria attività in base alle specifiche necessità all'ordine del giorno.
All'articolo 2, in relazione all'auspicabile potenziamento di Roma capitale in sede di Conferenza unificata, si propone – con una puntuale modifica al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012 – che la stessa Conferenza possa essere convocata, con cadenza trimestrale, anche su richiesta del sindaco di Roma capitale, al quale sarebbe quindi attribuito anche un potere di impulso.
All'articolo 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per Roma capitale, prevedendo la contestuale istituzione di un'omologa struttura presso gli uffici di Roma capitale, con il compito di coordinare le azioni del Governo nel territorio di Roma. Tale Ufficio posto alle dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario dello stesso Consiglio – promuove, in particolare, la stipulazione dell'intesa istituzionale prevista dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, nonché la convocazione del Tavolo di raccordo interistituzionale, e redige un programma di interventi infrastrutturali, a medio termine, da realizzare nel territorio di Roma. Si prevede, infine, la dotazione organica dell'Ufficio, costituita da personale proveniente da diverse amministrazioni e con competenze specifiche.
L'articolo 4 ha per oggetto l'acquisizione diretta, da parte di Roma capitale, dei fondi per il trasporto pubblico locale. A tale proposito sono previste modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Attualmente la ripartizione delle risorse del Fondo è effettuata dalle regioni a statuto ordinario attraverso la riproposizione della spesa storica. Le modifiche proposte prevedono l'inserimento di Roma capitale tra i soggetti a cui sono trasferite direttamente le risorse in oggetto. Si fa presente che la normativa sulla ripartizione delle risorse del citato Fondo è stata oggetto di riordino da parte dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha previsto che a, decorrere dal 2020, la ripartizione sia effettuata con un decreto interministeriale (ancora non adottato) e che a decorrere dall'entrata in vigore di questo decreto sia modificato il citato articolo 16-bis.
L'articolo 5 riguarda il trasferimento delle funzioni di pianificazione e di indirizzo di trasporto pubblico su area vasta a Roma capitale. Ad oggi queste funzioni sono attribuite alle città metropolitane che svolgono, ai sensi della legge che le ha istituite (legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta «legge Delrio») funzioni di «pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente». Tali funzioni sono trasferite già dalla stessa legge Delrio dalle province alle città metropolitane, ove istituite. Pertanto, la modifica proposta prevede che, in deroga a quanto stabilito in via generale per tutte le città metropolitane, le funzioni provinciali siano trasferite in via esclusiva a Roma capitale.
L'articolo 6 mira a superare il riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e i comuni in materia di gestione dei rifiuti, assegnando a Roma capitale ulteriori funzioni amministrative rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del 2012, attribuendo a essa prerogative più ampie nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e nell'individuazione della tipologia degli impianti, prevedendo, altresì, che le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012, anche su iniziativa di Roma capitale, possano derogare al piano regionale di gestione dei rifiuti. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono l'intervento del Consiglio dei ministri.
L'articolo 7 definisce un quadro procedimentale di riferimento finalizzato alla realizzazione di opere e di interventi di interesse strategico per Roma capitale che, attraverso la riqualificazione e la rigenerazione del territorio urbanizzato e dello spazio costruito, consentano di migliorare la qualità e la funzionalità degli spazi destinati a infrastrutture e servizi pubblici e delle dotazioni ambientali e sociali, evitando il consumo di suolo e la dispersione insediativa. A tale fine, si prevede che la programmazione dei predetti interventi possa essere approvata nell'ambito e con le procedure previste in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 61 del 2012, prevedendo che la determinazione conclusiva costituisca variante degli strumenti urbanistici e che, in determinati casi espressamente indicati (sebbene l'elencazione proposta al comma 6 sia meramente indicativa) le modifiche al programma degli interventi non costituiscano variante. Nel caso di mancata intesa o di urgenza, così come previsto dall'articolo 6 della presente proposta di legge, si prevede l'intervento del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
L'articolo 8 definisce una condizione particolare di autonomia nell'accesso (e nella gestione) diretta dei fondi dell'Unione europea da parte di Roma capitale, sulla base della specificità riconosciuta con riserva di legge statale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, alla città. D'altra parte, è già diffuso il ricorso a strumenti di origine pattizia – principalmente patti per le città metropolitane e intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri – che assicurano una semplificazione procedurale per l'attuazione di interventi considerati strategici e rientranti nella programmazione finanziaria nazionale ed europea, come risposta flessibile e integrata alle diverse esigenze territoriali.
L'articolo 9, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tavolo di raccordo interistituzionale
permanente per Roma capitale)

1. Il Tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, assume la denominazione di «Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma capitale», di seguito denominato «Tavolo».
2. Il Tavolo è sede permanente di confronto tra lo Stato, la regione Lazio e Roma capitale, finalizzato al monitoraggio, alla collaborazione e al coordinamento fra i diversi livelli istituzionali, relativamente ai poteri, alle prerogative e alle speciali funzioni attribuiti a Roma, con particolare riguardo alla realizzazione delle condizioni per l'efficace esercizio delle sue competenze e per la risoluzione di problemi di ordine strutturale che condizionano l'efficacia delle politiche pubbliche per i servizi di prossimità e per le infrastrutture collettive dell'area di Roma.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, in materia di raccordi istituzionali)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sessione è convocata in via ordinaria con cadenza trimestrale. Essa può essere convocata in via straordinaria su richiesta del sindaco di Roma capitale o di altro componente della sessione medesima».

Art. 3.
(Ufficio per Roma capitale)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per Roma capitale, di seguito denominato «Ufficio» per il coordinamento delle azioni del Governo nel territorio di Roma capitale. Roma capitale provvede alla contestuale istituzione di un'omologa struttura nell'ambito della propria organizzazione.
2. L'Ufficio è posto alle dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri al quale sono conferite le funzioni di segretario dello stesso Consiglio.
3. L'Ufficio cura l'istruttoria per la stipulazione dell'intesa istituzionale di programma prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno del Tavolo, svolgendo le funzioni di segreteria tecnica dello stesso Tavolo. Sulla base degli indirizzi impartiti dal Tavolo, l'Ufficio predispone, altresì, uno schema di programmazione degli investimenti per interventi infrastrutturali di tipo strategico da realizzare, a medio termine, nel territorio di Roma, sottoponendolo all'approvazione del Tavolo medesimo.
4. L'Ufficio è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, da tre dirigenti tecnici e da due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge. Il restante personale è scelto tra dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici, collocati fuori ruolo o in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il personale di cui al comma 4 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'amministrazione di provenienza.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di trasporto)

1. Dopo il dopo il comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è inserito il seguente:

«44-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 44, le funzioni provinciali fondamentali di cui al comma 85, lettera b), sono attribuite a Roma capitale».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Roma capitale concorre con il Ministero della transizione ecologica, con la regione Lazio e con gli altri enti preposti, nel rispetto del principio di cooperazione e leale collaborazione istituzionale e delle disposizioni dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) alla pianificazione nonché all'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche attraverso la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali;

b) all'individuazione della tipologia di impianti di trattamento dei rifiuti urbani nel proprio territorio in considerazione della tutela igienico-sanitaria, della mobilità, del decoro urbano nonché di ogni altra esigenza connessa al ruolo di Roma capitale».

2. Nell'ambito della sessione istituita nella Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono essere raggiunti intese e accordi in materia di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in deroga al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di urgenza, la sessione della Conferenza unificata di cui al presente comma è convocata in via straordinaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

Art. 7.
(Disposizioni per l'attuazione di interventi infrastrutturali di interesse strategico)

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di interesse strategico per il ruolo di Roma capitale, finalizzati al riuso e alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, marginali o dismesse, mediante interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, degli spazi da destinare a verde pubblico e a parchi urbani e di forestazione urbana, alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture stradali, della mobilità sostenibile e idriche, nonché all'adeguamento delle reti tecnologiche, Roma capitale delibera il programma di interventi di interesse strategico, contenente le attività e gli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici da realizzare, le relative modalità di attuazione nonché l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e i relativi tempi.
2. Qualora la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1 richieda l'azione integrata e coordinata tra diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale, nell'ambito della sessione istituita nella Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, promuove un'apposita intesa istituzionale con la regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. La determinazione conclusiva del procedimento di cui al presente articolo sostituisce a ogni effetto pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o di servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fatta salva la tutela di ambiti o di edifici di valore storico-architettonico, culturale o testimoniale.
4. La determinazione conclusiva del procedimento di cui al presente articolo costituisce, altresì, variante degli strumenti urbanistici vigenti e produce gli effetti di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ai fini di cui al presente articolo, le modifiche al programma di interventi di cui al comma 1 non costituiscono variante quando riguardano modifiche strettamente necessarie e non significative della perimetrazione o della localizzazione degli interventi ovvero dei parametri tipologici o dimensionali e quando non comportano incrementi del carico urbanistico.

Art. 8.
(Misure di semplificazione per l'accesso diretto ai fondi europei da parte di Roma capitale)

1. Al fine di assicurare un rapido avvio e di garantire in tempi certi l'attuazione degli interventi strategici per la realizzazione dello sviluppo socio-economico di Roma capitale, nonché di facilitare l'attuazione della programmazione nazionale e dell'Unione europea nell'ambito delle politiche di coesione per gli anni 2021-2027, è attribuito a Roma capitale, in ragione della sua speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria quale capitale della Repubblica, l'accesso diretto ai fondi strutturali dell'Unione europea, disponibili all'interno del Quadro finanziario pluriennale e degli altri strumenti di programmazione economica vigenti, integrati dalle risorse nazionali trasferite e dalle risorse proprie.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, Roma capitale stipula accordi con i soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
3. Per l'attuazione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi strutturali dell'Unione europea da parte di Roma capitale, l'Ufficio svolge un'azione di coordinamento e di raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'accordo di partenariato e dagli strumenti di programmazione per l'impiego delle risorse dei fondi medesimi.

Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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