PDL 2314-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2314-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

di concerto con il ministro dell'interno
( LAMORGESE )

con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GUALTIERI )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Presentato il 20 dicembre 2019

(Relatore: MIGLIORE )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 22 luglio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2314 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019;

evidenziato come l'Accordo sia volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine;

segnalato come l'esigenza di sottoscrivere una convenzione bilaterale in materia derivi dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate;

evidenziato altresì come nel preambolo dell'Accordo le Parti dichiarino di essere mosse dal desiderio di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, e che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la pena nel proprio ambiente sociale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2314 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli oneri relativa al trasferimento delle persone condannate è riferita ai soggetti ristretti di nazionalità italiana presso le strutture del Kosovo che possono trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia;

secondo i dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia attualmente si trova in tale condizione un solo connazionale;

l'ipotesi di due trasferimenti di condannati all'anno, posta alla base della stima contenuta nella relazione tecnica, deve pertanto ritenersi prudenziale;

all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, appare necessario differire la decorrenza degli oneri all'anno 2020 e aggiornare la corrispondente copertura finanziaria, riferendola al fondo speciale relativo al triennio 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: a decorrere dall'anno 2019, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020; le parole: ai fini del bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2020-2022; e le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2020.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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