PDL 2825

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2825

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARETTA

Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali

Presentata il 14 dicembre 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito mediante i cosiddetti «voucher» o «buoni lavoro», è stato introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la finalità di regolamentare le prestazioni occasionali, o «accessorie», e di tutelare situazioni non regolamentate e facilmente soggette al mercato del lavoro sommerso. Con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, è stata disposta la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, mediante l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prevedendo un regime transitorio per i buoni lavoro già richiesti fino al 17 marzo 2017, i quali potevano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Successivamente, con l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una nuova disciplina lavoristica, relativa allo svolgimento di prestazioni occasionali, di una foggia notevolmente restrittiva rispetto alla precedente normativa, consentendo sostanzialmente di poter pagare in modo flessibile prestazioni occasionali unicamente nell'ambito di piccoli lavori domestici, dell'assistenza domiciliare a bambini o a persone anziane o nel caso di insegnamento privato supplementare. Con la presente proposta di legge si intende riscrivere la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali con il ripristino dei voucher, in modo da arginare la diffusione del lavoro nero o, ancora peggio, la perdita di posti di lavoro e di competenze specifiche nei contesti agricoli e stagionali. La presente proposta di legge è costituita da due articoli: l'articolo 1 modifica la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali di cui al citato articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo in particolare la possibilità di ricorrere ai voucher per le persone fisiche e per le imprese fino a cinquanta dipendenti, corrispondenti alle piccolissime e piccole imprese definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al fine di evitare abusi nel caso di realtà imprenditoriali più grandi. Si prevede, inoltre, una deroga di maggiore flessibilità per l'erogazione di voucher nel caso delle attività agricole, prevedendo per queste l'equivalenza del valore nominale del voucher alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle nuove disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c-bis) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le imprese operanti nel comparto agricolo, i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati a 7.000 euro»;

c) i commi da 6 a 15 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

a) le persone fisiche;

b) le imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che impiegano fino a cinquanta dipendenti, fatti salvi i divieti di cui al comma 11 del presente articolo;

c) le imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che impiegano più di cinquanta dipendenti, esclusivamente per prestazioni rese a loro favore da soggetti inoccupati, disoccupati, o percettori di trattamenti pensionistici;

d) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, se previsto, dal patto di stabilità interno, ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione o di tossicodipendenza ovvero che usufruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o a eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o con organizzazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere, altresì, effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati “buoni lavoro”, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora ciascuno. Nel settore agricolo il valore nominale del buono lavoro è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, il compenso erogato ai prestatori di lavoro occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono posti interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o mediante i servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica della comunicazione di cui al primo periodo attraverso l'invio di short message service (SMS) o mediante posta elettronica.
11. È in ogni caso vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle organizzazioni sindacali, delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione una dichiarazione contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione di cui al comma 12 attraverso l'invio di SMS o mediante posta elettronica.
14. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sulle attività lavorative disciplinate dal presente articolo»;

d) i commi da 16 a 21 sono abrogati;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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