PDL 2297

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2297

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PRESTIPINO

Divieto dell'importazione e del commercio dei prodotti derivati dal canguro

Presentata l'11 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, in attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 41 in base al quale l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, introduce il divieto dell'importazione e del commercio dei prodotti derivati dal canguro: la caccia a tali animali rappresenta, infatti, il più grande e cruento massacro di animali selvatici del pianeta, privo di ogni giustificazione etica, ambientale ed economica. Una caccia che avviene di notte nelle isolate e sconfinate praterie australiane e che resta segreta per l'oggettiva e documentata impossibilità di attuare le relative linee guida governative e per la quasi totale assenza di controlli. Dal 2000 al 2018 sono stati uccisi oltre 44 milioni di canguri, una media di 2.324.711 animali l'anno. Secondo stime attuali, a tali dati devono essere aggiunti quelli relativi agli animali adulti feriti e non prelevati e alle «vittime collaterali», che si stimano essere ogni anno intorno alle 700.000 tra cuccioli «at-foot» (deambulanti e che sono usciti permanentemente dal marsupio) e cuccioli «pouch» (ancora nel marsupio), che difficilmente sopravviveranno a causa del venire meno del rapporto con la madre.
La caccia al canguro viene giustificata adducendo una serie di motivazioni: dalla conservazione dei pascoli ai piani di contenimento della specie classificata come infestante, senza tralasciare l'industria della carne di canguro e il commercio di pelli e di pellicce.
È da ricordare, comunque, che in Italia non è presente un significativo mercato per ciò che riguarda la carne di canguro, anche se è possibile trovarla sia per un consumo alimentare sia sotto forma di pet food. Inoltre, l'industria della carne di canguro non rispetta gli standard minimi di sicurezza sanitaria australiani ed europei in quanto, a differenza degli animali allevati, i canguri non vengono uccisi nei macelli ma nel loro ambiente naturale, senza che siano rispettate le norme igieniche e la regolamentazione sulla caccia e sulla produzione delle loro carni.
L'Italia è, però, il principale Paese europeo importatore di pelli di canguro, mentre in ambito internazionale è preceduta solo dal Pakistan e dalla Turchia. Tra il 2012 e il 2016 oltre 2 milioni di pelli grezze (39 per cento dell’export dall'Australia), per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro, hanno varcato i confini nazionali. Le pelli sono utilizzate da aziende (anche italiane) nel settore sportivo soprattutto per la realizzazione di scarpe da calcio e di tute motociclistiche e nel settore del lusso per la produzione di calzature e di accessori. Oggi, fortunatamente, alcune aziende hanno deciso di escludere definitivamente l'impiego di pelli di canguro in quanto considerata una filiera non sostenibile e con un forte impatto ambientale.
In Australia, in meno di duecento anni, diciotto specie di mammiferi si sono già estinte (ossia quasi il 50 per cento della perdita di specie di mammiferi nello stesso periodo in tutto il pianeta), di cui sei erano macropodidi (canguri e wallaby). Altre quarantacinque specie sono attualmente minacciate di estinzione: quattro di queste sono specie di macropodidi estinte sulla terraferma e ancora presenti sulle isole, sette sono macropodidi classificati come in via di estinzione e dieci sono macropodidi classificati come vulnerabili.
In Australia le specie di canguro sono protette, tranne nove specie. Per queste ultime è consentita la caccia in quanto sono considerate infestanti e in competizione con gli animali «da reddito». Inoltre, per sei di queste nove specie, la caccia può avere anche finalità commerciali.
Stante l'inadeguata esposizione mediatica e conoscenza del fenomeno, le principali organizzazioni internazionali per i diritti e la protezione degli animali si stanno adoperando al fine di sensibilizzare e di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, ottenendo sempre maggiori riscontri.
Infine, la legislazione dell'Unione europea riconosce tutti gli animali come esseri senzienti e ha spianato la strada a numerosi cambiamenti politici in merito all'accettabilità dei prodotti animali sulla base di considerazioni di «animal welfare».
L'industria dei prodotti derivati dal canguro è responsabile, come già, ricordato, della più grande uccisione a scopo commerciale di animali selvatici sul pianeta, ma la sempre maggiore consapevolezza internazionale di tale mattanza accresce la probabilità che sia fissato un divieto internazionale di importazione e di commercio di tali prodotti. In attesa di tale decisione, la presente proposta di legge intende introdurre questo divieto nel nostro ordinamento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) canguro: tutte le specie della famiglia dei macropodidi (Macropodidae);

b) prodotti derivati dal canguro: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dal canguro, tra cui carne fresca, prodotti a base di carne, pelli, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli e dalle pellicce;

c) importazione: qualunque ingresso, anche temporaneo o di transito, di merci nel territorio nazionale;

d) commercio: l'introduzione nel territorio nazionale e la messa a disposizione in favore di terzi a titolo oneroso.

Art. 2.
(Divieti)

1. Dal 1° gennaio 2021 sono vietati l'importazione e il commercio di prodotti derivati dal canguro.
2. In deroga al divieto generale di cui al comma 1, l'importazione di prodotti derivati dal canguro è autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie non destinato a finalità commerciali.

Art. 3.
(Disposizione transitoria)

1. I prodotti derivati dal canguro messi in commercio nel territorio nazionale prima della data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere messi a disposizione fino al 31 dicembre 2021.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di sanzioni)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Chiunque importa o commercializza nel territorio nazionale prodotti derivati dal canguro è punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata di un terzo se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al primo periodo sono commessi a titolo di colpa»;

b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2-bis e 2-ter»;

c) al comma 3-bis, le parole: «dai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2-bis e 2-ter»;

d) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del canguro».

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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