XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2130
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LOMBARDO, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, ANGIOLA, CASA, CATALDI, CHIAZZESE, CIMINO, DEIANA, D'ORSO, ERMELLINO, GIARRIZZO, GRIMALDI, GRIPPA, IANARO, MARTINCIGLIO, NAPPI, PARENTELA, PENNA, PIGNATONE, RIZZONE, ROMANIELLO, GIOVANNI RUSSO, SIRAGUSA, TERMINI, TROIANO, VILLANI
Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta dello Zingaro
Presentata il 1° ottobre 2019
Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge in esame intende istituire l'area marina protetta dello Zingaro, una vasta area naturale presente in Sicilia dotata di particolare pregio ambientale e naturalistico.
La zona terrestre è stata sottoposta a tutela con la legge regionale n. 98 del 1981, che ha istituito la riserva naturale orientata dello Zingaro: con una superficie pari a 1.650 ettari, la riserva si estende lungo la parte occidentale del golfo di Castellammare fino alla penisola di San Vito lo Capo, tra i comuni di Castellammare del Golfo e Trapani. L'intera area della riserva è anche sito comunitario: zona di protezione speciale (codice ITA010029, Monte Cofano, Capo San Vito, Monte Sparagio) e sito di interesse comunitario (codice ITA010017 Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparagio).
Sulla parte marina dell'area, la capitaneria di porto di Trapani ha vietato la navigazione a motore entro i 100 metri dalla costa e l'ancoraggio entro i 50 metri. In parziale deroga, viene consentita, oltre i 50 metri dalla costa, la navigazione alle unità adibite al trasporto passeggeri, al pescaturismo e alle unità di supporto alle immersioni subacquee.
Nel 1980, in occasione di una marcia che rappresentò una svolta epocale in Sicilia, fu avviato l’iter che portò all'istituzione della riserva naturale dello Zingaro. L'area, oggi, rappresenta uno dei luoghi di pregio più importanti per lo sviluppo turistico della Sicilia occidentale.
Nel corso degli anni, diversi sono stati i tentativi – attraverso la raccolta di firme e la formazione di comitati – volti a ottenere il riconoscimento dello Zingaro come area marina protetta. La tutela dei suoi fondali marini, fra i più integri in Sicilia, e dell'intera zona costiera potrebbe costituire un ulteriore volano per lo sviluppo del turismo naturalistico e subacqueo.
I fondali sono caratterizzati da ampie distese di Posidonia, da una decina di grotte e da un'ampia corona di trottoir a vermeti, piattaforma carbonatica litoranea indicatore della qualità delle acque, nonché diverse aree di raro interesse archeologico e subacqueo. Più di recente la regione siciliana ha avviato l’iter per proporre il riconoscimento come sito di interesse comunitario marino, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, cosiddetta «direttiva habitat».
Come specificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per procedere all'istituzione di un'area marina protetta è necessaria una specifica disposizione legislativa che integri l'elenco delle aree marine di reperimento, di cui all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991, prevedendo, al contempo, le risorse finanziarie necessarie per l'istruttoria e il funzionamento ordinario.
A seguito di tale previsione normativa, si potrà attivare il procedimento tecnico-amministrativo di competenza dell'amministrazione, che ha inizio con la redazione degli studi conoscitivi preliminari e la relativa istruttoria tecnica, effettuate con il supporto scientifico operativo dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale: un percorso partecipato che prevede tavoli di consultazione con le amministrazioni e gli stakeholder interessati, che si conclude con due provvedimenti:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che istituisce l'area marina protetta, contenente le finalità, la delimitazione, i divieti, le norme generali per la gestione, la previsione del regolamento di disciplina, le indicazioni per l'uso del demanio marittimo, la copertura finanziaria e le indicazioni per la sorveglianza;
b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva il regolamento di disciplina, contenente la suddivisione in zone a diverso regime di tutela e la disciplina delle attività consentite nel rispetto delle finalità istitutive.
Entrambi i provvedimenti richiedono l'intesa con la regione interessata e il previo parere della Conferenza unificata, nonché, limitatamente al decreto istitutivo, anche l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«ee-octies) Riserva marina dello Zingaro».
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2019, adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.