PDL 2252

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2252

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANDELLI

Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio cumulativo di professioni o arti sanitarie

Presentata il 13 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci.
Un parere ministeriale, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto non solo riguarda il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia.
Si ritiene, tuttavia, che l'ipotizzato conflitto di interessi non possa verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa.
Tra queste, le professioni sanitarie infermieristiche e quelle riabilitative di fisioterapista, ortottista-assistente di oftalmologia e podologo, nonché le professioni tecnico-sanitarie di tecnico audiometrista, nell'area tecnico-diagnostica, e di dietista, di tecnico ortopedico e di tecnico audioprotesista, nell'area tecnico-assistenziale.
Queste professioni non dovrebbero essere comprese nella previsione del citato articolo 102 e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro».

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