PDL 1464

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MURA, ASCANI, PICCOLI NARDELLI, CIAMPI, PRESTIPINO, ROSSI,
DI GIORGI, FRANCESCHINI, ANZALDI
, SERRACCHIANI

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e altre disposizioni concernenti il potenziamento e la valorizzazione dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione

Presentata il 19 dicembre 2018

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rafforzare, come raccomandato anche dall'Unione europea, le competenze di cittadinanza degli studenti e di promuovere una conoscenza più approfondita delle istituzioni che riavvicini i giovani alla responsabilità pubblica, ai diritti e ai doveri di ogni cittadino, nonché alle regole della comunità in cui vivono. Uno dei compiti più importanti della scuola è, infatti, quello di sviluppare nei ragazzi competenze di cittadinanza attiva ispirate ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione, inclusione e solidarietà. Per questo, il potenziamento di nuovi strumenti di conoscenza legato anche all'approfondimento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado può contribuire al sostegno di una cittadinanza europea attiva e consapevole, che si fondi sulla conoscenza e sul rispetto delle norme a fondamento del nostro vivere comune e che in futuro permetta ai ragazzi di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Si ritiene, dunque, necessario valorizzare e potenziare i percorsi di cittadinanza e Costituzione in modo coerente con l'autonomia scolastica, introducendo l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione. Le competenze di cittadinanza sono competenze trasversali, non possono essere maturate da uno studente soltanto grazie alla tradizionale lezione in classe affidata a un solo insegnante per un'unica ora settimanale. Il responsabile della formazione di un buon cittadino, capace di esercitare i suoi diritti e consapevole dei suoi doveri, non è solo il docente di diritto o di storia e filosofia, ma sono tutti i docenti, non solo per quel che riguarda la possibilità di attivare percorsi disciplinari trasversali o interventi didattici non curricolari, ma anche per l'esempio fornito in classe per quel che riguarda lo spirito civico e la difesa delle istituzioni. In secondo luogo, l'insegnamento-apprendimento dei percorsi di cittadinanza può essere più efficace in un'ottica transdisciplinare e con la progettazione di compiti che coinvolgano diverse materie. Si ritiene che la lezione tradizionale, basata su contenuti, non sia lo strumento migliore per favorire competenze complesse come quelle di cittadinanza; anzi, essa potrebbe sembrare una proposta riduttiva, non all'avanguardia e non in linea rispetto ai numerosi passi in avanti che la scuola italiana sta facendo segnare. Sarebbe da evitare l'ulteriore carico di materie di un curricolo scolastico tra i più complessi sul panorama europeo. Oggi vi sono numerosissime esperienze didattiche, non per forza curricolari, che vengono spesso adottate con successo dai consigli di classe o perseguite con tutti gli strumenti previsti dall'autonomia scolastica, anche in collaborazione con altre istituzioni. Il quadro normativo attuale prevede i seguenti punti di riferimento: articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, che prevede l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a cittadinanza e Costituzione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Per il primo ciclo di istruzione, si ricordano le seguenti norme: decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, articolo 4, comma 9 (scuola primaria), articolo 5, commi 6 e 9 (scuola secondaria di primo grado); regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 254 del 2012, recante le indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo. Per il secondo ciclo di istruzione, si ricordano le seguenti norme: i regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010, che riordinano, rispettivamente, gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei, nonché i corrispondenti profili educativo, culturale e professionale dello studente (PECuP), individuati negli allegati annessi ai medesimi regolamenti; il decreto legislativo n. 61 del 2017 in materia di istruzione professionale, che nell'allegato A individua il PECuP dello studente dei relativi percorsi di istruzione; il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 211 del 2010, recante le indicazioni nazionali per i licei. Infine, per quanto concerne la valutazione, si ricordano le seguenti norme: per il primo ciclo di istruzione, il decreto legislativo n. 62 del 2017 e il decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2017; per il secondo ciclo di istruzione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 in materia di scrutini intermedi e finali; il decreto legislativo n. 62 del 2017 in materia di esame di Stato.
La situazione che emerge dalla citata normativa vigente è questa: cittadinanza e Costituzione non è presente come una disciplina a sé stante, ma le sue attività e i suoi insegnamenti coinvolgono in modo trasversale tutti gli ambiti disciplinari; allo stesso tempo, essa è inserita nelle aree disciplinari storico-geografica (scuola secondaria di primo grado), storico-sociale e giuridico-economica (istituti professionali e tecnici), storico-geografica, storica e filosofica (licei). Per la scuola primaria non c'è un riferimento a un'area disciplinare. La conseguenza è che in ogni grado e ordine di scuola manca l'indicazione chiara dei risultati di apprendimento da conseguire. La presente proposta di legge mantiene la trasversalità dei percorsi di cittadinanza e Costituzione, ma rafforza al contempo questo insegnamento, introducendo il voto, cioè una valutazione specifica dei risultati di apprendimento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Insegnamento di cittadinanza
e Costituzione)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è inserito il seguente:

«1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado è istituito l'insegnamento di “cittadinanza e Costituzione”. Il predetto insegnamento è impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, secondo modalità definite da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia didattica di cui la stessa è dotata. L'insegnamento di “cittadinanza e Costituzione” è oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale in sede di scrutinio, dai docenti contitolari della classe. L'introduzione dell'insegnamento di “cittadinanza e Costituzione” non comporta una modifica dei quadri orari disciplinari né nuovi o maggiori oneri per le istituzioni scolastiche».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'allegato A, punto 2, sesto capoverso, annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e gli articoli 5, commi 6 e 9, e 10, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, al fine di adeguarli alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Articolazione e valutazione dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione)

1. In relazione all'insegnamento di cittadinanza e Costituzione:

a) il piano triennale dell'offerta formativa stabilisce le competenze attese, gli obiettivi di apprendimento e le relative modalità di valutazione, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4;

b) i consigli di classe e di interclasse definiscono le attività da svolgere durante ciascun anno scolastico, avendo cura di coinvolgere tutti i docenti contitolari della classe.

2. La valutazione intermedia e finale dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione è espressa con un voto, definito collegialmente dal consiglio di classe. Il voto compare quale voto distinto nella scheda di valutazione di ciascun alunno o studente.
3. L'insegnamento di cittadinanza e Costituzione è oggetto del colloquio di esame previsto nell'ambito degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Art. 3.
(Utilizzazione dell'organico dell'autonomia)

1. Ferma restando la loro autonomia, le istituzioni scolastiche utilizzano i docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito dei percorsi di studio e delle attività previste per l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione.

Art. 4.
(Definizione degli obiettivi di apprendimento e di sviluppo delle competenze relative all'insegnamento di cittadinanza e Costituzione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, anche modificando le indicazioni nazionali in vigore, definisce, a livello nazionale, gli obiettivi di apprendimento e di sviluppo delle competenze relative all'insegnamento di cittadinanza e Costituzione.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dall'anno scolastico 2019/2020. A tale fine le istituzioni scolastiche integrano i rispettivi piani triennali dell'offerta formativa, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, entro il 30 giugno 2019.

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