PDL 1616-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1616-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 febbraio 2019 (v. stampato Senato n. 881)

d'iniziativa dei senatori
PERILLI, CALDEROLI, PATUANELLI

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 febbraio 2019

(Relatore: D'AMBROSIO )

NOTA: Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione.
La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 aprile 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge si veda lo stampato n. 1616.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge C. 1616, approvato dal Senato, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di tre articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca disposizioni volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati, senza modificare la configurazione del vigente sistema elettorale; finalità del provvedimento è invece quella di far sì che il sistema elettorale possa trovare applicazione indipendentemente dal numero dei parlamentari, affinché non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 prevede l'applicazione, nell'ambito dell'attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato, del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 165 del 2017; tale principio prevede che per il Senato «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena»; al riguardo andrebbe approfondito come dare attuazione a tale principio di delega nel caso in cui la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per il Senato sia costituita in un unico collegio uninominale, come peraltro potrebbe accadere, in base ai calcoli effettuati, in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale C. 1585, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame della I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3 subordina la delega legislativa prevista per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato ad un evento incerto, vale a dire l'approvazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una riforma costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere; al riguardo si ricorda che la sentenza n. 408 del 1998 della Corte costituzionale ha stabilito che una delega condizionata al verificarsi di determinati eventi non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'articolo 76 della Costituzione;

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2).

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