PDL 1854-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1854-2938-2961-3118-A

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

1854

d'iniziativa dei deputati
BARELLI, BRUNETTA, ANGELUCCI, BATTILOCCHIO, CALABRIA, GIACOMONI, MARROCCO, POLVERINI, RUGGIERI, SPENA

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 16 maggio 2019

e

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

2938

d'iniziativa dei deputati
MORASSUT, CECCANTI, CIAMPI, DE MARIA, FIANO, MICELI, POLLASTRINI, RACITI

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica

Presentata l'11 marzo 2021

2961

d'iniziativa del deputato CECCANTI

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alla città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 19 marzo 2021

e

3118

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, LOLLOBRIGIDA, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DE TOMA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI, ZUCCONI

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 17 maggio 2021

(Relatori: CECCANTI e CALABRIA )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 16 giugno 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge costituzionale n. 1854. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 2938, 2961 e 3118 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1854 Barelli e abbinate, come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti fino alla data del 14 giugno 2022, recante modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica;

rilevato come il provvedimento preveda, tra l'altro, l'attribuzione a Roma Capitale della potestà legislativa nelle medesime materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alle regioni, fatta eccezione per la tutela della salute e per eventuali altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato;

segnalato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che tale riforma riguarda anzitutto talune materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e in particolare: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali;

segnalato che, con riguardo alle materie di competenza residuale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, vengono in rilievo l'istruzione e formazione professionale, nonché l'assistenza scolastica e la garanzia del diritto allo studio;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare spetta alle regioni in tutte le materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato di cui al medesimo articolo 117, secondo comma;

segnalato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione prevede forme di intesa e coordinamento fra lo Stato e le regioni nella materia della tutela dei beni culturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, a seguito dell'attribuzione a Roma Capitale delle competenze legislative nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, l'opportunità di chiarire l'eventuale conseguente attribuzione della potestà regolamentare nelle medesime materie;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la previsione di forme di intesa e coordinamento fra lo Stato e le regioni nella materia della tutela dei beni culturali, di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, richiamato in premessa, anche a Roma Capitale.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La Commissione XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il testo in esame interviene con la finalità di conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, al fine di valorizzarne il ruolo nel quadro delle disposizioni costituzionali;

in particolare, il provvedimento, nel modificare l'articolo 114 della Costituzione, reca una nuova disciplina della Città di Roma, capitale della Repubblica, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia e assicurando mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 1854 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

il provvedimento opportunamente rafforza lo status speciale di Roma quale capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

tra le altre cose, il testo prevede, all'articolo 1, comma 1, che Roma Capitale possa attribuirsi poteri legislativi nelle materie di competenza legislativa concorrente (con esclusione della tutela della salute) e residuale regionale con l'adozione, a maggioranza di due terzi dell'Assemblea capitolina e sentita la Regione Lazio, di uno Statuto speciale dell'ente, senza alcun coinvolgimento del Parlamento in questo processo di devoluzione di competenze legislative;

tale procedimento appare asimmetrico rispetto a quanto previsto in Costituzione negli altri casi di devoluzione di ulteriori competenze legislative – rispetto a quanto disposto dal titolo V della Costituzione – ad enti territoriali; per le regioni a statuto speciale è previsto infatti dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione che lo Statuto sia adottato con legge costituzionale mentre, nell'ambito del procedimento del cosiddetto regionalismo differenziato, l'articolo 116, terzo comma, prevede che all'attribuzione di ulteriori competenze legislative si proceda con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata;

risulta pertanto opportuno integrare il testo nel senso di prevedere forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione delle competenze legislative, ad esempio disponendo che lo Statuto speciale di Roma Capitale sia sì approvato a maggioranza di due terzi dell'Assemblea capitolina ma poi adottato con legge costituzionale, o, in subordine, con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 1, comma 1, nel senso indicato in premessa al fine di prevedere forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione di competenze legislative a Roma Capitale.

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TESTO
della proposta di legge costituzionale n. 1854

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La Città di Roma ha i poteri dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni ordinarie. Può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e la Città di Roma».

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio. Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento».

2. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, alla Città di Roma si applicano le leggi della regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla citata data di entrata in vigore, sono modificate, sentiti gli enti interessati, le province della regione Lazio.

Soppresso

Art. 2.

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

1. Identico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la Regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.

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