PDL 2920

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2920

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, MIGLIORE

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 2 marzo 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – La storia dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) comincia alla fine degli anni '60 con l'istituzione dei primi Comitati di assistenza consolare previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 («Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»). Si trattava, però, di organismi non elettivi e dunque non rappresentativi delle collettività italiane all'estero. Le comunità italiane nutrivano aspettative molto più ampie, il loro obiettivo era la creazione di organismi autonomi e rappresentativi che potessero interloquire con i consolati, collaborando con questi ultimi nelle iniziative a favore delle collettività. Gli italiani residenti all'estero ebbero l'opportunità per far sentire la propria voce in occasione della prima Conferenza nazionale sull'emigrazione nel 1975. La Conferenza fu vissuta dagli italiani all'estero come un'occasione da non perdere: per la prima volta potevano formulare le loro richieste e illustrare i loro progetti in un foro istituzionale. Nonostante le aspettative e l'intenso lavoro di preparazione, i risultati della Conferenza non rispettarono le attese delle nostre comunità all'estero. Il primo risultato apprezzabile fu ottenuto solo dieci anni dopo quando, con la legge 8 maggio 1985, n. 205 («Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana»), furono istituiti i comitati dell'emigrazione italiana. Le comunità italiane ne salutarono l'istituzione come una grande conquista: finalmente si passava a una forma di rappresentazione liberamente scelta con voto democratico. I membri del comitato erano eletti con il metodo proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti, duravano in carica per tre anni ed erano rieleggibili. Nell'applicazione pratica, tuttavia, le competenze e l'autonomia dei comitati risultarono incerte, favorendo in alcuni casi anche situazioni di conflittualità. Anche per queste ragioni le nostre comunità all'estero chiesero una riforma che desse ai comitati maggiore autonomia. Una buona occasione per sollecitare i cambiamenti sperati si presentò nel 1988, quando fu convocata la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione. Anche questa volta, come era già accaduto nel 1975, le aspettative sull'esito dei lavori erano grandi. A differenza della prima, questa Conferenza diede risultati apprezzabili, tra i quali la riforma dei citati comitati operata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172 («Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana»), che li ha ridenominati «comitati degli italiani all'estero» (Comites), sottolineando così la discontinuità con il passato, e ne ha disciplinato con chiarezza funzioni e ruolo. La riforma aumentò a cinque anni la durata in carica dei comitati e ne delineò la struttura amministrativa. L'organizzazione dei Comites fu innovata anche dal punto di vista finanziario, prevedendo una maggiore autonomia nel reperimento dei fondi necessari alla loro attività. Le prime elezioni dei Comites si tennero il 26 maggio 1991. Anche in tale occasione, in Australia i Comites furono nominati dai consoli a causa del veto all'elezione del Governo australiano. Un altro risultato della Conferenza del 1988 fu l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), l'organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero, istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329. Il CGIE deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei Comites e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della «partecipazione» attiva alla vita politica del Paese di residenza da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo, esso costituisce un organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni. È successivamente intervenuta la legge 23 ottobre 2003, n. 286, che ha ridisciplinato l'intera materia. Oggi, con oltre cinque milioni di cittadini italiani residenti all'estero, ossia oltre l'8 per cento della popolazione nazionale, i Comites devono essere aggiornati e adeguati alle nuove sfide dell'emigrazione italiana nel mondo. La presente proposta di legge, dando attuazione alle raccomandazioni del CGIE, intende rafforzare il ruolo dei Comites, ridefinendo le funzioni a loro attribuite e la loro composizione e mettendoli in grado di servire ancora meglio le comunità che rappresentano. Inoltre, essa intende facilitare la partecipazione alla vita e al voto dei Comites da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, l'utilizzo delle nuove tecnologie e premiare le realtà più attive e connesse con la loro comunità.
La presente proposta di legge è suddivisa in 29 articoli che recano disposizioni per la nuova disciplina dei Comites.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato», organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
2. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
3. Il Comitato costituisce tramite tra il sistema Italia e il territorio di riferimento, nonché centro di informazione, di contatto e di sostegno per i cittadini italiani emigrati o domiciliati temporaneamente all'estero.
4. In casi particolari, tenuto conto della funzionalità del consolato nella circoscrizione di riferimento, delle dimensioni territoriali, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana e di flussi di nuova emigrazione, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
5. Subito dopo l'insediamento del Comitato, la rappresentanza diplomatico- consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
6. Il capo missione della circoscrizione consolare competente riceve il presidente del Comitato almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 2.
(Compiti e funzioni)

1. Ciascun Comitato contribuisce e partecipa all'elaborazione di un Piano Paese annuale con proiezioni triennali ai fini dell'individuazione, anche attraverso studi e ricerche, delle esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e di tutela dei diritti degli esponenti della nuova emigrazione. A tali fini, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani e dei cittadini italiani emigrati di recente o domiciliati temporaneamente all'estero, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione, senza tralasciare le esigenze specifiche dei nuovi italiani.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni sulle attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altri istituzioni e organismi.
3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e di progetti specifici di particolare importanza per la comunità italiana, favorendo l'utilizzo di strumenti digitali per le riunioni e le deliberazioni.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale ed europeo, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché di promuovere la diffusione della lingua, della cultura e della realtà politica, sociale ed economica italiane, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi dove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale ed europea che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

c) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, presentano al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste;

d) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle richieste di contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste;

e) se l'autorità consolare esprime parere diverso da quello del Comitato in materia delle richieste di contributi, deve comunicarne prontamente le ragioni al medesimo Comitato.

5. L'autorità consolare e il Comitato convocano periodicamente riunioni congiunte con i patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale, per ricevere informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare e definire, alla luce delle esigenze locali, i necessari miglioramenti e modifiche dei servizi offerti.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento. Il regolamento deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e alla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, di verifica e di revisione dei bilanci, di conduzione delle riunioni e a tutte le norme della legislazione italiana e locale applicabili.

Art. 3.
(Bilancio)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dal Paese dove ha sede il medesimo Comitato e da soggetti privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal medesimo Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso tra persone di comprovata professionalità in materia contabile.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, tenendo conto delle possibilità di contatti anche in modalità da remoto offerte dalle tecnologie telematiche, del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane e di origine italiana, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, nonché del locale costo della vita e del numero e della qualità delle attività svolte nell'anno precedente. Una quota dei finanziamenti non superiore al 20 per cento del totale è attribuita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione dei progetti presentati dal Comitato.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare per eventuali verifiche e sono pubblici.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte del soggetto che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 4.
(Sede e segreteria)

1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede del medesimo Comitato.
2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.
(Eleggibilità e composizione)

1. Il Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di una candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile e il suo nome deve essere depennato dalla lista prima della pubblicazione.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità agli uomini, alle donne e ai giovani di età pari o inferiore a trentacinque anni e un'adeguata rappresentanza della comunità italiana di riferimento.
4. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, compreso il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, candidabili i legali rappresentanti di enti promotori e gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza, dei mezzi di informazione e degli enti e associazioni che presentano richiesta di finanziamento al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sottoposta al parere del Comitato.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante la pubblicazione dei resoconti nell'albo consolare e la comunicazione ai mezzi di informazione locali e digitali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, hanno diritto di partecipare, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.
8. Ciascun candidato è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. In seguito è ammessa la ricandidatura per un mandato ulteriore solo se non consecutivo al precedente.
9. È facoltà del console generale e delle associazioni iscritte all'albo consolare di indicare nella circoscrizione consolare competente sino a due componenti del Comitato con diritto di parola e non di voto.

Art. 6.
(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato «Intercomites», di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. L'Intercomites si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i componenti del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.
2. L'Intercomites coordina l'azione dei Comitati ai fini dell'elaborazione del Piano Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione all'integrazione dei nuovi emigrati, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane a ogni livello di età e di scolarizzazione.
3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei consiglieri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 3 sono poste a carico dei bilanci dei Comitati ai quali ciascun membro appartiene.

Art. 7.
(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti del Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e sono regolarmente iscritte all'albo consolare e presi in considerazione i suggerimenti dei componenti del Comitato con riferimento a personalità di spicco nei campi di maggior interesse per la comunità, per il Paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari alla metà di quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 12, comma 1.
5. La cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Comitato.
6. I cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la procedura prevista dal comma 2.

Art. 8.
(Affiliazione)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, e ai cooptati di cui all'articolo 7, possono far parte del Comitato, in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto, per affiliazione, cittadini italiani della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati al Comitato. I componenti affiliati hanno diritto di parola e non di voto e non possono essere eletti alle cariche interne previste dalla legge e dal regolamento del Comitato.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte all'albo consolare e i componenti del Comitato designano un numero di cittadini italiani che soddisfino i criteri fissati dal medesimo comma 1, complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da affiliare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari alla metà di quello dei membri da affiliare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. All'elezione di cui al presente articolo si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 12, comma 1.
5. L'affiliazione può essere decisa ed effettuata in qualsiasi momento del mandato del Comitato.

Art. 9.
(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i componenti del medesimo Comitato deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista alla quale appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza immediata dalla carica di componente del Comitato il trasferimento della residenza ufficiale a un'altra circoscrizione oppure della residenza di fatto per un periodo di sei mesi dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. Il controllo è esercitato dall'autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato o dei singoli cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, nella circoscrizione.
4. Quando il numero dei componenti del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare svolgimento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con proprio decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.
(Validità delle deliberazioni)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 11.
(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma dei voti riportati dalla lista alla quale apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti ovvero l'autorità consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente, la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di consigliere del CGIE.

Art. 12.
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri, compreso il presidente, non superiore a un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 13.
(Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato può istituire al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un componente del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 14.
(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato, senza alcun obbligo di opzione, tutti i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è reso pubblico con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 27. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 15.
(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 16.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative, invio postale e l'uso di ogni altro mezzo di informazione, compresi quelli digitali.
3. Entro i trenta giorni successivi all'indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a centomila e a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a centomila. La firma può essere apposta in via digitale e inviata, insieme a un documento di identità valido, nelle forme stabilite dall'autorità consolare.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 17.
(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 27.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 27.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate anche in formato digitale, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 18.
(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione. È ammesso l'invio digitale e telematico del materiale elettorale. A tale scopo i consolati consegnano all'inizio della campagna elettorale l'elenco di indirizzi di posta elettronica dei residenti all'estero in ciascuna circoscrizione elettorale ai candidati, con l'obbligo di distruggerlo una volta conclusa l'elezione del Comitato.
2. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 14 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e con il testo della presente legge.
3. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
4. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su un apposito registro, un altro certificato elettorale munito di un apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata con le modalità stabilite dai commi 4 e 6.
5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
6. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
7. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto un apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 19.
(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non è stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.
6. È ammesso il voto elettronico con le modalità stabilite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 20.
(Costituzione dei seggi elettorali)

1. 1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.
(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 22.
(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23.
(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le modalità previste dall'articolo 16, comma 2.

Art. 24.
(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i consiglieri del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorità consolare di una circoscrizione dove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni dell'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

Art. 25.
(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentiti l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i consiglieri del CGIE residenti nello Stato dove opera il Comitato.

Art. 26.
(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

Art. 27.
(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 28.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
(Abrogazione)

1. La legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogata.

torna su