PDL 1939-C

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 6                       Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 7                       Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 8                       Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 9                       Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 10                       Articolo 11                       Articolo 11  
                      Articolo 12    
                    Articolo 11                       Articolo 13                       Articolo 12  
                      Articolo 14                       Articolo 13  
                    Articolo 12                       Articolo 15                       Articolo 14  
                    Articolo 13                       Articolo 16                       Articolo 15  
                    Articolo 14                       Articolo 17                       Articolo 16  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1939-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 24 ottobre 2019 (v. stampato Senato n. 1571)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 novembre 2021

presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 novembre 2021

(Relatrici: MURONI e DEIANA )

NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 24 febbraio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1939-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare» («legge SalvaMare»);

rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame in questa fase da parte della Camera abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti;

condivisi gli importanti obiettivi sottesi al l'intervento legislativo, il quale si pone la finalità di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge sia principalmente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

osservato come assumano anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni – quali quelle di cui agli articoli 3 e 8 – la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117;

segnalato come rilevino altresì, con riferimento all'articolo 2, le materie «porti e aeroporti civili» – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni – e «sistema tributario e contabile dello Stato», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché, con riferimento agli articoli 9 e 10, la materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

segnalato, sotto il profilo della coerenza ordinamentale, come l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, commi 3 e 5, rechino richiami normativi al decreto legislativo 24 giugno 2003. n. 182, che risultano oggetto di doppia deliberazione conforme;

ricordato che il citato decreto legislativo n. 182 del 2003, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato, è stato tuttavia abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma I, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021;

richiamato il parere espresso, durante l'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 10 ottobre 2019, dalla 1 Commissione, recante alcune osservazioni poi recepite dalla Commissione di merito in sede referente;

preso atto del coinvolgimento del sistema delle autonomie locali previsto all'articolo 3, comma 1, del provvedimento – ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto per la disciplina delle modalità di effettuazione di specifiche campagne di pulizia – nonché all'articolo 15, comma 2, nell'ambito del Tavolo interministeriale di consultazione permanente ivi previsto, al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, alinea, e all'articolo 2, commi 3 e 5, valuti la Commissione di merito, sotto il profilo della coerenza ordinamentale, l'opportunità di correggere i richiami normativi – ivi contenuti e oggetto di doppia deliberazione conforme – al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che è stato abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1939-B, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»);

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure introdotte dall'articolo 6 per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'articolo 11 della direttiva quadro acque 2000/60/CE, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva medesima;

l'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non determina per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto a quanto già previsto al riguardo dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021;

il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite deve essere interpretato ed applicato con riferimento alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021;

la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024;

il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi conseguentemente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

la clausola di invarianza finanziaria deve intendersi riferita, per interpretazione sistematica, a tutto il provvedimento, ad esclusione dell'articolo 6, introdotto presso il Senato, giacché dallo stesso derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

preso atto che l'articolo 11 prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti;

preso altresì atto che l'articolo 12, comma 2, dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

la presenza di rifiuti in ambiente marino ha assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli;

le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85 per cento dei rifiuti marini trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano;

si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno;

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile indica, nell'Obiettivo 14, quello di «conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»;

in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione «Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare», TUE ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 12 giugno 2019, nonché la direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019;

rilevato che:

il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge Salva Mare»);

come esplicitato dall'articolo 1, il provvedimento, sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole nella seduta del 10 ottobre 2019, persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare nonché di sensibilizzare la collettività rispetto alla diffusione di modelli comportamentali virtuosi, rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

considerato che:

nel testo del provvedimento in discussione, nello specifico agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 3 e 5, si fa erroneamente riferimento al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che invece risulta abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della richiamata direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;

considerato altresì che:

l'articolo 2, che disciplina le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP), al comma 5, dispone che il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e si configura come deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle condizioni ivi previste, nonché alle condizioni dell'articolo 185-bis del Codice dell'ambiente;

il riferimento al deposito temporaneo di rifiuti non appare applicabile alla fattispecie oggetto delle disposizioni in esame, dovendo le relative disposizioni essere opportunamente coordinate con quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197;

il medesimo articolo, al comma 7, prevede che al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente è definita una specifica componente che si aggiunge alla tassa o alla tariffa rifiuti;

la disposizione non prevede vincoli di destinazione o modalità di ripartizione o assegnazione delle somme alle autorità portuali o ai gestori o alle autorità competenti del porti; diversamente, l'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nel prevedere che la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa portuale, dispone che i costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4 che contiene, tra l'altro il riferimento a: «Finanziamenti nell'ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)» e ad «altri finanziamenti o sussidi disponibili per i porti per la gestione dei rifiuti e la pesca»;

ritenuto, infine, che:

l'articolo 5 reca alcune disposizioni per la gestione delle biomasse spiaggiate, ma non risolve il problema della gestione, con procedure semplificate, delle alghe raccolte a mare, in accordo o su convenzione con l'autorità competente, a fini di pulizia dei fondali o delle lagune,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 2, nonché l'articolo 2, commi 3 e 5, nella parte in cui fanno erroneamente riferimento al decreto legislativo n. 182 del 2003, che risulta abrogato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 197 del 2021;

2) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 5 con specifiche disposizioni finalizzate a consentire la valorizzazione delle alghe raccolte da imprese della pesca, in accordo o su convenzione con l'autorità competente, per garantire la pulizia di fondali e lagune;

3) si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 197 del 2021, introducendo uno specifico vincolo di destinazione delle somme riscosse e criteri di ripartizione delle somme tra i porti.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare» (cosiddetta legge SalvaMare), (C. 1939-B Governo);

ricordato preliminarmente che il tema della salvaguardia dell'ambiente marino è oggetto di specifiche linee di intervento in sede comunitaria, tra cui la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, i cui decreti legislativi di attuazione, rispettivamente n. 196 e n. 197 dell'8 novembre 2021, sono stati recentemente approvati;

segnalata la conseguente necessità di aggiornare alcuni riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in esame, in considerazione delle abrogazioni e delle modifiche disposte dai citati decreti legislativi;

considerate inoltre le modifiche apportate dal Senato:

all'articolo 1, con l'inclusione nella definizione dei rifiuti volontariamente raccolti (RVR), di quelli raccolti mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo da non interferire con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici;

all'articolo 2, con la previsione che le misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento possano includere provvidenze economiche, tema ricordato anche in una risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021, che evidenziando il contributo dei pescatori nella tutela dell'ambiente marino ha sottolineato che il loro ruolo «dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato»;

all'articolo 6, di nuova introduzione, con la previsione di misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nel fiumi, anche ai fini di ridurne il significativo impatto sull'inquinamento marino;

all'articolo 8, con la previsione di campagne di informazione circa le modalità di conferimento dei rifiuti, ad opera delle Autorità del sistema portuale e dei Comuni, a valere sui propri bilanci;

all'articolo 12, di nuova introduzione, con la previsione di obblighi di etichettatura aggiuntivi, dispetto a quelli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, per i prodotti che rilasciano microfibre al lavaggio (come i capi in pile), con l'indicazione di specifiche informazioni in etichetta sull'inquinamento da plastiche del mare, al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori sui danni che possono essere arrecati all'ambiente;

all'articolo 13, con l'estensione dell'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale degli impianti di desalinizzazione;

all'articolo 14, di nuova introduzione, con la fissazione di un termine di sei mesi per l'emanazione del decreto, previsto dall'articolo 111 del Codice dell'ambiente, per la definizione dei criteri di contenimento dell'impatto ambientale delle attività di acquacoltura e di piscicoltura;

all'articolo 15, con la modifica della composizione del tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero della transizione ecologica;

tenuto conto, con riferimento al citato articolo 12, che la normativa comunitaria in materia di obblighi di etichettatura dei prodotti tessili, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, non vieta espressamente agli Stati membri di aggiungere obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli richiesti dallo stesso Regolamento; tuttavia, occorre considerare che direttiva (UE) 2015/1535 prevede una specifica procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – a cui l'etichettatura in oggetto pare assimilabile – in base alla quale gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, devono comunicare alla Commissione europea i loro progetti normativi nel settore delle regolamentazioni tecniche, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, e tutti gli Stati membri devono essere informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi (articolo 5 della direttiva); ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva gli Stati membri interessati sono tenuti a rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la predetta comunicazione;

tenuto conto, inoltre, che nel considerando n. 26 del citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, si afferma che, al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili, ivi incluse le relative prestazioni ambientali, e si invita a tal fine la Commissione europea a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione;

valutato quindi il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, contenuta nell'articolo 12 del provvedimento in esame, possa pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla citata direttiva (UE) 2015/1535,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le ragioni indicate in premessa, l'articolo 12 in materia di etichettatura dei prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, raccomandando al contempo al Governo di effettuare la comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, delle direttiva medesima, nonché di adoperarsi affinché l'obbligo di introdurre nelle etichette dei prodotti tessili informazioni standardizzate sulle prestazioni ambientali degli stessi sia previsto nella normativa comunitaria in modo armonizzato per tutti i Paesi dell'Unione europea;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di operare gli opportuni aggiornamenti dei riferimenti normativi contenuti nel testo, in conseguenza alle abrogazioni e delle modifiche normative apportate, in particolare, dai decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 e della direttiva (UE) 2019/883 richiamati in premessa.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 1939-B recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»);

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso della prima lettura alla Camera nella seduta del 10 ottobre 2019 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 8, la materia di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, della Costituzione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali; rilevano infine, con riferimento all'articolo 2, le materie porti e aeroporti civili, di competenza concorrente e sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), nonché con riferimento agli articoli 9 e 10 la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge SalvaMare»)

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

1. Identico.

1. Identico.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:

2. Identico:

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

a) identica;

a) identica;

b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

b) identica;

c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

c) identica;

c) identica;

d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

d) identica;

d) identica;

e) «autorità competente»: il comune territorialmente competente;

e) identica;

e) identica;

f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

f) identica;

f) identica;

g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

g) identica;

g) identica;

h) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

h) identica;

h) identica;

i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

i) identica.

i) identica.

Art. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

Art. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

Art. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

1. Identico.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Identico.

2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

3. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

4. Identico.

4. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

5. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

6. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente:

6. Identico.

«f-bis) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

«6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

6. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

7. Identico.

7. Identico.

7. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

8. Identico.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

9. Identico.

Art. 3.
(Campagne di pulizia)

Art. 3.
(Campagne di pulizia)

Art. 3.
(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

2. Identico.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

4. Identico.

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Identico.

Art. 5.
(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

Art. 5.
(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

Art. 5.
(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

Identico.

Identico.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.
(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

Art. 6.
(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

Identico.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.
(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

Art. 7.
(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

Art. 7.
(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Identico.

Art. 7.
(Campagne di sensibilizzazione)

Art. 8.
(Campagne di sensibilizzazione)

Art. 8.
(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

1. Identico.

Identico.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

Art. 9.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

Art. 9.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Identico.

Art. 9.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

Art. 10.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

Art. 10.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».

Identico.

Identico.

Art. 10.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

Art. 11.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

Art. 11.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

1. Identico.

Identico.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

3. Identico.

Art. 12.
(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, dalle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.

Soppresso

2. A decorrere dal 30 giugno 2022 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell'etichetta di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

b) per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

c) per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nella previsione di cui alle lettere a) o b): «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».

Art. 11.
(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

Art. 13.
(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

Art. 12.
(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente:

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente:

Identico.

«17-ter) Impianti di desalinizzazione».

«17-ter) identico».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

3. Identico:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

a) identica;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefìci.

c) identica.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

5. Identico.

Art. 14.
(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 13.
(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 12.
(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

Art. 15.
(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

Art. 14.
(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato «Tavolo interministeriale».

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato «Tavolo interministeriale».

Identico.

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) identica;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) identica;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Vedi lettera d)

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

e) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

g) identica;

f) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

h) identica;

g) tre rappresentanti delle regioni;

i) identica;

h) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

l) identica ;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. Identico.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Identico.

Art. 13.
(Relazione alle Camere)

Art. 16.
(Relazione alle Camere)

Art. 15.
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Identico.

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 17.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

Identico.

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