PDL 2681-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 04

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 5  
                    Articolo 5                       Articolo 6  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 6                       Articolo 7  
                    Articolo 7                       Articolo 8  
                    Articolo 8                       Articolo 9  
                      Articolo 10  
                    Articolo 9                       Articolo 11  
                    Articolo 10                       Articolo 12  
                      Articolo 13  
                    Articolo 11                       Articolo 14  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 12                       Articolo 15  
                    Articolo 13                       Articolo 16  
                    Articolo 14                       Articolo 17  
                    Articolo 15                       Articolo 18  
                    Articolo 16                       Articolo 19  
                    Articolo 17    
                    Articolo 18    
                    Articolo 19                       Articolo 20  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 20                       Articolo 21  
                    Articolo 21                       Articolo 22  
                    Articolo 22                       Articolo 23  
                    Articolo 23                       Articolo 24  
                    Articolo 24                       Articolo 25  
                      Articolo 26  
                    Articolo 25                       Articolo 27  
                    Articolo 26                       Articolo 28  
                    Articolo 27    
                      Articolo 29  
                    Articolo 28                       Articolo 30  
                    Articolo 29                       Articolo 31  
                    Articolo 30                       Articolo 32  
                    Articolo 31                       Articolo 33  
                    Articolo 32                       Articolo 34  
                    Articolo 33                       Articolo 35  
                    Articolo 34    
                    Articolo 35                       Articolo 36  
                    Articolo 36                       Articolo 37  
                    Articolo 37                       Articolo 38  
                    Articolo 38                       Articolo 39  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 39                       Articolo 40  
            Capo VI               Capo VI  
                    Articolo 40                       Articolo 41  
                    Articolo 41                       Articolo 42  
                      Articolo 43  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2681-226-227-489-976-989-1156-1919-1977-2233-2517-2536-2691-3017-A

DISEGNO DI LEGGE

2681

presentato dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

di concerto con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e con il ministro dell'università e della ricerca
(MANFREDI)

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Presentato il 28 settembre 2020

e

PROPOSTE DI LEGGE

226

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, VERINI, ASCANI, BAZOLI, BONOMO, ENRICO BORGHI, CANTINI, CIAMPI, CONTE, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DE LUCA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FASSINA, FIANO, FORNARO, FRAGOMELI, FUSACCHIA, GIACHETTI, LA MARCA, MAGI, MELILLI, MICELI, MIGLIORE, MORANI, NOBILI, OCCHIONERO, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ANDREA ROMANO, ROTTA, SCALFAROTTO, TOPO, UNGARO, ZAN

Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 23 marzo 2018

227

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, VERINI, ASCANI, BAZOLI, BONOMO, ENRICO BORGHI, CANTINI, CIAMPI, CONTE, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DE LUCA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FASSINA, FIANO, FORNARO, FRAGOMELI, FUSACCHIA, GIACHETTI, LA MARCA, MAGI, MELILLI, MICELI, MIGLIORE, MORANI, NOBILI, OCCHIONERO, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ANDREA ROMANO, ROTTA, SCALFAROTTO, TOPO, UNGARO, ZAN

Introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 23 marzo 2018

489

d'iniziativa dei deputati
ZANETTIN, BARTOLOZZI, COSTA, CASSINELLI, CRISTINA, FERRAIOLI, PITTALIS, SACCANI JOTTI, SARRO, SISTO

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Presentata il 10 aprile 2018

976

d'iniziativa della deputata ROSSELLO

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 23 luglio 2018

989

d'iniziativa delle deputate
BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 24 luglio 2018

1156

d'iniziativa della deputata DADONE

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di valutazione della professionalità dei magistrati titolari di incarichi politici elettivi o di governo

Presentata il 12 settembre 2018

1919

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, BERARDINI, COSTANZO, DEIANA, SCANU

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 18 giugno 2019

1977

d'iniziativa della deputata DADONE

Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 12 luglio 2019

2233

d'iniziativa dei deputati
POLLASTRINI, VERINI, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, INCERTI, CIAMPI,
LA MARCA, PEZZOPANE, SCHIRÒ, ZAN

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 31 ottobre 2019

2517

d'iniziativa dei deputati
SISTO, MULÈ

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive e divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari

Presentata il 27 maggio 2020

2536

d'iniziativa dei deputati
ZANETTIN, COSTA

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

Presentata il 9 giugno 2020

2691

d'iniziativa del deputato COSTA

Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 30 settembre 2020

e

3017

d'iniziativa del deputato COSTA

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

Presentata il 13 aprile 2021

(Relatori per la maggioranza: VERINI e SAITTA )

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 14 aprile 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2681. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 226, 227, 489, 976, 989, 1156, 1919, 1977, 2233, 2517, 2536, 2691 e 3017 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2681 e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, andrebbero specificate meglio le “competenze ordinamentali” incluse tra gli indicatori ai fini della valutazione per l'assunzione delle funzioni direttive o semidirettive; in base alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 2, il governo dovrà prevedere che il parere della commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme abbia “valore preminente” e che dunque il CSM lo possa disattendere “solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione”; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire quali siano i presupposti che consentono al CSM di pronunciarsi in difformità al parere della commissione tecnica; nei principi di delega di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 39 andrebbe evitato il ricorso, rispettivamente, alle espressioni “in quanto applicabili”; “in quanto compatibili” e “per quanto compatibile” che generano incertezze sull'effettiva portata precettiva dei principi medesimi;

si valuti altresì l'opportunità di approfondire la formulazione di ulteriori disposizioni; in particolare, il comma 1 dell'articolo 12 in materia di eleggibilità dei magistrati andrebbe riformulato come modifica esplicita della disciplina legislativa già prevista in materia, ad esempio, per quanto riguarda gli amministratori locali, nel testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000); ciò al fine di valutare bene il coordinamento delle modifiche introdotte con le norme vigenti; l'articolo 28, comma 1, modifica la disciplina relativa ai componenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM); al riguardo andrebbe specificato il dies a quo di decorrenza del periodo di due anni in cui gli eletti non devono essere stati componenti del Governo; andrebbe altresì valutata sul punto la necessità di una disciplina transitoria per la prima applicazione delle nuove norme; infine la norma prevede anche la previa audizione dei componenti da eleggere dal Parlamento; sul punto andrebbe chiarito come la disposizione possa trovare applicazione dato che la procedura di elezione non prevede, allo stato, né candidature né proposte di designazione; l'articolo 29, comma 1, capoverso comma 6, prevede due turni per l'elezione dei componenti togati del CSM; si valuti però l'opportunità di coordinare la disposizione con il capoverso comma 9 che consente l'elezione anche al primo turno; il comma 3 dell'articolo 39, nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, prevede al secondo periodo che decorso il termine per il parere parlamentare, “anche in assenza dei predetti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare”, con una formulazione che quindi può prefigurare un parere, quello del Consiglio della magistratura militare, successivo alla fase di esame delle Commissioni parlamentari; ciò contrasta però con la costante prassi per la quale il Parlamento si esprime “sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli organi parlamentari” (lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); analoghe considerazioni valgono per l'articolo 39, comma 3, per la delega in materia di ordinamento giudiziario militare;

il ricorso alla tecnica dello scorrimento all'articolo 1 rende peraltro incerto il termine della delega di cui all'articolo 39, in quanto esso è stabilito in “due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, senza specificare se si tratti del termine ordinario o di quello risultante dall'applicazione dello ‘scorrimento'”;

sotto il profilo del coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari, si valuti l'opportunità, alla luce della delicatezza della materia trattata, di prevedere, sia per la delega di cui all'articolo 1 sia per la delega di cui all'articolo 39, il cosiddetto “doppio parere parlamentare”;

il termine di sessanta giorni previsto per l'adozione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 38, comma 1, in materia di sistema elettorale del CSM non appare coerente con quanto previsto in via generale per i regolamenti di esecuzione dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che assegna al Consiglio di Stato un termine di novanta giorni per esprimere il proprio parere;

il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) ma non di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 39, comma 3, primo periodo, le parole: “Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi” con le seguenti: “Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi”; provveda conseguentemente la Commissione di merito a sopprimere, al successivo secondo periodo, le parole da: “, sentito il Consiglio della magistratura militare” fino alla fine del periodo;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dei principi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) e comma 3, lettera f) e all'articolo 39, comma 2, lettere a), d) ed e);

approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 1; dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 29, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere all'articolo 1 comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,” e sostituire il quarto periodo con i seguenti: “Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati”;

aggiungere all'articolo 39, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il centoventesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,” e sostituire il terzo periodo con i seguenti: “Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati”;

ampliare il termine per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 38, comma 1.»

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2681, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa;

rilevato come il disegno di legge conferisca deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, oltre a introdurre nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale» e «giustizia amministrativa», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere f) e l), della Costituzione;

richiamato, per quanto attiene al Capo III del disegno di legge, il quale interviene con disposizioni puntuali – e immediatamente precettive – sulla disciplina dello status dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato, il dettato dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge» e che, al terzo comma, stabilisce che «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»;

richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha più volte affermato che, in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà, circa la manifestazione del pensiero e l'accesso agli uffici pubblici nonché alle cariche elettive, garantiti dalla Costituzione ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all'esercizio di quei diritti, limiti giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (di cui agli articoli 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) che le caratterizzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (C. 2681 Governo e abb.);

premesso che l'ordinamento giudiziario militare è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, che hanno riordinato la materia fissando alcuni punti fondamentali e rinviando – per quanto riguarda lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento, il trattamento economico, la disciplina, le norme di funzionamento del Consiglio della magistratura militare, e l'ordinamento penitenziario – alle norme vigenti per i magistrati ordinari, a quelle relative al Consiglio superiore della magistratura e a quelle dell'ordinamento penitenziario comune, di cui è stata riconosciuta l'applicabilità con i dovuti adattamenti derivanti, tra l'altro, dalla specificità del comparto e dalla dipendenza dal Ministro della difesa;

rilevato che, nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, della disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche e della costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura che s'intende operare con la delega al Governo, risulta indispensabile adeguare le norme del codice dell'ordinamento militare in materia di ordinamento giudiziario militare alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti legislativi delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare;

rilevato, altresì, che l'introduzione della delega ad hoc si rende necessaria in considerazione delle competenze del Ministro della difesa in materia di giustizia militare, nonché dell'esigenza di esercitare tale delega solo dopo l'adozione della riforma dell'ordinamento giudiziario;

evidenziato che, il Capo V, all'articolo 39, prevede, per l'esercizio di tale delega, un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario, nonché l'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze e la procedura di approvazione pressoché identica a quella prevista per l'adozione degli altri decreti legislativi delegati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge n. 2681

TESTO
della Commissione

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

Art. 1.
(Oggetto e procedimento)

Art. 1.
(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:

1. Identico:

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;

a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi princìpi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;

b) alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;

b) identica;

c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

c) identica ;

d) al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

2. Identico.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

3. Identico.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis , commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

Art. 2.
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione; prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;

a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

b) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi il Consiglio superiore della magistratura proceda all'audizione dei candidati quando almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano; stabilisca in ogni caso modalità idonee a sentire i rappresentanti dell'avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

c) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

soppressa

1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;

2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;

3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;

4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;

d) prevedere, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie della Scuola superiore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la medesima Scuola di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio e alla conoscenza della materia ordinamentale;

soppressa

e) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutare sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici ai quali assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;

soppressa

f) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive;

g) prevedere che, ai fini, della valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, dell'attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano compresi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;

soppressa

i) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;

f ) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

l) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati;

g ) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

m) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

h) identica;

n) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

i) identica;

o) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i princìpi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

soppressa

b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:

soppressa

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

5) i compiti e le attività delegate dei vice procuratori onorari;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;

7) le ipotesi e il procedimento di revoca dell'assegnazione;

8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

c) prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni, salvo che il capo dell'ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;

soppressa

d) prevedere che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

soppressa

a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

e) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo:

1) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, nonché delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all'unanimità del consiglio giudiziario, si intendano approvate, fatta salva la facoltà dei magistrati che hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;

c ) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

2) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole non unanime del consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, al quale devono essere allegati le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell'ufficio e l'eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.

soppresso

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

3. Identico:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno quattordici anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito;

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una corte d'appello per almeno quattro anni;

b) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

c) identica;

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono ed elevato;

e) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati;

f) prevedere che il parere di cui alla lettera e) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la Commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

h) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione;

i) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

g) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;

l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme;

h) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

i) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

n) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

Art. 3.
(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

Art. 3.
(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo maturi uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;

g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio;

h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:

1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;

c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

i) identico:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza un'ulteriore motivazione, e sia limitato all'espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio e ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

soppresso

3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

2) identico;

4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;

3) identico;

5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;

l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.

Art. 4.
(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

Art. 4.
(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;

a) identica;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;

b) identica;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione europea;

d) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 5
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo e contabile può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

Art. 5.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

Art. 6.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

Identico.

Capo II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Capo II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 6.
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

Art. 7.
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 115. – (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) – 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

«Art. 115. – (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione) – 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado».

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo».

2. Fino a quando il numero di magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione della pianta organica come rideterminata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, non possono essere pubblicati nuovi avvisi di posti vacanti per l'assegnazione al medesimo ufficio. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.

Soppresso

3. Le disposizioni dell'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione organica stabilita dalle medesime disposizioni di cui al comma 1 e limitatamente a un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Nei limiti di cui al primo periodo del presente comma, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Soppresso

Art. 7.
(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Art. 8.
(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

a) identica;

b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

b) identica;

«2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;

c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:»;

d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicata al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati».

c) all'articolo 194:

e) identica;

1) dopo le parole: «altre funzioni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;

d) l'articolo 195 è abrogato.

f) identica.

Art. 8.
(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

Art. 9.
(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».

Identico.

Art. 10
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

b) all'articolo 26-bis, comma 1:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale,»;

3) dopo le parole: «competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici»;

c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite»;

d) all'articolo 26-bis, comma 2:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

2) le parole: «alle capacità organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;

e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «,le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;

f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: «Gli elementi di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3»;

g) all'articolo 26-bis, comma 5:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

2) dopo la parola: «formazione» sono aggiunte le seguenti: «in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda»;

h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva».

Art. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 2, comma 1:

a) identico;

1) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;

2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;

1) dopo la lettera q) è inserita la seguente:

3) identico:

«q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;

«q-bis) identica;

4) alla lettera v), le parole: «la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2–bis e 3»

2) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:

5) identico:

«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;

ee-ter) identica»;

6) alla lettera gg), le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per sé o per altri,»;

c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis)».

d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. – (Estinzione dell'illecito) – 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere applicato una sola volta»;

b) all'articolo 12:

e) identico;

1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

1) identico;

«g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis);»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

2) identico;

3) al comma 4, dopo le parole: «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale»;

c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

f) identico:

«Art. 25-bis. – (Condizioni per la riabilitazione) – 1. La riabilitazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura sono state applicate e può essere concessa a condizione che:
a) nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima valutazione di professionalità, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

«Art. 25-bis. – (Condizioni per la riabilitazione) – 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

b) nel caso di applicazione della sanzione della censura, il magistrato abbia conseguito le due valutazioni di professionalità successive a quella posseduta nel momento di commissione dell'illecito o abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità purché, in tal caso, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno o, infine, sia provata la positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per il periodo di otto anni dal conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità già posseduta dal magistrato al momento di commissione dell'illecito.

2. La riabilitazione non può essere concessa nel caso in cui il magistrato abbia subìto una precedente sanzione disciplinare per la quale non abbia ottenuto la riabilitazione o abbia subìto una nuova sanzione disciplinare o sia sottoposto a un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, nonché nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore».

2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».

Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

soppressa

«12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-ter, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:

a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;

b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate dall'articolo 10.

12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 12-bis:

a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del presente decreto, di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;

b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tenere conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso»;

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «Il concorso è bandito» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole: «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis»;

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.» e nell'ultimo periodo le parole: «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto e sesto»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione»;

c) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» è sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

d) identica.

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera b), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

Art. 13
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai princìpi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);

b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, la parola: «sentiti,» è sostituita dalle seguenti: «, sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» è inserita la seguente: «penali,»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) i criteri di priorità per il settore penale, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio superiore della magistratura»;

a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché»;

b) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi fissati per l'anno precedente» sono inserite le seguenti: «anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

c) identico:

«5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

«5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

5-quater. Identico:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

a) identica;

b) il verificarsi di un serio aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause».

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

2. Identico.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Art. 12.
(Eleggibilità dei magistrati)

Art. 15.
(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni da almeno due mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, nonché nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale dei comuni di cui al comma 1, non sono eleggibili i magistrati che non siano in aspettativa senza assegni all'atto dell'accettazione della candidatura.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.

Art. 13.
(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

Art. 16.
(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.

Identico.

Art. 14.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

Art. 17.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 15.
(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

Art. 18.
(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 16.
(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo)

Art. 19.
(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore a un anno hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17.
2. Al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al comma 1 del presente articolo sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. L'inquadramento di cui al primo periodo determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. Il collocamento fuori ruolo può avvenire, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al terzo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Identico.

Art. 17.
(Inquadramento dei magistrati ricollocati)

Soppresso

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità del predetto inquadramento, prevedendo la collocazione funzionale dei magistrati all'interno dell'amministrazione in cui sono ricollocati e il relativo trattamento economico.

2. L'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati ricollocati prevede l'assegnazione nei ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione e, se superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento, la conservazione, senza soluzione di continuità, del trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa. Il predetto trattamento economico è determinato limitatamente alle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci correlate allo svolgimento della funzione magistratuale, mediante il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Art. 18.
(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

Soppresso

1. Il magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il magistrato ordinario è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.

3. Il comma 2 si applica ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.

5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.
(Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali)

Art. 20.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di Segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato, in un ruolo separato, o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. Il collocamento fuori ruolo può avvenire, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al terzo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 20.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Art. 21.
(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

1. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

(vedi art. 27, comma 1, lettera b))

«All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».

Art. 21.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

Art. 22.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della presente legge.

«Art. 3. – (Commissioni) – 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511».

I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio».

Soppresso

Art. 22.
(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

Art. 23.
(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

a) identica;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

b) identico:

«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo»;

«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

c) identico:

«I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti»;

«I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

soppressa

«Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

soppressa

«La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento».

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio».

Art. 23.
(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

Art. 24.
(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

Identico.

Art. 24.
(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

Art. 25.
(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

a) al comma 1, le parole: «, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale» sono soppresse;

«Art. 7. – (Composizione della segreteria) – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio»;

2) il quarto periodo è soppresso;

2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l'incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

c) il comma 3 è abrogato;

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

soppressa

«7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».

Art. 26.
(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Contratti di collaborazione continuativa)1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente e per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

8. I tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale».

Art. 25.
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

Art. 27.
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

1. Identico:

«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Art. 26.
(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

Art. 28.
(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

Identico.

Art. 27.
(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

Soppresso

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«All'interno del Consiglio non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità».

Art. 29.
(Regolamento generale)

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».

Art. 28.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

Art. 30.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e non lo siano stati negli ultimi due anni».

«I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo princìpi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione».

Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

Art. 31.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati)1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.

«Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati)1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della corte d'appello di Roma e della procura generale presso la medesima corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori tendenzialmente pari a un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali, ove necessario, sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti a uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.
5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.
6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio.
7. Nel primo turno di votazione, in ciascuno dei collegi, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso.
8. I magistrati eleggibili possono candidarsi nel collegio dove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici di cui ai commi 2 e 3 possono candidarsi nei relativi collegi. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e non più di venti magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Il magistrato presentatore non può essere candidato. Le firme dei candidati e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Ogni collegio deve esprimere un numero minimo di dieci candidature e assicurare che ciascun genere sia rappresentato in una percentuale non inferiore al 40 per cento. Il medesimo rapporto percentuale deve essere assicurato anche nel caso in cui il collegio esprima un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a dieci oppure non rispettano il predetto rapporto percentuale tra i generi, l'ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, a estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, comma 2, in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e sia rispettato il predetto rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al quadruplo di quelli necessari per raggiungere, procedendo nel rispetto del predetto rapporto percentuale tra i generi, il numero minimo di dieci o, nel caso in cui tale numero sia stato rispettato, per assicurare comunque l'indicato rapporto tra i generi nelle candidature espresse. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati, in assenza di dichiarazione di indisponibilità, nel collegio seguendo l'ordine di estrazione nel numero necessario per integrare, secondo i criteri di cui al sesto periodo, le candidature espresse. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di candidature e non sia rispettato il rapporto percentuale tra i generi si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.
9. Nei collegi di cui ai commi 3 e 4, è eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al primo periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, si procede a un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al secondo turno di votazione sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, al terzo e al quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, a 0,80 e a 0,70. Al secondo turno di votazione ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.
10. Nel collegio di cui al comma 2 sono eletti i due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati che al primo turno di votazione hanno ottenuto più voti, espressi secondo le modalità di cui al comma 9, quarto periodo, e computati ai sensi del comma 9, terzo periodo. Al secondo turno di votazione, che si svolge il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80».

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, si provvede alla composizione dei collegi mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello, in modo tale che i distretti di corte di appello siano suddivisi in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi».

Art. 30.
(Modifiche in materia di elettorato passivo)

Art. 32.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo»;

c) al comma 2:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

1) identico;

«b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;

2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura».

e-bis) identica ;

e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte».

Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

Art. 33.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 25. – (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature) – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

«Art. 25. – (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)1. Identico.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione a entrambe le fasi del procedimento elettorale.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, ed esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.
6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

5. Entro i successivi venti giorni, l'ufficio centrale elettorale procede ai sensi dell'articolo 23, comma 8. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, sono inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione».

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

(Vedi art. 34, capoverso Art. 26, comma 1)

9. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

(Vedi art. 34, capoverso Art. 26, comma 2)

10. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».

(Vedi art. 34, capoverso Art. 26, comma 3)

Art. 32.
(Modifiche in materia di votazioni)

Art. 34.
(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 26. – (Votazioni) – (Vedi art. 31, capoverso Art. 25, comma 8)

«Art. 26. – (Votazioni) – 1 . I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

(Vedi art. 31, capoverso Art. 25, comma 9)

2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

(Vedi art. 31, capoverso Art. 25, comma 10)

3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.

5 . Identico.

2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto in conformità alle disposizioni dell'articolo 23.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

3. Sono bianche le schede prive di voto.

7. Identico.

4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

8. Identico.

5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo di preferenze.

9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6».

6. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo, sono nulli il voto non alternato rispetto al precedente e quelli successivi. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e 10, quarto periodo, è nullo il voto espresso con la seconda preferenza.

soppresso

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

soppresso

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

soppresso

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

Art. 35.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 27. – (Scrutinio e dichiarazione degli eletti)1. Per ciascun turno di votazione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.

«Art. 27. – (Scrutinio e dichiarazione degli eletti) 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che, all'esito del secondo turno di votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10, quinto periodo.
3. Negli altri collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda oppure indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Quando si procede al secondo turno di votazione dichiara eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo.
4. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
5. La commissione centrale elettorale provvede alle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro due giorni dalla ricezione delle schede.
6. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma».

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

Art. 34.
(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)

Soppresso

1. All'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Si applica la disposizione del primo comma anche quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento diviene inferiore a quello previsto dall'articolo 5, primo comma».

Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

Art. 36.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 39. – (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

«Art. 39. – (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio».

Art. 36.
(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Art. 37.
(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Identico.

«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Art. 37.
(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Art. 38.
(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».

Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.
(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

Art. 39.
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo, eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

Capo V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Capo V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Art. 39.
(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)

Art. 40.
(Oggetto, princìpi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 della presente legge, in quanto compatibili.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

a) identica;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

b) identica;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;

c) identica

d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;

d) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili anche con l'esigenza di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 41;

e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

e) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

f) identica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Identico.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Identico.

5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

5. Identico.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 40.
(Disposizioni finali)

Art. 41.
(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.

Identico.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge, il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, trova in ogni caso applicazione.

Art. 41.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 42.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 43.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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