PDL 1647

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1647

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CECCANTI

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Presentata il 6 marzo 2019

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Onorevoli Colleghi! – È ormai da tempo evidente che la privazione del diritto di elettorato attivo di ben sette classi di età, comprese tra diciotto e venticinque anni, per il Senato della Repubblica rappresenta una vera anomalia democratica, anche in chiave comparata.
All'inizio dell'esperienza repubblicana, volendo fare dei confronti, il problema appariva meno rilevante anche perché la maggiore età era fissata a ventuno anni e quindi l'esclusione era riferita solo a tre classi di età, ma poi, dalle elezioni politiche del 1976, l'anomalia si è accentuata.
Per di più, nell'attuale sistema che prevede un doppio rapporto fiduciario, questa anomalia di principio risulta ancora più irrazionale rispetto ai primi decenni della storia della Repubblica nei quali l'elettorato ragionava sulla base della propria appartenenza politica. Qualora il voto dei cittadini compresi nella fascia di età dai diciotto ai venticinque anni si differenzi in maniera significativa dal resto della popolazione, al netto di altri fattori è altamente probabile che le due maggioranze possano essere tra loro diverse con problemi rilevanti per la formazione dei Governi.
Per queste ragioni, di principio e di opportunità costituzionale, appare quindi necessario uniformare i requisiti di elettorato attivo per il Senato della Repubblica a quelli previsti per la Camera dei deputati, prevedendo l'uniformità anche per quanto concerne i requisiti di elettorato passivo.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

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