PDL 2862

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2862

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari

Presentato il 15 gennaio 2021

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1.

Il comma 1 modifica l'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, prevedendo che le notifiche degli atti indicati al comma 1 del predetto articolo 157 siano effettuate tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Sono conseguentemente adeguati gli altri termini previsti nel richiamato articolo 157.
Il comma 2, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi effetti socio-economici, fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e no, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto dal successivo comma 3 in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – la sospensione dei suddetti versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza, sede operativa o sede legale nei comuni della vecchia «zona rossa», 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. Da ciò consegue, tra l'altro, che – sempre nei limiti stabiliti dal citato comma 3 – sui versamenti sospesi non saranno dovuti interessi di mora ex articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 né sanzioni e somme aggiuntive ex articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999 neppure per il suddetto periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Con il comma 3 si differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 la scadenza della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Il comma 4 stabilisce che:

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ex articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;

alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 eseguite nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Articolo 2.

L'articolo, attraverso l'aggiunta di un periodo alla fine dell'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, che, in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per l'anno 2020 entro il 16 marzo 2021 (anziché entro il 16 febbraio 2021) e la presentazione della relativa dichiarazione entro il 30 aprile 2021 (anziché entro il 31 marzo 2021).

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021.

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonché di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

c) al comma 3, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»;

d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da «notificati entro il 31 gennaio 2022».

2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da «2020 al 31 gennaio 2021»;
3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021».
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Articolo 2.

1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2021.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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