PDL 223-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 223-2008-2200-2219-2606-A

PROPOSTA DI LEGGE

223

d'iniziativa delle deputate
LA MARCA, SCHIRÒ

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo

Presentata il 23 marzo 2018

E

PROPOSTE DI LEGGE

2008

d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, GRANDE, OLGIATI, SURIANO, EHM, ROMANIELLO, SABRINA DE CARLO, EMILIOZZI, CABRAS

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani all'estero

Presentata il 22 luglio 2019

2200

d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, ZOFFILI, GRIMOLDI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, BILLI, COMENCINI, GIORGETTI, PICCHI, RIBOLLA

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo

Presentata il 22 ottobre 2019

2219

d'iniziativa della deputata FITZGERALD NISSOLI

Istituzione della Giornata della solidarietà degli italiani nel mondo

Presentata il 25 ottobre 2019

2606

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, MIGLIORE, CARÈ

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo

Presentata il 27 luglio 2020

(Relatrice: SCHIRÒ )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 29 luglio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 223. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 2008, 2200, 2219 e 2606 si vedano i relativi stampati.

torna su

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 223 e abbinate, recante istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione;

rilevato come l'articolo 1, comma 1, preveda l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo – individuata nel giorno 27 ottobre – al fine di far conoscere l'apporto dato dagli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali;

evidenziato come l'articolo 1, comma 2, precisi che l'istituenda ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

rilevato, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica italiana richieda, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale e appaia dunque riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 223, recante istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo;

preso atto del contenuto della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che le attività e gli incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi previsti dall'articolo 2 del provvedimento potranno essere svolte con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo n. 3122 «Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, ecc.» e sul capitolo n. 1300 «Fondo da destinare agli uffici all'estero per le attività di promozione dell'Italia, ecc.» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

rilevata, tuttavia, la necessità di prevedere che le iniziative culturali e le celebrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, abbiano carattere facoltativo e che, come tali, debbano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 223 e abbinate, recante istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che il testo in esame è finalizzato all'istituzione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali, nonché della rete di solidarietà tra connazionali;

osservato che l'istituzione della suddetta Giornata favorirà e incrementerà la consapevolezza che solo attraverso percorsi di integrazione e di valorizzazione culturale è possibile assicurare la crescita civile e democratica dei cittadini e dei vari Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

torna su

TESTO
della proposta di legge n. 223

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo)

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo)

1. La Repubblica riconosce il giorno 31 gennaio quale Giornata nazionale degli italiani nel mondo, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere l'apporto dato dai nostri emigrati alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale degli italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della solidarietà internazionale.

1. La Repubblica riconosce il giorno 27 ottobre quale Giornata nazionale degli italiani nel mondo, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere l'apporto dato dagli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Identico.

Art. 2.
(Iniziative culturali e celebrazioni)

Art. 2.
(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale sono promossi in Italia e all'estero cerimonie, iniziative e incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le attività, le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.

1. In occasione della Giornata nazionale possono essere promossi in Italia e all'estero cerimonie, iniziative e incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le attività, le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

torna su