PDL 1826

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1826

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 6 maggio 2019

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'articolo 48 della Costituzione stabilisce che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Con riguardo all'elezione del Parlamento, tale principio è applicato per l'elezione della sola Camera dei deputati disciplinata dall'articolo 56 della Costituzione. Per contro, l'articolo 58 della Costituzione richiede il compimento del venticinquesimo anno di età per l'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica.
L'obiettivo della presente proposta di legge costituzionale, come di altri numerosi progetti di legge costituzionale presentati nella corrente e nelle precedenti legislature, è quello di riconoscere a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età l'elettorato attivo non solo per l'elezione della Camera dei deputati, ma anche per quella del Senato della Repubblica, prevedendo che anche quest'ultimo sia eletto a suffragio universale e diretto senza alcuna limitazione riferita all'età degli elettori.
Collegando il diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica al solo raggiungimento della maggiore età si intende, quindi, superare un'esclusione che non sembra più giustificata e la cui portata risulta particolarmente ampia da quando, nel 1975, la maggiore età è stata anticipata dal ventunesimo al diciottesimo anno. La differente composizione del corpo elettorale delle due Camere ha comportato, per esempio, che nelle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 gli aventi diritto al voto per la Camera dei deputati fossero 50.835.751, mentre per il Senato della Repubblica solo 46.725.900.
La diversa definizione dei requisiti di elettorato attivo per i due rami del Parlamento fu oggetto di un ampio dibattito nell'Assemblea costituente. Concepita come un elemento di differenziazione tra le due Camere, pur nell'ambito di un sistema bicamerale paritario, la previsione che il Senato della Repubblica fosse eletto dai cittadini che avessero compiuto venticinque anni d'età suscitò non poche critiche già durante i lavori della seconda Sottocommissione. Prevalse un atteggiamento prudente, che conservava alcuni tratti del Senato dei regimi dell'epoca liberale, che oggi non risulta più giustificato a seguito di un pieno affermarsi del principio democratico.
Far scegliere ai più giovani anche la composizione del Senato della Repubblica può accrescere la loro attenzione nei confronti della politica, rimuovendo una discriminazione di età per l'elezione delle due Camere che, oggi più di ieri, non trova alcuna spiegazione razionale in un sistema bicamerale perfetto.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.

torna su