V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500)

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, aggiungere le seguenti: nonché al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico della popolazione, dei pazienti contagiati e degli operatori sanitari, assicurare le attività di prevenzione e la cura di esaurimento psicofisico e di distacco emotivo e del disturbo acuto da stress e post traumatico da stress,.

  Conseguentemente al comma 7, primo periodo sostituire le parole da: in numero non superiore, fino alla fine del comma con le seguenti: nonché al personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto all'Ordine di cui alla medesima legge, ciascuno rispettivamente in numero non superiore ad uno ogni due unità ciascuna per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto ai soggetti di cui al presente comma un compenso lordo orari di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
1. 9. Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole da: «Per la durata dell'emergenza» fino a «2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i caregiver familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel contrasto all'epidemia da SARS-COV-2;

   d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: incrementano e indirizzano aggiungere le seguenti: a livello domiciliare le azioni e prestazioni assistenziali terapeutiche, riabilitative comprese quelle di logopedia, psicologiche, psicoterapeutiche, diagnostiche, ostetriche e mediche specialistiche così come previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», garantendo adeguato supporto sanitario e sociosanitario;

   e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un Atto di intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, coordina la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale e ad enti del terzo settore no profit. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le logiche di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità. La sperimentazione di cui al presente comma si inquadra all'interno dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto ministeriale 10 luglio 2007 «Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale – Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano» (Gazzetta Ufficiale, 10 ottobre 2007, n. 236). Per le finalità del presente comma sono stanziati fondi a valere sull'importo complessivo di cui al comma 11, primo periodo, per un importo pari a 30.000.000 euro.
  4-ter. Concorrono, secondo le modalità organizzative delle regioni, al rafforzamento dell'assistenza domiciliare di cui ai commi 3, 4 e 4-bis anche i servizi e le prestazioni offerti dalle residenze sanitarie per anziani, dalle fondazioni (ex Ipab) o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da altri soggetti del Terzo settore, con l'obbiettivo di mantenere la persona nei suoi contesti di vita;

   f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: servizi offerti dalle cure primarie aggiungere le seguenti: ed integrandosi con gli Ambiti territoriali previsti dalla legge n. 328 del 2000; e dopo le parole di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nonché per favorire il coordinamento dei servizi infermieristici distrettuali;

   g) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: al comma 10 aggiungere le seguenti: anche promuovendo specifiche aggregazioni funzionati territoriali (AFT) disciplinati con decreto del Ministro della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con riferimento all'assistenza dei soggetti di cui al comma 4, il personale infermieristico dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché gli infermieri di famiglia o di comunità che afferiscono ai servizi di cure primarie dell'azienda sanitaria locale o dei distretti, possono svolgere la loro attività all'interno delle UCCP già previste dalla legge n. 189 del 2012 secondo modelli organizzativi regionali;

   h) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è consentito anche ai medici aggiungere le seguenti: ed ai professionisti e dopo la parola: specialisti aggiungere le seguenti: e psicologi;

   i) al comma 7, dopo le parole: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: possono assumere con rapporto di lavoro subordinato ovvero;

   j) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, anche al fine di rafforzare i servizi di integrazione socio-sanitaria di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono procedere al reclutamento di assistenti sociali in numero non superiore ad 1 unità ogni 100.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa di cui al comma 10.
  7-ter. Al fine di garantire un pieno recupero funzionale della persona dopo la fase acuta dell'infezione da SARS-COV-2, in particolare a coloro che presentano deficit neurologici, motori, cardiorespiratori anche dimessi dai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché seguiti a domicilio, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo a professionisti del profilo di fisioterapista, di logopedista e di terapista occupazionale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionale, in numero non superiore ad un operatore sanitario ogni due USCA per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo orario di 30 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.256.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del comma 5;

   k) al comma 10, sostituire le parole da: commi 4, 5, 6, 7 e 8 fino a: commi 4, 5 e 8 con le seguenti: commi 4, 5, 6, 7, 7-ter e 8 a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5, 7-ter e 8.
1. 83. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 10. Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 26. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: , infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: dell'infermiere di famiglia o di comunità, aggiungere le seguenti: con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali.
*1. 52. Novelli, Bagnasco, Versace, Mugnai, Bond, Mandelli, Bergamini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di una uniforme integrazione delle residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali all'interno della rete di assistenza territoriale il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a formulare linee di indirizzo sui requisiti strutturali, il sistema di finanziamento e l'offerta di servizi di dette strutture per garantire un'assistenza sociosanitaria multidimensionale residenziale, semiresidenziale e domiciliare che coniughi il massimo livello di qualità e flessibilità nelle proposte per i bisogni di assistenza e cura adeguate alle attuali esigenze degli utenti.
1. 100. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito dei piani di assistenza territoriale di cui al comma 1, tra le specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione, le regioni assicurano che i laboratori privati autorizzati trasmettano i referti positivi al COVID-19 al dipartimento di prevenzione territoriale competente il quale provvederà a comunicarli al centro regionale di raccolta dati per la trasmissione al Ministero della salute, finalità epidemiologiche e statistiche.
1. 12. Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: Le aziende sanitarie, aggiungere la seguente: anche.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1 del presente articolo, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 – S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-COV-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

   b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4 del presente decreto. Per ciascuna annualità il Ministero dell'economia e delle finanze determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 4-bis. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, tenuto conto delle maggiori entrate di cui al presente comma e delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 265, comma 4, ultimo periodo, determina con proprio atto l'ammontare totale delle risorse disponibili e la ripartizione delle stesse, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, secondo i criteri di cui al comma 4-bis. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;

   c) all'articolo 265, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  4-bis. Quale ulteriore concorso per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto, la misura dell'accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è elevata al 75 per cento a decorrere dal 2020.
1. 54. Muroni, Fassina, Fioramonti, Fusacchia, Lattanzio, Quartapelle Procopio, Palazzotto, Ubaldo Pagano, Gribaudo, Trano, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Currò, Trizzino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nei periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.
1. 64. Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Allo scopo di ridurre gli accessi ai pronto soccorso, i medici di medicina generale, con i medici di continuità assistenziale e i medici delle USCA, organizzano due percorsi alternativi «COVID» e «NO-COVID» all'interno dei quali i pazienti sono rispettivamente indirizzati a seconda della patologia manifesta. I pazienti effettuano un triage telefonico con il proprio medico che li indirizza verso il percorso più adatto. All'interno degli ambulatori COVID il personale, dotato di idonee precauzioni, effettua le indagini diagnostiche necessarie e stabilisce se allertare il 118. Per i casi in cui i pazienti COVID siano impossibilitati a recarsi in ambulatorio, si attivano le USCA che svolgono, nella massima sicurezza protettiva, le medesime attività.
1. 19. Nappi, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Leda Volpi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso aggiungere le seguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.
1. 21. Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Trizzino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché adottano provvedimenti per l'accreditamento dei servizi domiciliari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
1. 20. Trizzino, Nesci, Lapia, Sportiello, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le regioni, per rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti di cui al comma precedente, ai quali anche a causa dell'emergenza epidemiologica devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, implementano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.
1. 27. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 primo periodo sostituire le parole: famiglia o di comunità con le seguenti: di comunità e cure primarie.

   b) al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

   c) al comma dopo le parole: profilo di assistente sociale aggiungere le seguenti: di assistente sanitario e di operatore socio- sanitario e sostituire le parole: un assistente sociale con la seguente: uno.

   d) al comma 8:

    1) sopprimere le parole: così come implementate nei piani regionali,;

    2) dopo le parole: provvedono all'attivazione aggiungere le seguenti: presso i distretti o i dipartimenti di cure primarie Unità speciali di continuità assistenziale e;

    3) dopo le parole: di centrali operative regionali aggiungere le seguenti: così come implementate nei piani regionali,.

    4) sostituire le parole: tutti i servizi con le seguenti: l'unità di coordinamento per la continuità assistenziale (USCA);

   e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica dell'articolo: «Unità speciali di continuità assistenziale» è sostituita dalla seguente: «Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico – USCA»;

    2) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «garantire l'attività assistenziale ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «e al fine di facilitare i rapporti e il coordinamento di questi con gli altri professionisti»;

   b) dopo le parole: «una unità speciale ogni 50.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «articolata in una unità responsabile del coordinamento tra professionisti sanitari, assistenti sanitari e altri operatori socio-sanitari e da un'unità speciale»;

   c) le parole: «per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19»;

   d) dopo le parole: «di ricovero ospedaliero. L'unità speciale» sono aggiunte le seguenti: «di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico che è parte integrante dei dipartimenti di cure primarie o dei distretti, si relaziona attraverso la messa in rete, con i dipartimenti di prevenzione, con il servizio di pronto soccorso e le strutture ospedaliere, le strutture residenziali, semiresidenziali. Il ruolo di coordinamento viene affidato ad un medico di distretto o afferente al dipartimento di cure primarie o analoga struttura con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Ogni unità di coordinamento dovrà coordinare i servizi domiciliari integrati, i servizi cure palliative, un servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica e infermieristica di base, il servizio di continuità assistenziale e l'unità speciale per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tutti i servizi di cui al paragrafo precedente, devono prevedere un punto di accoglienza unico in comune a cui spetta, attraverso triage, l'accoglienza dell'unità di coordinamento, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dipendenti con competenze cliniche di medicina generale, medici specialisti ambulatoriali o dipendenti, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari e operatori socio-sanitari. L'unità speciale responsabile della gestione clinica»;

   e) al secondo periodo, dopo le parole: «nella sede di continuità assistenziale prescelta» sono aggiunte le seguenti: «e da un numero di infermieri dipendenti pari ad 8 ogni 50.000 abitanti»;

   f) al terzo periodo, dopo le parole: «Possono far parte» le parole: «dell'unità speciale» sono sostituite con le seguenti: «dell'unità speciale responsabile della gestione clinica: i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie Locali con competenze di medicina clinica generale, gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni o dipendenti, i medici specializzandi,»;

   g) al terzo periodo, dopo la parola: «residuale» sono aggiunte le parole: «e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

    3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «all'unità speciale di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «con l'accoglienza dell'unità di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «di adeguato supporto informatico in rete per relazionarsi con gli altri professionisti coinvolti e per registrare le attività svolte, di opportuna apparecchiatura diagnostica per un corretto monitoraggio dei pazienti, che non necessitano di ricovero ospedaliero,»;

    4) il comma 4 è abrogato;

    5) dopo l'articolo 4-bis, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.
(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità)

   1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità con attività medica di base e infermieristica rivolti ai pazienti cronici (comprese le cure palliative). Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2, tali ambulatori saranno utilizzati come ambulatori COVID-19 afferenti alle Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche ed infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione USCA. Possono far parte degli ambulatori COVID-19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie con competenze di medicina clinica generale, specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. In maniera residuale possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici specializzandi. L'ambulatorio è attivo 5 giorni su sette dalle ore 8.00 anche fino alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte se nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del SARS-COV-2 è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
   2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID-19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1.
   3. Negli ambulatori COVID-19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN e sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19».

   f) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b) dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni per la disciplina dei rapporti coi medici di medicina generale, è elargibile solo a quei medici di medicina generale organizzati in medicine di gruppo o all'interno di unità complesse di cure primarie nonché ai medici che si trovino ad operare in zone disagiate o rurali.
1. 22. Sportiello, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Nappi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: utilizzare forme di lavoro autonomo sopprimere la seguente: , anche.
1. 18. Mammì, Sportiello, Nappi, Nesci, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale,.
1. 44. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
1. 55. Fassina, Stumpo, Pezzopane.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: regolarmente iscritti all'albo professionale aggiungere le seguenti: e a sociologi,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo periodo, dopo le parole: in numero non superiore ad un assistente sociale aggiungere le seguenti: e ad un sociologo;

   b) nell'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole: è riconosciuto agli assistenti sociali aggiungere le seguenti: e ai sociologi.
1. 97. Frate, Vizzini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone dovute alla pandemia da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo psicologo di cui alla legge n. 56 del 1989, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad uno psicologo ogni Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 14.000.000 euro per l'anno 2020, e a 28.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265.
1. 79. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, Lattanzio, Sarli, Nesci.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico anche mediante strumenti di telemedicina, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità.
1. 98. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:

    1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;

    2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;

    3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
1. 14. Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Menga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in sede di contrattazione integrativa l'attribuzione di un premio per l'attività eccezionale prestata nel corso della fase emergenziale, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il premio spetta al personale dell'area del comparto e della dirigenza, con contratto di lavoro di natura subordinata appartenente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché ai medici in formazione specialistica; ai titolari di incarico libero professionale, anche nella forma della collaborazione coordinata. Il premio di cui al presente comma, con la deroga di cui al periodo precedente, può essere attribuito anche al personale non dirigenziale delle strutture regionali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza. Tale premio, attribuibile una tantum e sulla base di appositi criteri individuati dalla contrattazione integrativa, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con le altre tipologie di emolumento previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono l'indennità infettivologica di cui all'articolo 86, commi 6 e 9, del CCNL del personale del comparto sanità 2016-18 anche al personale il cui profilo o ruolo non è immediatamente riconducibile ai profili previsti dalle citate disposizioni contrattuali. I sostituti d'imposta riconoscono tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese successivo a quello di approvazione della presente legge e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per il personale del comparto sanità e della dirigenza sanitaria, attingendo all'incremento delle risorse del fabbisogno sanitario indistinto corrente di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e, per il personale delle strutture regionali, a carico dei bilanci regionali».
1. 4. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Binelli, Baldini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
*1. 7. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
*1. 59. Fassina.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti.
*1. 84. Pizzetti.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al fine di incentivare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, in particolare nel periodo estivo, nonché di incentivare il sostegno agli interventi di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di depurazione delle acque, di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, è assegnato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 100 milioni di euro annui, da destinare ad investimenti nelle suddette opere di potenziamento ed adeguamento, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni 2020-2023.
  11-ter. Al fine di incrementare l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione della risorsa idrica, incentivando il rispetto di prescrizioni igienico-sanitarie, sia individuali che sociali, nel corso delle successive fasi dell'emergenza COVID-19, l'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) assegna alle Regioni di cui al comma 11-bis un contributo pari a 100 milioni di euro, da utilizzare nel periodo tra giugno e dicembre 2020.
1. 34. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Sarli, Buompane, Caso.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 71. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 90. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*1. 70. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (ticket), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID.
1. 39. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Consolidamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

  1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A, B e C dell'allegato 1.
  3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «Venticinque» è sostituita con: «ottanta».
  4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:

   a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;

   b) la tabella A, B e C di cui all'allegato 1 è modificata inserendo una colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
1. 012. Currò, Brescia, Lorefice, Sportiello, Menga, D'Arrando, Lapia, Gallinella, Gagnarli, Zolezzi, Nesci, Sarli, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Corneli, Giuliodori, Maglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologico presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socioeducativo, socio-occupazionale o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

   a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

   b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

   c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

   d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

   e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. 018. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
1. 07. Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Spena, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2020, fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017.».

  Conseguentemente, al Capo II, dopo le parole: MISURE URGENTI aggiungere le seguenti: IN MATERIA SANITARIA E.
1. 03. Fassina, Stumpo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Sul Fondo sanitario nazionale sono accantonati, ulteriori 20 milioni per il finanziamento annuale dei corsi di formazione in medicina generale, attraverso il rimborso alle regioni delle spese sostenute per le borse di studio, nonché per l'organizzazione dei corsi stessi.
1. 010. Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more della modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, riguardante gli standard dell'assistenza ospedaliera, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

   b) comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2021, provvedono, nell'ambito dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, ad effettuare la revisione dei fabbisogni di personale e delle relative dotazioni organiche anche avvalendosi delle risorse di cui alla colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C;

   c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica;
  4-ter. Ai fini del comma 4-bis le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti;
  4-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 4-bis e 4-ter le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;

   d) al comma 5, sostituire la parola: assumere con la seguente: utilizzare e dopo le parole: operatore tecnico aggiungere le seguenti: anche attraverso nuove assunzioni;

   e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le regioni e le province autonome possono, in ragione dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, rinegoziare gli accordi esistenti con gli enti e le associazioni del Terzo settore che operano per il trasporto secondario per i pazienti COVID-19 per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non effetti da COVID-19 e domiciliare;

   f) al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE);

   g) al comma 7, dopo le parole: legislazione vigente in materia aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; dopo le parole: in materia di spesa di personale aggiungere le seguenti: ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; nonché all'ultimo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 2.
2. 33. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica e integrazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.
2. 40. Tasso.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di alta complessità possono avvalersi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. 22. Castiello, Cantalamessa, Bellachioma.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, le regioni e le province autonome assicurano il mantenimento di una quota di personale medico e infermieristico, altrimenti impegnato per altri tipi di assistenza, prontamente impiegabile per rafforzare la dotazione degli organici di terapia intensiva o semintensiva; a tal fine organizzano corsi a cadenza periodica e di aggiornamento sul campo in terapia intensiva finalizzati a mantenere nel tempo le competenze intensivologiche di base del personale dedito di norma ad altre attività. Le regioni e le province autonome, per l'operatività dei posti letto di terapia intensiva o semintensiva, predispongono un piano per l'assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico necessario a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
2. 13. Lorefice, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Nesci, Ianaro, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al tal fine il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un protocollo di monitoraggio sull'intero territorio nazionale concernente:

   a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;

   b) specifici percorsi assistenziali di accesso nelle aziende ospedaliere per i pazienti con patologie croniche, onco-ematologiche, cardiologiche, neurologiche e pneumologiche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2;

   c) specifici percorsi assistenziali di accesso negli ambulatori territoriali sia per le cure primarie sia per la medicina specialistica ambulatoriale a seconda che siano o meno pazienti sospetti o affetti da SARS-COV-2.
2. 42. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».
2. 29. Trancassini, Osnato, Zucconi,Bignami, Baldini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza forniti dagli operatori socio sanitari presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni possono assumere in via diretta gli operatori socio sanitari che abbiano prestato servizio, per almeno tre anni consecutivi, presso strutture del Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti di cooperative sociali o di lavoro affidatarie in outsourcing dei servizi di supporto assistenziale. L'intervento non prevede ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. 31. Pastorino, Fornaro, Orlando, Nesci, Paita.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni, di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali qualora non già a carico dei fondi del S.S.R., del personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE).

  Conseguentemente, all'articolo 73, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «del comparto sanità» sono aggiunte le seguenti: «e al personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse.».
2. 34. Madia, Pizzetti, Pezzopane.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e, con oneri a carico dei bilanci regionali, del personale delle Centrali uniche di risposta del numero unico europeo dell'emergenza regionale (112 NUE),.
2. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava,Tomasi.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020 le remunerazioni delle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente periodo non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggette ad una aliquota di tassazione unica pari al 10 per cento.».

  Conseguentemente all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 750 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 38. Cecconi, Tasso.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa, per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, non superiore al doppio dell'ammontare di cui al comma 2, indicato nella tabella A allegata al presente decreto per singola regione e provincia autonoma, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
2. 39. Cecconi, Tasso.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
  6-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle ulteriori misure di favore previste, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  6-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 6-bis.
  6-quinquies. All'onere recato dalla disposizione di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione, per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 28. Bagnasco, Gelmini, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Bartolozzi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, e all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'ammontare complessivo previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
2. 30. Stumpo, Fassina.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 37. Cecconi, Tasso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
*2. 43. Ubaldo Pagano, Lacarra, Bruno Bossio, Pezzopane.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In attuazione dall'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la verifica della compatibilità con i saldi di finanza pubblica e il corretto trattamento statistico e contabile delle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo, realizzate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. Mancini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
2. 21. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in via Farnesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.
  15-ter. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle.opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
  15-quater. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della regione Emilia Romagna. Il commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
2. 2. Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo ,Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 4. Sutto, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.
*2. 44. Marco Di Maio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implichino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indicazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di follow-up e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.
2. 46. Vanessa Cattoi, Comaroli, Boldi, Loss, Binelli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)

  1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 02. Pizzetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Investimenti in materia sanitaria)

  1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.
*2. 012. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complesso ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
2. 013. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10, e dall'articolo 1129, comma 9, del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
3. 6. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

  1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
  2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 01. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

  1. All'articolo 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, dopo le parole: «medici veterinari», ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: «, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».
  2. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018, al primo e ultimo capoverso, dopo le parole: «di formazione» è soppressa la parola: «medica» e dopo le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono aggiunte le parole: «e sanitaria».
*3. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID-19 aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione strutturale e operativa.
4. 2. Ianaro, Nesci, Sportiello, Mammì, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 18. Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Le regioni soggette a piani di rientro possono derogare dai vincoli previsti dalla vigente normativa in sede di stipula di accordi e contratti, ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella loro qualità di Istituti di altissima specializzazione e di rilievo nazionale per l'acquisto di prestazioni da erogare in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di residenza.
*4. 19. Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Attesa la rilevanza nazionale e di alta specializzazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le regioni sottoposte ai piani di rientro e programmi operativi, nella stipula dei contratti e accordi di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 302, e successive modifiche e integrazioni, possono derogare ai limiti dei volumi previsti dalla normativa vigente anche per le prestazioni in mobilità interregionale al fine di garantire la salvaguardia del diritto alla libera scelta del cittadino.
4. 9. Occhionero.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di redazione del decreto di cui al precedente periodo il Ministero della salute individua le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, di cui al comma 1, facendo esclusivo riferimento alle attività svolte e ai costi effettivamente sostenuti, delimitando il perimetro delle voci di spesa ammissibili, che devono essere individuate con precisione e con esclusivo riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 dei pazienti, del personale dipendente, dei collaboratori e dei visitatori, prevedendo un sistema di rendicontazione specifico e puntuale. Lo schema di decreto di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
4. 4. Provenza, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lapia, Sapia, Ianaro, Lorefice, Sarli, Menga, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: corrispondono agli erogatori privati aggiungere le seguenti: qualora si siano realizzate le condizioni di emergenza epidemiologica,;

   b) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.
4. 5. Provenza, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Massimo Enrico Baroni, Testamento.

  Sopprimere il comma 5.
4. 6. Provenza, Ianaro, Sportiello, Mammì, Nesci, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Testamento.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Realizzate le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, nella misura di cui alla tabella A allegata al predetto decreto, possono essere destinati al rimborso delle maggiori spese sostenute dalle strutture private accreditate per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto delle prescrizioni adottate in pendenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 7. Trizzino, Lapia, Nesci, Ianaro, Menga.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 10. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   g) la partecipazione a reti di telemonitoraggio del paziente dimesso e a programmi di sorveglianza epidemiologica, attraverso la rilevazione e la tracciatura dei parametri clinici del paziente, d'intesa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le strutture ospedaliere e le aziende sanitarie locali.

  6-ter. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*4. 11. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;

   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;

   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;

   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 05. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe cosi definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   c) ai fini del l'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;

   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni è»;

   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali»;

   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
**4. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli, Cavandoli.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per l'anno 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 175 milioni per il 2020,300 milioni per il 2021, 432 milioni per il 2022, 437 milioni per il 2023, 442 milioni per il 2024, 260 milioni per il 2025, 130 milioni per il 2026.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell'articolo 265, nonché, per l'importo di 70 milioni di euro per il 2020, 295 milioni di euro per il 2021, 322,8 milioni di euro per il 2022, 327,8 milioni di euro per il 2023, 332,8 milioni di euro per il 2024, 260 milioni per il 2025 e 130 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 2. Toccalini, Cavandoli.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2020 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 193,2 milioni nel 2020; 331,2 milioni nel 2021; 477,2 nel 2022; 482,9 nel 2023; 488,6 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 14. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Calabria, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2020 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 138 milioni nel 2020; 276 milioni nel 2021; 419,7 nel 2022; 425,4 nel 2023; 431,1 nel 2024; 287,4 nel 2025; 143,7 nel 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per l'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5, articolo 265 del presente decreto. Per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 16. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Paolo Russo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro;

   b) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5. 11. Tiramani, Boldi, Alessandro Pagano, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 109, con le seguenti: 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 143,4.
5. 7. Lapia, Ianaro, Nesci, Mammì, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 125 milioni;

   b) sostituire le parole: 109,2 milioni con le seguenti: 130,2 milioni.
5. 18. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 124,5 milioni di euro;

   b) sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 129,5 milioni di euro.
5. 13. Gemmato, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

   a) le parole «del diploma di» sono sostituite da «di un titolo che attesti una»;

   b) dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015,ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie»;

   c) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le parole: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.

  1-ter. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.
  1-quater. Il 20 per cento delle risorse di cui al precedente comma 1 sono destinate al finanziamento di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, di anestesia e rianimazione e medicina d'urgenza di cui al precedente comma 3.
  1-quinquies. Le Università hanno obbligo di ampliare la propria capacità formativa attraverso un ampliamento della rete formativa, che avviene attraverso la stipula di convenzioni con tutte le aziende ospedaliere del territorio della Regione di afferenza che rispettino i requisiti di all'allegato 2 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 5. Lapia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

   le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.»;

   nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.

  1-ter. Al fine di garantire l'erogazione dei nuovi corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, le Università si avvalgono dei medici di medicina generale e dei medici in possesso dei diplomi di cui al precedente comma 2, ricorrendo alla docenza a contratto, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
  1-quater. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.
  1-quinquies. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 20,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinata al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di Specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, di cui al precedente comma 4. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  1-sexies. Al fine di consentire l'ampliamento del potenziale formativo delle scuole di specializzazione, le Università sono autorizzate con decorso immediato ad ampliare le reti formative, attraverso la stipula di convenzioni con le aziende sanitarie di riferimento per collegare in rete formativa tutte le strutture che rispettino gli standard e i requisiti di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
5. 6. Lapia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In previsione dell'aumento del numero di borse di studio degli specializzandi, di cui al comma 1, al fine di garantire loro l'acquisizione delle capacità professionali e delle competenze previste dagli ordinamenti didattici delle singole scuole, in un'ottica di integrazione delle attività formative e assistenziali, nonché al fine di compensare alle carenze di personale sanitario in determinate aree del paese, è introdotta la possibilità di svolgere l'attività di formazione medico specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 36, anche presso le strutture sanitarie del territorio ove ha sede la scuola di specializzazione.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad ampliare la rete formativa delle specializzazioni mediche e sanitarie, nel rispetto dei requisiti nazionali d'accreditamento delle scuole di specializzazione, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui in ogni caso compete la formazione teorica.
  1-quater. Allo scopo di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale è disposto l'aumento di un terzo del numero dei contratti di formazione specifica in medicina generale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione per il triennio 2020-2023 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Incremento del numero di borse di studio dei medici.
5. 9. Menga, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rendere strutturali ulteriori 2.000 contratti di formazione specialistica in medicina di cui al comma all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
5. 19. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)

  1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dagli esercenti le professioni sanitarie attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza COVID- 19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
5. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la Scuola di specializzazione in «Medicina e Cure Palliative» per i laureati in medicina e chirurgia.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della Scuola di specializzazione istituita ai sensi del presente articolo.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della Scuola di specializzazione in Pediatria.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'articolo 265.
5. 08. Trizzino, Nesci, Sarli, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni, Faro, Carnevali, Siani.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 1. Vitiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 4. D'Alessandro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 8. Roberto Rossini, Parisse, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Olgiati, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 17. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 19. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 22. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 23. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 25. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 29. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni e le province autonome sono tenute ad istituire in modo permanente, l'equipe per il supporto psico-sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, concernente criteri di massima sugli interventi psico-sociali nelle catastrofi.
7. 10. Troiano, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni.

ART. 8.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
  5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 1. Trizzino, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
  5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 2. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A far data dal 1° ottobre 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a distribuire, nell'ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
  5-ter. Sulla base degli accordi di cui al comma 6 e previa prescrizione del medico di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali per il trattamento, anche in regime domiciliare, dei pazienti affetti da COVID-19.
  5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter a carico delle risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*8. 3. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In attuazione di quanto previsto al comma 1, limitatamente all'indirizzo il più possibile esteso della distribuzione per conto, al fine di contenere gli accessi alle strutture ospedaliere e garantire il diritto alla cura e continuità terapeutica dei pazienti, fino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome , senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito , con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali destinati alla cura delle patologie croniche non oncologiche e alla prevenzione secondaria cardiovascolare, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
  5-ter. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una determina dell'Agenzia italiana del farmaco individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, ivi inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza prescrittiva e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
8. 4. De Filippo.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per non oltre un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a: professori ordinari che possiedano le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN); professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari. Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali.»
10. 17. Paolo Russo, Fasano.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , della professione di assistente sociale.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
10. 14. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla legge 26 febbraio 1999 n. 42)

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
10. 01. Tasso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
10. 05. Donno, Vianello, Faro, Alemanno, Masi, Palmisano, Galizia, Manzo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017».
10. 07. Nesci, Lorefice, Sarli, Sapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lapia, Menga, Villani, Manzo.

ART. 11.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di uniformare e accelerare l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, l'assistito può attivare il Fascicolo elettronico sanitario presso il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS), presso gli sportelli delle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dedicati al cittadino, nei contesti di eventi dedicati alla diffusione della conoscenza del Fascicolo elettronico sanitario. L'attivazione può altresì avvenire direttamente on-line nei seguenti casi: tramite il portale dedicato al Fascicolo elettronico sanitario della regione di appartenenza; nel corso delle richieste di scelta o cambio del MMG; nella richiesta di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
   2-ter. Al fine di semplificare le procedure, l'attivazione on-line del Fascicolo elettronico sanitario dovrà terminare telematicamente attivando misure per aumentare il grado di sicurezza e attendibilità della propria identità digitale, senza prevedere ulteriori passaggi di abilitazione presso gli sportelli dedicati della regione di appartenenza.».

    2) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Al fine di promuovere la piena alimentazione del Fascicolo elettronico sanitario, previa intesa negli accordi collettivi nazionali (Acn) dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale il Fascicolo elettronico sanitario è alimentato con il profilo sanitario sintetico (patient summary) dei propri assistiti».
11. 2. Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Menga.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

  1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 01. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

  1. Al fine di promuovere le sperimentazioni cliniche in Italia, essenziali per far fronte all'immediata emergenza da COVID-19 e a simili future emergenze epidemiologiche, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «e al Comitato Etico, rispetto allo studio proposto, gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
*11. 02. Lorenzin, Pini, Carnevali.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni che, sulla base della valutazione dello specialista in base al decreto di cui al comma 2, possono essere erogate in regime di telemedicina, sono equiparate, ai fini della rimborsabilità, alle prestazioni erogate in modalità convenzionale.
  2. Il Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza delle regioni, adotta il decreto con la tipologia di visite che possono essere effettuate in regime di Telemedicina ai fini della rimborsabilità di cui al comma 1. Il decreto è aggiornato su base semestrale alla luce di un monitoraggio costante condotto dal Ministero della salute e relativo all'impatto della norma introdotta.
11. 03. Fusacchia, Ianaro, Noja, Ungaro, Sensi.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: epidemiologici e ambientali aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni;

   b) al comma 5, dopo le parole: per finalità scientifiche aggiungere le seguenti: nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni e dopo le parole: del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 aggiungere le seguenti: in deroga alle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
13. 5. D'Ettore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sopprimere le parole: sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'lSTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e.

   b) sopprimere il comma 3.
13. 4. Gribaudo, Rotta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di accessibilità dei dati relativi alla situazione epidemiologica)

  1. I dati relativi all'andamento della situazione epidemiologica e ai monitoraggio del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, elaborati secondo i principi di cui all'allegato 10 dello stesso decreto e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, sono pubblicati sul portale «dati.gov.it», a fini di ricerca e analisi, in formato aperto e disaggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. 04. Magi, Fusacchia.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.
14. 01. Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «consistenza edilizia».
14. 05. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

ART. 15.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 108 milioni e dopo le parole: anno 2020 aggiungere le seguenti: , di 99 milioni di euro per il 2021 e di 104 milioni di euro per il 2022;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere attraverso il Servizio civile universale interventi di sostegno a situazioni di particolare disagio socio sanitario, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio civile universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Disabili» e «Persone affette da dipendenze, quali la tossicodipendenza, l'etilismo, il tabagismo, la ludopatia», di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2010, n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
  1-ter. Al fine di sostenere attraverso il Servizio Civile Universale interventi di sostegno alla attuazione del diritto all'istruzione dei bambini e dei giovani, il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale è tenuto, nei tempi più brevi, a pubblicare un Avviso per il deposito di Programmi da parte degli Enti iscritti all'Albo del SCU che prevedano l'impiego di 1.000 operatori volontari nelle aree di intervento «Lotta all'evasione e all'abbandono scolastico e all'analfabetismo di ritorno» e «Attività di tutoraggio scolastico» di cui alla Circolare 9 Dicembre 2019 «Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale. Criteri e modalità di valutazione». Al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento i Programmi devono avere una dimensione nazionale. Il termine massimo dei tempi di valutazione dei Programmi, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio n. 142, in centottanta giorni, è ridotto a quarantacinque giorni. I fondi per tale Avviso sono tratti dai capitoli di spesa del Ministero competente e confluiscono nel fondo nazionale di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, eccetto quella dei quattro rappresentanti degli operatori volontari che comporta il solo rimborso spese».
15. 4. Bonomo, Ceccanti, Boldrini, Carnevali, Lepri, Bruno Bossio, Corneli, Lattanzio.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16. 5. Bignami, Prisco, Delmastro Delle Vedove.

  Sopprimerlo.
*16. 6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: I posti disponibili nelle strutture del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è soppresso».
16. 9. Magi, Bruno Bossio, Sarli, Boldrini, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 sono aggiunti i seguenti:

   «563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19.
   563-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 563-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5».
16. 06. Gelmini, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga sospensione esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
17. 01. Fassina, Muroni, Pezzopane.

ART. 18.

  All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».
18. 6. Aprile.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.
  2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino a un massimo di 10.000 euro.
  3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 01. Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani, Termini.

ART. 19.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione universitaria, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
19. 7. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di potenziare il sistema sanitario militare, per la costruzione di una nave ospedale è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 300 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
19. 2. Trizzino, Faro.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di rafforzare l'offerta formativa sanitaria necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale assumono a tempo indeterminato il personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale e no, che abbia maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze delle medesime amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimo otto anni, e il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
19. 01. Aprile, Giannone.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito.
20. 1. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020, e fino al termine dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto un premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1.000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.
  2. Il premio d'impiego di cui al comma 1 è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, Role 1, 2, 3 e Field Hospital nei teatri operativi all'estero, salvo copertura finanziaria.
20. 02. Maria Tripodi.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta.
21. 3. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 22.

  Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 9.404.210 con le seguenti: euro 19.443.840; e le parole: 5.154.191 con le seguenti: euro 10.656.6381 e le parole: euro 4.250.019 con le seguenti: 8.787.202;

   b) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 789.960.370 milioni.
22. 1. D'Ambrosio, Macina, Corneli, Baldino, Sabrina De Carlo, Alaimo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 23.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di «vittime del dovere».
23. 11. Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle prefetture – uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d), h), i), l) e m) del comma 1 dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
23. 10. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Barbuto, Tucci, Nesci, Angiola.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 02. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 014. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)

  1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.
*23. 021. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.
  2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 058. Molinari, Panizzut, Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Estensione categoria vittime del dovere)

  1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al COVID-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 022. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Trasferimenti nella polizia di Stato)

  1. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e assorbite nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 19 marzo 2020.
  2. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è transitato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 12 primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso le amministrazioni statali in attuazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 1° marzo 2020.
23. 028. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Iovino, Terzoni, Grimaldi, Tucci, Barbuto, Alberto Manca, Scutellà, Saitta, Perantoni, Giarrizzo, Luciano Cantone, Davide Aiello, Serritella, Corda, Torto, Di Stasio, Pallini, Rizzone, Carabetta, Dori, Galizia, Giuliodori, Cataldi, Piera Aiello, Ascari, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Salafia, Sarti, Vianello, Angiola.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
23. 029. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Disposizioni in materia di IRAP)

  1. Per i periodi di imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e 2020 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  6. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo. A tale fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:

   a) per 3.952 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;

   b) per 12.500 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dai commi 5 e 6;

   c) per 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse mobilitate dal Meccanismo europeo di stabilità (MES).
24. 10. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Carfagna, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Sandra Savino.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

  1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
  2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
24. 14. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine d provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».;

   c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP e dell'IRPEF.
24. 4. Di Muro, Vanessa Cattoi, Cavandoli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di cui al precedente periodo non opera per le imprese operanti nel comparto TMA (tessile, moda, abbigliamento, calzaturiero e pelletteria).

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
24. 11. Gelmini, Perego Di Cremnago, Fiorini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  2-ter. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pur senza soddisfare la condizione di cui al comma 2-bis, hanno applicato il comma 1, gli importi di cui al medesimo comma sono versati all'atto del versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori entrate derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, come accertate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota pari al 75 per cento innalzano il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 82 del presente decreto e, per la rimanente quota del 25 per cento, incrementano il Fondo di cui all'articolo 29, comma 1, come rideterminato dalla presente legge;

   b) all'articolo 82, comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui dal predetto monitoraggio risultino, anche in via prospettica, risorse inutilizzate, si provvede, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad integrare le quote di cui al comma 1 del presente articolo.
24. 20. Fassina, Pastorino, Fratoianni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 si applica quanto previsto dal comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Il comma 1 si applica in ogni caso ai soggetti di cui al comma 2, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti, che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da taluno dei predetti eventi il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate a rafforzare le misure di cui all'articolo 25 secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. 17. Orlando.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRES relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
24. 03. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure fiscali in favore del rafforzamento della struttura patrimoniale del sistema produttivo italiano)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, alla disciplina in materia di aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle disposizioni ivi citate, si apportano le seguenti modifiche:

   a) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,3 per cento;

   b) ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere utilizzata sotto forma di credito d'imposta, applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24. 05. Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica per gli immobili produttivi)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il 16 dicembre 2020.
24. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Estensione del regime forfettario)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 54 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il limite dei ricavi per l'accesso e l'applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 e 89 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, è fissato in euro 100.000 e l'imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile nel caso di ricavi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro è pari al 20 per cento.
24. 09. Donno, Buompane, Manzo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)

  1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche c dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229, nonché nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25 per cento nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229.
  4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
  5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dei Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
24. 018. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».
24. 014. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo a sostegno della catena delle forniture)

  1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo a sostegno della catena delle forniture», con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranche, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.
  2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.
  3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
24. 016. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi)

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per i due periodi d'imposta successivi, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, non si applicano i limiti e le condizioni alla deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
24. 020. Ruocco.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Il termine del 30 giugno di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per l'anno d'imposta 2019, è prorogato al 30 novembre.
  2. Il termine di versamento di cui al secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, con effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fissato all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
  3. Per l'anno d'imposta 2020 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97.
  4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 non sono dovuti i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsti dalla legge 23 marzo 1977 n. 97 e successive modificazioni.
24. 022. Librandi, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

  1. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'impasto sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. 024. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

ART. 25.

  Al comma 1, dopo le parole: titolari di partita IVA, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori e autonomi soci di società di persone.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole da: imposte sui redditi fino alla fine del comma, con le seguenti: ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 6.792 milioni;

   all'articolo 78, sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Ai fini del riconoscimento anche per il mese di aprile 2020 dell'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «850 milioni»;

   b) al comma 2 la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   all'articolo 78, comma 4, sostituire la parola: 650 con la seguente: 350;

   all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 172. Gribaudo, Zardini, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Raciti, Orfini, Bonomo, Gavino Manca, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

   al comma 5, premettere le seguenti parole: Per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a sessantacinquemila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a sessantacinquemila euro e non superiori ai centotrentamila euro;

   al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 5.692 milioni.
25. 54. D'Alessandro, Fregolent.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   al comma 2 sostituire le parole: dagli articoli 27, e con le seguenti: dall'articolo e sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

   all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: i mesi di aprile e maggio con le seguenti: il mese di aprile;

   all'articolo 84, sopprimere il comma 2.
25. 150. Fassina, Tabacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per i soggetti che risultano su stato di famiglia anagrafica e fiscalmente a carico di altro contribuente familiare.
25. 51. Rostan.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto anche alle imprese del settore educativo private fino al 31 marzo 2021.
25. 26. Toccafondi.

  Al comma 2, dopo le parole: articolo 74 inserire la parola: e e sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.
25. 113. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2 sopprimere le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Potenti, Cavandoli, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Comaroli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Minardo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: e ai contribuenti fino alla fine del comma con le seguenti: nonché ai lavoratori dipendenti.

  Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo, richiesto dai contribuenti che hanno ricevuto le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene erogato al netto delle indennità già percepite.
25. 73. Raduzzi, Sodano, Faro, Buompane, Manzo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dagli articoli 27 fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In deroga ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo e secondo le modalità di cui al comma 8, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e con fatturato annuo relativo al 2019 non superiore a 200.000 euro è riconosciuto, un contributo a fondo perduto una tantum pari a 1000 euro.

   al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020.
25. 66. Berardini, Masi, Sut, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas, Sabrina De Carlo, De Girolamo.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 77. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 95. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 7.342 milioni.
*25. 104. Mandelli, Saccani Jotti, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 1. Fasano, Casino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 13. Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 20. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Minardo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 87. Buompane, Caso, Maraia.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 88. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 109. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 115. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 118. Elvira Savino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 183. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Topo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.
**25. 197. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti che abbiano conseguito i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. 200. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi di cui al precedente periodo si intendono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
25. 116. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;

   sostituire il comma 6 con i seguenti:

  «6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».
  6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;

   dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;

  6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;

   al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
*25. 10. Toccalini, Ribolla, Comencini.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

  Conseguentemente:

   al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:;

   sostituire il comma 6 con i seguenti:

  «6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».
  6-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;

   dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare»;

  6-ter. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

   al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento»;

   al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».
*25. 68. Ruggiero.

  Al comma 4, sostituire le parole: del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: del trimestre aprile-giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente:

   al comma 5 sostituire le parole: alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con le seguenti: a un terzo della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre aprile-giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo trimestre dell'anno 2019;

   all'articolo 26, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in misura non inferiore al 33 per cento, con le seguenti: in misura non inferiore al 20 per cento.
25. 31. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

  Al comma 4 dopo le parole: aprile 2020 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale, e dopo le parole: aprile 2019 aggiungere le seguenti: ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano attività legate alla stagionalità invernale.
25. 160. Bond, Baldini, Bergamini.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il mese di aprile 2019, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo mese di attività. L'ammontare è determinato nelle stesse percentuali indicate ai commi 3 e 4.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. II contributo a fondo perduto spetta agli esercenti di cui al primo comma del presente articolo per ciascuna delle attività ricomprese sotto la medesima ragione sociale;

   al comma 13, dopo le parole: in questi casi, aggiungere le seguenti: qualora la cessazione dell'attività sia dipesa da cause non collegabili alla crisi conseguente alla pandemia,.
25. 98. Marino.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente;

  4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 del 1° aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.
25. 60. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, lettera a), le parole: venti per cento sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento;

   b) al comma 5, lettera b), le parole: quindici per cento sono sostituite dalle seguenti: trenta per cento;

   c) al comma 5, lettera c), le parole: dieci per cento sono sostituite dalle seguenti: venti per cento;

   d) al comma 6, le parole: mille euro sono sostituite dalle seguenti: duemila euro e le parole: duemila euro sono sostituite dalle seguenti: quattromila euro;

   e) al comma 15, le parole: valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 sono sostituite dalle seguenti: valutati in 12.384 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6.192 milioni di euro tramite il rinvio dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, così come convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, al 1° gennaio 2021.
25. 147. Gelmini, Occhiuto.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 6. Rosato

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 32. Bellachioma, Gusmeroli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 50. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 124. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 168. Pentangelo.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 194. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
*25. 210. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per le imprese rientranti nella filiera del turismo, quali:

   a) imprese artigiane;

   b) agenzie di viaggi e tour operator con sede legale in Italia e ad esclusione di quelle operanti su piattaforme OTA;

   c) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, ivi compresi i bed and breakfast a conduzione familiare;

   d) aziende di trasporto su gomma per gli spostamenti turistici, le aziende o i lavoratori autonomi noleggio auto con conducente, nonché le aziende che si occupano di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione;

   e) aziende di ristorazione, di catering, stabilimenti balneari esercenti nelle località italiane dove, durante l'alta stagione turistica, il numero medio dei visitatori annui supera il numero dei residenti;

   f) agenzie di animazione e spettacolo;

   g) tutte le aziende rientranti nell'indotto alberghiero, indipendentemente dal Codice ATECO:

    il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 30 di aprile 2019, nella misura di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.

  5-ter. Il contributo di cui al comma 4, per le aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura, è calcolato sulla media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020.
25. 83. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Flati.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, nei modi previsti dal comma 5.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 205. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto di persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai sensi dei commi 3 e 4 con le seguenti: ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis.
25. 18. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le imprese del settore ittico il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio ad aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi calcolato sulla base di una media del fatturato relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al periodo precedente si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione dei servizi.
25. 182. Benedetti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il 2020 del 25 per cento del fatturato 2019, desumibile dalla fatturazione elettronica.
25. 209. Tasso.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 10 per cento per gli affitti corrisposti durante il periodo del lockdown e 50 per cento per il restante periodo dell'anno e fino al 31 dicembre 2020.
25. 208. Tasso.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per spese di adozione nuovi protocolli sanitari.
25. 207. Tasso.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai soggetti esercenti produzione e commercio del settore wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento degli oneri fissi per bollette di acqua, energia elettrica, gas e telefonia.
25. 206. Tasso.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori del Cluster TMA le percentuali di cui al comma 5 lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreto-legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 162. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno, le percentuali di cui al comma 5, lettere a), b) e c) si applicano in modo doppio in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non attuano le procedure di licenziamento di cui all'articolo 80 del presente decreta legge alla scadenza del termine ivi previsto.
25. 139. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 63. Nobili.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 111. Trancassini, Galantino, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 167. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 170. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Alle imprese del settore turistico, alberghiero, ricettivo e dei servizi connessi, nonché alle imprese che svolgono attività di ristorazione ed organizzano eventi, meeting e congressi in luogo pubblico e privato il contributo a fondo perduto per il 2020 è pari al 20 per centro della riduzione del fatturato registrato tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.692 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 6.192 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 1.500 milioni di euro a valere del Programma Operativo Nazionale Complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 e delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*25. 184. Lacarra.

  Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.
25. 163. Gelmini, Mandelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso clonazioni)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
  3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
  4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
  6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.
25. 05. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 25 del presente decreto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
  3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
  5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di maggio 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
  6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 7 a 14 in quanto compatibili.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli destinati al trasporto di persone della categoria M1 in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione degli autocarri e dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
25. 011. Novelli.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio di cui si individua apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime «de minimis».

  Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
25. 012. Milanato, Sandra Savino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore, Gallinella.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.
  4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.
  5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.
  6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo di garanzia a favore degli enti non commerciali)

  1. Fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione della garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è disposta anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1. lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, per «ricavi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto approvato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dall'organo statutariamente competente o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
  3. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
25. 027. Gadda, Moretto, Marco Di Maio, De Filippo, Noja, Carnevali.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

   «Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva). – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.
   2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
   3. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know-how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
   4. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 3 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
   5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione del comma 1. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
   7. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato».
25. 020. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo regionale)

  1. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere partecipazioni in società o imprese ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, alle PMI innovative o alle imprese che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali o che siano in possesso di know how ritenuto strategico.
  2. Le partecipazioni nelle società o imprese di cui al comma 1 sono ammesse previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che ne indichino gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che non risultino compromessi l'equilibrio patrimoniale ed economico e che siano presenti adeguate prospettive di redditività o di crescita. L'assunzione di partecipazioni può avvenire anche per il tramite di società partecipate dalla regione medesima.
  3. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società o imprese di cui al comma 1.
  4. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione all'organo competente, individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, di una specifica documentazione che ne giustifichi la necessità, formulata dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, le regioni, con proprie disposizioni, possono costituire specifici fondi, anche rotativi, volti a favorire l'acquisizione delle imprese di cui al comma 1 da parte dai lavoratori nelle stesse occupati o la loro partecipazione diretta al capitale e alla gestione. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis), sulla base di un piano industriale di rilancio, vidimato da un ente terzo con specifica competenza nel settore di operatività dell'impresa oggetto di ristrutturazione aziendale.
25. 021. Porchietto, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto reso disponibile nel cassetto fiscale)

  1. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, su opzione dell'impresa beneficiaria, è erogato nella forma di credito d'imposta nella misura del 150 per cento con data di primo utilizzo in compensazione al 1° gennaio 2023.
  2. In caso di opzione di cui al comma 1, il contributo tramite credito d'imposta è erogato nel cassetto fiscale dell'impresa.
  3. Per l'utilizzo dei contributi di cui al presente articolo si applicano le seguenti misure:

   a) è istituita la piattaforma informatica di pagamenti tra aziende organizzata e gestita dalla Agenzia delle entrate;

   b) è istituito il Fondo della piattaforma informatica di pagamenti tra aziende;

   c) Agenzia delle entrate rende disponibili gli importi di cui al comma 1 nei cassetti fiscali delle imprese contribuenti che hanno manifestato l'opzione di cui al comma 1;

   d) attraverso la piattaforma informatica dei pagamenti tra aziende i crediti fiscali vengono movimentati dai contribuenti solo ed esclusivamente verso cassetti fiscali di terzi, a compensazione di fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tra titolari di partita IVA;

   e) ad ogni movimentazione di cui alla lettera d) è applicata una commissione dello 0,50 per cento;

   f) il Fondo destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera e) per le diverse finalità nel seguente ordine: al completo reintegro del maggior importo erogato tramite esercizio dell'opzione di cui al comma 1; all'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto nelle medesime modalità di cui al presente articolo.
25. 029. Grimaldi, Zanichelli, Giuliodori, Manzo.

ART. 26.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.
  2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
  3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.
  4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finì dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.
  7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
26. 21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino a cinquanta milioni con le seguenti: fino a duecentocinquanta milioni.

  Conseguentemente:

   sopprimere la lettera b);

   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

   al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   al comma 5, sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 5.000.000 e sopprimere l'ultimo periodo.

   al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 1.700 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26. 8. Mor.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi.
26. 19. Caiata, Osnato, Trancassini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già in essere alla data di emanazione del presente decreto.
26. 34. Cenni, Padoan.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 31. Pastorino.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, una quota della dotazione del Fondo di cui al comma 19, pari a euro 200 milioni, è conferita in una apposita sezione del Fondo medesimo, la cui gestione è affidata alle società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985 n. 49. Tali risorse saranno destinate a supporto del rafforzamento patrimoniale delle società cooperative che rispondono ai requisiti dettati per le PMI, così come disposto ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 16, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità degli interventi.
*26. 47. Tabacci, Fassina, Pastorino, Fusacchia.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:

  19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
26. 14. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:

   1) la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;

   2) la condizione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

  21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
26. 11. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Manzo.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

  1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
  2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

   a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

   b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.

  3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettera b);

   b) comma 8;

   c) comma 8-bis;

   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Al medesimo articolo 54-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il limite pari a 5.000 euro di cui al comma 1, lettera a), è elevato ad euro 10.000;

   b) il limite pari a 2.500 euro di cui al comma 1, lettera c), è elevato ad euro 5.000.

  3. Al medesimo articolo 54-bis, al comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le spese per la partecipazione a fiere e congressi sostenute nel secondo semestre dell'anno 2020 possono essere riportate in bilancio tra le passività per i cinque anni successivi.
  2. L'Istituto per il Commercio con l'estero finanzia prioritariamente la partecipazione di imprese italiane ad eventi fieristici che si svolgono all'estero ed alla promozione della partecipazione di imprese italiane per eventi che si svolgono in Italia.
  3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 265.
26. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di mitigare la crisi economica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, da individuarsi con regolamento del Ministro dello sviluppo economico adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di 200 milioni di euro.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese individuate dal regolamento di cui al comma precedente laddove presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26. 027. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2021»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020 non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza»;

   c) al comma 5, dopo le parole: «6 maggio 2003», sono inserite le seguenti: «nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499».

  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
26. 026. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 785 milioni.
26. 019. Francesco Silvestri, Baldino, Macina, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Suriano, Elisa Tripodi, Manzo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Sostegno piccole e medie imprese)

  1. Le misure per il sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 11, da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
26. 07. Fassina.

ART. 27.

  Sopprimerlo.
27. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:

  Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 1. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:

  Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 9. Porchietto.

  Al comma 3, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:

  Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.
*27. 16. Buratti, Mura.

  All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché da due esperti in materia economica e finanziaria nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che deliberano a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.;

   b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Quota parte delle risorse del patrimonio destinato, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti di cui al comma 5, sono impiegate per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo sostenibile del sistema economico-produttivo delle aree interne, di cui all'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

   c) al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

   d) al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: ; lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

   e) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari. una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sugli interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo che si intendono attuare.
27. 19. Enrico Borghi, Fiano.

  All'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: produttivo italiano, aggiungere le seguenti: , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano Nazionale di Riforme, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.

   b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.;

   c) al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 10. Fassina, Tabacci, Conte.

  Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) presentano almeno due dei seguenti parametri: un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni, un numero di dipendenti superiore a 250 unità e l'ammontare dell'attivo superiore a euro 40 milioni.
27. 17. Padoan, Cenni.

  All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

   b) al comma 11, dopo le parole: CDP S.p.A. inserire le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.
*27. 7. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  All'articolo 27 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: e il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

   b) al comma 11, dopo le parole: CDP S.p.A. inserire le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio,.
*27. 21. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

  11-bis. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentari, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
27. 6. Barelli, D'Attis.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, la stessa è tenuta a riferire trimestralmente alla Commissione di cui al periodo precedente.
27. 4. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:

  18-bis. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire le disponibilità liquide anche dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136 del presente decreto. Le disponibilità liquide del Patrimonio destinato così costituite sono gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore private capital.
27. 13. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di esercizio dei poteri speciali)

  1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, lettera b), sono soppresse le parole: «anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea».

   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, anche ai fini della registrazione in assemblea in relazione all'esercizio del diritto di voto, sono soggetti ai parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, acquisito il parere favorevole dell'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 21 dei 2012, come modificato dal presente articolo. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012».
27. 06. D'Attis, Barelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi agli investimenti qualificati delle forme di previdenza complementare)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 94 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni che sottoscrivano quote o azioni degli OICR di cui al comma 2 ovvero che effettuino investimenti tramite il Patrimonio Destinato gestito da Cassa Depositi e Prestiti, in conformità all'articolo 27 è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento dell'investimento sottoscritto e versato, da utilizzare in compensazione con le imposte dovute sulle plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni presenti nel proprio stato patrimoniale alla data dell'investimento. L'eventuale eccedenza del credito d'imposta sarà utilizzabile nei periodi di imposta successivi. Ai fini del beneficio fiscale resta impregiudicata la possibilità di effettuare i relativi versamenti in più soluzioni, a seguito di un impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento dell'OICR medesimo.
  2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, per «OICR» si intende un «OICR alternativo italiano (FIA italiano)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero un «OICR alternativo UE (FIA UE)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quinquies) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, tramite operazioni di acquisto e/o sottoscrizione, investano in:

   a) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una impresa il cui fatturato annuo non superi 300 milioni di euro che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato, e che rispetti le norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro;

   b) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una qualsiasi altra impresa che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato e destini le risorse ricevute ad investimenti socialmente responsabili come definiti nel successivo comma 3.

  3. Per «investimento socialmente responsabile» si intende un qualsiasi investimento, nell'ambito del territorio dello Stato, in uno specifico affare, progetto o attività effettuato da una impresa che, per natura, caratteristiche o tipologia possa offrire prospettive e rendimenti che siano collegati ad un chiaro beneficio sociale, ambientale, di governance e compliance secondo criteri misurabili a livello nazionale o locale, che crei nuova occupazione e valore per l'investitore, per l'impresa, per i lavoratori e per il territorio, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro, e che viene effettuato, attraverso una strategia di medio-lungo periodo integrando l'analisi finanziaria con quella ad impatto, con esclusione degli investimenti in cui vi sia una prevalente componente immobiliare ovvero aventi finalità di trading. Il progetto di investimento deve essere predisposto sulla base di un piano certificato da una società consulenza accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico. Il processo di accreditamento delle società di consulenza presso il Ministero dello sviluppo economico e gli eventuali ulteriori requisiti per qualificare un investimento sostenibile e per lo sviluppo sarà regolato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Non sono considerate imprese ammissibili agli investimenti qualificati le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese destinatarie dei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dal comma 219 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le microimprese aventi caratteristiche simili alle start up innovative nonché gli spin off di ricerca di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le imprese che svolgano attività immobiliare, le imprese in situazione di crisi, ovvero oggetto di una delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato da ultimo con decreto legislativo n. 54 del 2018, di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero avente una situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale e di conto economico più recente.
  5. Sono esclusi dal beneficio fiscale del presente articolo tutti gli investimenti effettuati per il tramite di OICR di cui al comma 2 in imprese non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera a) ovvero al comma 2 lettera b) del presente articolo.
  6. Ai fini dei benefici fiscali del presente articolo, i gestori dell'OICR rilasciano una dichiarazione al soggetto interessato che attesti l'effettivo ammontare dell'investimento di risorse finanziarie impiegate per ciascun periodo di imposta in imprese aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo per la quota di pertinenza del soggetto medesimo.
27. 015. Serracchiani, Nardi, Fragomeli, Viscomi, Topo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza bancaria)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di credito e bancari sono tenuti a pubblicare sui loro siti internet tutti i dati sulle richieste di prestito sino a 25.000 euro o superiori a 25.000 euro pervenute, accolte ed erogate in virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché i tempi di lavorazione, gli interessi e le commissioni, e infine le spese e i costi applicati a ogni singola operazione di prestito.
27. 07. Gelmini, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Obbligo di pubblicazione della rendicontazione Paese per Paese per le grandi imprese)

  1. Le imprese che hanno sede fiscale, operativa o legale in Italia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, sono tenute a presentare e a rendere pubbliche, entro il 31 dicembre 2020, le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative al periodo d'imposta 2018 e 2019; le suddette imprese sono altresì tenute a presentare e a rendere pubbliche le rendicontazioni Paese per Paese del gruppo di appartenenza relative a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo.
  2. Le rendicontazioni di cui al presente articolo devono contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017.
27. 016. Berti, Galizia, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Torto, Leda Volpi.

ART. 28.

  All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «credito d'imposta» con le seguenti: «rimborso a carico dello Stato»;

   b) sostituire il primo periodo del comma 6 con il seguente: «Il rimborso a carico dello Stato è usufruibile successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ed è accreditato al richiedente entro il mese di luglio 2020»;

   c) sostituire il comma 7 con il seguente:

  «7. In luogo del rimborso, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti per compensare le imposte dovute. A tali fine non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
28. 119. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nei casi di affitto di ramo d'azienda»;

   2) al comma 2 sopprimere le parole: «o di affitto di azienda»;

   3) al comma 3 dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» inserire le seguenti: «alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e alle agenzie di eventi»;

   4) al comma 10 sostituire le parole: «1424,1 milioni» con le seguenti: «1744,1 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, rispettivamente con le seguenti: 500 milioni e: 70 milioni.
28. 130. Fassina.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo credito di imposta è riconosciuto alle imprese di noleggio autobus con e senza conducente, con riguardo ai beni strumentali all'attività.
28. 59. Di Stasio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Olgiati, Varrica.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti locatari che non hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nello stesso mese del periodo d'imposta precedente in quanto non erano costituite o in attività, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 è comunque riconosciuto nella misura dei commi 1 e 2.
28. 128. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
28. 75. Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle società di capitali con sede legale e amministrativa in Italia che abbiano un fatturato di almeno 5 milioni di euro registrato nel periodo d'imposta precedente e che siano proprietarie o licenziatarie di marchi commerciali, nonché titolari di almeno 150 attività commerciali attive con vendita al dettaglio, relativa ai suddetti marchi commerciali, su punti vendita fisici collocati su tutto il territorio nazionale.
28. 67. Adelizzi, Buompane, Faro, Caso, Maraia, Manzo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 170. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 9. Moretto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 43. Marco Di Maio, Gadda.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 138. Gelmini, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 122. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 112. Zucconi, Lollobrigida, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 152. Buratti, Rotta, Topo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

   b) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: corrispettivi inserire le seguenti: , compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633,.
*28. 108. Lollobrigida, Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti: ed esercenti attività autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto per l'anno 2020 di 21 milioni di euro.
28. 141. D'Attis, Fiorini, Mulè, Ruggieri, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n, 392 in materia di inadempimento del conduttore.
28. 162. Gavino Manca, Mura, Frailis, Miceli, Navarra, Raciti, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Buratti, Pellicani, Topo, Pezzopane.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura.
28. 8. Molinari, Cecchetti, Gusmeroli, Gerardi, Covolo, Cavandoli, Alessandro Pagano, Minardo, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
*28. 173. Trano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
*28. 58. Ruocco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 145. Lorenzin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 123. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 103. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 64. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 5-bis.
**28. 38. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal 1° marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.
  10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
  10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.
28. 150. Della Frera, Squeri, Barelli, Spena, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Credito di imposta sul costo del magazzino per il settore della moda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
  2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
28. 03. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 046. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

  1. In relazione ai contratti di appalto e di concessione che prevedano la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente ed aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, ove dai relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato ritratto dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico complessivo annuale delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato del concessionario causate dalla minore affluenza di pubblico o dalla chiusura o dall'applicazione del lavoro agile nei plessi oggetto di appalto o concessione.
  2. Per i mesi di marzo, aprile e maggio non sono altresì dovuti i relativi canoni demaniali se previsti.
28. 018. Lacarra, Gavino Manca, Bonomo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
  2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
28. 024. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   2-bis. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, a fiere nazionali, internazionali e congressi, pari al 50 per cento delle spese sostenute.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Detrazione per i canoni di locazione degli immobili per gli studenti fuori sede)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i contratti di ospitalità, nonché per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, è determinata in un importo pari al 60 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. La detrazione di cui al primo comma resta determinata in un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per i canoni relativi alle altre mensilità del 2020 e in un importo non superiore a 2.633 euro per l'intero anno d'imposta.
  3. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
28. 041. De Girolamo, Berardini.

ART. 29.

  Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: commi 5 e 7.
29. 7. Fassina, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 253 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
29. 5. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In merito all'incremento di 140 milioni di euro di cui al comma 1 del presente articolo, 50 milioni dello stesso sono vincolati alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE uguale o inferiore a 25.000 mila euro, tramite rimborso dell'Intero canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma che tengano conto dell'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio.
29. 2. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano, Grippa, Barbuto, Faro, Berti, Elisa Tripodi, Martinciglio, Olgiati, Buompane, Lombardo, Dieni, Serritella, Palmisano, Ehm, Barzotti, Scutellà, Pallini, Corda, Grimaldi, Scerra, Frusone, Gallo, Lovecchio, Manzo, Luciano Cantone, Papiro, Testamento, Fioramonti, Melicchio, Tuzi, Ascari.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
29. 07. Fassina, Muroni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
*29. 06. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.
*29. 017. Battilocchio, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Cedolare secca agevolata per gli immobili ad uso abitativo)

  1. Al fine di fronteggiare e di mitigare i danni derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo, il canone di locazione relativo ai contratti, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria del gruppo A tranne categoria A/8 e A/9 può, fino al termine del periodo emergenziale e in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota al 19 per cento, nel solo caso in cui il pagamento avviene con F24 entro 15 giorni dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 500 milioni.
29. 011. Scanu.

ART. 30.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.
*30. 17. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le utenze elettriche di società e associazioni sportive dilettantistiche relative a immobili privati ovvero di proprietà pubblica gestiti in regime concessorio, il beneficio di cui al comma 1 si estende a tutti i mesi dell'anno 2020.
*30. 18. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, De Menech, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Le commissioni applicate agli esercenti per l'utilizzo del terminale di pagamento non possono superare lo 0,5 per cento.
  2. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 50 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e lino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
30. 04. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)

  1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: «Amministrazione competente» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

  Conseguentemente all'articolo 265, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 795 milioni di euro per l'anno 2020 e di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
30. 010. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

  1. A decorrere dal mese di febbraio 2020 e sino al mese di luglio 2020, per i titolari di strutture ricettive è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso le sedi turistiche e alberghiere.
  2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
30. 013. Paxia, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, De Lorenzis, Berardini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

  1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.»;

   b) il comma 6 è soppresso;

   c) il comma 7 è soppresso;

   d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

   e) il comma 13 è soppresso.

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
30. 018. Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Riattivazione utenze per indigenti)

  1. Al fine di sostenere i cittadini indigenti, ulteriormente colpiti dagli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e appartenenti a un nucleo familiare con un reddito certificato ISEE non superiore ai 13.000.000 euro annui, le aziende fornitrici di energia elettrica, acqua e gas, nelle more dell'emergenza da COVID-19, riattivano i suddetti servizi agli utenti che ne facciano richiesta, a seguito del distacco per morosità.
30. 020. Ricciardi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 024. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 31.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.950 milioni con le seguenti: 3.850 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementato di 100 milioni, interamente destinati alla copertura delle garanzie a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, le quali vi accedono alle medesime condizioni previste dalla lettera m) del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in quanto siano a esse applicabili. La garanzia non può in ogni caso essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:

   a) il doppio del volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019;

   b) il doppio del volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019;

   c) il doppio del volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile.
31. 17. Lotti, Rossi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, De Menech, Pezzopane.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 20 per cento delle risorse economiche di cui al precedente periodo sono destinate esclusivamente alle medie e piccole imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.
31. 18. Benedetti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: 100 milioni sono destinati al finanziamento della cambiale agraria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: le predette risorse sono versate con le seguenti: 150 milioni sono versati.
31. 16. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, De Menech, Gagnarli, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2020, 2021 e 2022 con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter.
  3-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
31. 9. Grimaldi, Buompane, Manzo, Gallinella, Gagnarli, Maglione.

  Al comma 4, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.

  Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.
31. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti,» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa».
31. 5. Nobili.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 345, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
31. 21. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 01. Pezzopane, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Mancini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 08. Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese che svolgono attività di negoziazione di valute nell'ambito della filiera turistica per il periodo di emergenza da COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche in favore dei soggetti che svolgono attività di negoziazione di valute afferenti al codice ATECO 66.12.00, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, alinea, dopo la parola: 31, aggiungere la seguente: 31-bis,.
*31. 021. Mancini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Confidi)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».
31. 016. Moretto.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
31. 018. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma i fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.
31. 025. Rotta, Benamati, Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Topo, Pezzopane.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Merito di credito e deresponsabilizzazione degli istituti bancari e di credito)

  1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione dei soggetti che necessitano di mutui o prestiti ai sensi del decreto- legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di altre forme di finanziamento a fondo perduto previste ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del loro merito creditizio.
  2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento di un'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.
32. 05. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

ART. 33.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi ed in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 e le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 2021.
33. 3. Buratti, Tomasi.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2020.
  2. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2, i contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni.
  3. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e indicati negli allegati 1 e 2 al presente articolo, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà dei beneficiari di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  Conseguentemente inserire i seguenti allegati:

ALLEGATO 1
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)

Codice ATECO

Descrizione

  93.29.90

  Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative;
  sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici;
  ludoteche per intrattenimento bambini;
  spettacoli di fuochi d'artificio;
  spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici)

  93.29.10

  Discoteche, sale da ballo e simili

  96.09.05

  Organizzazione di feste e cerimonie – organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera

  93.19.1

  Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

  56.21.00

  Catering per eventi, banqueting – servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie

ALLEGATO 2
(articolo 33-bis, commi 1 e 3)

Codice ATECO

Descrizione

  93.29.20

  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali – attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera

  93.21.0

  Parchi di divertimento e parchi tematici

  93.11.1

  Gestione di stadi

  93.11.2

  Gestione di piscine

  93.11.3

  Gestione di impianti sportivi polivalenti

  93.11.9

  Gestione di altri impianti sportivi nca

  79.11

  Attività delle agenzie di viaggio

  79.12

  Attività dei tour operator

  93.12.0

  Attività di club sportivi

  93.13.0

  Gestione di palestre

  93.19.9

  Attività sportive nca

  49

  Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

  50

  Trasporto marittimo e per vie d'acqua

  51

  Trasporto aereo

  52

  Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

  53

  Servizi postali e attività di corriere

  55.10.00

  Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

  55.20.51

  Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze: – cottage senza servizi di pulizia

  56.10

  Ristorazione

33. 08. Toccalini, Ribolla, Comencini.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

  1. Su richiesta dell'assicurato il termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, deposito o vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di mesi tre senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.
33. 05. Donno, Faro, Buompane, Manzo.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo nazionale di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. Ai fini di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga a quanto previsto, è concessa anche agli intermediari finanziari iscritti nella rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
33. 06. Alemanno, Perconti, Faro.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 02. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 03. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49, comma 3-bis e all'articolo 63, comma 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite con le seguenti: «1° luglio 2021».
*34. 04. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli, Gusmeroli.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Garanzia SACE e PMI)

  1. Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., può erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
35. 020. Ruggiero, Faro.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.
36. 05. Tomasi, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Cavandoli.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Piattaforma elettronica per conti correnti di risparmio)

  1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, facilitando gli investimenti in titoli di Stato anche in presenza di difficoltà di spostamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti di risparmio, nel pieno rispetto del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
  2. Per la gestione dei conti correnti di risparmio è autorizzata la realizzazione di un'apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per un migliore controllo della piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente e accesso con identificazione.
  3. I conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di Stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.
  4. I titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi dal Medio Credito Centrale MCC, o di altra banca pubblica, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio,
  5. La cessione di titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.
  6. I titoli di Stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.
37. 02. Cabras, Zanichelli, Giuliodori.

ART. 38.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 14 milioni;

   2) al comma 2 sostituire le parole: incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative., con le seguenti: incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0;

   3) al comma 4 sostituire le parole da: dopo le parole: «università e istituti di ricerca» fino alla fine del comma, con le seguenti: le parole: «università e istituti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «università, organismi di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0, startup innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

   4) sopprimere i commi da 12 a 18.
38. 32. Madia, Benamati, Nardi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2, sopprimere le parole: , business angels;

   2) al comma 3:

    a) dopo le parole: obbligazioni convertibili inserire le seguenti: finanziamenti in convertendo;

    b) dopo le parole: dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, inserire le seguenti: nella misura massima di un milione di euro per ciascun intervento e limitatamente ai soli casi di partecipazioni non qualificate, escludendo a tal fine anche i patti di sindacato e altre forme di partecipazione qualificata indirette;

    c) sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del comma con le seguenti: compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti.;

   3) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.
(Incentivi in “de minimis” all'investimento in start-up innovative)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative.
   2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
   3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
   4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola start-up innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»;

   4) sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

   «9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccole e medie imprese innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative; la detrazione si applica alle sole piccole e medie imprese innovative iscritte alla sezione speciale dei Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi dei Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea dei 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo la somma di euro 800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.
   9-quater. Gli investimenti di cui al comma 9-ter non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata in una singola piccole e medie imprese innovativa, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».
38. 23. Carabetta, Sabrina De Carlo, Giuliodori, Buompane.

  Al comma 2, dopo la parola: privati inserire le seguenti: , inclusi gli enti del Terzo settore.
38. 26. Giarrizzo, Sabrina De Carlo, Buompane.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa potrà ottenere, sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro.;

   b) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;

   c) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29.;

   d) al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.
38. 13. Mor.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1 sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative;

    2) al comma 8, capoverso 9-ter, sopprimere le parole: direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI.
38. 38. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:

  10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 250.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 100.000.».
38. 24. Giarrizzo, Sabrina De Carlo.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11-bis. Al fine di completare il processo di rilancio delle attività economiche nel territorio del cratere sismico aquilano, favorendo in particolare lo sviluppo dell'economia digitale, alle imprese di cui al presente articolo che, nel triennio 2020-2022, avviano in tale ambito territoriale la realizzazione di data center, anche utilizzando metodologie cloud computing, è riconosciuto per 10 anni l'esonero del pagamento dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Il completamento delle infrastrutture informatiche nella suddetta area individuata ha la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi per la realizzazione della banda ultralarga. Per l'accesso ai benefìci di cui al presente comma gli interventi agevolati assicurano l'utilizzo delle migliori tecnologie, in termini di efficienza energetica ed ambientale, degli edifici e degli impianti, nonché in termini di adozione di misure antisismiche, A tal fine, nella predisposizione dei progetti di intervento, i proponenti redigono specifici capitolati, indicanti le metodologie applicate e i risultati che si intendono conseguire.
38. 46. Martino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

  18-bis. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per il design e la creazione, denominato «Fondo ClusterTMA, tessile, moda e accessori», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  18-ter il fondo di cui al comma 18-bis è finalizzato a sostenere le start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.
  18-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
38. 33. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore, Spena, Perego Di Cremnago.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

  19-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle start up che investono nel design e nella creazione con particolare riferimento al settore del tessile, della moda e degli accessori (Cluster TMA).
38. 43. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)

  1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 03. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)

  1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 017. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a supporto delle imprese tramite basket bond)

  1. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società emittenti titoli che abbiano per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, di una pluralità di mini bond (basket bond)».
*38. 022. Buratti, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sostegno ai giovani imprenditori operanti nel settore delle attività di design e di ideazione estetica)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di 20 milioni di euro per il sostegno dei giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 45 anni operanti nelle attività di design e innovazione estetica progettazione e realizzazione di collezioni e campionari nei settori del tessile, moda, abbigliamento e relativi accessori, pelletteria, oreficeria e occhialeria. Le misure di sostegno sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 possono costituire start-up innovative, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, secondo le modalità ivi previste.
  3. Al comma 203 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
  4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;»;

   b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 o nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, anche con riferimento alle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.».

  5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
38. 015. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Promozione dell'ecosistema Società benefit)

  1. Per sostenere il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, dell'ecosistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento per il rimborso dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit entro il limite massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 797 milioni;

   all'articolo 265, comma 6, le parole: 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 193 milioni.
38. 019. Del Barba, Gallinella.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione dei bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze concernenti agli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
38. 020. D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di fiscalità perequativa per lo sviluppo delle regioni insulari)

  1. Al fine di compensare gli svantaggi connessi alla condizione di insularità e favorire i processi di sviluppo per l'intero territorio delle regioni Sicilia e Sardegna e per i tre periodi di imposta successivi a quello di entra in vigore della presente legge trovano applicazione in deroga ad ogni contraria disposizioni le previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
  2. Per le imprese di nuova costituzione, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, in qualsiasi forma giuridica costituite, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge, con sede legale ed operativa in qualsiasi comune delle regioni Sicilia e Sardegna, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è determinata nella misura del 12,5 per cento.
  3. Per le imprese di cui al comma 2 è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nella misura massima del 100 per cento degli importi dovuti per il tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per tre periodi di imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge.
  4. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato realizzate nelle regioni Sicilia e Sardegna dalle imprese, anche costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, è riconosciuto per tre anni dalla data di assunzione un credito d'imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.
  5. Alle imprese di cui al comma 4 del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
38. 021. Nobili.

ART. 39.

  Sopprimere i commi 1 e 4.
39. 8. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 11. Incerti.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 5. D'Uva, Buompane.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 14. Pastorino.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantite la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di società e cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi tra lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è assegnata al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati alla nascita di nuove imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione.

  Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*39. 16. Tabacci, Fassina.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 12. Incerti.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 10. Porchietto.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 13. Pastorino.

  Aggiungere il seguente comma:

  5-bis. Le società finanziarie costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge n. 59 del 1992.
**39. 17. Tabacci, Fassina, Pastorino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per favorire l'identità imprenditoriale italiana)

  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, costituzione di reti di imprese e di consorzi tesi alla promozione dell'identità imprenditoriale italiana, e all'integrazione della catena di subfornitura dal produttore al destinatario finale, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, sono previste le misure agevolative sottoindicate.
  2. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che incrementano la base occupazionale rispetto all'esercizio precedente è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
  3. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che investono in tecnologia 4.0 e in progetti che utilizzano l'infrastruttura e la tecnologia 5G, software e formazione ad alto contenuto innovativo è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'investimento e alle risorse sostenute nel periodo indicato al comma 1.
  4. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che partecipano a fiere internazionali e che investono in progetti documentati di sviluppo di politiche di marketing, è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.
39. 01. Giacomelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
  2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
  3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
  4. Al fine della classificazione da parte degli istituti d credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
39. 04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 40.

  Al comma 1 apportate le seguenti modifiche:

   a) la parola: «autostradale» è soppressa;

   b) le parole: «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».

   Alla rubrica le parole: «nelle autostrade» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «774 milioni».
40. 1. Berardini, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 03. Minardo, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nei limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
40. 04. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 41.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I certificati bianchi per le unità di cogenerazione, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al Gestore servizi energetici (GSE); la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande.
41. 4. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di impianti di generazione di energiaelettrica)

  1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.
41. 02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Contributi per la riduzione del rischio infettivo)

   1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, le imprese e le aziende sanitarie possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
41. 07. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

ART. 42.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 517 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di promuovere, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 206 della medesima legge n. 145 del 2018, iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

  Conseguentemente, i commi dal 2 all'8 sono soppressi.
42. 12. Madia, Orlando, Benamati, Nardi, Sensi, Gavino Manca, Lacarra, Bonomo, Zardini.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7.

  Conseguentemente al comma 9 sostituire la parola: 517 con la seguente: 505.
42. 13. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 5.
42. 14. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

  7-bis. Al fine di una più efficiente suddivisione delle competenze e della razionalizzazione della spesa, nonché allo scopo di accelerare i processi di innovazione e sviluppo del sistema elettrico e di efficientamento energetico nazionale, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, è disposta la riorganizzazione delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA e del gruppo che fa capo al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. In linea operativa in questa riorganizzazione il Gruppo GSE assume la gestione dei servizi energetici per i settori pubblico e privato, incluso il settore produttivo, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione degli oneri di sistema e dei flussi informativi dell'intero sistema elettrico secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004. ENEA promuove e svolge l'attività di ricerca di base, applicata, sperimentale e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'energia e dei sistemi energetici avanzati, dell'ambiente e sviluppo economico sostenibile curando lo sviluppo dei grandi programmi di ricerca nazionali ed internazionali nei settori di suo interesse e la diffusione dei risultati. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalità attuative dei presenti comma.
  7-ter. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2020» e le parole: «bilancio dell'esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'esercizio 2021».
42. 19. Benamati, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare ai fini del al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle Zone economiche speciali (ZES), segnatamente per il settore della logistica e dei trasporti, in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato «GENESI» (Regolamento CE N. 1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30 dicembre 2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.
  2. Tale modello è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – (C.I.S.E.) –, in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale –, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europee impegnate e non ancora spese a fine 2019. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.
  3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento:

   a) digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity;

   b) urbanizzazione e logistica;

   c) ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare.

  4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
42. 05. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per il sostegno alla digitalizzazione delle micro imprese)

  1. Al fine di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita, alle micro imprese operanti nel settore della vendita al dettaglio, con sede legale in Italia e con numero di dipendenti non superiore a 2, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni e-commerce, integrate con strumenti digitali per accelerare le vendite on-line e off-line, completamente sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni e-commerce integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite on-line e off-line.
  3. Non sono ammesse le spese sostenute per servizi di consulenza e di advertising e per investimenti pubblicitari.
  4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle spese sostenute per un massimo di 450 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le parole: 713 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

   b) al comma 6 al comma 7, dopo la parola: 42 aggiungere la seguente: 42-bis,.
42. 07. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

   a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;

    2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;

    3) il punto i della lettera b) è sostituito dal seguente: «i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»;

   b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
42. 06. Sut, Sabrina De Carlo, Buompane.

ART. 43.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 213 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.
43. 1. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
  2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 07. Rossello, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
  2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 08. Buratti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contratto di rete con causale di solidarietà)

  1. All'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «4-sexies. Il contratto di rete può essere stipulato a fini di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità solidaristiche l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nelle fasi di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
   4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli Enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui al citato articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
   4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter n. 2), il contratto di rete a fini di solidarietà deve essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e territori.».
43. 019. Nobili.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per fanno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*43. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la riduzione del costo del lavoro nel settore della logistica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il Fondo è finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività d'impresa delle imprese del settore della logistica attraverso politiche di riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200 milioni di euro per fanno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*43. 05. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;
  2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;

   b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
43. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265.
43. 013. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

ART. 44.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.
(Incremento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

   «1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro».

  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.
  4. Agli oneri derivanti dai commi del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
44. 19. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265; quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

  Conseguentemente, all'articolo 229, sopprimere il comma 1, lettera a), e il comma 2.
44. 2. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ad integrazione di quanto previsto per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per rinnovare e rendere più sicuro e sostenibile il parco circolante attraverso incentivi alla rottamazione, il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui al comma 1 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti importi sono iscritti su apposita sezione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni utilizzata esclusivamente per l'attuazione delle disposizioni che seguono e per il successivo riversamento delle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni del presente articolo.
  1-ter. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale fino a 2000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 superiori a 61 g/km, e a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 1000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  1-quater. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro 1.000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 comprese fra i 61 g/km e i 95 g/km ed a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 500 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  1-quinquies. Il contributo di cui ai commi 1-ter e 1-quater spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza.
  1-sexies. Le modalità attuative dei commi 1-ter e 1-quater e 1-quinquies sono definite dai commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  1-septies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 2019, n. 82 per l'attuazione delle presenti disposizioni.
  1-octies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un'auto usata con categoria di omologazione pari a euro 0, 1, 2, 3 con un'auto usata di categoria non inferiore a euro 5 sono esentate dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà dell'auto che acquistano.
  1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-octies pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44. 15. Benamati, Epifani, Moretto, Nardi, Rotta, Fragomeli, Gariglio, Fregolent, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Fassino, Soverini, Dal Moro, Buratti, Topo, Mor, De Filippo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 7. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 10. Casciello.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «incentivi di carattere nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  1-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico».
  1-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-ter e 1-quater, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*44. 21. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di autoveicoli è ridotta al 18 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
44. 20. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà, Trano.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

   a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

   b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

  2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  4. Per provvedere all'erogazione del contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-ter.
(Premio acquisto veicoli in stock)

  1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
  3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e al codice di antifalsificazione.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
  5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-quater.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziarla, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Elettrico

Alimentazioni
alternative (ibrido,
Metano, GPL)

Alimentazioni
benzina e diesel

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

5.000

2.500

1.500

  Senza rottamazione

4.000

1.500

1.000

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

7.000

3.500

2.500

  Senza rottamazione

6.000

2.500

1.500

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

10.000

5.500

3.500

  Senza rottamazione

8.000

3.500

2.000

  >3,5-7 ton

  Con rottamazione

12.000

7.000

4.000

  Senza rottamazione

10.000

4.000

2.500

  >7-12 ton

  Con rottamazione

14.000

9.000

5.000

  Senza rottamazione

12.000

5.000

3.500

  2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 017. Porchietto.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Elettrico

Alimentazioni
alternative (ibrido,
Metano, GPL)

Alimentazioni
benzina e diesel

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

5.500

3.500

2.000

  Senza rottamazione

4.500

2.500

1.000

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

7.500

4.500

3.000

  Senza rottamazione

6.500

3.000

1.500

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

12.000

7.000

4.500

  Senza rottamazione

10.000

4.500

2.500

  >3,5-7 ton

  Con rottamazione

14.000

9.000

5.500

  Senza rottamazione

12.000

5.500

3.000

  >7-12 ton

  Con rottamazione

16.000

11.000

6.500

  Senza rottamazione

14.000

6.500

4.000

  2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del benefici.
44. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Premio acquisto veicoli in stock)

  1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
  3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
  5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
44. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

   a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

   b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

  2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
44. 023. Guidesi, Saltamartini, Galli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

   a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

   b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

  2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
*44. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

   a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

   b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

  2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  4. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
*44. 07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

  1. Il comma 1057, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

   «1057. A coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, nel caso venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente».
44. 026. Scagliusi, Sut.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione i.p.t.)

  1. All'articolo 56, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono soppresse.
  2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l'articolo 13 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
44. 013. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sostegno mobilità alle imprese)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 033. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Abolizione superbollo)

  1. Il comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato; è altresì abrogato il comma 15-ter l'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
44. 012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

  1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.
44. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure a favore degli aumenti di capitale)

  1. Fino al 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

   a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

   b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase del codice civile;

   c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

  2. Nei casi indicati al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora io statuto preveda maggioranze più elevate.
  3. Fino al 31 dicembre 2020, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del venti per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.
  4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

   «2. L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.
   3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.
   4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.».
45. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Tondo.

ART. 46.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Considerata la condizione eccezionale, anche di natura economica, prodotta dall'epidemia da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale, la somma di cui all'articolo 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.».
46. 3. Baldelli.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia da COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
  4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato interno.
46. 01. Lupi, Tondo, Colucci, Germanà, Sangregorio.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite nel 2020.
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 177 del presente decreto estendono anche agli immobili dei gestori dei quartieri fieristici e sedi congressuali.
  6. Per le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche sono sospesi gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 senza applicazione di sanzioni e interessi sino al 31 dicembre 2020.
  7. Le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e organizzatori di manifestazioni fieristiche sono escluse dall'applicazione degli articoli 5 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la parola: 200.
46. 03. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Furgiuele, Spena, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

  1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020 dall'articolo 12- bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate, per il medesimo anno a 50 milioni di euro. Le somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire la parola: 800 con la parola: 760.
46. 05. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47. 4. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

   «2-ter. Le proposte di transattive di cui al comma 2, ferma l'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, devono comunque essere valutate tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti e del loro reale valore di mercato all'attualità della proposta decurtato di un importo sino ad un massimo del 50 per cento. Nei casi di transazioni accordate possono essere concesse dilazioni da stabilirsi caso per caso dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».
47. 3. Lovecchio.

ART. 48.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 24. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Fiano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.

  Dopo il comma 3 inserire i seguente:

  3-bis. Il cap. 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).
  3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
48. 36. Fitzgerald Nissoli, Carè, Ungaro, La Marca, Schirò, Martino.

  Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) sopprimere le parole: mediante operazioni di mercato;

    2) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 500 milioni.

    3) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo è finalizzato a dare immediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19;

    4) al terzo periodo, sopprimere le parole: adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    5) al terzo periodo, sostituire la parola: funzionamento con le seguenti: erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

    6) al terzo periodo sopprimere le parole da: comprese le modalità fino alla fine del comma 1;

   b) sopprimere i commi 2 e 3.
48. 43. Meloni, Lollobrigida, Trancassini.

  Sopprimere il comma 4.
48. 33. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   4-bis. Al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, a decorrere dall'anno 2020, al primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.020 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
48. 37. Fitzgerald Nissoli, Martino.

  Sopprimere il comma 5.
48. 32. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 6.
48. 31. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. Al fine del proseguimento della partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA) a al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1177, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799 milioni di euro per fanno 2020, di 89 milioni di euro per fanno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
48. 20. Suriano, Scerra, Colletti.

  Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Istituzione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy»)

  1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» corredato da logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.
  2. L'istituzione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» è volta a contraddistinguere merci e prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale. Per tali si intendono le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che:

   a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;

   b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;

   c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.

  3. La titolarità del marchio collettivo di cui ai commi precedenti spetta al Consorzio per la tutela del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e controllo del Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.
  4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017. Il Consorzio adotta altresì tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.
  5. Il Consorzio definisce, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo. Tali regolamenti dispongono le modalità di produzione e commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo di cui al presente articolo tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 5. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo di cui al presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposito decreto, un sistema di tracciabilità ed etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy».
  8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» nel territorio nazionale, nonché sui principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
  9. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti, contrassegnati dal marchio collettivo di cui al presente articolo con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.
  10. Il Consorzio di cui al comma 3 garantisce la pubblicità, sul proprio sito internet, dell'elenco dei consorziati abilitati ad utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo «100 per cento Made in Italy».
  11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo ai sensi del comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy», segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto consortile e nei regolamenti d'uso del marchio.
  12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo dello stesso, a seguito della segnalazione ministeriale di cui al comma precedente, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.
  13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo «100 per cento Made in Italy» non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.
  14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo di cui al presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni, in materia di contraffazione, previste dalle leggi vigenti, nonché gli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
48. 04. Paxia, Berardini.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanente finali di magazzino nel settore tessile e della moda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.
  2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere, nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le parole: a decorrere dall'anno 2024.
48. 08. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Saltamartini, Spena, Perego Di Cremnago, Caparvi, Saltamartini, Gusmeroli.

ART. 49.

  Sopprimere il comma 1.
49. 6. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Creazione di un Centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della vita in Lombardia)

  1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione lombardo, quali gli IRCCS, le Università, i centri di ricerca, le PMI e le start up innovative, per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita» con sede in Lombardia. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato.
  2. Il Centro favorisce la collaborazione tra soggetti privati (aziende e start-up) dell'ecosistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
49. 02. Gelmini, Mandelli, Palmieri.

ART. 50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, e degli effetti determinati per gli anni 2020 e 2021 sui fatturati delle imprese di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali delle medesime potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto dalla regolamentazione fiscale vigente, incrementato di due annualità.
50. 3. Mancini.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 012. Moretto.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Proroga del piano transizione 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 198 dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*50. 013. Frassini, Cestari, Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Gava, Garavaglia, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. Per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km il costo di acquisizione è, invece, maggiorato del 10 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 8 milioni di euro per il 2020 e il 2021, in 24 milioni per il 2022 e in 48 milioni nel 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
50. 010. Chiazzese, Sut, Buompane.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti «bilanci relativi all'esercizio 2021».
51. 04. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Pretto, Gusmeroli.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

  1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
  3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
52. 016. Buratti.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

   a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

   b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 018. Rotta.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

   a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

   b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 037. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

   a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

   b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 039. Cattaneo, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

   a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

   b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 053. Mor.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dalle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero di altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi, previa comunicazione scritta, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario dalle seguenti misure:

   a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

   b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  4. Nel caso in cui un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
  5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
*52. 059. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per le Zes Adriatica interregionale)

  1. Al fine di rendere operativa la zona economica speciale Adriatica interregionale nelle regioni Puglia e Molise di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, per fronteggiare gli effetti della crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle seguenti finalità a favore dei soggetti economici ricompresi nella Zona economica speciale di cui al medesimo comma:

   a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES);

   b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

   d) applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sui consumi di energia elettrica;

   e) esenzione totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; riduzione al 50 per cento dei predetti contributi per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e d'intesa con i Presidenti delle regioni Molise e Puglia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione di cui al presente articolo.
  4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
52. 022. Tartaglione, D'Attis.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di accesso al credito)

  1. In riferimento alle misure in materia di accesso al credito previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le banche e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito deliberano sulla richiesta di erogazione dei nuovi finanziamenti nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta, se l'impresa richiedente non è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito, ovvero nel termine di 10 giorni, se l'impresa richiedente è già cliente della banca o del soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Medio Credito Centrale e Sace deliberano la garanzia entro 5 giorni dalla richiesta della banca o del soggetto abilitato all'esercizio del credito. La mancata approvazione della richiesta del finanziamento o della garanzia deve essere motivata. In ogni caso, la procedura di concessione del finanziamento deve concludersi entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte del soggetto interessato all'erogazione del finanziamento.
52. 025. Marin.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e lavoratori)

  1. Per un periodo di 9 mesi a decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano i requisiti e si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Durante il periodo di sospensione sono corrisposti dai mutuatari gli interessi maturati sulla sola quota capitale della rata sospesa.
52. 029. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

   a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

   b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

   c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

   d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

  2. Per il periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
  3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
  4. La sospensione di cui al comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80 del presente decreto.
52. 035. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

  1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
  2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
*52. 041. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

  1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per assicurarne la continuità aziendale, le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.
  2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.
*52. 056. Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Istituzione Fondo per l'acquisto di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per agevolare l'acquisto ai soggetti esercenti attività di impresa, di distributori automatici di succo d'arancia o di macchine spremiagrumi automatiche, con dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i beneficiari, i criteri di attuazione, nonché le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2020.
52. 045. Paxia, Berardini.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

   1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sul settore della Ceramica artistica e tradizionale e la Ceramica di qualità e promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della attività ceramica tradizionale, anche attraverso la creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramistica. Al Consiglio Nazionale Ceramico (CNC) spetta la gestione dei progetti di cui al presente comma, in coordinamento con l'Associazione Italiana Città della Ceramica(AiCC).
   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione ,sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme di cui al comma 1 non utilizzate.
   3. Al fine della realizzazione di un progetto-pilota diretto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, la certificazione al consumatore della loro provenienza, il contrasto alla contraffazione, la garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni Made in Italy del settore della Ceramica artistica e tradizionale e della Ceramica di qualità attraverso l'utilizzo della tecnologia della blockchain e dei registri distribuiti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
   4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del progetto pilota di cui al comma 3.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2021 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per il 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
52. 051. Cassese, Parentela, Maraia, Pallini, Cadeddu, Maglione, Gallinella, Gagnarli, Buompane.

ART. 54.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 1. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”», sono inserite le seguenti: «del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
*54. 4. Porchietto.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Provincie autonome, dalle Camere di commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della determinazione del volume d'affari e non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
54. 3. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure in tema di finanziamenti ammessi al Fondo di garanzia)

  1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono ammessi alla garanzia se di durata fino a 120 mesi. Per i finanziamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'intermediario finanziario procede senza indugio ed ulteriori formalità, su istanza del debitore, formulata anche in via telematica, all'approvazione e alla comunicazione del nuovo piano di rateazione, per la durata richiesta, con efficacia dalla prima rata successiva in scadenza.
54. 01. Trano.

ART. 55.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure per le società finanziarie ed assicurative)

  1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
55. 01. Tasso.

ART. 57.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, quali il personale, i servizi di supporto ed assistenza all'attività amministrativa, fiscale e tributaria, i compensi degli organi sociali, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, fino all'ammontare della perdita di esercizio altrimenti registrata, sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57. 3. Dal Moro, Fragomeli, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

ART. 65.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima rata è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.
  3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del presente decreto, nonché di cui all'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
65. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

  1. All'articolo 32, primo comma, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» inserire le seguenti: «a far data dal 1 gennaio 2021».

  Conseguentemente è ridotto di 40 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
65. 06. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per innovazione tecnologica)

  1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.
  2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
  3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

  Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.
65. 07. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, infine, il seguente comma:

   «3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati pubblicati nel Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative, del presente articolo, nonché l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico».
65. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

ART. 66.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

  1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione che assicurino efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico, in deroga alle norme vigenti, fino al termine dello stato di emergenza COVID-19.
  2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'ISS, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante dell'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'ISS.
  3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione da un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Inail, che lo presiede, un rappresentante designato dalle Regioni, un rappresentante di ACCREDIA, un rappresentante di UNI e un rappresentante degli Organismi Notificati indicato dalle associazioni degli Organismi di valutazione della conformità socie di Accredia. Il supporto amministrativo al Comitato è assicurato dall'Inail.
  4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione in deroga, individuano le strutture competenti per la validazione in deroga delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale in applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, avvalendosi degli Organismi Notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'Ente Unico di Accreditamento Nazionale-ACCREDIA, nonché delle Università e dei Centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai Comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle Regioni.
  5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'Inail in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, salvo che il richiedente faccia espressa rinuncia per presentare domanda a livello regionale.
  6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «importare e immettere in commercio» sono soppresse; ai commi 2 e 3, le parole: «e gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse, ovunque ricorrano; al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.
  7. Per tutta la durata dello stato d'emergenza continua a trovare applicazione l'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
66. 02. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 01. Benedetti.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 03. Fioramonti, Lattanzio, Frate.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 04. Giannone.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 05. Fassina, Muroni.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».
*66. 06. Deiana, Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 67.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 1. Morrone, Locatelli, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 6. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
*67. 12. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Inserimento al lavoro dei care leavers)

  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, è attribuita anche a coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
67. 01. Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

  1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*67. 05. Muroni, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

  1. Per l'anno 2020, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può incrementare fino al 20 per cento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Può inoltre autorizzare le variazioni non onerose effettuate, fino al 30 per cento, tra le voci di spesa delle iniziative approvate. Gli incrementi e le variazioni, destinati ad assicurare la prosecuzione delle iniziative e il contenimento della diffusione del virus, ivi inclusi la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale, sono deliberati dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
*67. 010. Grande, Ehm, Suriano, Cabras, Olgiati, Scerra.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
67. 08. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Formentini, Cecchetti.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)

  1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere consuntivate con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria.
67. 011. Durigon, Gava, Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

ART. 68.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

  1. i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

  Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.
68. 11. Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
68. 54. Rampelli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo sostituire la parola: cinque con la seguente: nove;

   b) sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 69, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, sopprimere le parole da: È altresì fino a: 22-ter;

   b) all'articolo 70, comma 1, lettera a) dopo la parola: ulteriori sostituire la parola: cinque con la seguente: nove, e sopprimere le parole da: È altresì fino alle parole: quattro settimane;

   c) all'articolo 71 al capoverso «articolo 22-ter», comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: prevedendo eventualmente fino alla fine del periodo.
68. 72. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Bagnasco, Bergamini, Spena, Porchietto, Barelli.

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche aggiungere le seguenti: , nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus,.
68. 51. Torto, Scagliusi, Faro, Manzo.

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: nonché per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale a ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati in relazione ai suddetti dipendenti,.
68. 35. Cominardi, Tripiedi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Manzo.

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: sale cinematografiche aggiungere le seguenti: e della ristorazione collettiva.
68. 82. Elvira Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 65. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per l'assegno ordinario sino a: della comunicazione preventiva, con le seguenti: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
*68. 77. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
**68. 32. Mura, Buratti, Topo.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
**68. 106. Benamati, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*68. 13. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*68. 33. Mor.

ART. 70.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;

   2) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: «Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015»;

   3) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
70. 47. Fassina, Epifani.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 10. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» e, all'ultimo periodo, le parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse.
*70. 65. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;

   b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

   c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 4. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Gava, Bellachioma, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;

   b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

   c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 23. Marin, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;

   b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

   c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 40. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sopprimere le parole: al 31 agosto 2020 e le parole: nel medesimo periodo;

   b) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

   c) sopprimere il quarto periodo.
**70. 72. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo sopprimere le parole: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

   b) al quarto periodo, sopprimere le parole da: Per i datori di lavoro dei settori turismo fino a: quattordici settimane.

  Conseguentemente all'articolo 71 sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
70. 32. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 19. Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 45. Fassina.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 49. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 56. Gregorio Fontana.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 64. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi aggiungere le seguenti: servizi educativi e scolastici.
*70. 67. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e le parole: «fino a cinque dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci dipendenti».
70. 26. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   «a-bis) sono soppresse, al comma 1, le parole da: “previo accordo” fino a: “per i datori di lavoro”;

   a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   “1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
   1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
   1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
   1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.”».

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: “di cui al presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.”».
70. 36. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente;

   g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

   «6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.
   6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.».
*70. 44. Palazzotto, Fassina.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente;

   g-bis) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

   «6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni sono autorizzate a utilizzare anche le risorse residue finalizzate alle misure di cui al presente comma.
   6-quater. Fino al 31 dicembre 2020 è consentito l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ai lavoratori dipendenti di aziende dell'indotto di una o più imprese di grande o media dimensione da cui è derivata una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla data del 1° gennaio 2019 non ne risultino beneficiari e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.».
*70. 54. Miceli, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Palazzotto, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-sexies.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

   1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.».
70. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)

  1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto.
70. 013. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 71.

  Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

   b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato effettivo della spesa e dei pagamenti della cassa integrazione, assegno ordinario, cassa straordinaria e in deroga a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di predisporre eventuali nuovi interventi anche per un calcolo e una definizione diversa dei trattamenti di integrazione salariale.

  1-ter. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83, sono autorizzate a impiegare i fondi residui per prorogare la mobilità in deroga ai lavoratori che abbiano terminato il trattamento Naspi.
71. 6. Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», secondo periodo, sostituire le parole: massimo di quattordici settimane con le seguenti: precedentemente richiesto.
71. 7. Tripiedi, Invidia, Cadeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
  3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
71. 013. Molteni, Bianchi, Di Muro, Locatelli, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

   1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

   2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
71. 017. Bitonci, Sutto, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 72.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, si ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambe i genitori lavoratori e possono essere usufruiti in forma giornaliera ed oraria»;

   b) al comma 1, lettera c) dopo le parole: «1200 euro» aggiungere le seguenti: «e le parole in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1,3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «per periodi diversi dalla fruizione della prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5, a prescindere dalle condizioni di cui al comma 4»;

   c) al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici»;

   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie per il contrasto al COVID-19, non concorrono al completamento dei limiti temporali di godimento di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 42.
72. 91. Gribaudo, Serracchiani, Rotta, Quartapelle Procopio, Pollastrini, Mura, Carla Cantone, Di Giorgi, Pezzopane, Carnevali, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cenni, Ciampi, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Nardi, Piccoli Nardelli, Pini, Prestipino, Schirò Invidia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 5. Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 40. Varrica.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 61. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 65. Bond, Baldini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 81. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 95. Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 99. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 106. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 109. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto e sostituire le parole: trenta giorni con le parole: quaranta giorni.
*72. 117. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio con le parole: 31 agosto.
72. 11. Toccafondi, D'Alessandro, Vitiello, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: «per un periodo continuativo o frazionato», aggiungere le seguenti: «, anche su base oraria,»;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino al 31 luglio 2020, la fruizione del congedo su base oraria è consentita in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero.».
72. 34. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per i figli di età non superiore ai 12 anni,» con le seguenti: «per i figli di età non superiore ai 14 anni,»

    2) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «7.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.882 milioni di euro»;

    3) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al comma 3» inserire le seguenti: le parole «dei figli minori fino a 12 anni di età», sono sostituite con le seguenti: «dei figli minori fino ai 14 anni di età, e»;

    4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «81,12 milioni di euro»;

    5) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 326,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7».
72. 72. Fornaro, Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: 1200 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;

   b) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.569 milioni di euro con le seguenti: 1.609 milioni di euro;

   c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: 2000 euro inserire le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo;

   d) al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 67,6 milioni di euro con le seguenti: 67,6 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.
72. 21. De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole è compatibile con la fruizione del bonus asilo nido limitatamente ai servizi educativi estivi per l'infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra gli zero e i tre anni.
72. 36. Barzotti, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Pallini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Lattanzio.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione.».
72. 44. Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 2. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 37. Olgiati, Parisse, Roberto Rossini, Cecconi, Elisa Tripodi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 38. Varrica.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 51. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Versace, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto, Calabria, Siracusano, Polidori.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 59. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 68. Bond, Baldini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 82. De Menech, Rotta, Pellicani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 94. Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 102. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 105. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 110. Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
*72. 120. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.

  Conseguentemente, all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 150 milioni.
72. 42. Polidori.

  Al comma 2, lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 3, le parole da: «alla categoria» fino a: «operatori sociosanitari» sono sostituite dalle seguenti: «alle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018».
72. 93. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , e dopo le parole: «operatori sociosanitari» sono inserite le seguenti: «nonché per tutti gli altri professionisti sanitari e sociosanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio».
72. 50. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge è possibile optare per una modalità diversa di fruizione dei benefici di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto a quella impiegata in precedenza, computando i giorni di congedo o l'importo di bonus già fruito, entro i limiti massimi introdotti dalla presente disposizione.
72. 10. D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.».
*72. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.».
*72. 02. De Menech, Rotta, Pellicani.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente è concesso di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il congedo è esteso ai seguenti soggetti:

   a) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;

   b) ai genitori di figli disabili senza limiti di età.

  3. La disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
72. 06. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

ART. 73.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «dodici giornate» con le seguenti: «diciotto giornate» e sostituire le parole «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno e luglio 2020»;

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   «1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2020.
73. 3. Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1,sostituire le parole: e giugno con le seguenti: , giugno e luglio.
73. 6. Segneri, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani.

ART. 74.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del Servizio sanitario nazionale che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».
74. 5. D'Arrando, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

ART. 75.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b), non comprende i titolari di trattamenti pensionistici di invalidità.

  Conseguentemente, all'articolo 86 aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.
75. 2. Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Sapia, Mammì, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Menga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

   1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
75. 1. Cestari.

  Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

  2-bis. Le indennità' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con la titolarità di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps.
75. 5. Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

ART. 76.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019».
76. 1. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

Art. 76-bis.

  1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
76. 02. Durigon, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

Art. 76-bis.
(Stage formativi per i percettori del reddito di cittadinanza)

  1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021 i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti ad accettare lo svolgimento di stage formativi per un periodo non superiore a tre mesi presso datori di lavoro che abbiano inoltrato apposita richiesta ai centri per l'impiego. Nei casi in cui per il periodo di stage sia prevista una retribuzione, questa non implica la perdita, la riduzione o la sospensione del beneficio.
  2. Per il periodo temporale di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accettazione della proposta di stage formativo avviene ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.
  3. Il rifiuto di accettare la proposta di stage formativo equivale al rifiuto di una delle offerte di cui all'articolo 4, comma 8, n. 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo per un ulteriore periodo temporale, successivo a quello previsto dal comma 1.
76. 03. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

ART. 78.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: pensione, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.
78. 14. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, del codice penale.
78. 3. Moretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
78. 4. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Varrica.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire misure di sostegno a soggetti diversi da quelli individuati al comma 1 e non beneficiari delle indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementato di 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 4 sostituire la parola: 650 con la seguente: 850;

   al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;
78. 7. Manzo, Invidia, D'Orso, Bilotti, Grippa, Raffa, Luciano Cantone, De Girolamo, Alemanno, Baldino, Varrica, Di Lauro, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono riconosciute ai titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e ai titolari di pensione indiretta con figli a carico.
78. 15. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*78. 2. D'Alessandro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*78. 13. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

  1. Ai fini del riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio extracurriculare a causa dell'emergenza COVID-19, sono trasferiti alle regioni e province autonome 100 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di assegnazione ed erogazione di tale indennità.
78. 01. Gribaudo, Ungaro, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Mura, Carnevali, Siani, Bruno Bossio, Orfini, Pellicani, Quartapelle Procopio, Pini, Pezzopane, Grippa, Barbuto, Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Estensione del reddito di ultima istanza ai lavoratori frontalieri)

  1. L'indennità prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta altresì, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori frontalieri.
  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dell'indennità.
  3. Per far fronte agli impegni finanziari conseguenti alla predetta disposizione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il «Fondo per il reddito di ultima istanza dei lavoratori frontalieri», con una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'istituzione di tale Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
78. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Misure a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

  1. Il periodo di isolamento domiciliare disposto dalle aziende sanitarie locali per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA dall'inizio del lockdown e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario sul territorio nazionale, è equiparato al ricovero ospedaliero anche ai fini assicurativi.
78. 04. Tabacci.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Misure di sostegno all'attività libero-professionale)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività libero-professionale e favorire l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, in considerazione della grave fase avversa che attraversa l'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la normativa statutaria e regolamentare degli enti di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può prevedere a favore degli iscritti prestazioni aggiuntive a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, finalizzate al sostegno e alla promozione del lavoro professionale e del reddito, in particolare nelle fasi avverse dell'economia, nonché favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, nel rispetto degli equilibri finanziari di ciascuna gestione. Al fine di garantire detto equilibrio, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni. Dell'esito dell'attività di detto monitoraggio si dà adeguata rappresentazione con la predisposizione di una apposita relazione annuale. Per le finalità di cui al presente articolo, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 509 del 1994 e all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, possono essere destinate risorse aggiuntive, nel limite massimo del 5 per cento, dei proventi e dei rendimenti lordi della gestione patrimoniale e delle attività finanziarie risultanti dai conti consuntivi annuali delle predette gestioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
78. 09. Amitrano, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Misure per il sostegno dei professionisti)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, nonché da Poste italiane Spa, qualora richiesto dal beneficiario.
  2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
  3. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1 per cento su base annua.
78. 011. Vitiello.

ART. 80.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte le seguenti: , quelle di cui all'articolo 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nonché le procedure di trasferimento territoriale delle sedi e.
80. 18. De Maria, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Soverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali nelle Regioni del Mezzogiorno, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è disposta in favore dei datori di lavoro operanti nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che non applicano le procedure di licenziamento cui al comma 1 alla scadenza del termine ivi previsto, la completa e immediata decontribuzione al cinquanta per cento di ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  1-ter. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dell'anno 2021, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1-bis ed è obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovuti.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
80. 14. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Tartaglione, Torromino, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

   1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
   2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
80. 014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Interpretazione autentica)

  1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Conseguentemente tra gli atti di «costituzione» e «gestione» del rapporto di lavoro è escluso il licenziamento.
80. 011. Costanzo, Invidia, Cubeddu, Segneri, Cominardi, De Lorenzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani, Costanzo, Serritella.

ART. 81.

  Sopprimerlo.
81. 9. Donno, Faro.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Esonero contributivo per le imprese delle isole minori)

  1. Al fine di sostenere l'economia delle isole minori colpite maggiormente dalle misure di contenimento da COVID-19 e dalla limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo di cui al primo periodo è destinato all'esonero contributivo totale delle imprese che hanno sede legale nei comuni delle isole minori per le assunzioni a tempo determinato, anche frazionato, per un periodo non inferiore ai sei mesi annui o a tempo indeterminato per gli anni 2020, 2021, 2022. Le risorse per l'attuazione del presente articolo sono a valere sul fondo per le esigenze indifferibili così come integrato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
81. 08. Scoma.

ART. 82.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 112. Tabacci, Tasso.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 115. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 101. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 99. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 88. De Menech.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 83. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 26. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 23. Varrica.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di euro 20.000 con le seguenti: di euro 30.000.
*82. 4. Vitiello.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;

   b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 107. Rachele Silvestri, De Toma, Bologna.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;

   b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 30. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un con le seguenti: 7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni;

   b) al comma 11, il numero: 959,6 è sostituito dal seguente: 1.000.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 le parole: 800 milioni sono sostituite dalle parole: 759,6 milioni.
**82. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 2, lettera c) aggiungere infine il seguente periodo: Non concorrono al raggiungimento della soglia ivi indicata i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età vincolati fino al compimento del diciottesimo anno di età.
82. 16. Adelizzi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Faro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem di cui al comma 2 del presente articolo il comma 1-quater dell'articolo 5 della legge n. 80 del 2014 è così sostituito:

   «1-quater. Nella fase di emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis l'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al presente articolo.».
82. 76. Fassina, Tabacci.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: invalidità, aggiungere le seguenti: dei titolari di pensione indiretta inferiore alla pensione minima, dei titolari di pensione indiretta con figli a carico e dei percettori.
82. 79. Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 sopprimere la lettera c);

   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Nel caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, in luogo del versamento del Rem si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 5».
82. 19. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara, Bruno Bossio, Varrica.

  Al comma 6 dopo la parola: nonché sono aggiunte le parole: condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
82. 70. Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per un più efficace intervento dei servizi sociali delle amministrazioni comunali a contrasto di eventuali ulteriori fragilità l'Inps comunica ai rispettivi comuni di residenza i dati relativi ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di emergenza con minori a carico viene assicurata per almeno dodici mesi una «dote educativa», ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è messa in atto dai servizi sociali comunali, in collaborazione con le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai genitori e ai minori dei nuclei familiari destinatari del reddito di emergenza una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l'orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Per il monitoraggio e il sostegno ai comuni nell'attuazione della misura di cui al presente comma, viene definito un programma sperimentale a cura del Dipartimento per le Politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero dell'istruzione. Il programma è finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, il fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
82. 17. Brescia, Elisa Tripodi, Quartapelle Procopio, Carinelli, Casa, Villani, Gribaudo, Siani, Muroni, Rizzo Nervo, Emanuela Rossini, Fusacchia, Di Giorgi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Toccafondi, Migliore, Lattanzio, Alaimo, Gallo.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rem sono tenuti a comunicare ai Centri per l'impiego, anche tramite comunicazione telematica, la avvenuta presentazione all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della domanda di Rem e il relativo modello di domanda compilato. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini e modalità tecniche per la suddetta comunicazione anche in modalità telematica.
  11-ter. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari del reddito di emergenza, ci siano le eventuali condizioni economiche e i presupposti in relazione ai quali sia possibile l'avvio da parte dei beneficiari del Rem anche della domanda di reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia al richiedente una comunicazione contenente un avviso di convocazione per la valutazione di ammissibilità al beneficio del reddito di cittadinanza e dei percorsi previsti dalla legge per l'inserimento lavorativo. Con la medesima comunicazione i beneficiari del Rem sono convocati dai centri per l'impiego. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, modalità e il modello della comunicazione contenente gli avvisi di cui ai periodi precedenti. All'esito degli incontri presso il centro per l'impiego, il beneficiario del Rem, qualora ne sussistano elementi sufficienti, viene invitato a rivolgersi ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (CAF e Istituti di patronato) per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza secondo le modalità e i termini previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni legittimanti l'invito al beneficiario del Rem per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza.
82. 20. Cominardi, Amitrano, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

  1. Al comma 986, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019,2020 e 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
82. 015. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 82, è aggiunto il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:

   a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

    1) la soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;

    2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;

    3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;

   b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera.

  2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all'attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 524,9 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
82. 014. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)

  1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera b), n. 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
82. 02. Cubeddu, Invidia, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi, Serritella, Ficara.

  Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*82. 011. Paolo Russo, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

  1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*82. 013. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

ART. 83.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 1. Noja.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 18. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 15. Novelli, Versace, Bagnasco.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 8. Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente, quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto.
*83. 6. Nobili.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione a seguito dell'accertamento di cui al presente articolo, per i quali non è possibile adottare modalità di lavoro agile, il datore di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inidoneità, può fare richiesta dei trattamenti di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
83. 11. Cubeddu.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:

   «Art. 61-bis (Responsabilità dei datore di lavoro e del dirigente per infortunio). Il datore di lavoro e il dirigente, in caso di infortunio derivante da imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale solo qualora ne sia accertata la colpa grave».
83. 12. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Riorganizzazione attività dì medicina fiscale)

  1. Al fine di riorganizzare l'attività della medicina fiscale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ad un massimo di 700 unità, entro tre mesi sono collocati, a domanda, previo giudizio di idoneità riguardante l'attività svolta e in base all'anzianità di incarico, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato nel ruolo sanitario dell'INPS ad esaurimento, nelle stesse sedi dove risultano incaricati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
  2. Gli incarichi in essere dei medici che non transitano nel ruolo sanitario proseguono, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per lo svolgimento delle medesime funzioni di cui al comma 1, nelle stesse sedi in cui risultano incaricati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche dì controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
83. 09. Moretto, Mura.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1: dopo le parole: «durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile»;

   b) al comma 3 dopo le parole: «con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile».
83. 010. De Lorenzo, Invidia, Cubeddu, Tripiedi, Cominardi, Amitrano, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 05. Ciaburro, Caretta, Trancassini.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
*83. 011. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

ART. 84.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
84. 63. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  1-ter. Ai lavoratori imbarcati a bordo di unità esercenti la pesca marittima con contratto a tempo determinato e ai lavoratori dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono escludi soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del successivo comma 14 con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 82. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 9. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 62. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, sostituire al comma 14 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.916,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*84. 11. Gadda, Moretto, Scoma, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata, a decorrere dal 1° marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi della piccola pesca titolari di partita IVA ed individuati ai sensi ai sensi della legge n. 250 del 1958.
84. 105. Benedetti, Frate.

  Al comma 2 e ovunque ricorra, dopo la parola: pensione, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei titolari di pensione indiretta di importo inferiore alla pensione minima e dei titolari di pensione indiretta con figli a carico.
84. 89. Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'indennità pari a 1.000 euro relativa al mese di maggio 2020, di cui al comma 2, è erogata anche ai cittadini, gestori di B&B e affittacamere, non titolari di partita IVA, che svolgono la loro attività in maniera saltuaria ed occasionale, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
84. 104. Vizzini, Bologna, Frate.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai soggetti di cui al comma 4 che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, l'indennità per il mese di maggio è aumentata a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di competenza come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per le modalità di erogazione dell'indennità si applica quanto previsto dal comma 2.
84. 53. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

  5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la maggiore indennità pari a 1.000 euro è erogata per i mesi da aprile a ottobre 2020 compreso.
  La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 pari a 1.000 euro.
  La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e.
84. 91. Pentangelo.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 5, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività;

   b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti: , nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività.
84. 12. Iezzi, De Martini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, dopo le parole: lavoratori in somministrazione inserire le seguenti: nonché ai lavoratori occasionali;

   b) al comma 6, dopo le parole: lavoratori in somministrazione inserire le seguenti: nonché ai lavoratori occasionali.
84. 4. Vitiello.

  Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.
*84. 83. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 7, sostituire le parole: per il mese di aprile con le seguenti: per i mesi di aprile e maggio, e, in fine, dopo la parola: euro, aggiungere le seguenti: per ciascuna mensilità.
*84. 28. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile, pari a 600 euro per ciascun mese.;

   b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

  15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.918,8 milioni di euro si provvede quanto a 3.912,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 72. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 100. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Orfini, Rossi, Prestipino, Ciampi, Lattanzio, Mollicone, Pezzopane, Nobili, Serrachiani.

  Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 122. Nitti.

  Al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020;, inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal successivo comma 10 del presente articolo.
*84. 78. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 9, lettera b), dopo le parole: titolari di pensione aggiungere le seguenti: diversa dal trattamento pensionistico indiretto e di reversibilità
84. 8. Nobili, D'Alessandro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

  10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, e di 800 euro per i mesi di giugno, luglio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  11. Hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.;

   b) al comma 14 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
84. 42. Vacca, Lattanzio, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Di Lauro, Bruno.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire le seguenti: e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, e sostituire le parole: mesi di aprile e maggio con le seguenti: mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;

   b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a complessivi 228 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
84. 20. Latini, Colmellere, Belotti, Sasso, Furgiuele, Fogliani, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 14, dopo le parole: in vigore, inserire le seguenti: della legge di conversione.
84. 48. Manzo, Faro, Flati.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
84. 86. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Indennità pescatori autonomi)

  1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità mensile di 800 euro. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente provvedimento.
84. 012. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Gabriele Lorenzoni.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza dei Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del presente decreto, nonché con l'indennità di cui all'articolo 85 del presente decreto.
84. 09. Carfagna, Casciello.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.100 euro.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 9 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
84. 04. Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo, Molteni, Di Muro, Bianchi, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Indennità per i lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani)

  1. Ai lavoratori impegnati nel programma garanzia giovani che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
84. 02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

  1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è riconosciuta una indennità mensile di 1.500 euro.
84. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 85.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».
85. 8. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 87.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 251 è aggiunto il seguente:

   «251-bis. L'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.»

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso «253» sostituire le parole: del comma 251 con le seguenti: dei commi 251 e 251-bis.
87. 3. Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

  1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 05. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

  1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 08. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

  1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 010. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 87 è aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

  1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dal datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.
*87. 011. Tomasi, Garavaglia, Cestari, Gava, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Comaroli.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto».

  2. Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 :

    1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;

    2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;

    3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;

    4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo».
   «1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci al sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo ai valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alte attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;

   c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

   d) al comma 3:

    1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».

    2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo».

   e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
87. 06. D'Ettore, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito straordinario denominato reddito di emergenza come disciplinato dall'articolo 82 del presente decreto. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza delle seguenti condizioni:

   a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

   b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

   c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  3. Ai lavoratori di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
  4. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1 esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziarla da parte dell'INPS.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
87. 09. Buompane, Faro, Manzo, Flati, Caso, Del Sesto, Giovanni Russo, Iorio, Grimaldi, Lovecchio, Donno, Gabriele Lorenzoni, Adelizzi, Gubitosa, Maraia, Maglione.

ART. 88.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 8. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 10. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*88. 11. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione per l'innovazione. Incentivi per la nuova occupazione stabile)

  1. Al fine di far fronte alla ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e per favorire la riorganizzazione dei processi produttivi e una coerente riqualificazione delle competenze professionali nonché la valorizzazione dell'occupabilità delle persone, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per il sostegno alla formazione e per l'innovazione professionale» con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammesse al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.
  3. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e qualificata, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano partecipato ai percorsi di riqualificazione professionale finanzianti ai sensi del comma 1, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  4. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 3, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
  5. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.
  6. Le imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 200 milioni di euro, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 8.
  8. A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, per gli iscritti presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che alla data del 31 dicembre 1995 possono fare valere anzianità contributiva presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile stabilito dal comma 18 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge 2 agosto, 1990 n. 233 che hanno chiesto, nell'ambito della gestione separata, il computo dei predetti periodi contributivi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
88. 01. Serracchiani, Viscomi, Lepri, Gribaudo, Carla Cantone, Mura, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. 1 soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

  2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
88. 04. Ungaro, Mancini, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò.

ART. 89.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «Fondo Nazionale per le non autosufficienze» con le seguenti: «Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Fondo nazionale per le non autosufficienze» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente.».

  Conseguentemente, all'articolo 104, comma 1, sostituire le parole Fondo Nazionale per le non autosufficienze con le seguenti: Fondo nazionale per l'autonomia personale e la vita indipendente.
89. 2. D'Arrando, Sarli, Sapia, Lapia, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti costituzionalmente garantiti, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle loro competenze e autonomie organizzative, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con proprio atto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base del progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.
89. 1. Noja, Carnevali.

ART. 90.

  Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*90. 8. Ferri.

  Dopo il comma. 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono usufruire, di concerto con il datore di lavoro, di un congedo parentale rimodulato che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per un monte ore concordato con il datore di lavoro, per un periodo, anche frazionabile, di massimo sei mesi e reiterabile per una sola volta nel Parco del quadriennio, mediante un accordo in forma semplificata tra le parti. Per la restante disciplina in materia si rinvia alla contrattazione collettiva di settore, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
*90. 17. Pini, Ascari, Ferri.

ART. 91.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Reddito di eccellenza)

  1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.
  3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.
  4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
  5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.
  8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

  Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
91. 02. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati nel Sostegno didattico)

  1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del presente decreto.
  2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per. la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.
  4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
  5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020.
91. 04. Tasso.

ART. 92.

  Al comma 1, sostituire le parole: compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, con le seguenti: di vigenza delle disposizioni emergenziali di contrasto e contenimento dell'epidemia da COVID-19.
92. 16. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura , Viscomi, Bonomo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 15 maggio 2020;

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 613, 7 milioni con le seguenti: 633,7 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: commi 5 e 7.
92. 14. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22, 36 e 84 del presente decreto, accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata anche in costanza di rapporto di lavoro.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 130 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
92. 13. Fratoianni, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13, 15 e 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 e 84 del presente decreto accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata, anche in costanza di rapporto di lavoro.
92. 19. Nitti.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Limitatamente agli anni 2020 e 2021, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere riconosciuta la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, e la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
92. 02. Rotondi.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni di salvaguardia in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. Anche in un'ottica di equità e di ristoro nei confronti dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.
92. 05. Sut, Ruggiero, Sabrina De Carlo, Costanzo.

  Dopo l'articolo 92, è aggiunto il seguente:

Art. 92-bis.

  1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

   1. In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo pari alla metà dei giorni di lavoro prestati, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. In ogni caso il periodo di trattamento ordinario di disoccupazione non può avere una durata inferiore a 30 giorni e superiore a 240 giorni. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se e per i familiari a carico.
   2. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.
   3. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19 e delle limitazioni all'ingresso nel territorio nazionale, i lavoratori italiani nonché i lavoratori frontalieri, a condizione che siano rimpatriati, in caso di disoccupazione derivante da un atto di licenziamento ovvero dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte di datore di lavoro all'estero intervenuti nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 4 luglio 2020, hanno diritto di presentare richiesta di trattamento ordinario di disoccupazione fino al 31 dicembre 2020.
   4. I cittadini italiani residenti all'estero da oltre 12 mesi, rientrati in Italia, possono accedere alle prestazioni di cui al primo comma purché siano stati regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nel periodo suddetto.».

  2. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 402 del 1975, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».
92. 08. Siragusa.

ART. 93.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 8. Cestari, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 17. D'Alessandro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 25. Milanato, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 39. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.
*93. 56. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 36. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 38. Cannatelli, Zangrillo, Musella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 50. Frailis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
**93. 59. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 93.

  1. La stipula, la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, sono consentite, per tutti i contratti stipulati, prorogati o rinnovati entro il 30 agosto 2020, a prescindere dalla data di scadenza, senza necessità che sussistano e che siano indicate le esigenze di cui agli articoli 19 comma 1 e 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
93. 30. Zangrillo, Gelmini, Cannatelli, Musella, Zanella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, con le seguenti: stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.
93. 44. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo, Pezzopane.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;

   c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 9. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;

   c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 24. Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;

   c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 37. Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;

   c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 58. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 30 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021;

   b) dopo le parole: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, aggiungere le seguenti: anche a scopo di somministrazione;

   c) sopprimere le parole: in essere alla data del 23 febbraio 2020.
*93. 29. Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;

   b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
**93. 15. Moschioni, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;

   b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
**93. 28. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: fino al 30 agosto con le seguenti: per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività;

   b) dopo le parole: anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inserire le seguenti: nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012.
**93. 27. Bond, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «anche in regime di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93. 11. Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 022. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 023. Frassini, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.
*93. 027. Mulè, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Squeri.

  Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo a fronte della crisi prodotta dalle conseguenze dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato licenziamenti in data successiva al 23 febbraio 2020 e che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cento per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi. Ai datori di lavoro che alle medesime condizioni di cui al primo periodo trasformano contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta una riduzione pari al cinquanta per cento degli oneri contributivi a loro carico per i primi sei mesi del nuovo contratto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
93. 015. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

ART. 94.

  Sostituire l'articolo 94 con il seguente:

Art. 94.
(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nel settore agricolo)

  1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:

   a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;

   b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;

   c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.

  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non derogate dal comma 1.
  3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.
94. 6. Spena, Nevi, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. L'articolo 18, comma 3-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
94. 12. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettera b);

   b) comma 8;

   c) comma 8-bis;

   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Con riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo:

   a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

   c) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

  3. All'articolo 54-bis, comma 20, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
94. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 95.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: dispositivi inserire le seguenti: e sistemi o protocolli validati:

   b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro possono beneficiare della riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL per oscillazione per prevenzione, previa l'adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati dall'Ente unico di accreditamento Accredia, probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio di cui al medesimo articolo, nonché idonei a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro nonché la responsabilità penale del datore di lavoro per i reati derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) in occasione di lavoro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.;
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede ai sensi dell'articolo 265.
95. 4. D'Alessandro.

  Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 10. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 1, dopo le parole: promuove interventi straordinari destinati inserire le seguenti: ai soggetti esercenti arti e professioni,.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
*95. 23. Viscomi, Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;

   c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 3. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;

   c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 12. Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 403 milioni con le seguenti: 806 milioni;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 15.000 con le seguenti: euro 30.000, le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 100.000 e le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;

   c) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro.
**95. 31. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 2, sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
95. 14. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INAIL destina le risorse residue, comprese quelle inutilizzate per i bandi degli esercizi passati, a un apposito bando, da emanarsi entro il 31 ottobre 2020, per il finanziamento, ai sensi del citato articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 81 del 2008, delle seguenti iniziative:

   a) progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);

   b) progetti di bonifica da materiali (Asse di finanziamento 3).
95. 7. Invidia, Cubeddu, Amitrano, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani, Tripiedi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza quota parte dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'importo di 200 milioni di euro. Ai predetti fini adotta, entro il 30 settembre 2020, un bando di finanziamento per le imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando 2019 revocato ai sensi del comma 5.
95. 1. Rosato.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro)

  1. In relazione alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale accertate a far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, il solo adempimento alla diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e all'articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, estingue il procedimento sanzionatorio.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in relazione alle violazioni individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e comunque alle violazioni punite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
  3. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale non diffidabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, accertate durante il periodo di cui al comma 1, sono ridotti della metà, fatta eccezione per gli importi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
  4. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente comma, il trasgressore e l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e di ogni forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istanza di rateizzazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a versare l'intera somma residua entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non versata. Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti sanzionatori pendenti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche in relazione ai verbali notificati a decorrere dal 1° gennaio 2020. In tal caso il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in caso di regolarità, l'Ispettorato del lavoro può rilasciare uno specifico attestato ed iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico. I datori di lavoro iscritti nell'elenco, per un periodo di due anni dalla data di iscrizione, non sono sottoposti ad ulteriori accertamenti in materia, fatte salve le ipotesi di richiesta di intervento, di indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica ovvero nelle ipotesi di inadempimenti rilevabili attraverso documenti o informazioni già in possesso da parte delle pubbliche amministrazioni.
  7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
  8. A far data dal 1° luglio 2020 le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogate. Conseguentemente il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro è integrato di euro 14 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni a decorrere dall'anno 2021. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  9. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul budget assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. La procedura di cui al presente comma è altresì utilizzata per la selezione del personale da assumere a seguito delle autorizzazioni all'assunzione già concesse ed è svolta con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.
  10. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari ad euro 4.462.500 per il 2020 e ad euro 8.925.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari ad euro 3.250.000 per il 2020 e ad euro 6.500.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
95. 03. Donno.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Sospensione versamento canoni demaniali)

  1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
95. 05. Gava.

ART. 96.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di INL.
96. 2. Gribaudo, Viscomi, Lepri, Carla Cantone, Serracchiani, Mura, Bruno Bossio, Pezzopane.

ART. 98.

  Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 2. Morrone.

  Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 7, sostituire le parole: 9 settimane con le seguenti: 18 settimane.
*98. 13. Lotti, De Menech, Pezzopane.

ART. 99.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) analisi sulle trasformazioni del lavoro femminile alla luce dello smart working e in riferimento al fenomeno del gender gap. In particolare, l'Osservatorio ha il compito di supportare iniziative ed interventi volti alla tutela dei diritti, all'inclusione e alle pari opportunità, contrastando fenomeni quali lo stalking e il mobbing e qualsiasi altro comportamento e pratica volti a provocare danni fisici, psicologici, sessuali, economici come indicato dalla Convenzione OIL n. 190.
99. 12. Frate, Pezzopane, Cenni, Quartapelle Procopio, Carnevali, Boldrini, Muroni, De Lorenzo, Bruno Bossio, Serracchiani, Ascari, Papiro, Baldini, Bologna, Casa, Giordano, Fitzgerald Nissoli, Rotta, Aprile, Bonomo, Vizzini, Lattanzio, La Marca, Schirò.

ART. 101.

  Sopprimerlo.
101. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 101.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'INPS».
101. 1. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, Amitrano, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Villani.

ART. 102.

  Sopprimerlo.
102. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Abrogazione del ruolo ad esaurimento dell'ispettorato INPS-INAIL e relativo incremento dotazione organica)

  1. In ragione delle diverse e specifiche esigenze tecniche e funzionali, svolte rispettivamente dai funzionari INPS e INAIL, nell'ambito del controllo ispettivo dei luoghi di lavoro, in relazione al rischio di contagio COVID-19, nonché al fine di salvaguardare l'autonomia giuridica dell'INPS e dell'INAIL, il Ministro del lavoro, con proprio decreto provvede al ripristino del profilo permanente del personale ispettivo all'interno dell'INPS e dell'INAIL, eventualmente incrementando la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è abrogato il ruolo ad esaurimento di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede utilizzando le risorse a carico del bilancio dei rispettivi enti.
102. 01. Tripiedi, Cominardi, Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)

  1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
  3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.
  4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:

   a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

   b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

  5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.
  6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.
102. 02. Centemero, Gava, Bianchi, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.

ART. 103.

  Sopprimerlo.
*103. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Sopprimerlo.
*103. 106. Meloni, Lollobrigida, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sopprimerlo.
*103. 115. Gelmini, Ravetto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1:

    a) dopo le parole: organismi pubblici inserire le seguenti: o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data e le parole: in entrambi casi sono sostituite dalle seguenti: in ogni caso;

    b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso il cittadino straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

   2) al comma 2:

    a) il primo periodo è sostituito dal seguente: Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater, della legge 24 aprile 2020, n. 27, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza;

    b) al secondo periodo, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sono aggiunte le seguenti: ancorché irregolare e le parole: antecedentemente al 31 ottobre 2019 sono soppresse;

    c) al terzo periodo, le parole: nei settori di cui al comma 3 sono soppresse;

   3) al comma 3:

    a) le parole: di cui al presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 1 e al comma 2, secondo periodo;

    b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   c-bis) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

   c-ter) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio;

   4) al comma 5, le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020.

   5) dopo il comma 5, inserire il seguente:

  «5-bis. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via PEC.»;

   6) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3;

   7) al comma 16:

    a) le parole: 15 luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 31 agosto 2020;

    b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: La sede dell'ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale, il parere si intende favorevole. Se, dopo l'apertura della posizione lavorativa, non siano pervenuti da parte del datore di lavoro i versamenti contributivi l'ispettorato raccoglie le denunce e testimonianze e, anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il Questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12;

    c) al secondo periodo la parola: esclusivamente è soppressa;

    d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: L'attestazione comporta altresì per il cittadino straniero l'obbligo di iscriversi quanto prima al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con indicazione del medico di medicina generale;

   8) al comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da raccolta, anche stagionale, di prodotti agricoli, possono allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avvalendosi, altresì, del contributo di associazioni imprenditoriali, delle Regioni e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche a valere sulle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione.
103. 113. Boldrini, Quartapelle Procopio, Madia, Raciti, Orfini, Bruno Bossio, Gribaudo, Bonomo, Lattanzio, Sarli, Ungaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare l'esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima dell'8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9, il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3 sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: al comma 2;

   b) al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;

   c) al comma 16 sostituire le parole: al 15 luglio con le seguenti: al 31 agosto.
103. 143. Magi, Bruno Bossio, Fusacchia, Lattanzio, Sarli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   al comma 5, la lettera c) è soppressa;

   al comma 7 le parole da: per la procedura di cui al comma 2 fino a: interessato sono soppresse;

   il comma 16 è soppresso.
103. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: devono aver svolto attività di lavoro sopprimere le parole: nei settori di cui al comma 3 e dopo le parole: in conformità alle previsioni di legge sopprimere le parole: nei settori di cui al comma 3;

   al comma 16, dopo le parole: idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta, sopprimere le seguenti: nei settori di cui al comma 3;

   al comma 16, dopo le parole: di svolgere lavoro subordinato, sopprimere le seguenti: esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3.
103. 117. Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Fassina, Pastorino, Sarli.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) edilizia;

  Conseguentemente, sostituire il comma 20 con il seguente:

  20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, si avvale del supporto operativo del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
103. 135. Carla Cantone, Gribaudo, Cenni, Serracchiani, Viscomi, Lepri, Mura.

  Al comma 5, sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre.
103. 1. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza con le seguenti: il cittadino straniero può svolgere l'attività di lavoro anche alle dipendenze di altri datori di lavoro, fermo restando che rimane in capo al datore di lavoro che ha presentato l'istanza l'obbligo della stipula del contratto di soggiorno.
103. 116. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1, e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
103. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d-bis) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale.
103. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale.
103. 48. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
103. 49. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordinaria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
103. 50. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 23 inserire il seguente:

  23-bis. Fuori dai casi di cui al presente articolo e in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, in tutti i procedimenti amministrativi in materia di immigrazione a istanza di parte o per le procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevedono la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali sufficienti al sostentamento da parte del richiedente, su istanza di quest'ultimo i redditi individuali e familiari relativi all'anno 2020 non vengono considerati.
103. 112. Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Corneli.

  Al comma 25, dopo le parole: Polizia di Stato inserire le seguenti: e delle altre Forze di polizia eventualmente impiegate;.
103. 137. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)

  1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.
  2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
103. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

  1. Ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali, sono applicate, attraverso surroga dell'Istituto nazionale della previdenza sociale laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero, le seguenti disposizioni:

   a) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

   b) ai lavoratori frontalieri titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori subordinati, ai titolari di partita che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a far data del 23 febbraio 2020 e privi dei requisiti previsti dalla normativa del decreto legislativo n. 22 del 2015 e di quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è corrisposta una indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a euro 600 ovvero il trattamento previsto dal reddito di emergenza (REM);

   c) l'estensione delle misure a sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 73.

  2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
103. 012. Braga, Enrico Borghi, Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Viscomi, Schirò.

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.
103. 019. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Fondo a sostegno delle donne vittime di tratta)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, al fine di garantire un sostegno all'integrazione sociale, ai soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, a decorrere dal mese di maggio è concesso un contributo pari a 2.000 euro, rinnovabile bimestralmente, su richiesta, fino ad un massimo di 10.000 euro pro capite.
  2. La richiesta di accesso al contributo, da presentare con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto nell'ambito dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  3. Al fine di garantire il contributo di cui al presente articolo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per i relativi anni.
  4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
103. 021. Martinciglio, Boldrini, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Di Giorgi, Ehm, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Fitzgerald Nissoli, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Roberto Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani.

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di 30 milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  2. Entro il 30 giugno 2020 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e racket presso le emittenti televisive nazionali, i canali social e telematici.
103. 024. Montaruli, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 104.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;

   dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;

   sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 9. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;

   dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;

   sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 14. Dall'Osso.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;

   dopo la parola: autosufficienti inserire le seguenti: come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,;

   sostituire le parole: coloro che se ne prendono cura con le seguenti: dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*104. 22. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 90 milioni per l'anno 2020 con le seguenti: 190 milioni per l'anno 2020 e sostituire le parole: di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente con le seguenti: di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2020.
104. 4. Ziello, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di· lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
*104. 17. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché; disabili intellettivi, psichici e persone afflitte da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e versino nella condizione di inoccupazione o disoccupazione di· lunga durata, superiore a trentasei mesi, sono ammesse, su richiesta da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l'ammissione al beneficio di cui al presente comma non è richiesto alcun requisito reddituale o patrimoniale. La richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza comporta il decadimento da ogni altro sussidio o sostegno al reddito.
*104. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indennità riconosciuta agli enti gestori di cui al presente comma deve essere utilizzata esclusivamente per la ripresa dell'attività delle strutture di cui al presente comma.
104. 29. Giannone.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

    «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presìdi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

    41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

    41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».
104. 8. Ferro, Varchi, Bellucci, Bignami, Trancassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nei limiti di 10 milioni di euro, il Servizio sanitario nazionale, provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisiche, anche ai fini di un loro successivo inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

  Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
104. 11. Versace, Bagnasco, Gelmini, Novelli, Bond, Mandelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)

  1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
104. 010. Rampelli, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

  Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, le parole: 84, 85, 78 e 98 sono sostituite dalle seguenti: 84, 85, 98 e 104-bis.
104.013. Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)

  1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
104. 014. Panizzut, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 105.

  Sostituire l'alinea del comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di sostenere le famiglie, di accelerare il recupero del debito formativo contratto da alunni e studenti a causa dell'interruzione delle attività didattiche in presenza, e per integrare l'offerta educativa dei centri, dei servizi e dei progetti di cui al presente comma, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, sulla base di patti territoriali tra comuni, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, associazioni ed enti del terzo settore, volte a introdurre:.
105. 18. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Muroni, Di Giorgi, Palazzotto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni con le seguenti: fino a 17 anni di età.
*105. 2. D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di età compresa tra i 3 e i 14 anni con le seguenti: fino a 17 anni di età.
*105. 6. Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: età compresa fra i 3 e i 14 anni con le seguenti: di età compresa fra 0 e 14 anni.
105. 7. Rampelli, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non fanno parte i figli che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e che sono considerati nucleo familiare a sé stante.
105. 22. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.
105. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni, ovunque ricorrono, con le seguenti: 250 milioni.
105. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 01. De Toma, Bologna, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 014. Bellucci, Rampelli, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 020. Versace.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
*105. 023. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Credito di imposta per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

  1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione, ai volontari e privati e alle organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia, ai privati e volontari che possiedono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun animale di affezione, nel limite complessivo di 1.000.000 euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.
105. 033. Flati, Sarli, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Faro, Testamento, Papiro, Corneli.

  Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Sostegno alle famiglie con animali)

  1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d'affezione e contribuire alle spese per l'accudimento e la cura, per l'anno 2020, a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, una quota di risorse è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui.
  2. L'assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell'intestatario dell'animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al comma 1 è raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al medesimo comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 046. Brambilla, Prestipino, Frailis, Frassinetti, Biancofiore, Zanella.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 07. Zardini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 08. Tabacci, Tasso.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 021. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Grippa.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 040. Piastra, Murelli, Andreuzza, Patassini, Frassini, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*105. 045. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, calzature e accessori, abbigliamento, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 780 e 70.
105. 022. Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Calabria.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Istituzione di un Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia da COVID-19)

  1. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 è istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo apposito denominato «Fondo emergenziale per l'adozione di misure di socializzazione di integrazione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza contro gli effetti provocati dall'epidemia da COVID-19» con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2020, di 150 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni dal 2022 al 2025 al fine di finanziare iniziative volte ad attuare un «Piano straordinario nazionale per l'infanzia e l'adolescenza contro gli effetti dell'epidemia COVID-19» di seguito denominato «Piano».
  2. Al fine di sostenere le attività sperimentali e di educazione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni locali possono avvalersi, attraverso specifici accordi, delle competenze e del personale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio.
  3. Il Piano di cui al comma 1, in un'ottica di equilibrio tra il dovere di contenere il rischio di un nuovo aumento di casi COVID-19 e il diritto dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze a ritornare a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole e qualora queste dovessero essere richiuse per una recrudescenza dell'epidemia prevede interventi volti:

   a) al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione ludico-educativa e destinati alle attività di minori di età compresa fra 0 e 18 anni;

   b) a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;

   c) all'istituzione e all'organizzazione di specifici corsi di approfondimento e di recupero della dispersione scolastica accumulata nel periodo di emergenza COVID;

   d) a garantire la continuità dei servizi destinati alle categorie più fragili, con particolare riferimento ai servizi destinati ai piccoli vittime di violenza, anche assistita, nonché a coloro che sono affetti da disabilità fisica e psichica;

   e) al sostegno psicologico per minori e famiglie in situazione di particolare fragilità;

   f) a implementare programmi di sostegno per i primi mille giorni di vita.

  4. In applicazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie, ai bambini e alle bambine nonché agli adolescenti, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, ogni ente locale, anche con il supporto delle associazioni e degli enti del terzo settore presenti sul territorio, individua oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, sia al mattino che nel pomeriggio, dove poter svolgere in piena sicurezza le attività.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
105. 09. Siani, Di Giorgi, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzo Nervo, Rotta, Carnevali, Schirò, Pini, Braga, Prestipino, Orfini, Ciampi, Rossi, Toccafondi, Carinelli, Casa, Lattanzio, Villani, Muroni, Emanuela Rossini, Fusacchia, Grippa.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza)

  1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 in particolare sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», con una dotazione iniziale pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le finalità del fondo e i criteri di ripartizione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
105. 028. Annibali, Boldrini, Paita, Nobili, Fregolent, Migliore.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Tax credit scuole di musica)

  1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per sostenere i costi per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 16 presso le scuole iscritte al RUNTS e che perseguono interessi generali inerenti la formazione culturale e/o musicale a qualsiasi livello (corale, bandistica, orchestrale), ovvero le associazioni o enti in regola con la normativa vigente e che abbiano come scopo sociale anche la formazione culturale musicale; le scuole accreditate per la formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della Direttiva 170/2016; le scuole aderenti alle Reti Associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017 operanti in ambito culturale o formativo, specificatamente in campo musicale; le scuole accreditate per il Piano delle Arti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 764 del 2019; le scuole iscritte ad un Albo o Registro delle Associazioni, emesso dalla pubblica amministrazione.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 200 euro per ogni nucleo familiare.
  3. Il totale del corrispettivo deve essere documentato con bonifico bancario o fattura elettronica, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
105. 025. Mancini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

   a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

   d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

   b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
105. 029. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)

  1. In considerazione dell'impatto particolarmente negativo che le restrizioni atte a scongiurare la diffusione del virus COVID-19 hanno avuto sulla vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è costituito uno speciale programma di assistenza che garantisce in tutto il territorio nazionale l'istituzione di sportelli di ascolto volti a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale e centri rifugio che offrano adeguate condizioni di alloggio e di vitto temporaneo alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  3. Le strutture di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato dei soggetti presi in carico. Possono essere gestite dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al comma 2. Le strutture operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2.
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi delle strutture di cui al comma 2, le tipologie delle stesse, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura opportune forme di consultazione delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore, in sede di elaborazione del programma.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265:

   a) al comma 5 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

   b) al comma 7 dopo la parola: 105 inserire la seguente: 105-bis.

  Conseguentemente alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: famiglia aggiungere in fine le seguenti: nonché misure per il sostegno alle vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.
105. 037. Sportiello, Perantoni, Nesci, Lapia, Mammì, Ianaro, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Zan, Conte, Boldrini, Gagnarli.

ART. 106.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
106. 39. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai comuni, inserire le seguenti: alle unioni di comuni,;

   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: connesse all'emergenza COVID-19, inserire le seguenti: anche tenuto conto delle agevolazioni disposte dagli enti locali a favore dei settori e dei soggetti più colpiti dall'emergenza stessa,;

   c) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni fondamentali, con le seguenti: delle rispettive funzioni;

   d) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fabbisogni di spesa con le seguenti: fabbisogni finanziari;

   e) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: fabbisogni di spesa, con le seguenti: fabbisogni finanziari e sopprimere le parole: per l'espletamento delle funzioni fondamentali;

   f) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dell'adozione del decreto con le seguenti: dell'adozione dei decreti e dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: di cui il primo;

   g) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere disposte ulteriori erogazioni a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali di cui al primo periodo, mediante l'impiego di eventuali risorse aggiuntive rese disponibili allo scopo;

   h) al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: tra comuni a: predetti comparti con le seguenti: tra lo Stato e gli enti locali di cui al presente articolo, ovvero tra i singoli enti o tra i comparti di enti considerati e aggiungere, in fine, le seguenti parole: compatibilmente con le risorse rese disponibili e anche alla luce di modificazioni della normativa contabile adottate per fronteggiare gli squilibri degli enti locali stessi.;

   i) al comma 3, le parole: tra comuni, sono sostituite da: tra Stato, comuni,.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: fondamentali.
106. 20. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella determinazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, fra i fabbisogni di spesa dei comuni sono inclusi i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, anche in caso di adozione della tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai fini del medesimo riparto, rilevano altresì le spese per il finanziamento delle riduzioni riferite all'emergenza sanitaria COVID-19 sostenute dal comune ovvero dal gestore in caso di applicazione della Tariffa avente natura corrispettiva, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF.
106. 25. Baratto, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per il ristoro ai comuni delle isole minori derivanti dalle minori entrate dalla riscossione del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione ai minori incassi registrati nel 2020 rispetto a quanto incassato nell'anno 2019, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni.
106. 1. Rosato, Scoma, Bendinelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2 , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio».
106. 6. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, province e città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.
106. 7. Guidesi, Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in deroga al termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  3-ter. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione possono non considerare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, nei limiti dei livelli complessivi di spesa registrati nel 2019, anche in relazione agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso e dei provvedimenti di volta in volta emanati a sostegno della tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali.
106. 19. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo per la didattica nelle scuole materne dei comuni in stato di predissesto e dissesto)

  1. Al fine di favorire la didattica nelle scuole dell'infanzia nei comuni in stato di predissesto e dissesto è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per il 2020, destinato alla didattica.
  2. I comuni di cui al comma 1, accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'interno per le spese relative alle finalità di cui al comma 1.
  3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un decreto ministeriale con i criteri per la ripartizione delle risorse economiche del Fondo di cui al comma 1.
106. 01. Giannone.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Iniziative in favore dei piccoli comuni)

  1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
106. 04. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Istituzione del Fondo per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dei comuni in dissesto finanziario da destinare a sedi delle Forze di polizia, delle Forze amiate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di assicurare ai comuni in dissesto finanziario le necessarie risorse per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di beni immobili di proprietà dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2020 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo.
  2. Le procedure di ripiegamento di stazioni e sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state completate, sono sospese per una durata di 24 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 795 milioni.
106. 028. Baldino, Alaimo, Dieni, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Scerra.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

  1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
106. 040. Vanessa Cattoi, Gava, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Covolo, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

  1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.
106. 042. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà ai comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.
  2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.
  4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nel termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività dei diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
106. 048. Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 107.

  Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Addizionale comunale sui diritti di imbarco)

  1. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse. I proventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati, a decorrere dall'anno 2020, a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
107. 02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Articolo 107-bis.
(Estensione calcolo facilitato FCDE)

  1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».
107. 03. Tartaglione, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

ART. 109.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.
109. 35. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 3. Barbuto, Gallinella, Grippa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 9. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 22. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*109. 7. Tripiedi, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 4-bis, dopo le parole: «delle minori percorrenze realizzate» sono aggiunte le seguenti: «anche se non effettuate» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21».

    2) al comma 4-ter le parole: «fino a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a ventiquattro mesi».
**109. 8. Pella, Spena, Baratto, Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Musella, Napoli, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 4-bis, dopo le parole: «delle minori percorrenze realizzate» sono aggiunte le seguenti: «anche se non effettuate» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai corrispettivi del trasporto scolastico, è applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegnano a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/21».

    2) al comma 4-ter le parole: «fino a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a ventiquattro mesi».
**109. 23. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Casino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) al fine di prevedere un ristoro per gli utenti del servizio trasporto scolastico che abbiano subito un comprovato danno economico a seguito delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso al fondo di cui alla presente lettera. All'onere di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
109. 26. Vietina.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 4. Barbuto, Scagliusi, Grippa, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 13. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 14. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 20. D'Attis.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 21. Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 25. Fassina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48», sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    «1) al primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».
*109. 34. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche livelli essenziali di assistenza e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle residenze sanitarie assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle regioni e alle province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
  1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle regioni e province autonome.
  1-quater. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-quinquies. Le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1-bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.
109. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I contratti, gli accreditamenti e le convenzioni di enti pubblici con enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di servizi educativi e scolastici, servizi socioeducativi, servizi socioassistenziali, servizi sociosanitari, servizi e attività per l'inserimento lavorativo, attività di cooperazione allo sviluppo sono prorogabili una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data e a condizione che siano mantenute le condizioni per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento.
  1-ter. Gli enti pubblici possono inoltre avviare un procedimento di coprogettazione delle attività indicate al comma 1-bis, per adattarle ai nuovi bisogni legati all'emergenza sanitaria. A tal fine è possibile modificare le singole voci di spesa previste nei contratti, anche destinandole ad attività diverse da quelle originarie; rinviare scadenze per la rendicontazione dei progetti; prevedere modalità di rendicontazione semplificate; modificare a favore degli enti gestori i tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo anticipi parziali rispetto ad attività non ancora svolte.
  1-quater. La proroga di cui al comma 1-bis e la ridefinizione delle attività di cui al comma 1-ter si svolgono a condizioni economiche invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti a seguito di rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
109. 29. Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

ART. 110.

  All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:

   a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».
*110. 3. Pizzetti, Nevi.

  All'articolo 110 aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'articolo 107, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c), del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2020:

   a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».
*110. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

  1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
110. 03. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma.

  Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo, n. 118 del 2011.
110. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Gava, Panizzut, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

ART. 111.

  Al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno con le seguenti: di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede:

   a) per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) per l'importo di 695 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
111. 2. Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Binelli, Gava.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi;

   al comma 2, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque e le parole: di cui uno con le seguenti: di cui due;

   al comma 3, sostituire le parole da: attivare, fino a da individuarsi con le seguenti: concordare con le competenti strutture tecniche monitoraggi presso Regioni e Province autonome.
111. 6. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 della legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «alle regioni e province autonome,».
  4-ter. Al comma 3, dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «comma 1» la parola: «non» è soppressa.
111. 4. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
  4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

  Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

  Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Riparto fondo minori entrate

Regioni

Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018

quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020

quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242

Totale

A

B

C

  Abruzzo

3,16%

15.812.894,74

63.251.578,95

79.064.473,68

  Basilicata

2,50%

12.492.894,74

49,971.578,95

62.464.473,68

  Calabria

4,46%

22.302.894,74

89.211.578,95

111.514.473,68

  Campania

10,54%

52.699.210,53

210.796.842,11

263.496.052,63

  Emilia-Romagna

8,51%

42.532.894,74

170.131.578,95

212.664.473,68

  Lazio

11,70%

58.516.578,95

234.066.315,79

292.582.894,74

  Liguria

3,10%

15.503.947,37

62.015.789,47

77.519.736,84

  Lombardia

17,48%

87.412.631,58

349,650.526,32

437.063.157,89

  Marche

3,48%

17.411.842,11

69.647.368,42

87.059.210,53

  Molise

0,96%

4.786.052,63

19.144.210,53

23.930.263,16

  Piemonte

8,23%

41.136.052,63

164.544.210,53

205.680.263,16

  Puglia

8,15%

40.763.421,05

163.053.684,21

203.817.105,26

  Toscana

7,82%

39.086.578,95

156.346.315,79

195.432.894,74

  Umbria

1,96%

9.810.263,16

39.241.052,63

49.051.315,79

  Veneto

7,95%

39.731.842,11

158.927.368,42

198.659.210,53

  TOTALE

100,00%

500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

*111. 03. Pizzetti.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
  4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

  Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

  Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Riparto fondo minori entrate

Regioni

Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018

quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020

quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242

Totale

A

B

C

  Abruzzo

3,16%

15.812.894,74

63.251.578,95

79.064.473,68

  Basilicata

2,50%

12.492.894,74

49,971.578,95

62.464.473,68

  Calabria

4,46%

22.302.894,74

89.211.578,95

111.514.473,68

  Campania

10,54%

52.699.210,53

210.796.842,11

263.496.052,63

  Emilia-Romagna

8,51%

42.532.894,74

170.131.578,95

212.664.473,68

  Lazio

11,70%

58.516.578,95

234.066.315,79

292.582.894,74

  Liguria

3,10%

15.503.947,37

62.015.789,47

77.519.736,84

  Lombardia

17,48%

87.412.631,58

349,650.526,32

437.063.157,89

  Marche

3,48%

17.411.842,11

69.647.368,42

87.059.210,53

  Molise

0,96%

4.786.052,63

19.144.210,53

23.930.263,16

  Piemonte

8,23%

41.136.052,63

164.544.210,53

205.680.263,16

  Puglia

8,15%

40.763.421,05

163.053.684,21

203.817.105,26

  Toscana

7,82%

39.086.578,95

156.346.315,79

195.432.894,74

  Umbria

1,96%

9.810.263,16

39.241.052,63

49.051.315,79

  Veneto

7,95%

39.731.842,11

158.927.368,42

198.659.210,53

  TOTALE

100,00%

500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

*111. 05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti dalla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.
  4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

  Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   c) al comma 1, sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

  Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Riparto fondo minori entrate

Regioni

Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018

quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020

quota riprogrammata dei fondi Comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242

Totale

A

B

C

  Abruzzo

3,16%

15.812.894,74

63.251.578,95

79.064.473,68

  Basilicata

2,50%

12.492.894,74

49,971.578,95

62.464.473,68

  Calabria

4,46%

22.302.894,74

89.211.578,95

111.514.473,68

  Campania

10,54%

52.699.210,53

210.796.842,11

263.496.052,63

  Emilia-Romagna

8,51%

42.532.894,74

170.131.578,95

212.664.473,68

  Lazio

11,70%

58.516.578,95

234.066.315,79

292.582.894,74

  Liguria

3,10%

15.503.947,37

62.015.789,47

77.519.736,84

  Lombardia

17,48%

87.412.631,58

349,650.526,32

437.063.157,89

  Marche

3,48%

17.411.842,11

69.647.368,42

87.059.210,53

  Molise

0,96%

4.786.052,63

19.144.210,53

23.930.263,16

  Piemonte

8,23%

41.136.052,63

164.544.210,53

205.680.263,16

  Puglia

8,15%

40.763.421,05

163.053.684,21

203.817.105,26

  Toscana

7,82%

39.086.578,95

156.346.315,79

195.432.894,74

  Umbria

1,96%

9.810.263,16

39.241.052,63

49.051.315,79

  Veneto

7,95%

39.731.842,11

158.927.368,42

198.659.210,53

  TOTALE

100,00%

500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

*111. 016. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
  4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

  Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

   Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Riparto fondo minori entrate

Regioni

Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018

quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020

quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza saniatria

Totale

A

B

C

  Abruzzo

3,16%

15.812.894,74

63.251.578,95

79.064.473,68

  Basilicata

2,50%

12.492.894,74

49,971.578,95

62.464.473,68

  Calabria

4,46%

22.302.894,74

89.211.578,95

111.514.473,68

  Campania

10,54%

52.699.210,53

210.796.842,11

263.496.052,63

  Emilia-Romagna

8,51%

42.532.894,74

170.131.578,95

212.664.473,68

  Lazio

11,70%

58.516.578,95

234.066.315,79

292.582.894,74

  Liguria

3,10%

15.503.947,37

62.015.789,47

77.519.736,84

  Lombardia

17,48%

87.412.631,58

349,650.526,32

437.063.157,89

  Marche

3,48%

17.411.842,11

69.647.368,42

87.059.210,53

  Molise

0,96%

4.786.052,63

19.144.210,53

23.930.263,16

  Piemonte

8,23%

41.136.052,63

164.544.210,53

205.680.263,16

  Puglia

8,15%

40.763.421,05

163.053.684,21

203.817.105,26

  Toscana

7,82%

39.086.578,95

156.346.315,79

195.432.894,74

  Umbria

1,96%

9.810.263,16

39.241.052,63

49.051.315,79

  Veneto

7,95%

39.731.842,11

158.927.368,42

198.659.210,53

  TOTALE

100,00%

500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

**111. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
  4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

  Conseguentemente all'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dopo la parola Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

   Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Riparto fondo minori entrate

Regioni

Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018

quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020

quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza saniatria

Totale

A

B

C

  Abruzzo

3,16%

15.812.894,74

63.251.578,95

79.064.473,68

  Basilicata

2,50%

12.492.894,74

49,971.578,95

62.464.473,68

  Calabria

4,46%

22.302.894,74

89.211.578,95

111.514.473,68

  Campania

10,54%

52.699.210,53

210.796.842,11

263.496.052,63

  Emilia-Romagna

8,51%

42.532.894,74

170.131.578,95

212.664.473,68

  Lazio

11,70%

58.516.578,95

234.066.315,79

292.582.894,74

  Liguria

3,10%

15.503.947,37

62.015.789,47

77.519.736,84

  Lombardia

17,48%

87.412.631,58

349,650.526,32

437.063.157,89

  Marche

3,48%

17.411.842,11

69.647.368,42

87.059.210,53

  Molise

0,96%

4.786.052,63

19.144.210,53

23.930.263,16

  Piemonte

8,23%

41.136.052,63

164.544.210,53

205.680.263,16

  Puglia

8,15%

40.763.421,05

163.053.684,21

203.817.105,26

  Toscana

7,82%

39.086.578,95

156.346.315,79

195.432.894,74

  Umbria

1,96%

9.810.263,16

39.241.052,63

49.051.315,79

  Veneto

7,95%

39.731.842,11

158.927.368,42

198.659.210,53

  TOTALE

100,00%

500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

**111. 014. Giacometto.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto ordinario)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 2 miliardi di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, per 500 milioni di euro, e, per 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna regione a statuto ordinario le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
  4. Entro una settimana dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 allegata al presente decreto possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.

  Conseguentemente all'articolo 111 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   b) dopo la parola: Regioni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: a statuto speciale;

   c) al comma 1 sostituire le parole: di 1,5 miliardi di euro con le seguenti: di 1 miliardo di euro.

  Conseguentemente, al decreto è allegata la seguente tabella:

Tabella 1

Riparto fondo minori entrate

Regioni

Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L. 145/2018

quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/2020

quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali definite accordo articolo 242

Totale

A

B

C

  Abruzzo

3,16%

15.812.894,74

47.438.684,21

63.251.578,95

  Basilicata

2,50%

12.492.894,74

37.478.684,21

49.971.578,95

  Calabria

4,46%

22.302.894,74

66.908.684,21

89.211.578,95

  Campania

10,54%

52.699.210,53

158.097.631,58

210.796.842,11

  Emilia-Romagna

8,51%

42.532.894,74

127.598.684,21

170.131.578,95

  Lazio

11,70%

58.516.578,95

175.549.736,84

234.066.315,79

  Liguria

3,10%

15.503.947,37

46.511.842,11

62.015.789,47

  Lombardia

17,48%

87.412.631,58

262,237.894,74

349,650.526,32

  Marche

3,48%

17.411.842,11

52.235,526,32

69.647.368,42

  Molise

0,96%

4.786.052,63

14.358.157,89

19.144.210,53

  Piemonte

8,23%

41.136.052,63

123.408,157,89

164.544.210,53

  Puglia

8,15%

40.763.421,05

122.290.263,16

163.053.684,21

  Toscana

7,82%

39.086.578,95

117.259.736,84

156.346.315,79

  Umbria

1,96%

9.810.263,16

29.430.789,47

39.241.052,63

  Veneto

7,95%

39.731.842,11

119.195.526,32

158.927.368,42

  TOTALE

100,00%

500.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

111. 02. Pizzetti.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

  1. Dopo il comma 898 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, è inserito il seguente:

   «898-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e per il solo esercizio 2020, gli enti territoriali che presentino un importo negativo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo doppio rispetto a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.».
111. 011. Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Sospensione della quota capitale mutui per le autonomie speciali)

  1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

   b) al comma 5 sostituire le parole: «4,3 milioni» con le seguenti: «92,3 milioni».
111. 012. Trizzino, Sodano, Faro, Alaimo, Varrica.

ART. 112.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa)

  1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni nelle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni di cui al presente comma.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.
  3. I comuni di cui al presente articolo presentano una relazione scritta al Ministro dell'interno e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2021 nella quale si indicano, tra l'altro, i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione e utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
  4. All'onere pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, commi 5 e 7, del presente decreto.
112. 20. Conte, Del Basso De Caro, De Filippo, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

  1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni delle predette aree. Con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di riparto del contributo.
  2. È altresì istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, a favore di tutti gli altri comuni destinatari di misure restrittive con divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte con ordinanze regionali. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse ai suddetti comuni nella misura del 50 per cento in proporzione al numero di abitanti e nella misura del restante 50 per cento in proporzione al numero totale dei giorni consecutivi di vigenza delle singole ordinanze regionali.
  3. I comuni beneficiari dei fondi devono destinare le risorse di cui ai commi 1 e 2 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 750 milioni.
112. 13. Maraia, Torto, Buompane, Caso, Gubitosa, Maglione, Giarrizzo, Elisa Tripodi, Iovino, Colletti, Vacca, Adelizzi, Grippa, Faro, Corneli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali.
112. 26. De Luca, Pezzopane.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;

   b) sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo aggiungere in fine le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
*112. 9. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Varchi.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020;

   b) sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo aggiungere in fine le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
*112. 14. Cirielli, Trancassini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi;

   b) sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa).

  Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
112. 2. Lazzarini, Molteni, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,.

  Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa).
*112. 11. Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23, aggiungere le seguenti: nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,.

  Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa).
*112. 27. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: 8 aprile 2020, n. 23 aggiungere le seguenti: nonché il comune di San Colombano al Lambro (MI);

   b) sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 202 milioni.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zone rosse.

  Conseguentemente, al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
112. 4. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei comuni dichiarati zona rossa, alla luce di provvedimenti normativi nazionali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno quattro settimane consecutive.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comuni dichiarati zona rossa.
112. 21. Tartaglione, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. con le seguenti: nonché a spese di investimento.
112. 24. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per interventi di sostegno di carattere economico e sociale volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto ai comuni e alle frazioni di comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti statali o regionali, diversi dai comuni di cui al comma 1, un contributo di 50 milioni di euro, incrementando a tal fine la dotazione del fondo di cui al comma 1. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 15. Occhiuto, Nevi, Paolo Russo, Casciello.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Misure a favore dei comuni delle isole minori)

  1. Per l'anno 2020, in relazione ai comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta interamente nella disponibilità del comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di conseguenza, l'imposta incassata in tali comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. SOSE s.p.a., entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.
  3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
  4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il «Fondo per il rilancio economico delle isole minori», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.
  5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
  6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3.
112. 015. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante di Castelli Calepio)

  1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 8 milioni per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Fondi per la realizzazione della variante alla SP166 in comune di Calusco D'Adda)

  1. Al fine di sostenere il rilancio degli investimenti nella provincia di Bergamo, particolarmente colpita dalla pandemia causata dal virus COVID-19, è stanziata la somma di euro 3 milioni quale cofinanziamento necessario alla realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale denominata SP166, di collegamento tra la predetta SP166 e la SP170 a sud dell'abitato di Calusco D'Adda.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 017. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere i seguenti:

Art. 112-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento nella provincia di Bergamo)

  1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla comunità montana Valle Seriana ed alla comunità montana Valle Brembana.

Art. 112-ter.
(Commissario straordinario)

  1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il presidente della provincia di Bergamo, il presidente della comunità montana Valle Seriana ed il presidente della comunità montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici provincia di Bergamo, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
  5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
  7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
112. 018. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Contributo straordinario a favore delle comunità montane ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

  1. Alle comunità montane costituite, alla data del 31 gennaio 2020, sul territorio delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è attribuito un contributo straordinario per l'anno 2020 di 20 milioni di euro, da destinare a spese di investimento, con priorità agli interventi di sistemazione delle problematiche di dissesto idrogeologico e di ammodernamento delle infrastrutture viarie di interesse sovracomunale.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
112. 021. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite dall'emergenza COVID-19 delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
112. 033. Gregorio Fontana, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei comuni e nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le quali deve essere assicurata la realizzazione mediante impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.
  2. Con provvedimento del Capo dipartimento della Protezione civile, da emanare entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni e delle province interessate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
112. 035. Molinari, Frassini.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)

  1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una zona franca produttiva nei comuni insistenti nelle seguenti isole minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Prodda, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molata (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.
  2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti.
  3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di coversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
112. 036. Deidda, Varchi, Luca De Carlo, Trancassini.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
112. 038. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

ART. 113.

  Al comma 1, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti, aggiungere le seguenti: anche garantiti dai buoni ordinari comunali di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e.
113. 1. Saltamartini, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Nevi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano visto ancora approvata l'ipotesi di bilancio di previsioni stabilmente riequilibrato con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono effettuare nell'anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti SpA, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali, da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente. Per i predetti enti resta fermo il divieto di contrarre nuovi mutui previsto dall'articolo 249 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
113. 16. De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti locali che aderiscono alla sospensione dei mutui contratti con l'istituto per il credito sportivo, qualora in presenza di un piano di ammortamento che beneficia di un contributo in conto interessi, è riconosciuto, per l'intera durata della sospensione, un rimborso di importo pari ai versamenti effettuati relativi alla quota interessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265.
113. 13. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo e sociale italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.».
113. 11. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Galizia, Dori, Palmisano, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle regioni e delle leggi per l'esercizio provvisorio e utilizzo quota libera d'avanzo)

  1. Per le Regioni e le Province autonome i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono rispettivamente prorogati, per l'anno 2020, per il rendiconto al 30 giugno e al 30 settembre e per il bilancio consolidato al 30 novembre.
  2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente accertato attraverso l'approvazione da parte della Giunta del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10 annesso al decreto legislativo n. 118 del 2011 anche prima dell'approvazione del rendiconto.
  3. Le leggi regionali che autorizzano l'esercizio provvisorio sono altresì prorogate di novanta giorni.
113. 02. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
113. 05. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Anticipazioni di liquidità)

  1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a differimenti di termini o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli del bilancio, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e fino a concorrenza di un tasso di interesse annuo dell'1,5 per cento.
  2. Agli stessi fini del comma 1, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma resta fermo a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 15 luglio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.
  3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanare entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
113. 010. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

  1. Al fine di aumentare la capacità amministrativa in materia di investimenti e lavori pubblici dei comuni delle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
113. 07. D'Attis.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)

  1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020:

   a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;

   b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

  2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2909, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del 10 per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.
113. 03. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
113. 04. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Germanà.

  Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

  1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) al fine di supportare la ripresa economica a seguito dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti alle imprese».
113. 014. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 114.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con le seguenti: 15 ottobre;

   c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre.
*114. 6. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con le seguenti: 15 ottobre;

   c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre.
*114. 7. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

  1-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «non utilizzate ai sensi del primo periodo», sono inserite le seguenti: «nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, della legge 17 febbraio 1992, n. 179».
**114. 2. Navarra, Fragomeli, Topo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

  1-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «non utilizzate ai sensi del primo periodo», sono inserite le seguenti: «nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, della legge 17 febbraio 1992, n. 179».
**114. 8. Braga.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Contributi agli investimenti sul territorio)

  1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*114. 01. Pizzetti.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Contributi agli investimenti sul territorio)

  1. Gli stanziamenti di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati, per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*114. 016. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Covolo, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio – sospensione termini «dissesto guidato»)

  1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
  2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale».

  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 850 è abrogato;

   b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
114. 07. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

  1. Con riferimento ai termini di impugnazione di cui al comma 5 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza a decorrere dall'8 marzo 2020, il termine di 30 giorni ivi indicato decorre dal 1° gennaio 2021.
  2. Con riferimento al primo semestre 2020, non si effettua la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La verifica relativa al secondo semestre del 2020 riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
114. 06. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Differimento termini)

  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 015. De Menech, Enrico Borghi, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Differimento termini)

  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 017. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava, Covolo, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Differimento termini)

  1. 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2020».
*114. 04. Occhiuto, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.

ART. 115.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

  1. Al fine di tener conto degli effetti attuali e delle conseguenze nei prossimi mesi dell'emergenza sanitaria COVID-19, all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
115. 03. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Vazio.

ART. 116.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Svincolo dei crediti che le imprese vantano verso le P.A.)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28-quater, secondo periodo, le parole: «effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento» sono soppresse;

   b) all'articolo 28-quinquies comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

   c) alla rubrica dell'articolo 28-quinquies, dopo le parole: «del contenzioso tributario» sono aggiunte le seguenti: «delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
116. 03. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Utilizzo Avanzo di Amministrazione, sospensione vincoli di destinazione e altre norme di semplificazione gestionale e amministrativa degli enti locali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli impatti conseguenti registrabili sui bilanci di previsione, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono impiegare le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti obbligatori per legge, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione destinate agli investimenti.
  3. L'utilizzo delle quote di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato previa approvazione del rendiconto di gestione 2019.
  4. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

   a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

   b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

  5. Per l'esercizio finanziario 2020, nelle more del perfezionamento della verifica della permanenza degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono sospesi i termini di cui all'articolo 153, comma 6, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, sono sospesi i vincoli di destinazione delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 non è dovuta la trasmissione al Ministero dell'interno della relazione prevista dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 viene sospesa la determinazione annuale dei vincoli previsti dall'articolo 208, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
  7. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, viene sospeso il vincolo di destinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018.
*116. 05. Braga, Fiano, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Utilizzo Avanzo di Amministrazione, sospensione vincoli di destinazione e altre norme di semplificazione gestionale e amministrativa degli enti locali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli impatti conseguenti registrabili sui bilanci di previsione, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono impiegare le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti obbligatori per legge, ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le quote dell'avanzo di amministrazione destinate agli investimenti.
  3. L'utilizzo delle quote di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato previa approvazione del rendiconto di gestione 2019.
  4. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

   a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

   b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

  5. Per l'esercizio finanziario 2020, nelle more del perfezionamento della verifica della permanenza degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono sospesi i termini di cui all'articolo 153, comma 6, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, sono sospesi i vincoli di destinazione delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 non è dovuta la trasmissione al Ministero dell'interno della relazione prevista dall'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 viene sospesa la determinazione annuale dei vincoli previsti dall'articolo 208, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
  7. Per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023, viene sospeso il vincolo di destinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018.
*116. 06. De Maria, Critelli.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Per gli enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal consiglio comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.
  2. Per gli enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2012 può costituire disavanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025.
116. 022. Molinari, Frassini.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)

  1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione.».
116. 019. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

  1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.
  2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
  3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.
116. 020. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.
(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

  1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore».
116. 023. Flati, Faro.

ART. 117.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
*117. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
*117. 5. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore. L'ente debitore, ricevuta la notifica ed effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 60 giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. Resta fermo l'obbligo della previa certificazione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale da parte dell'ente debitore mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla richiesta da parte del cedente all'ente debitore dell'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
*117. 6. Mancini, Pizzetti.

ART. 118.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dallo stesso piano, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, sono prolungate di un anno la durata del piano di recupero del disavanzo e la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Per l'esercizio finanziario 2020, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita a tutti gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per importi anche superiori a quelli calcolati ai sensi dell'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 850 è abrogato;

   b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso.
118. 04. De Menech.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

  1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese, nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le provincie, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o in dissesto non potranno procedere a bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo se prima non hanno provveduto a riattivare e portare a termine le eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario, o anche per l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La riattivazione della procedura concorsuale e la definitiva assunzione di personale avverranno nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 243, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell'interno ed in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.
118. 030. Paolo Russo, Pella, Fasano.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Misura «Premio chi paga»)

  1. Gli enti territoriali possono, con propria delibera, determinare una riduzione tariffaria del 20 per cento alle proprie entrate tributarie e patrimoniali a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere al pagamento attraverso domiciliazione bancaria.
118. 024. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

  1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente «2020»;

   b) il sesto periodo è soppresso.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
118. 023. Mura.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

  1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «Dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018» e le parole: «per ciascun anno» sono soppresse.

   b) dopo le parole: «rispetto all'anno precedente» è aggiunto il seguente periodo: «Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento».

  2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.
  3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: «i commi da 779 a 781» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 779».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite con le seguenti: «potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo» e dopo le parole: «dieci esercizi» sono inserite le seguenti: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto».

   b) al secondo comma le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2020» e la parola: «2020» è sostituita con la seguente: «2021».
118. 017. Bartolozzi, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

  1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locati nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione euro 400.000».
118. 015. Pella, Napoli, Ruffino, Nevi.

ART. 119.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;

   b) al comma 4, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;

   c) al comma 5, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2025;

   d) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;

   e) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale;

   f) sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9-bis dell'articolo 119.
119. 253. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Cirielli.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 174. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*119. 250. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022, da ripartire a scelta degli aventi diritto da un minimo di cinque fino a dieci quote annuali di pari importo;

   2) alla lettera a), sostituire le parole: euro 60.000 con le seguenti: euro 30.000;

   3) alla lettera b), sostituire le parole: il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con le seguenti: il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di aerazione e ventilazione forzata;

   4) alla lettera c), sostituire la parola: unifamiliari con le seguenti: diversi da edifici condominiali, e sostituire le parole: il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con le seguenti: il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, di aerazione e ventilazione forzata,;

   5) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con gli impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, su edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi, limitatamente ai casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare gli interventi di cui alle lettere a) o c) del presente comma.;

   6) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. La detrazione non usufruita al termine del periodo scelto per la ripartizione delle quote per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'aliquota prevista al comma 1 gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento;

    2) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
  2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche agli interventi di installazione di impianti di captazione e recupero delle acque meteoriche per uso domestico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti al comma 1. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, considerate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai seguenti interventi nei limiti nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento:

   a) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la detrazione è calcolata fino a un ammontare delle spese non superiore a 15.000 euro ad unità abitativa, considerate anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

   c) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione è calcolata fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50.000 euro.

   b) al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1, lettera c), e al comma 2 e dopo le parole: ovvero, se non possibile, inserire le seguenti: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi,.

   c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

    1) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al comma 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo si applica entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma rientrano anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

    2) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

    2) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»

    3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021»;

    4) al comma 2-bis, dopo le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2021»;

   b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4-ter. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».
  4-quater. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente.

   d) al comma 5, dopo le parole: su edifici inserire le seguenti: ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici e dopo il primo periodo inserire il seguente: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che siano stati eseguiti uno degli interventi di cui al comma 1 o 4;

   e) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto- consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma;

   f) sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

   1) dai condomìni, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale;

   2) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   3) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitati);

   4) da associazioni tra professionisti;

   5) da enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

   6) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   7) dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, istituiti anche nella forma di consorzi di enti locali;

   8) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   9) da associazioni senza scopo di lucro proprietarie di immobili;

   10) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative;

   g) dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati su edifici adibiti ad abitazione, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   h) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Le detrazioni di cui al comma 1 sono usufruibili anche per interventi relativi ad immobili diversi dalla prima abitazione, esclusi quelli classificati come immobili di lusso ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 1969.

   i) al comma 13, alla lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la valutazione della congruità è effettuata applicando il prezzario regionale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   l) al comma 14, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 15.000, con le seguenti: da euro 4.000 a euro 30.000;

   m) al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi.;

   n) dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori limitatamente alle spese sostenute per gli interventi non ancora eseguiti a condizione che siano stati eseguiti almeno uno degli interventi di cui al comma 1.»;

   o) dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Istituzione del Fascicolo del fabbricato)

  1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986, è istituito il Fascicolo del fabbricato.
  2. Il Fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni e gli ordini e collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
  4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo dei fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto.

   p) all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 2020 e 2021 con le seguenti: 2020, 2021 e 2022.
119. 114. Terzoni, Sut, Deiana, Vallascas, Ilaria Fontana, Raduzzi, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Gabriele Lorenzoni, Donno, Serritella, Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo, Gagnarli, Giuliodori, Maglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1:

    a) sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;

    b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) nei condomini, dove non fosse possibile tecnicamente o in riferimento a immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero a vincoli regolamentari o ambientali, o dove non siano presenti impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati, la detrazione di cui alla lettera b), si applica alla singola unità immobiliare;

    c) alla lettera c), dopo le parole: sugli edifici, aggiungere le seguenti: diversi dai condomini, e dopo le parole: euro 30.000 aggiungere le seguenti: ad unità immobiliare;

   2) al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , agli interventi per la progettazione e realizzazione di sistemi di captazione, filtro, accumulo e riutilizzo dell'acqua meteorica e reflua, gli interventi per la progettazione e la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo;

   3) al comma 3, dopo le parole: se non possibile, aggiungere le seguenti: in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   4) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   3-bis. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), relativi alle parti comuni degli edifici rientrano sempre al 110 per cento senza il requisito del passaggio delle due classi energetiche.
   3-ter. Gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno degli edifici possono effettuare gli interventi di cui al comma 2, al 110 per cento solo se rispettano il requisito delle due classi energetiche.

   5) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili».

   6) al comma 5, sostituire le parole: dicembre 2021 con le seguenti: dicembre 2022;

   7) al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

   d-ter) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti all'attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, ovvero ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65;

   d-quater) dalle strutture turistiche, quali alberghi e residence e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa, a condizione che i proprietari siano anche i gestori dell'attività;

   d-quinquies) dai proprietari degli immobili provenienti da patrimoni immobiliari dismessi da società a partecipazione pubblica;

   d-sexies) dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999;

   8) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per consentire l'utilizzo delle disposizioni del presente articolo, alle Assemblee condominiali si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17;

   9) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Ciascun beneficiario può accedere alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 fino al massimo di due unità immobiliari, ad eccezione degli interventi nelle parti comuni dei fabbricati;

   10) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Per unità immobiliare diversa dall'abitazione principale, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli immobili appartenenti alle categorie catastali: A1, A8, A9.

   10-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a tutte le abitazioni di proprietà;

   11) al comma 13. apportare le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera a), dopo le parole: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzario disponibile di una delle regioni più vicina,;

    b) alla lettera b), dopo la parola: congruità, aggiungere le seguenti: con riferimento al listino prezzi regionale e ove non fosse presente si applica il prezzario disponibile di una delle regioni più vicina.
119. 115. Sut, Nardi, Moretto, Pastorino, Benamati, Vallascas, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Fragomeli, Miceli, Lepri, Rossi, Mor, Fregolent, Del Barba, D'Alessandro, Scoma, Marco Di Maio, Paita, Gadda, Ungaro, Nobili, Terzoni, Deiana, Alemanno, Berardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gallinella, Gagnarli, Maglione, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano, Andreuzza, Gerardo, Tarantino, Bitonci.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022;

   b) al comma 4, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022;

   c) al comma 5, le parole: 31 dicembre 2021 sono sostitute con le parole: 31 dicembre 2022.
119. 276. Baratto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: verticali inserire la seguente: , inclinate e, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento dei materiali di risulta, incluso l'eternit.
119. 333. Novelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

   c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 11. Gadda, Scoma, Marco Di Maio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

   c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 45. Gallinella, Deiana, Alberto Manca.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

   c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 274. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

   c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 211. Enrico Borghi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

   c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 316. Muroni, Braga, Quartapelle Procopio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: dal Regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 aggiungere le seguenti: , ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;

   b) al comma 1 lettera b) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

   c) al comma 1 lettera c) dopo le parole: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici aggiungere le seguenti: a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.
*119. 322. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
**119. 22. Loss, Binelli, Dara, Pettazzi, Vanessa Cattoi, Colucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
**119. 288. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
**119. 291. Mura.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
**119. 351. Squeri.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
**119. 413. Benigni, Silli, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
**119. 304. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: con impianti di microcogenerazione aggiungere le seguenti: nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
**119. 378. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sugli edifici unifamiliari con le seguenti: sulle unità immobiliari ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione compete anche in relazione agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 50.000 euro.;

   b) al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto al comma 10;

   c) sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 539.
119. 104. Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Sozzani, Fiorini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) interventi sugli edifici in categoria catastale C/4 e D/6, di proprietà pubblica e privata anche se affidati in concessione a terzi. In tale ultimo caso la detrazione spetta al soggetto anche concessionario che ha in uso l'edificio o al proprietario o titolare di altro diritto reale minore, anche se ente pubblico, a seconda di chi abbia eseguito e mantenuto a proprio carico i relativi pagamenti per l'intervento di riqualificazione dell'edificio. Tale beneficio non è cumulabile con il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) al comma 9, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) dagli enti pubblici e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche relativamente agli interventi di cui sopra al comma 1, lettera d).
119. 335. Barelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei piani di assetto idrogeologico (PAI) o nei piani di gestione del rischio di alluvione (PGRA), gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai frontisti nonché altri interventi di messa in sicurezza ordinati dalla pubblica autorità. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui al periodo precedente e i requisiti dei professionisti abilitati alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica, all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, controlli a campione con procedure e modalità disciplinate nelle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 42. Cestari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) interventi volti alla realizzazione di piscine pertinenziali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 36 e 37.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.000 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
119. 48. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi di verde tecnologico: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che, più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell'edificio la mitigazione delle temperature offerta dalle piante e non altrimenti surrogabili.
119. 18. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche conformi alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, di cui alla legge n. 13 del 1989 nonché al decreto ministeriale n. 236 del 1989.
119. 78. Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi sugli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi compresa l'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori per immobili aventi due o più livelli fuori terra e su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000. L'accesso alla detrazione rimane vincolato ai requisiti richiesti ai sensi degli articoli 1, comma 3, 3 comma 1 e 9, comma 3, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Hanno inoltre diritto alla detrazione gli immobili ove risiedano da almeno due anni cittadini a partire dai 65 anni compiuti nel 2019.
119. 268. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La detrazione prevista al comma 1 si applica anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese artigiane con meno di dieci dipendenti aventi sede in un comune montano italiano.
119. 296. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 40. Frassini, Guidesi, Vanessa Cattoi, Gava, Cavandoli, Colletti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sopprimere le parole da: e, nel loro complesso fino alla fine del comma;

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a), e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.
  3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 2 nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
  3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a), e il salto di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1, lettera b) e lettera c), dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo pre e post intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e successive modificazioni e tenendo conto della modalità di classificazione prevista nel decreto ministeriale 26 giugno 2015 o nelle corrispondenti leggi regionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
119. 113. Vallascas, Sut.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».
  4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti»;

   b) dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente:

   «1-novies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale di cui al presente articolo totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».

  4-quater. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti».

   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi».

  4-quinquies. Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.
  4-sexies. Nel caso di impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte nel corso del periodo di fruizione del beneficio, il soggetto avente diritto può cedere la quota annuale o parte di essa a parenti entro il secondo grado anche non conviventi.

  Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, lettera a) dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa e al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito, aggiungere le seguenti: Cassa depositi e prestiti Spa.
119. 90. Fragomeli, Nardi, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Zardini, Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Lacarra, Pezzopane.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera f-bis) le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  4-ter. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'articolo 11-bis le parole: «d'uso abitativo» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 16 sostituire le parole: 62,2 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 65,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.271,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.242,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.830,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.662 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.293,1 milioni di euro per l'anno 2026, 14,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 51,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 93. Mancini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 192. Aprea, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 254. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.
*119. 359. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 193. Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 255. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,» sono aggiunte le seguenti: «o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».
**119. 360. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i veicoli elettrici intesi come «Unità virtuali abilitate miste (UVAM)» connessi all'abitazione ed integrati con la rete elettrica, nella modalità denominata vehicle to grid, ai sensi del decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2020.
119. 401. Cunial.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini;

   b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

   c) dai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

   d) dalle associazioni tra professionisti;

   e) dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

   f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   g) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
119. 305. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su tutte le unità immobiliari ivi incluse quelle non adibite ad abitazione principale;

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 10;

   all'articolo 265 sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
119. 279. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 9, lettera b), dopo le parole: persone fisiche inserire le seguenti: anche residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero,.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 15, inserire il seguente:

  15-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili in compensazione per i versamenti dell'imposta municipale propria e della Tari.;

   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 888 milioni e le parole: 90 milioni con le seguenti: 40 milioni.
119. 76. Ungaro, La Marca, Schirò.

  Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle per cui sia stata rilasciata una autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ma per le quali non sia stata dichiarata la fine lavori, a condizione che, in conseguenza di detti interventi, l'edificio venga qualificato in Classe A da parte di un tecnico abilitato.
119. 330. Fassina.

  Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o in loro uso anche per le finalità di cui alla legge n. 112 del 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

  10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

   «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e dagli enti del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, per gli interventi eseguiti su immobili di qualsiasi categoria catastale e destinazione d'uso di loro proprietà o in loro uso».

   b) dopo il comma 3.1 è aggiunto il seguente:

   «3.1-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione della detrazione massima ammissibile o della spesa massima ammissibile, si può fare riferimento al numero delle unità immobiliari equivalenti che si ottiene approssimando all'intero più vicino il rapporto tra il volume lordo complessivo dell'edificio espresso in m3 e 350 m3. Il numero delle unità immobiliari equivalenti deve essere dimostrato da un tecnico abilitato con una perizia asseverata».
119. 361. Braga, Carnevali, Lepri, Gribaudo, Bruno Bossio.

  Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dagli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per interventi su immobili, di proprietà a in diritto reale, adibiti a servizi educativi o scolastici.
*119. 65. Toccafondi.

  Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dagli enti senza scopo di lucro di cui al primo libro del codice civile, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per interventi su immobili, di proprietà a in diritto reale, adibiti a servizi educativi o scolastici.
*119. 408. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
**119. 270. Gelmini, Palmieri, Versace, Bagnasco, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
**119. 326. Muroni, Fassina, Palazzotto.

  Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) dalle imprese turistiche, ricettive e termali.
119. 409. Tabacci, Fusacchia.

  Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 283. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 294. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 390. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 9, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) dalle imprese turistico-ricettive.
*119. 402. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) dalle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere.
119. 166. Cancelleri, Martinciglio, Faro.

  Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) dalle società sportive per interventi realizzati su impianti sportivi di proprietà pubblica in concessione.
119. 144. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) da persone giuridiche, proprietarie di unità immobiliari vincolate dalla soprintendenza ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, siano esse pubbliche o private.
119. 272. Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) dagli enti del Terzo settore.
119. 325. Mandelli.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis. del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
119. 35. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Murelli, Lucchini, Ribolla, Alessandro Pagano, Cecchetti, Colmellere, Latini, Cavandoli.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.
*119. 51. Ungaro.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.
*119. 314. Muroni, Fassina, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c), i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2023.
*119. 380. Magi.

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:

  10. Le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, nel limite di una volta, optano su quale immobile applicare le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 relative ad interventi effettuati su edifici unifamiliari, esclusi gli immobili in condominio.
  10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
119. 50. Pretto.

  Al comma 10, sopprimere la parola: non.
119. 366. Tabacci.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla seconda casa di proprietà.
119. 37. Guidesi, Gava, Cecchetti, Minardo, Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Billi, Cavandoli.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli edifici anche in regime di concessione dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999. In tale ambito il regime agevolativo è applicato al soggetto che esercita tale attività.
119. 336. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
  10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
*119. 411. Nitti, Lattanzio.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
  10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
*119. 334. Mulè.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
  10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
**119. 215. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
  10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
**119. 332. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.
  10-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982».
**119. 412. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e dagli edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive.
119. 287. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 11;

   b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.

   c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 7. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 11;

   b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.

   c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 262. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 11;

   b) al comma 13, lettera a), dopo le parole: i tecnici abilitati asseverano aggiungere le seguenti: , previa dichiarazione autocertificata del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 9 che danno diritto alla detrazione d'imposta,.

   c) al comma 15, sopprimere le parole: e del visto di conformità di cui al comma 11.
*119. 394. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

   «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: a) rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; b) soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; c) cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».
119. 234. Rotelli, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere le seguenti: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori;

   alla lettera b), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori.
*119. 149. Gavino Manca, Zardini, Topo, Buratti.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere le seguenti: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori;

   alla lettera b), dopo le parole: interventi agevolati aggiungere: anche in relazione alle spese sostenute per ogni stato avanzamento lavori.
*119. 47. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti: ; se l'attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;

   b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l'attestazione attiene alla congruità delle spese.
**119. 265. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: resa aggiungere le seguenti: ; se l'attestazione riguarda il medesimo intervento condominiale, la sanzione si applica una sola volta;

   b) sostituire il terzo periodo con il seguente: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio; non si determina la decadenza, in presenza di lieve scostamento o in caso di colpa lieve, se l'attestazione attiene alla congruità delle spese.
**119. 106. D'Ettore, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Mandelli, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Per godere degli incentivi di cui al presente articolo e le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, il beneficiario, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dovrà possedere il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza di mano d'opera relativa allo specifico intervento oggetto dei benefici, ai sensi dell'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
119. 312. Muroni, Fassina, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Per l'anno 2020 la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta per un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui al medesimo comma 12. I soggetti che sostengono spese per i predetti interventi possono avvalersi, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle disposizioni di cui al successivo articolo 121.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di sistemazione e coperture a verde.
119. 17. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 225. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 289. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si interpretano nel senso che, in relazione agli interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti da imprese, le detrazioni ivi previste spettano su tutti gli immobili senza distinguo.
*119. 341. Porchietto, Gelmini, Mandelli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Estensione Bonus Verde)

  1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**119. 010. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Estensione Bonus Verde)

  1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
**119. 056. Osnato, Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 65 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, relative a interventi di ristrutturazione, antisismici, nonché di efficienza energetica, su edifici esistenti e su parti comuni quali aree a terra e aree a mare ubicati all'interno di complessi nautici, per un valore massimo di detrazione di 96.000 euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
119. 064. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».
*119. 055. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».
*119. 069. Baldelli, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

  1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi non sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
119. 020. Sut, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Misure per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare la partecipazione di soggetti privati, imprese, o società di capitali, anche associati in consorzi temporanei, in interventi per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, ad essi è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento del contributo erogato o dell'importo dei lavori direttamente eseguiti a proprie spese, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta è cedibile secondo le disposizioni dell'articolo 121.
  2. Gli interventi nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Gli interventi di riqualificazione debbono necessariamente includere:

   a) riqualificazione strutturale, architettonica e tecnica dell'edificio inclusa l'eliminazione di barriere architettoniche e la realizzazione di infrastrutture per la teledidattica;

   b) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

   c) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

   d) installazione di impianti fotovoltaici in grado di generare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuo di energia elettrica dell'edificio ante intervento di riqualificazione, ovvero la quota massima tecnicamente raggiungibile, da dimostrare mediante attestato rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

  3. I poteri di commissario attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane, di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, sono estesi sino al 31 dicembre 2021. I sindaci ed i presidenti delle province, con poteri di commissario, pubblicano entro il 30 settembre 2020 bandi per manifestazione di interesse dei soggetti di cui al primo periodo, indicando l'elenco degli edifici scolastici proposti per gli interventi, i requisiti tecnici minimi degli interventi nonché eventuali vincoli temporali sulla programmazione dei lavori, in relazione alla fruibilità degli edifici in rapporto alla programmazione scolastica.
119. 035. Muroni, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro all'anno, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
119. 063. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis.
(Proroga di termini in materia condominiale)

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine previsto per la redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione è differito a 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per i rendiconti consuntivi con data di chiusura al 31 dicembre 2019, la presentazione del bilancio è consentita entro il 30 settembre 2020.

Art. 119-ter.
(Semplificazioni in materia di organi condominiali)

  1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, le assemblee condominiali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle stesse, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate.
  2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, gli amministratori possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista nei regolamenti condominiali, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
  3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l'applicazione delle disposizioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
  4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
119. 058. Torto, Cataldi, Iovino, Gagliardi, Faro.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Calcolo delle tariffe relative alla tassa comunale sui rifiuti)

  1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), i comuni detraggono i giorni dell'anno solare corrente durante i quali, nel corso dell'emergenza legata alla diffusione del contagio del virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.
119. 048. Maraia, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;

   b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.
119. 047. Varrica, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.

ART. 120.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Credito di imposta per la trasformazione a gas dei veicoli di categoria Euro 4 e 5)

  1. A coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022, installano su autoveicoli immatricolati come Euro 4 o Euro 5, alimentati a benzina o gasolio, impianti a GPL o metano è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per gli impianti GPL e a 900 per gli impianti a metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

   a) copia della fattura elettronica di installazione, o della fattura cartacea con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale o firma digitale del titolare dell'attività di installazione.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 40 milioni di euro per il 2020, in 100 milioni di euro per il 2021 e in 100 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
120. 08. Caso, Buompane, Maraia.

ART. 121.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: I soggetti è aggiunta la seguente frase: anche se residenti all'estero,.
*121. 52. Schirò, Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Boldrini, Fiano, Andrea Romano, Grande, Palazzotto, Cabras, Migliore.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: I soggetti aggiungere le seguenti: , anche se residenti all'estero,.
*121. 93. Quartapelle Procopio, Schirò, Fassino, La Marca.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, con le seguenti: spese per gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 119, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione.

  Conseguentemente al comma 2, alinea, sostituire le parole: le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano per le spese diverse da quelle di cui all'articolo 119,.
121. 9. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

  Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
*121. 8. Moretto, Marco Di Maio, Gadda.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

  Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
*121. 97. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

  Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
*121. 73. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e da quest'ultimo recuperato inserire le seguenti: nella misura della detrazione di cui all'articolo 119 del presente decreto.

  Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato.
*121. 91. Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: credito d'imposta inserire le seguenti: in misura pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di successiva cessione con le seguenti: di successive cessioni, anche parziali, anche non collegate al rapporto che ha dato origine alla detrazione e aggiungere, in fine, le parole: senza limiti al numero di cessioni;

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito e altri intermediari finanziari aggiungere le seguenti: nonché gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione, con specifico riferimento agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, del comma 1, lettera b), nonché le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

   dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata nell'anno 2020 anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.
  1-ter. Le spese di cui al comma 1 possono essere fatturate anche a stato avanzamento lavori (SAL) e su tali fatture il contribuente può esercitare l'opzione di cui al comma 1 per la liquidazione del corrispettivo relativo allo stato avanzamento lavori;

   al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la lettera:

   f-bis) interventi relativi a «sistemazione a verde», impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   al comma 3, dopo il primo, aggiungere il seguente periodo: Per le medesime rate, il contribuente ha facoltà di richiedere all'Agenzia delle Entrate la conversione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   al comma 3, sopprimere le parole: La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;

   al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Non si applica il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È ammessa compensazione anche per ruoli scaduti di importo superiore ad euro 1.500, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010;

   i) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La misura della detrazione relativa alle spese di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l'opzione di cui al comma 1, lettera a), l'incremento della detrazione viene interamente riconosciuto al fornitore che esegue i lavori sotto forma di maggiorazione del credito spettante, a compensazione degli oneri amministrativi e bancari connessi alla cessione del credito d'imposta maturato»;

   l) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «allo sconto praticato o»;

   m) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido, per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi, del fornitore che ha applicato lo sconto ovvero del fornitore al quale sia stato ceduto il credito d'imposta ai sensi del comma 1, lettera b) dal soggetto beneficiario della detrazione;

   n) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di collegamento per operatori specializzati, anche privati, al fine di consentire la creazione di un mercato di crediti d'imposta cedibili di cui al presente articolo, liquido, competitivo e trasparente. Sono inoltre definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica. In ogni caso, le procedure previste da tale provvedimento per la trasformazione del credito di cui al comma 1, lettera b), si concludono entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
121. 16. Raduzzi, Sut, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Donno, Serritella, Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo, Zanichelli, Giuliodori, Varrica, Maglione, Gusmeroli, Frassini, Garavaglia, Comaroli, Gava, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: di successiva cessione del credito aggiungere le seguenti: anche frazionata;

    2) al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;

    3) al comma 1, lettera b) dopo le parole: di successiva cessione aggiungere le seguenti: anche frazionata;

    4) al comma 1, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti;

    5) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta esclusa l'applicabilità delle sanzioni del cedente successivo al primo, salvo che non sia dimostrata la sua responsabilità».

  Conseguentemente all'articolo 122, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: parziale con la parola: frazionata;

   b) al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: I cessionari possono altresì ulteriormente cedere tali crediti.
121. 51. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituti di credito aggiungere le seguenti: , imprese di assicurazione.

  Conseguentemente al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
121. 74. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) titoli di stato cartacei di piccolo taglio, non nominativi, non produttivi d'interesse e senza scadenza, di importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Tali titoli di Stato hanno tagli di importo pari a euro 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di realizzazione tecnica e di distribuzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera b-bis) del comma, valutati in 50.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
121. 14. Cestari.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il credito di imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tale disposizione si applica anche per le spese sostenute per interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. Agli oneri derivanti dal secondo e terzo periodo del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
121. 105. Lupi, Tondo, Colucci, Germanà, Sangregorio.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 96. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 69. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 60. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 44. Mazzetti, Sozzani, Cattaneo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.
*121. 10. Cestari, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava.

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.
(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica».

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile»;
121. 02. D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121-bis.

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito la sospensione/chiusura dell'attività ovvero che hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre del 2020 per almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo d'imposta del periodo precedente, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e dal presente decreto, non è dovuto il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'istituto Nazionale della previdenza sociale, per la totalità del personale dipendente in forza e di nuova assunzione. Lo sgravio ha durata 6 mesi con decorrenza dal mese di agosto 2020. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
121. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

ART. 122.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2021, e dopo le parole: soggetti beneficiari inserire le seguenti: e successivi possessori;

   b) al comma 3, sopprimere le parole: La quota di credito non può essere utilizzate negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
122. 7. Raduzzi, Manzo, Faro, Zanichelli.

  Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi aggiungere le seguenti: locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
122. 8. Ficara, Varrica.

  Domma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
122. 6. Lovecchio, Cillis, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
  5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
122. 14. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero di cui all'articolo 119, e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
  5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
122. 15. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle società finanziarie regionali.
  5-ter. 1 cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5-quinquies. Con provvedimento delle singole regioni e province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
122. 1. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Trasmissione telematica delle operazioni IVA – Compensazione multilaterale crediti e debiti commerciali)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e successivi del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuati ve con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico».
122. 02. Fassina.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917.
   2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*122. 033. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 917, e successive modificazioni.
   2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*122. 012. Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Conti Correnti Fiscali)

  1. Ai fini di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui all'articolo 122, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti fiscali.
  2. I conti correnti fiscali sono gestiti attraverso una apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. I crediti d'imposta accreditati sui conti correnti fiscali sono incorporati su schede elettroniche ricaricabili associate ai rispettivi conti correnti fiscali e sono dotate di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale.
  4. Le schede elettroniche di cui al comma 3 sono emesse attraverso l'uso delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
122. 027. Cabras, Zanichelli, Giuliodori.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Incentivi al ritorno in Italia di imprese che avevano delocalizzato all'estero le proprie produzioni)

  1. Al fine di favorire il rimpatrio in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa rimpatriate sono esenti nella misura del 50 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Per rimpatrio di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi prodotti dalle attività rimpatriate nel periodo di imposta in cui avviene il rimpatrio e nei cinque periodi di imposta successivi.
  4. Per la determinazione dei redditi agevolabili il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica del reddito agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.
  6. Il regime di esenzione viene meno se nei cinque periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il rimpatrio il contribuente trasferisce all'estero, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente rimpatrio. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.
  7. Le imprese che effettuano il rimpatrio di attività produttive di cui al presente articolo possono accedere alla procedura per la sottoscrizione degli accordi di stabilità di cui all'articolo 27-ter.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
122. 07. Madia.

ART. 123.

  Dopo l'articolo 123 aggiungere i seguenti:

Art. 123-bis.
(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)

  1. All'articolo 34, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/ CEE e successive modificazioni»;

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 123-ter.
(Royalty aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».

Art. 123-quater.
(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

  1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
  3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
123. 08. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cenni.

ART. 124.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   b) al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
*124. 12. Benamati, Carnevali.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   b) al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
*124. 8. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   b) al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 265 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 2-bis.
*124. 11. Pastorino.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

  1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
124. 010. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo biomedico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  4. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopo di» inserire le seguenti: «incentivazione della ricerca scientifica nei campo biomedico,».
124. 04. Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di limite di deduzione)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano i limiti di deduzione a norma dell'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 100 per cento.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
124. 018. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento anche se non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
  2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
124. 019. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità per l'acquisto di autovetture)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, è ammessa la deducibilità per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2).
  2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammantare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
124. 020. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi

ART. 125.

  Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

   b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

   c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

   d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 120;

   b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   «1. Sostituire la lettera c) con la seguente:

   “c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

   2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 24. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

  Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.

   Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

   b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

   c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

   d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 120;

   b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   «1. Sostituire la lettera c) con la seguente:

   “c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

   2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 35. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.

   Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

   b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

   c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

   d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 120;

   b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   «1. Sostituire la lettera c) con la seguente:

   “c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

   2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 2. Gava, Vanessa Cattoi, Frassini, Comaroli, Bellachioma, Tomasi, Garavaglia, Cestari.

  Sostituire l'articolo 125 con il seguente:

Art. 125.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nonché per gli interventi necessari per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie.

   Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2.200 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

   b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

   c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

   d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   f) gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili oltre quelle elencate al comma 2 o soggetti aventi diritto al credito d'imposta, oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  7. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 2.150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 7.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 120;

   b) all'articolo 122, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   «1. Sostituire la lettera c) con la seguente:

   “c) credito d'imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125”;

   2. Sopprimere la lettera d)».
*125. 11. Moretto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: civilmente riconosciuti aggiungere le seguenti: nonché alle strutture extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
125. 17. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati, Zanichelli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 con le seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

   b) sostituire le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario con le seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

   c) sostituire le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro con le seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

   6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

   a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

   b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

   c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto.
*125. 3. Migliore.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

   b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

   c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

   a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

   b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

   c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».
*125. 19. Faro.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

   b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

   c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

   a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

   b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

   c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».
*125. 23. Miceli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

   b) le parole: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario sono sostituite dalle seguenti: fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun anno;

   c) le parole: nel limite complessivo di 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni per l'anno 2021 si provvede:

   a) per una quota pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5;

   b) per una quota pari a 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto;

   c) per 200 milioni di euro relativi all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, come incrementato dall'articolo 265 del presente decreto».
*125. 25. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)

  1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:

   a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di marketing e di organizzazione di eventi;

   b) alle ricerche di mercato;

   c) ai servizi finanziari;

   d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

  3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumularle con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo
125. 03. Squeri.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Potenziamento della deduzione delle spese telefoniche e di rete internet sostenute dalle aziende per le attività di lavoro agile avviate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Per l'anno fiscale 2020, le voci di ammortamento dei beni materiali di cui all'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tutte sono deducibili nella misura del 100 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
125. 021. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Molinari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 126.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati in misura del 50 per cento dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al versamento dei contributi per i lavoratori stagionali ed al rimborso di quanto già versato.
126. 28. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021 e le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021 e le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 13. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021.

  Conseguentemente sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili.
*126. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 1, sostituire le parole: 16 settembre 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
126. 18. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.».
126 .12. Verini, Bazoli, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per l'anno 2020, soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di sanzioni o interessi.

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, in favore delle imprese che hanno alla data del 30 settembre 2020 un calo del fatturato dei due terzi, con il versamento dell'unica rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
126. 4. Manzo, Faro.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

  1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.
126. 013. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

  1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
  2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

  1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
  2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 017. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

  1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
  2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
*126. 028. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Regime forfetario sperimentale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

   b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
126. 027. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:

   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
126. 032. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 127.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Proroga dei termini di versamento per IRPEF e IRES)

  1. Ai fini IRPEF e IRES sono sospesi i termini per il versamento del saldo per l'anno 2019 e dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per tutti i soggetti passivi obbligati al versamento entro il 30 giugno.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
  3. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.
127. 025. Ruggiero, Faro.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)

  1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
  2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio successivo, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
  3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
128. 01. Acquaroli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione.».
128. 02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

   1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.
128. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze)

  1. All'articolo 68, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67» sono soppresse.
128. 07. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 129.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni già metanizzati o da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F) prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.».
129. 02. Plangger.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica)

  1. Al fine di valorizzare l'attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, i giudizi promossi da consorzi, società consortili e cooperative pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente disposizione relativi all'applicazione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere definiti su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2020, senza interessi, indennità di mora o sanzioni, a condizione che risulti corrisposto dai soggetti indicati il 15 per cento della maggiore imposta. Al medesimo fine, all'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «504», sono aggiunte le seguenti: «si intende nel senso che» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a trader per essere riacquisita e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».
129. 03. Plangger.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Disposizioni in materia di accisa per il comune di Campione d'Italia)

  1. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'Allegato I al testo unico, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,50 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni, in materia di riduzione di costo del gasolio, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  2. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

   a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

   b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per sei anni.
129. 05. Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 130.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 dicembre.
130. 3. Piastra, Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   d) alle imprese di noleggio autobus con conducente.
130. 4. Di Stasio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro.

ART. 132.

  Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.

  1. All'allegato II, punto 4 («Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia») del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Un contratto servizio energia ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche».
132. 06. Sangregorio.

ART. 133.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 133.
(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)

  1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 731 milioni di euro nel 2021 e, 759 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
133. 14. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2021 con le seguenti: dal 1° luglio 2022.
133. 4. Gava, Lucchini, Valbusa, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

  1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 07. Cattaneo.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

  1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina, Gallinella, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

  1. Al fine di sostenere il settore Horeca e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*133. 08. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bazzaro, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Misure per l'acquisto di autoveicoli)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta non è dovuta per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
  3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

   b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
133. 010. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.
(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione sui veicoli)

  1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020-2022, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'acquisto di veicoli, il passaggio di proprietà ovvero nel caso di prima immatricolazione al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Non sono dovute le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa nel periodo a decorre dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
  3. È altresì sospeso il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per le cessioni di mezzi di trasporto usati, auto private diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 5, veicoli commerciali diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 4 da chiunque effettuati, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
133. 011. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

ART. 136.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

  1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge, credito d'imposta. Detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 170 milioni.
136. 09. Marco Di Maio, Gadda, Scoma.

ART. 137.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 settembre 2020, con le parole: 31 dicembre 2020.
137. 3. Barelli, D'Attis, Cosimo Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro. A tal fine, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata, e il comma 5 del medesimo articolo 172 è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282.
137. 9. Acquaroli.

  Apportare le seguenti modifiche:

    1) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 698, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento», al comma 699 le parole: «12 per cento» sono sostituite con le parole: «8 per cento» e le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento».

    2) in rubrica, dopo le parole: nei mercati regolamentati inserire le seguenti: . Disposizioni in materia di beni d'impresa.
137. 4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sospensione dei limiti di deduzione degli interessi passivi)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di tre milioni di euro.
137. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 143.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per favorire l'accesso dei soggetti beneficiari alle agevolazioni previste da Stato, regioni, provincie e comuni per fronteggiare le conseguenze negative derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti gli atti, i documenti e le istanze necessarie per richiedere o avere accesso alle suddette prestazioni sono esenti, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020, dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 790 milioni.
143. 1. Sut, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

  1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi.

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

  5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante.
*143. 02. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)

  1. All'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi.

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante.
*143. 08. Del Barba.

ART. 144.

  Al comma 2, dopo le parole: entro il 16 settembre 2020, inserire le seguenti: ovvero in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020,.
144. 1. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Sospensione Split Payment)

  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

   «1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia.».
144. 01. Corneli.

ART. 146.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
146. 01. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

ART. 147.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 147.
(Abolizione del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

  1. Il comma 1 dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
147. 7. Cassinelli, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Marin, Giacometto, Napoli, Fitzgerald Nissoli, Milanato, Pittalis, Saccani Jotti, Mazzetti, Baratto, Aprea, Polidori, Rossello, Orsini, Dall'Osso, Pentangelo, Cristina, Cappellacci, Ruffino, Zangrillo, Vietina, Novelli, Bagnasco, Nevi, Torromino, Sisto, Versace, Siracusano, Casciello, Mulè, Rotondi, Labriola, Porchietto, Casino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro.

  Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
147. 1. Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Molinari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I crediti eccedenti per ciascun anno solare il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico dei soggetti richiedenti indicati nel comma 1-quater, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-ter. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma 1-bis si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
*147. 4. Lovecchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I crediti eccedenti per ciascun anno solare il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico dei soggetti richiedenti indicati nel comma 1-quater, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-ter. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma 1-bis si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
*147. 14. Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I crediti eccedenti per ciascun anno solare il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico dei soggetti richiedenti indicati nel comma 1-quater, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
  1-ter. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
  1-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma 1-bis si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
*147. 10. Epifani.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
**147. 01. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
**147. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
**147. 013. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Compensazione dei crediti commerciali certificati nei confronti della pubblica amministrazione con debiti tributari e previdenziali in fase di autoliquidazione)

  1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

«Art. 28-sexies.

   1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su opzione del creditore, con l'utilizzo sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con i versamenti unitari aventi ad oggetto i crediti e debiti di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
   2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
147. 011. Ruggiero, Giuliodori.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Automatizzazione della compensazione dei crediti commerciali)

  1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è inserito il seguente:

«Art. 28-sexies.

   1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, emana, con uno o più decreti, disposizioni per l'istituzione di una piattaforma elettronica sulla quale, su opzione del creditore, possono essere iscritti i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni come disciplinati al precedente articolo 28-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, in alternativa alle procedure di certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, possono, su richiesta dei creditori, iscrivere i loro debiti sulla medesima piattaforma. L'Amministrazione finanziaria gestisce i flussi delle informazioni confluite sulla piattaforma istituita e, in presenza di scritture veritiere e puntuali tra i soggetti creditori e debitori, procede alla compensazione delle partite, dandone notizia agli interessati. Entro i successivi 30 giorni dall'operazione contabile, la stessa eroga un credito d'imposta fino a concorrenza dell'importo compensato, annotandolo in apposita sezione dedicata sul cassetto fiscale del soggetto creditore.
   2. I soggetti destinatari dei crediti d'imposta di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a fronte del pagamento di un loro fornitore per debiti commerciali documentati da fatture con data di emissione uguale o successiva a quella della generazione del credito stesso, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da quest'ultimo recuperato a sua volta sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. È consentito l'utilizzo della procedura elettronica informatizzata come disciplinata al comma 1 per gli scopi di cui al presente comma.
   3. L'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del servizio sanitario nazionale versa sulla contabilità speciale numero 1778 (Fondi di bilancio) l'importo certificato con iscrizione sulla piattaforma di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data della compensazione contabile. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.».
147. 010. Ruggiero, Zanichelli, Giuliodori.

ART. 148.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Proroga dei termini per adempimenti fiscali)

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, che scadono al 30 giugno, sono prorogati al 30 settembre 2020.
148. 014. Currò, Scanu, Siragusa, Di Stasio, Pallini, Berardini, Perconti, Emiliozzi, Iovino, Di Lauro, Costanzo, De Lorenzo, Amitrano, Gabriele Lorenzoni, Parisse, Tucci, Giordano, Grimaldi, Suriano, Saitta, Olgiati, Zanichelli, Giuliodori, Ruocco.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
  2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.
*148. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
  2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.
*148. 08. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
  2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.
*148. 011. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Gava.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».
  2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.
*148. 012. Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Country by Country Reporting)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia delle entrate pubblica i dati ricevuti secondo un template comune e in formato open source, in un apposito registro gestito dalla stessa e consultabile liberamente e gratuitamente».

   b) al comma 146, le parole: «, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese» sono soppresse;

   c) dopo il comma 146 è aggiunto il seguente: «146-bis. Le società tenute alla trasmissione della rendicontazione di cui al precedente comma 145 devono riportare nell'etichetta di tutti i loro prodotti destinati alla vendita al pubblico i dati relativi alle competenze fiscali secondo la ripartizione Italia, Paesi UE, Paesi Extra UE, Paesi non cooperanti sul piano fiscale con la UE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2020, vengono definite le modalità di attuazione di quanto stabilito dal presente comma.».
148. 06. Fratoianni, Fassina, Lattanzio.

ART. 149.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184,185,185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
  3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
  4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 19 dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione rende ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. Ai soli fini del presente articolo:

   a) le parole: «alla data del 31 luglio 2019» di cui all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 luglio 2020»;

   b) la parola: «2017» di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita, ovunque ricorra, con la parola: «2018».

  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
149. 04. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;

   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
149. 05. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 151.

  Dopo l'articolo 151 aggiungere il seguente:

Art. 151-bis.

  1. Per le ditte individuali e le imprese di qualsiasi ambito e dimensione, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso la loro attività, è prorogata la durata dei contratti di assicurazione obbligatori per la responsabilità civile dei veicoli strumentali all'attività di impresa per un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività, senza oneri di qualsiasi tipo per l'assicurato.
151. 01. Adelizzi, Faro.

ART. 152.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con le seguenti: dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 con le seguenti: , ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
152. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

  1. In alternativa a quanto previsto all'articolo 495 del codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 del codice civile.
  2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà prevedere la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.
  3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valore dal creditore procedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.
  4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore di chiedere l'immediata apertura di un'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.
  5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata, con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.
  6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.
152. 03. Currò.

ART. 153.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto.
153. 2. Buratti.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Valutazione delle rimanenze di magazzino)

  1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19, per le conseguenze alla stessa direttamente riconducibili, le attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono provvedere alla svalutazione delle giacenze di magazzino alla data del 1° gennaio 2020 allo scopo di adeguare il valore contabile della merce al valore normale attuale alla data di conversione in legge del presente decreto. La differenza rappresenta un costo fiscalmente deducibile.».
153. 02. Ruggiero.

ART. 154.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il termine del 10 dicembre 2020 con le seguenti: entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 3, il comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

   “14. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti a titolo di prima o unica rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

   1-ter. In caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”»
154. 5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Differimento dei termini in materia di espropriazione immobiliare)

  1. I procedimenti di espropriazione immobiliare di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di immobili adibiti a prima casa sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.
154. 011. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Compensazione di debiti e crediti verso la pubblica amministrazione)

  1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nel confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione.».

  2. L'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 28-quater.

   1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
   2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse certificazioni non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.
   3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
   4. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.
   5. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle regioni, province e comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle regioni, province e comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.
   6. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
   7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.
   8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
154. 013. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava, Frassini, Cestari, Tomasi.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali od a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese)

  1. Per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, tenuti a mantenere sospese le attività anche per i mesi di maggio e giugno 2020 in applicazione delle previsioni del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nei mesi di giugno e luglio 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di ulteriori e interessi.
154. 014. Topo.

ART. 155.

  Sopprimerlo.
155. 1. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

ART. 156.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Esenzione da imposte e tasse locali per le scuole paritarie)

  1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  2. Al fine di ristorare gli enti locali delle mancate entrate di cui al comma precedente, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
156. 013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 06. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 08. Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 010. De Menech.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 012. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*156. 015. Toccafondi.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda sulle persone fisiche per un importo non superiore a euro 1.000 per alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
156. 014. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.
(Destinazione all'emergenza COVID-19, per l'anno di imposta 2020, della quota a gestione statale dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. Per l'anno d'imposta 2020 la quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, in deroga alla disposizione di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è utilizzata in via esclusiva in relazione all'emergenza COVID-19.
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito fondo, costituito presso il Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo delle predette risorse.
156. 03. Vizzini, Bologna, Frate.

ART. 157.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, fermo restando l'ordinario termine di decadenza, i termini per la notifica del ricorso, per la proposizione di istanza di accertamento con adesione e per la presentazione di deduzioni difensive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. Sono parimenti sospesi, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli effetti esecutivi conseguenti alta notifica dei sopra indicati atti»;

   b) sopprimere il comma 5;

   c) dopo il comma 6 inserire il seguente:

  «6-bis. Per tutti gli atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli accordi conciliativi ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e gli accordi di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sottoscritti dall'entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2021 non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni».
157. 5. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di preservare gli equilibri del bilancio gli enti locali possono iscrivere gli accertamenti emessi, iscritti in lista di carico e non notificati ai sensi del presente comma. Resta comunque esclusa la notifica, per il medesimo periodo, degli atti non in scadenza.
157. 1. Fragomeli, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Agli imprenditori colpiti dalla pandemia COVID-19, vittime di richieste estorsive e dell'usura, beneficiarie dell'elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dall'articolo 18 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione medesima. Tali soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza l'applicazione di sanzioni e interessi, potendo anche rateizzare il dovuto fino a centoventi rate mensili.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:

   a) sostituire le parole 800 milioni, con le seguenti: 799 milioni;

   b) sostituire le parole 90 milioni, con le seguenti: 89 milioni.
157. 4. Piera Aiello, Baldino, Sarti, Macina, Nesci, Salafia, Caso, Davide Aiello, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Zanichelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
157. 6. Garavaglia, Comaroli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
157. 7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.
(Misure urgenti in materia di entrate locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
157. 04. Garavaglia, Comaroli, Cavandoli.

ART. 160.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto si applica agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2009 esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione, entro un ammontare massimo di spesa pari a 130.000 euro per ciascuna unità immobiliare. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
160. 1. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Pezzopane, Morgoni, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Giuliodori.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Disposizioni in materia di personale pubblico con riferimento ad eventi sismici nell'Italia Centrale)

  1. Al fine di potenziare l'azione di ricostruzione post sisma per il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si procede all'assunzione a tempo indeterminato presso l'amministrazione di allocazione.
  2. Tale personale dovrà essere stato già reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte ed essere stato già assunto con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  3. Il commissario alla ricostruzione e le amministrazioni pubbliche, nel caso vi siano unità lavorative allocate che non abbiano svolto le procedure concorsuali, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge, provvedono all'emanazione delle procedure concorsuali al fine della copertura di tali ruoli.
  4. Il personale assunto di cui ai commi precedenti, al termine del processo di ricostruzione o al cessare del suo utilizzo in relazione a tale processo viene stabilizzato all'interno delle amministrazioni pubbliche dove viene impiegato o riassorbito all'interno di altre amministrazioni pubbliche tramite bandi di mobilità dedicati.
  5. I costi di tale personale rimangono in carico al commissario alla ricostruzione fino al loro utilizzo nel processo di ricostruzione post sisma.
160. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Proroga e riapertura della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;

   c) al comma 4, le parole: «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020 e il 2021»;

   d) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
160. 023. Gabriele Lorenzoni, Pezzopane, Terzoni, Morgoni, Berardini, Giuliodori, Emiliozzi, Gallinella, Ciprini, Cataldi, Corneli, Faro, D'Alessandro, Fregolent, Grippa.

  Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.
(Misure straordinarie per i comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

  1. In ragione degli eventi sismici che hanno colpito il Molise a far data dal 16 agosto 2018 e del conseguente aggravamento delle situazioni di pericolo da essi derivati, le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai seguenti comuni: Acquaviva, Bonefro, Castelmauro, Collecroce, Guardialzera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Croce di Magliano, Tavenna.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della regione Molise assume le funzioni di vice commissario ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e» sono soppresse.
  4 . Le risorse per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma nei comuni di cui comma 1 sono trasferite alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
160. 027. Occhionero.

ART. 162.

  All'articolo 162, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo, secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
162. 3. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

  Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.
(Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite fiscali)

  1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo al periodo di imposta precedente. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
  2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.
162. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 163.

  Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sono soppresse le parole: «Per l'anno 2020»;

   b) dopo le parole: «dogane interne», è inserita la seguente: «anche».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
163. 06. Mancini.

ART. 164.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo, le parole: «degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti»;

   b) all'ultimo periodo, le parole: «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti soggetti»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2020 e 2021 la percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al 30 per cento e la restante parte del valore è corrisposta in denaro anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo».
164. 11. Mancini, Pizzetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

   «17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio di cui al comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in ipotesi di acquisto di intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari ad uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.».
164. 2. Baldino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 401, le parole: «successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «successiva alla data di offerta in opzione di cui al precedente comma 3. La tutela per il rinnovo contrattuale, oltre al diritto di opzione e prelazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applica anche a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».
164. 8. Fassina.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Misure fiscali per l'aggiornamento del DVR)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, per le spese di predisposizione degli aggiornamenti previsti del documento di valutazione dei rischi (DVR), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il contenimento e la prevenzione dei rischi correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concessa una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante, corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
164. 046. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

  1. L'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
164. 037. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Imposta sugli intrattenimenti)

  1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
  2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;

   b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

   «13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».
164. 032. Ficara, Varrica.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Estensione della cedolare secca sugli affitti)

  1. A decorrere dall'anno 2020 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può avvalersi del regime di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche quando venga esercitata attività di impresa nell'ambito delle predette unità immobiliari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 265.
164. 030. Baldelli, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Snellimento delle procedure esecutive immobiliari)

  1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché degli articoli 14 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.
  2. Ove non si realizzi la condizione del trasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
  3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.
164. 027. Porchietto, Giacometto, Rosso.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Misure in materia di crediti di imposta e liquidità)

  1. I crediti d'imposta fiscali compensabili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e i crediti d'imposta per ogni tipo di beneficio relativo al settore edilizio, potranno essere oggetto di utilizzo in pagamento per ogni tipo di spesa sia tra privati, sia tra aziende.
  2. Il credito fiscale è rappresentato dal modello F24 utilizzato per i pagamenti d'imposta.
  3. Il pagamento di ogni tipo di spesa avviene mediante girata sul tergo del modello F24.
  4. Il credito fiscale rappresentato dal modello F24 può essere utilizzato sino alla data di scadenza del modello F24, che corrisponderà con i dieci giorni successivi alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi cui il credito d'imposta si riferisce.
164. 026. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:

   «59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
164. 025. Rosso, Gelmini, Giacomoni, Baldelli, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Patto Stato-industria della raffinazione)

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni del Mezzogiorno realizzando gli obiettivi dell'aumento dell'occupazione, del miglioramento della qualità degli investimenti e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il massimo coinvolgimento delle imprese interessate e degli enti locali, attiva la procedura per la formalizzazione del «Patto Stato-settore della raffinazione» finalizzato a garantire gli investimenti da parte delle imprese operanti nel settore della raffinazione attraverso la destinazione di quota parte delle risorse rinvenienti dal gettito delle accise e dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto vincolato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

   a) sostenere gli investimenti da parte delle imprese del settore della raffinazione che hanno registrato una sensibile diminuzione del fatturato a causa della diffusione sul territorio nazionale del COVID-19;

   b) agevolare e sostenere i livelli occupazionali;

   c) garantire congrue disponibilità finanziarie per le Zone economiche speciali (ZES);

   d) istituire centri di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie, perseguendo gli obiettivi di transazione energetica e di sviluppo sostenibile in conformità al New Green Deal.
164. 024. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Proroga di termini nel settore R.C. auto)

  1. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Qualora il Ministro dello sviluppo economico entro tre giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione non adotti un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.
164. 021. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per automazione)

  1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le spese documentate e sostenute nel mese di dicembre concorrono alla formazione del periodo d'imposta in corso alla stessa data.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, ove più favorevoli, anche con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo di imposta 2019.
164. 019. Squeri.

ART. 167.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Disposizioni in materia creditizia)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID- 19», l'emittente di assegni bancari o postali presentati entro il 31 agosto 2020 che non vengono pagati in tutto o in parte per difetto di provvista non è tenuto al pagamento della penale ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
167. 02. Berardini, Masi, De Girolamo.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Sospensione della clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

  1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 settembre 2020, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
167. 03. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Mutue di autogestione)

  1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario possono erogare credito alle microimprese, come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del suo patrimonio netto complessivo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle disposizioni di cui al presente comma.
167. 07. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.
(Sospensione dei mutui per interventi di ristrutturazioni edilizia)

  1. Al comma 476-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   c-bis) erogati per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
167. 01. Giarrizzo.

ART. 175.

  Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
TUTELA DEL RISPARMIO E FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI

Art. 175-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

  1. Al comma 501-bis di cui dall'articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la suddetta società, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.».
  2. Al comma 502-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica del superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica, verificata l'assenza di dolo, nell'ambito del piano di riparto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assegna un termine per consentire di assolvere alle formalità previste dal comma 501.».
175. 03. Grimaldi.

ART. 176.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 176.
(Interventi in favore della ripresa del turismo)

  1. Alle regioni, in base alla loro capacità ricettiva, sono destinati i fondi di cui al comma 2. Le regioni, con specifiche azioni di promozione e di accoglienza turistica e coinvolgendo direttamente le strutture ricettive, favoriscono il rilancio dei flussi turistici presso il proprio territorio. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, le regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID-19, sono autorizzate alla realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale mediante l'acquisto anticipato di servizi turistici o culturali, da fruire in ambito nazionale, da operatori e imprese del settore in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività, da veicolare tramite voucher.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
176. 53. Lollobrigida, Zucconi, Silvestroni, Trancassini.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

  1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, individuate con apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «de minimis».
176. 115. Lupi, Colucci, Tondo, Germanà.

  Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

  1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, individuate con apposito dettaglio dei codici di riferimento delle relative attività economiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 30 aprile 2021. Ai soggetti in questione non si applica il regime di «de minimis».
176. 118. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona;

   c) al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi.
176. 18. Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il credito di cui al comma 1 è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare;

   all'articolo 265, sopprimere i commi 5 e 6.
176. 59. Gelmini, Palmieri, Carfagna, Anna Lisa Baroni, Spena, Marrocco, Bagnasco, Prestigiacomo, Versace, Calabria, Occhiuto, Polidori, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 50.000.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 90 per cento;

   b) al comma 5, dopo le parole: n. 241 sono inserite le seguenti: , anche in relazione alle imposte locali,.
176. 70. Lollobrigida, Silvestroni, Zucconi, Trancassini.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2020 con le seguenti: al 30 settembre 2021.
*176. 29. Iorio, Barbuto.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2020 con le seguenti: al 30 settembre 2021.
*176. 119. De Giorgi, Nitti, Angiola, Rospi, Zennaro, Giannone, Rachele Silvestri, De Toma.

  Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero.

  Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.
**176. 85. Mulè, Fiorini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero.

  Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.
**176. 96. Di Giorgi, Ciampi, Lattanzio.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero.

  Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.
**176. 129. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: per il pagamento dei servizi di locazione turistica negli immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero.

  Conseguentemente al comma 3, lettera a) dopo le parole: servizi resi aggiungere le seguenti: in un singolo immobile vincolato di interesse storico,.
**176. 56. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1 dopo le parole: imprese turistico ricettive aggiungere le seguenti: come definite dall'articolo 8 del codice del turismo di cui al decreto legislativo del 23 maggio 2011,.
176. 47. Faro.

  Al comma 1, dopo le parole: bed & breakfast aggiungere le seguenti: e degli stabilimenti balneari.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: o da un singolo bed & breakfast con le seguenti: , bed & breakfast o stabilimento balneare.
176. 19. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato per il pagamento dei servizi offerti, dalle imprese di trasporto aereo e marittimo, relativi al trasferimento nelle isole maggiori Sardegna e Sicilia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2 dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis;

   b) al comma 4 dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis;

   c) dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
176. 100. Gavino Manca, Miceli, Mura, Frailis, Navarra, Raciti, Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Zardini, Lotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo le parole: bed & breakfast aggiungere le seguenti: , da una agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator con sede legale e operativa in Italia.
176. 31. Masi, Raduzzi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Alaimo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile anche per il pagamento dei canoni destinati alle locazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 50 del 2017.
176. 51. Polidori, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura massima per un soggiorno minimo di 5 notti.
176. 36. Alemanno.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il costo dei pernottamenti prenotati nelle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 aprile, si applica il credito di cui al comma 1 con la fruibilità del 100 per cento d'intesa con il fornitore del servizio sotto forma di compensazione sui corrispettivo dovuto.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2020.
176. 37. Scanu, Sabrina De Carlo.

  Al comma 7 sostituire le parole: valutati in 1.677,2 milioni con le seguenti: valutati in 1.102,2 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 182, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 600 milioni.
176. 11. Maggioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Dopo l'articolo 47 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è inserito il seguente articolo:

Art. 47-bis.
(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher «COVID-19»)

   1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.
   2. Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

   a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di queste ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente riprotetti;

   b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 dell'articolo 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio dei viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di voucher emessi ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'articolo 47, comma 2;

   c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'articolo 41, comma 4, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto articolo 4, non siano stati recuperati o restituiti;

   d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ovvero ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 202, n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore;

   3. Il Fondo è alimentato:

   1) quanto alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle compagnie di assicurazione percipienti;

   2) quanto alla funzione di cui alla lettera d), dal versamento dello 0,5 per cento del prezzo del biglietto aereo, a carico delle compagnie aeree da corrispondere con cadenza mensile;

   4. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dlla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
176. 74. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Gallinella.

  Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.
(Disposizioni per il sostegno all'acquisto di servizi e prodotti agroalimentari nelle strutture agrituristiche)

  1. Ai nuclei familiari che utilizzino il credito di cui al precedente articolo 176 per il pagamento di servizi di ospitalità in agriturismi è concesso un buono campagna di importo pari a 100 euro da utilizzare presso la struttura agrituristica ospitante per l'acquisto di servizi di ristorazione, di attività ludico ricreative e di prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'ottenimento e l'utilizzo del beneficio di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, comunque non superiori a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
176. 024. Gadda, Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.
(Sostegno del settore turismo e Bonus vacanze)

  1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un buono vacanze di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed & breakfast, agenzie di viaggio, tour operator, nonché con la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.
  2. Il bonus viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.
  3. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di ristoro per le imprese turistico ricettive, gli agriturismo, i bed & breakfast, nonché le agenzie di viaggio e i tour operator, con una dotazione di 850 milioni di euro.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e i criteri di riparto dei suddetto fondo.

  Conseguentemente, alla compensazione degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 176.
176. 012. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.
(Tax credit per pacchetti turistici in Italia)

  1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una soia persona.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo tour operator con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o presso stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica, che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

   c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.
  7. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
176. 06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.
(Riduzione del costo del lavoro per i lavoratori stagionali del settore turistico)

  1. I datori di lavoro dei settori delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, bar e altri servizi senza cucina, dei tour operator e dei servizi di prenotazione turistiche e attività connesse, nonché delle attività di trasporto di passeggeri che impiegano lavoratori con contratto a tempo determinato per motivi stagionali sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020. I relativi contributi sulla base delle dichiarazioni all'Inps dei datori di lavoro sono a carico del bilancio dello Stato per una percentuale pari al 30 per cento del dovuto. Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definire le disposizioni attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 602 milioni.
176. 03. Fassina.

ART. 177.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: D/2, sono inserite le seguenti: C/1;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2020, relativi alla TARI, riferiti agli immobili indicati al comma 1 del presente articolo, nonché tutti gli immobili comunque destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico, sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 dicembre 2020.
177. 41. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 74,90 con la seguente: 100, e al comma 4 la cifra: 205,45 con la seguente: 230,55.
177. 78. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero concessi in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado o ad aziende la cui maggioranza societaria è composta dagli stessi, che li utilizzano per lo svolgimento dell'attività di destinazione.
177. 61. Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

   d) alla rubrica, dopo la parola: turistico aggiungere le seguenti: e degli allestitori fieristici.
177. 16. Frassini, Guidesi, Piastra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) immobili rientranti nella categoria catastale D adibiti a cinema e teatri ovvero in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;

   d) alla rubrica, dopo le parole: turistico aggiungere le seguenti: e degli allestitori fieristici.
*177. 25. Mor.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) immobili rientranti nella categoria catastale D adibiti a cinema e teatri ovvero in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;

   d) alla rubrica, dopo le parole: turistico aggiungere le seguenti: e degli allestitori fieristici.
*177. 74. Lorenzin.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) immobili rientranti nella categoria catastale D adibiti a cinema e teatri ovvero in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;

   c) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;

   d) alla rubrica, dopo le parole: turistico aggiungere le seguenti: e degli allestitori fieristici.
*177. 81. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) immobili adibiti ad alloggi o residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 238.

  Conseguentemente ai maggiori oneri finanziari, e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
177. 18. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico-ricettiva.
  1-ter. L'agevolazione di cui al comma 1-bis opera nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 255,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
177. 56. Fassina.

ART. 178.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 178.
(Fondo emergenza turismo)

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.
178. 6. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Barelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Una somma pari a 50 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-ter. La quota di riparto di ciascuna regione o provincia autonoma è destinata all'acquisto di pernottamenti da offrire gratuitamente a turisti italiani e stranieri che soggiornano almeno tre notti presso strutture turistico-ricettive, come definite dall'articolo 8 del codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ubicate nella medesima regione o provincia autonoma.
  1-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 750 milioni di euro per l'anno 2020.
178. 4. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Flati.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva)

   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva.
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione delle risorse alle imprese turistico-ricettive, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
178. 012. Fassina.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Rimborso di ticket turistici)

   1. I soggetti che gestiscono, direttamente o per conto di enti pubblici e privati, le biglietterie e i servizi in zone e beni archeologici, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, beni culturali nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali sono obbligati a dare facoltà ai propri clienti rientranti nelle categorie dei tour operator, agenzie di viaggi e turismo e agenzie di incoming, di richiedere il rimborso dei ticket già acquistati e di eventuali depositi, in denaro o con voucher.
   2. Il termine per l'erogazione del rimborso in denaro è di 30 giorni a far data dalla richiesta del soggetto interessato.
178. 05. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 06. Longo.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 08. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 09. Orfini.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 010. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 011. Viscomi, Lepri, Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Bonomo, La Marca, Schirò.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 013. Torromino, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 014. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 015. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 019. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù italiana.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale e dei beni per l'eventuale riorganizzazione delle funzioni dell'ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente, definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per la determinazione di modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT)», sono inserite le seguenti: «Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG)».
  4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.
*178. 021. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

ART. 179.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo sono aggiunte le seguenti: e delle proposte avanzate dalle associazioni e dalle reti territoriali.;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con riferimento alle iniziative da finanziare, una quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro, è destinata a progetti di promozione e sensibilizzazione del turismo sostenibile e responsabile realizzati dalle associazioni nazionali che si occupano di turismo sostenibile e responsabile e dai distretti turistici riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I progetti finanziati dovranno valorizzare tematiche legate alla Carta per il turismo sostenibile di Lanzarote, alla Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CEST), all'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2020, con precisi riferimenti al turismo. Ogni progetto potrà essere finanziato con un contributo a fondo perduto per un massimo di 10.000 euro a campagna. Ogni soggetto beneficiario delle risorse di cui al presente comma non potrà chiedere fondi per non più di due campagne nello stesso anno solare.;

   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere la diffusione dei turismo in chiave sostenibile, in via sperimentale per l'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 400 mila euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato al riconoscimento in favore delle imprese turistico ricettive, comprese quelle open-air, di un «buono mobilità strutture ricettive», pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2000, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il «buono mobilità strutture turistico ricettive» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste e i mezzi acquistati non possono eccedere il 30 per cento della capacità ricettiva delle stesse. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del fondo, compresa la previsione dell'obbligo da parte dei soggetti beneficiari del «bonus mobilità strutture turistico ricettive» di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'acquisto effettuato e l'inserimento di questo in un database appositamente predisposto, nonché l'impegno di mettere a disposizione i mezzi acquistati per almeno tre anni dalla data dell'acquisto. Agli oneri di cui al presente comma pari a 400 mila euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 265.
179. 8. Masi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Ficara, Alaimo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma;

   b) sopprimere il comma 2.
179. 18. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*179. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*179. 19. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*179. 21. Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*179. 25. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*179. 27. De Toma, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*179. 28. Tabacci.

  Dopo l'articolo 179, aggiungere il seguente:

Art. 179-bis.

  1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lettere d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto, su richiesta dell'appaltatore o del concessionario, che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.
  2. Quando un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti si astengono dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti possono accordare – su richiesta dell'appaltatore o del concessionario – la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative, anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati.
179. 08. Nobili.

  Dopo l'articolo 179, inserire il seguente:

Art. 179-bis.
(Misure a sostegno dei giardini zoologici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 73 del 2005)

  1. Ai giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che siano ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della fauna ospitata e che nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.
  2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero, per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
  4. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
179. 03. Racchella, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Patassini, Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi.

ART. 180.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ciascun ente di cui al comma 2 utilizza una quota pari al 10 per cento delle risorse ricevute a delle mancate entrate di cui al comma 1 per il finanziamento di voucher per garantire, attraverso le attività di trasporto pubblico locale non di linea, il diritto alla mobilità delle categorie di residenti più esposte al rischio di COVID-19.
180. 14. Fassina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nei settori turistico alberghieri a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservato uno stanziamento, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per finanziare iniziative di attrazione turistica e una campagna di promozione del bacino del lago di Garda.
180. 5. Formentini, Eva Lorenzoni, Bordonali, Donina, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 180 aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

  1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il ristoro parziale a favore dei comuni capoluoghi di città metropolitane a fronte dei maggiori oneri connessi all'impatto economico negativo sul turismo locale conseguente all'adozione di misure di contenimento del COVID-19.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra i comuni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
180. 01. Lovecchio, Faro, Varrica.

  Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.
(Franchigia imposta di pubblicità annuale e sospensione facoltà di aumento delle tariffe comunali)

  1. In relazione alla pubblicità esterna di durata annuale, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per i versamenti già effettuati per i quali non è possibile procedere a conguaglio entro l'anno in corso non si fa luogo a rimborsi.
  2. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo n. 15 novembre 1993, n. 507, è effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, possono essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
180. 02. Cancelleri, Martinciglio.

ART. 181.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991. n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.
*181. 20. Faro, Manzo, Grimaldi, Iorio.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991. n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.
*181. 28. Zucconi, Acquaroli, Caiata, Prisco.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 25 agosto 1991. n. 287, aggiungere le seguenti: le imprese turistico ricettive.
*181. 38. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sostituire le parole: dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 con le seguenti: dal 10 marzo 2020 fino alla scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;

    2) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme eventualmente versate a titolo di imposta dalle imprese di cui al precedente periodo sono compensate con le imposte comunali dovute dai medesimi soggetti nell'anno 2020.;

    3) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: 31 ottobre 2020 con le seguenti: scadenza dello stato di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14;

    4) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. I comuni favoriscono la possibilità di occupazione di spazi da parte delle imprese individuate ai sensi del comma 1, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costituire ostacolo alle altre attività commerciali.
181. 23. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 1° maggio con le parole: 1° marzo;

   b) al comma 1, dopo le parole: 15 dicembre 1997, n. 446 inserire le seguenti: Si fa luogo al rimborso di quanto già pagato per l'annualità 2020 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.;

   c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'ampliamento delle superfici non è dovuta, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
181. 25. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: anche se essi sono in concessione ad una società privata.;

   b) al comma 5, dopo le parole: per il ristoro ai comuni aggiungere le seguenti: e alle società concessionarie di suolo pubblico.
181. 10. Berti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le regioni e le province autonome determinano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la durata delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, entro un limite massimo di dieci anni.
  1-ter. Le concessioni di posteggio in essere per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate secondo le disposizioni stabilite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2022, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.
181. 37. Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 è estesa anche all'attività di commercio ambulante su area pubblica, come definita e disciplinata dagli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 114 del 1998.;

   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 1, con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis, e le parole: 127,5 milioni con le seguenti: 157,5 milioni;

   c) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 157,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7.
181. 31. Fassina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1180 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: «2020» è sostituita con la seguente: «2022».
181. 17. Grimaldi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

   5-bis. Sino al 31 dicembre 2020, gli operatori del commercio su aree pubbliche nel territorio dei comuni, ivi inclusi coloro che esercitano il commercio in forma ambulante, che non hanno potuto svolgere attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, sono esonerati dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) di cui al Capo Il del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dal versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.
   5-ter. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, per il ristoro integrale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione delle tasse e dei canoni di cui al comma 5-bis. Alla ripartizione del Fondo tra i comuni si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.;

   b) al comma 6, sostituire le parole: 127,5 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 227,5 milioni di euro per l'anno 2020.
181. 18. Grimaldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
  5-ter. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
  5-quater. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917 della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'imposta Comunale di Pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917 della legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
181. 6. Mura, Fiano, Rotta, Topo, Pastorino, Ungaro, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 181, aggiungere il seguente:

Art. 181-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici per i pubblici esercizi)

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo la parola: «professioni» e prima della parola: «spetta» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-ter,»;

   b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la misura del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui al comma 1, e delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «commi 1 e 1-bis» e prima della parola: «spetta» sono inserite le seguenti: «e 1-ter»;

   d) al comma 4, dopo le parole: «credito d'imposta» e prima delle parole: «è utilizzabile», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4-bis»;

   e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-ter possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020».

   f) al comma 5, dopo le parole: «commi 1 e 1-bis» e prima della parola: «trasmettono» sono inserite le seguenti: «e 1-ter».
181. 018. Zucconi, Acquaroli, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

ART. 182.

  Al comma 1 sostituire le parole: agenzie di viaggio e i tour operator con le seguenti: agenzie di viaggio, tour operator e agenzie di eventi e sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020.
182. 115. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: agenzie di viaggio e i tour operator con le seguenti: agenzie di viaggio, tour operator, agenzie di eventi, agenzie di animazione nonché le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, con sede legale e operativa in Italia;

   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020, e di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 765 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
182. 37. Masi, Di Lauro, Faro, Scanu, Di Stasio, Manzo, Ficara, Termini, Alaimo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale.
  2-ter. Ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «per un anno dall'emissione» con le seguenti: «per diciotto mesi dall'emissione.»;

   c) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, per l'importo di 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per l'importo di 75 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative di istruzione riferiti ai programmi scolastici turistico culturali, per i quali è corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con restituzione della somma versata.»;

   2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

  «12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso a condizione che sia rispettata almeno una tra le opzioni indicate di seguito, in caso contrario rimane l'obbligo di rimborso con restituzione della somma versata:

   a) il destinatario abbia accettato la proposta;

   b) in caso di scadenza del voucher, questo venga integralmente rimborsato;

   c) l'importo del voucher sia almeno del 10 per cento maggiore rispetto al rimborso dovuto;

   d) l'importo rimborsabile sia corrisposto metà come rimborso ed il resto come voucher.»;

   3) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

  «12-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  12-ter. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario, ovvero ceduto ad altri. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro tale termine. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro 14 giorni dalla richiesta, il rimborso dell'importo versato.
  12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
182. 107. Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Bordo, Rossi, Buratti.

  Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 75 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione fra le imprese destinatarie sarà proporzionale al volume di ricavi registrati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,.

  Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: pari a 25 milioni di euro con le seguenti: pari a 100 milioni di euro.
182. 103. Brunetta.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un «buono vacanze» di euro 150 da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed&breakfast, agenzie di viaggio, tour operator nonché per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.
  1-ter. Il bonus di cui al comma precedente viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma medesimo.

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
182. 77. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
182. 78. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: «È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata» sono aggiunte le seguenti: «o in alternativa un voucher utilizzabile dall'intero nucleo familiare entro 12 mesi con rimborso alla scadenza»;

   b) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. I voucher scaduti, emessi ai sensi del presente articolo, possono essere rinnovati per un periodo ulteriore di 6 mesi, o rimborsati del loro valore, su richiesta del beneficiario entro 30 giorni dalla scadenza.».
182. 32. Faro, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Al fine di garantire tutti i beneficiari dei voucher emessi ai sensi del presente articolo, in caso di insolvenza, cessazione attività o fallimento dei soggetti obbligati per cause connesse all'epidemia di COVID-19, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 per l'indennizzo del valore corrispondente dei voucher emessi e non più utilizzabili. Le modalità di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
182. 49. Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
182. 81. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: del demanio marittimo inserire le seguenti: , lacuale e fluviale.
182. 1. Bendinelli, Ferri, Marco Di Maio, Moretto, Occhionero, Rotta.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo dopo le parole: rapporto concessorio in atto aggiungere le seguenti: secondo i termini di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere le seguenti: ; i concessionari autocertificano agli enti concedenti il mantenimento dei requisiti di legge e la volontà di proseguire nel rapporto concessorio con l'impegno al pagamento del rateo annuale del canone, l'adeguamento delle garanzie fideiussorie e il versamento anticipato dell'imposta di registro;

   c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: per fatto del concessionario., aggiungere le seguenti: diverso dai casi di mancato o ritardato pagamento del canone oggetto di contenzioso.;

   d) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 251, della legge 296 del 2006, alla lettera b), al punto 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze demaniali marittime.».
  2-ter. Sono abrogati i punti 2 e 2.1 dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006.
  2-quater. L'articolo 1, comma 484, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

   «484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  2-quinquies. Il comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

   «732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

   a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

   La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 dei testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  2-sexies. Il comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

   «733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732, lettere a) e b), comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni.».

  2-septies. Dai 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.
  2-octies. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le misure dei canoni di cui al comma 3 del presente articolo per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto fa realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano con i criteri e le modalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 2017, n. 29.».

  2-novies. All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-ter. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al comma 3-bis, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai sensi del comma 3-bis sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione; gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019 effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al precedente periodo.».

  2-decies. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «turisti» è sostituita dalla parola: «diportisti» e sono aggiunte le parole: «con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento.».
  2-undecies. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'Iva possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;».
  2-duodecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.».

  2-terdecies. Per tutte le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, commerciali o destinati alla portualità per la nautica da diporto l'importo del canone demaniale per l'annualità 2020 è ridotto del 50 per cento.
182. 40. Buratti, Ferri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   b) all'alinea dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;

   c) all'alinea le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

   d) alla lettera a) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   e) alla lettera b) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

   f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
182. 68. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre del 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «del 15 novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della presente legge»;

   b) dopo le parole: «avviati dalle amministrazioni competenti» sono aggiunte le seguenti: «per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché»;

   c) dopo le parole: «n. 296, sono sospesi.» sono aggiunte le seguenti: «Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;

   d) dopo le parole: «giudiziari di natura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159»;

   e) dopo le parole: «municipi sciolti o commissariati» sono aggiunte le seguenti: «negli ultimi cinque anni».
182. 69. Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, colpite dalla prolungata riduzione dei flussi, l'Istat è delegato a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione mirata all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

   a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico alberghiere operata dal Ministero delle finanze nell'allegato 3 del decreto 26 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000 n. 67 (S.O.) concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore e successivi aggiornamenti;

   b) delle rilevazioni sulla Capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;

   c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti Unesco ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere precedenti.
182. 52. Spena, Fiorini, Porchietto, Barelli, Carrara, Polidori, Squeri, Della Frera, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
182. 14. Tateo, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993. n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole: «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

   b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;

    2) al comma 732 dopo le parole: «i procedimenti giudiziari» aggiungere le seguenti: «o amministrativi»;

    3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

    4) al comma 732 lettera a) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

    5) al comma 732 lettera b) la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

    6) al comma 732 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

    7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

    8) al comma 733 dopo: «importo» la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

    9) al comma 733 le parole: «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

    10) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» sono aggiunte le seguenti: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

    11) al comma 733 dopo le parole: «mancato versamento del canone» aggiungere le seguenti: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.»;

   c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

   «484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».
182. 15. Raffaelli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Estensione della moratoria sui mutui per le imprese del settore turistico)

  1. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 30 settembre 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e 90 milioni, con rispettivamente 775 milioni e 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
182. 01. Fassina

  Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Fondo di garanzia per la solvibilità delle imprese del settore turistico)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore turistico determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo di garanzia per la solvibilità delle imprese del settore turistico» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate agli operatori del settore a cui sono stati negati i rinnovi della polizza insolvenza, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, e che non siano quindi in grado di garantire gli impegni assunti, tra cui quelli derivanti dall'emissione dei voucher.
  2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti e le modalità di accesso allo stesso.
  3. Agli oneri derivanti al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
182. 031. Di Stasio, Faro, Masi, Manzo, Di Lauro, Scanu, Ehm, Scerra, Villani.

  Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Misure per la continuità e il rilancio del settore eventi)

  1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nei settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Ai fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.
  6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1.
  8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

   a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'intesa;

   b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

   c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

   d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

  9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.
  10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  11. Agli oneri di cui al presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e in 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
182. 037. Iorio, Barbuto, Grippa, Villani.

ART. 183.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «misure di contenimento del COVID-19» aggiungere le seguenti «e favorire lo svolgimento di attività didattiche, per l'anno scolastico 2020/2021, da tenersi all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola, presso teatri, cinema e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'intesa con gli Enti locali e i soggetti coinvolti».

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo è destinato, infine, per l'anno scolastico 2020/2021, ad attività didattiche da svolgere all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola, presso teatri, cinema e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'intesa con gli Enti locali e i soggetti coinvolti.
183. 39. Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Ruocco, Martinciglio, Carinelli, Dieni, Palmisano, Zolezzi, Terzoni, Spessotto, Ascari, Ciprini, Baldino, Cancelleri, Grimaldi.

  Al comma 1 lettera c), primo periodo sostituire le parole: può essere incrementato, con le seguenti: è incrementato, per gli interventi in conto capitale e le parole: nella misura di 50 milioni di euro con le seguenti: nella misura di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo e dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le somme destinate agli interventi in conto capitale per l'anno 2021 di cui al precedente comma 1 lettera c) sono destinate al Fondo di cui all'articolo 13 legge 26 novembre 2016 n. 220, e sono da ripartirsi in eguale misura per le finalità di cui all'articolo 15 della medesima legge e per la costituzione di un Fondo rischi straordinario destinato, fino al termine dell'emergenza, a controgaranzia assicurativa su polizze che coprano il rischio di danno totale e mancata consegna, per ragioni connesse a COVID-19, delle opere audiovisive che abbiano ottenuto crediti di imposta per la produzione ai sensi del medesimo articolo 15 legge 26 novembre 2016, n. 220, e del precedente comma 7. In caso di parziale utilizzo e al termine dell'emergenza, le risorse residue saranno reimmesse nel Fondo di cui all'articolo 13 legge 26 novembre 2016, n. 220, per gli utilizzi già previsti dal citato articolo 15 della medesima legge.
183. 19. Mor.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Una quota, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui al comma 1 è destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019. A questi è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari almeno al 30 per cento del fatturato dell'anno 2019.»;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

  Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: 435 milioni, con le seguenti: 455 milioni.
183. 31. Battelli, Vacca, Di Lauro, Zanichelli, Bruno, Gagnarli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 13. Colmellere, Capitanio, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 16. Toccafondi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 44. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 72. Pettarin, Calabria.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: delle industrie fonografiche ed editoriali musicali.
*183. 95. Zardini.

  Al comma 2, primo periodo dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria, aggiungere le seguenti: incluse le imprese e le lavoratrici e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore.
183. 89. Fusacchia, Piccoli Nardelli, Muroni, Lattanzio.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria aggiungere le seguenti: , all'istituto centrale per il patrimonio immateriale con finalità di salvaguardia promozione e valorizzazione del patrimonio ludico tradizionale;

   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.;

   c) al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2022 con le seguenti: Per l'anno 2021.
183. 81. Rotta.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata «Buono libri», utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del Paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata «Carta biblioteche», con un importo commisurato al bacino di utenza delle biblioteche, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca.

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto che regola le modalità di ripartizione della «Carta biblioteche» è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata.
*183. 18. Toccafondi.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata «Buono libri», utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata «Carta biblioteche», con un importo commisurato al bacino di utenza delle biblioteche, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca.

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto che regola le modalità di ripartizione della «Carta biblioteche» è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata.
*183. 28. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Toccafondi.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine del sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria una quota delle risorse del Fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata «Buono libri», utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa. Le somme assegnate con la carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del paese una quota del fondo è destinata all'introduzione di una carta elettronica, denominata «Carta biblioteche», con un importo commisurato al bacino di utenza delle biblioteche, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15; gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca.

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto che regola le modalità di ripartizione della «Carta biblioteche» è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata.
*183. 47. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere le librerie e l'intera filiera dell'editoria è istituita una carta elettronica, denominata «Buono libri», del valore di 100 euro, destinata a nuclei familiari residenti sul territorio nazionale con figli che compiono 5 o 6 anni nel 2020, per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa, il buono è rilasciato alle famiglie che ne facciano richiesta secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme assegnate con la Carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al precedente comma 2 nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.
  2-ter. Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche come istituti e luoghi di cultura e presidi essenziali per la crescita culturale del Paese una quota del fondo di cui al comma 2 è utilizzata per l'istituzione di una Carta elettronica, denominata «Carta biblioteche», destinata alle biblioteche e con un importo commisurato al bacino di utenza delle stesse, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per i quali si applica la disposizione dall'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo della legge 27 luglio 2011, n. 183, come modificata dalla legge 13 febbraio 2020, n. 15. Gli acquisti sono preferibilmente effettuati in punti di vendita con bacino commerciale coincidente con quello dell'utenza della biblioteca. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
183. 68. Palmieri, Aprea, Casciello, Pella, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere e tutelare le librerie quali fondamentali presidi culturali, per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a settemila euro fino a un limite massimo di euro quindicimila, per ciascuna libreria, a favore dei soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 47.61. La disciplina non si applica alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete. Il contributo non concorre alla formazione del reddito e non confligge con l'accesso ad altri contributi o misure di sostegno per le imprese del settore. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione del contributo sulla base di parametri quali la dimensione aziendale, i costi fissi di gestione, il numero di dipendenti impiegati. All'onere derivante dalla presente misura si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
183. 67. Palmieri, Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito un bonus una tantum del 22 per cento, per l'acquisto di uno strumento musicale prodotto in Italia, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
183. 34. Giuliodori, Zanichelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le Fondazioni lirico sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dell'articolo 1, comma 356, della legge n. 208 del 2015, in grado di estinguere anticipatamente le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi, ritornano, dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di estinzione, alla gestione ordinaria precedente all'ingresso nel piano di risanamento.
183. 102. Nitti.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato contributo pari al 50 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019 nelle more della individuazione di parametri stabiliti con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Detti parametri sono individuati tenendo conto della ridotta attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da COVID-19».
  5-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo straordinario finalizzato alla tutela dell'occupazione dei lavoratori dello spettacolo volto integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Sul fondo confluisce quota parte del FUS non assegnata agli enti beneficiari corrispondente dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da COVID-19».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
183. 61. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un contributo pari all'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, che non potranno essere inferiori all'importo riconosciuto per il 2019.;

   b) sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione, dei circhi e degli spettacoli viaggianti».;

   c) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni in legge 7 ottobre 2013, n. 112, e dall'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
  11-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  11-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

   «c-quater) le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti;».

   d) Ai maggiori oneri finanziari, nel limite di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
183. 9. Mor.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge, la dotazione di cui all'articolo 28, comma 1, della legge stessa, limitatamente all'anno 2020;

   b) alla lettera b), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: al rimborso o e aggiungere, infine, il seguente periodo: L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data.;

   c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di adozione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, in riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle misure di contenimento adottate ai sensi del medesimo articolo 3, nonché comunque per i soggetti che dalla medesima data si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

   d) dopo il comma 11 inserire il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni». All'onere di cui al presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
183. 77. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Orfini, Rossi, Ciampi, Lattanzio, Mollicone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, della legge 29 luglio 2014, n. 106, per promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale più colpita dall'epidemia COVID-19, viene conferito per l'anno 2022 alle città di Bergamo e Brescia il titolo di «Capitale italiana della cultura», in aggiunta alla città a cui verrà conferito tale titolo all'esito della procedura di selezione di cui al precedente comma. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia devono presentare un progetto unitario finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale entro il 31 marzo 2021, pena la decadenza del titolo, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
183. 36. Dori, Cominardi, Martina, Carnevali, Berlinghieri, Bazoli.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:

  8-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Unesco all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale con il progetto «Padova Urbs Picta, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento» è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
183. 87. Braga, Zan, Raduzzi.

  Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: delle attività di lirica ordinaria, delle imprese culturali di produzione teatrale, degli enti di promozione, delle imprese culturali e creative, delle scuole di danza.
183. 50. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Casciello.

  Al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: per la piattaforma medesima aggiungere le seguenti: sostenendo in particolar modo tutti gli operatori di piccole dimensioni caratterizzati da un'attività di prossimità territoriale, nonché gli operatori non beneficiari del fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Si rimanda a successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri per la selezione dei contenuti da divulgare attraverso la piattaforma e dei requisiti specifici delle realtà culturali interessate alla misura e allo strumento.
183. 35. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. La piattaforma dovrà essere ispirata ai principio di libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici, compresi quelli visibili dalla pubblica via, e dovrà prevedere l'utilizzo di licenze Creative Commons di libero riuso.
183. 37. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Fusacchia.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti;

  10-bis. Il fondo «Carta della Cultura» istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 183, comma 2.
183. 32. Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Gagnarli.

  Al comma 11 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I soggetti acquirenti presentano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 24 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. I voucher scaduti, emessi ai sensi del presente comma, possono essere rinnovati per un periodo ulteriore di 12 mesi, o rimborsati del loro valore, su richiesta del beneficiario entro 30 giorni dalla scadenza.»;

    2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

   «4-bis. Alla vendita ed a qualsiasi forma di collocamento dei voucher di cui al comma 2, in analogia con quanto previsto per i titoli di accesso ad attività di spettacolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 545 a 545-quinquies.
   4-ter. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2020 e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite dall'emergenza COVID-19 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato a ristorare all'organizzatore di evento una quota pari ad almeno il venti per cento del valore dei voucher scaduti e rimborsati ai sensi del comma 2. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
   4-quater. Sui rimborsi dei voucher scaduti ai sensi del comma 2, in caso di inadempienza da parte dell'organizzatore dell'evento, è concessa la garanzia dello Stato a valere sul fondo istituito dal comma 4-ter della presente legge.
   4-quinquies. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato.
   4-sexies. La garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e l'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 della presente legge.
183. 14. Battelli, Vacca, Di Lauro, Berti, Papiro, Barzotti, Galizia, Gagnarli.

  Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. I soggetti acquirenti presentano, entro il 31 luglio 2020, o entro trenta giorni dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o, a scelta del soggetto acquirente, alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. Entro la data di cui al primo periodo i soggetti acquirenti possono chiedere il rimborso dell'importo del voucher già emesso».

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 88-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprite 2020, n. 27, il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso solo se accettata espressamente da parte del destinatario. Entro il 31 luglio 2020 i soggetti acquirenti possono chiedere il rimborso dell'importo dei voucher già emessi».
183. 57. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario».
183. 53. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 11, lettera b) sostituire le parole da: L'organizzatore fino alla fine della lettera con le seguenti: L'organizzatore dell'evento provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale ha ricevuto il pagamento. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di importo pari a quello del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione, previa accettazione del destinatario.
183. 108. Giannone.

  Al comma 11, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: L'organizzatore dell'evento provvede aggiungere le seguenti: al rimborso in contanti del costo del titolo di acquisto o; al terzo periodo, in fine le seguenti parole: e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario, sono soppresse.

  Conseguentemente al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti da quanto disposto dal comma 11, lettera b) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo all'anno 2020 come rideterminato dal comma 5 del medesimo articolo 265.
183. 58. Fassina.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

   «e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».
183. 03. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Casciello.

  Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo)

  1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), al primo periodo, dopo le parole: «vigilanza prudenziale» sono aggiunte le seguenti: «in deroga al comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973»
  2. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

   «1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa riconducibili ai codici ATECO 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

  3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa di cui al comma 2 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto dal 1° maggio 2020 sino al 30 giugno 2021.
183. 08. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

ART. 184.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro e dopo le parole: per la tutela aggiungere le seguenti: , la conservazione, il restauro.

  Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.
184. 11. Navarra, Zan, Braga.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: investimenti aggiungere le seguenti: , del supporto;

   b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: L'apporto finanziario da parte dei soggetti privati di cui al periodo precedente, è da intendersi anche come un insieme di diverse opzioni comprendenti forme di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, forme di azionariato popolare e di crowfunding atte a permettere una più ampia partecipazione dal basso alle forme di finanziamento della cultura e di responsabilizzazione delle comunità.
184. 6. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

  Dopo l'articolo 184 inserire il seguente:

Art. 184-bis.
(Bonus cittadinanza digitale)

  1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai giovani e alle categorie a rischio di esclusione, nel limite di spesa di cui al comma 6, è istituito, per l'anno 2020, un bonus elettronico pari ad euro 200 per l'acquisto di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti che compiono il diciottesimo anno di età nel 2021, nonché ai soggetti di età superiore ai 65 anni, in possesso di un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ed è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Il bonus di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi informatici, hardware, software e di connettività.
  4. Il bonus di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.
  5. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di priorità e graduazione tra i beneficiari, nonché le modalità attuative della presente disposizione.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
184. 011. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Zanichelli, Giuliodori.

ART. 185.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari.
185. 1. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

  1. L'importo di 8 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 397 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aumentato a 10 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
185. 01. Brunetta.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.
(Patrimonio culturale immateriale Unesco)

  1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione della emergenza COVID-19 e delle relative misure restrittive adottate, è autorizzata, la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
185. 02. Paolo Russo, Nevi, Casciello.

  Dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
  «1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.LA.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
  3. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate ai sensi del presente articolo, è destinato dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale».
185. 06. Pettarin, Calabria.

  Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Proroga imposta sugli intrattenimenti)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5.
185. 010. Legnaioli, Frassini.

ART. 186.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 10 ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   «4-bis. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in Internet, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di 80 milioni di euro, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
   4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta all'ufficio Sport della Presidenza del Consiglio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-sexies. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
   4-quater. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 4-bis gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
   4-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 4-bis costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
   4-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Conseguentemente

   al comma 2, sostituire le parole: pari a 32,5, con le seguenti: pari a 112,5.

   al comma 5, dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: di 687, 5 milioni di euro per l'anno 2020.
186. 9. Valente, Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

  Al comma 1 capoverso comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di 60 milioni con le seguenti: massimo 260.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 145 milioni e sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 115 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
186. 5. Marco Di Maio.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro e, limitatamente al secondo periodo, le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro;

   b) al terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e con la copertura prevista dal comma 2-ter mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, di cui al comma 1, è stanziata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro. Per l'erogazione si applicano le norme procedurali e regolamentari di cui al comma 1.
  2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
186. 15. Mandelli.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è elevato al 40 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 ed al comma 2 è elevato di un ulteriore 20 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6.
  4. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi superiori a 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio ovvero apposito rendiconto approvato e che non svolgono attività sportiva giovanile.
  5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
186. 013. Nobili.

  Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

Art. 186-bis.
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
  5 Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
186. 04. Caiata, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.
(Misure per il sostegno della stampa)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche online che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
186. 017. Cecchetti, Capitanio, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Tombolato, Giacometti, Di Muro, Zordan, Morelli, Cavandoli.

ART. 190.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

  1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
*190. 05. Capitanio, Cecchetti, Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Tombolato, Giacometti, Zordan.

  Dopo l'articolo 190, aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.
(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

  1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
*190. 01. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mollicone.

ART. 191.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, le imprese beneficiarie possono effettuare il pagamento dei costi entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L'avvenuto pagamento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall'incasso del saldo deve essere attestato dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell'ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui è stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo rimanendo l'obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
*191. 2. Rosato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, le imprese beneficiarie possono effettuare il pagamento dei costi entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo, a condizione che vengano rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione presentato entro il 30 settembre. L'avvenuto pagamento dei costi nel termine massimo di sessanta giorni dall'incasso del saldo deve essere attestato dal revisore contabile che deve dare evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. Nell'ipotesi del mancato pagamento integrale dei costi su cui è stato calcolato il contributo o di mancata trasmissione della certificazione nel termine massimo di sessanta giorni dal pagamento del saldo del contributo, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo rimanendo l'obbligo di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
*191. 5. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.
(Rimodulazione di alcuni parametri per l'accesso e la determinazione del contributo)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole «almeno il 30 per cento» sono sostituite con le parole «almeno il 25 per cento» e le parole «almeno il 20 per cento» con le parole «almeno il 15 per cento».
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, alla lettera a), le parole: «una quota pari al 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota pari al 65 per cento»; alla lettera b) le parole: «una quota pari al 45 per cento» sono sostituite con le seguenti: «una quota pari al 55 per cento»; alla lettera c) le parole: «una quota pari al 35 per cento» sono sostituite con le seguenti: «una quota pari al 45 per cento»;

   b) al comma 7, le parole: «oltre il limite del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il limite del 30 per cento»;

   c) al comma 8, alla lettera a), le parole: «300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione» sono sostituite con le parole: «400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione»;

   d) al comma 10, alla lettera a) del comma 10 le parole: «primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici» sono sostituite con le seguenti: «primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici»; alla lettera b) le parole: «secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici» sono sostituite dalle seguenti: «secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici»; alla lettera c) le parole: «terzo scaglione, 0,35 per copia venduta» sono sostituite con le parole: «terzo scaglione, 0,45 per copia venduta»;

   e) al comma 15, le parole: «essere superiore al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «essere superiore al 60 per cento».

  3. Le misure disposte dal seguente articolo non comportano nuovi oneri a carico della Stato.
  4. Al fine di evitare distorsioni negative nella distribuzione dei contributi erogati ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, causate dalla persistenza delle condizioni emergenziali e del conseguente rallentamento delle attività editoriali, si specifica che per l'esercizio 2020 i contributi alle imprese editoriali di cui sopra non potranno avere un importo inferiore a quelli erogati per il 2019.
191. 04. Lattanzio, Gallo, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

ART. 192.

  Sopprimerlo.
192.1. Trancassini, Lollobrigida, Lucaselli.

ART. 193.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.
  1-ter. Gli effetti relativi all'accredito della contribuzione derivante dal riscatto di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, si intendono efficaci sia ai fini del diritto sia del calcolo.
  1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis della presente disposizione, quantificati in euro 50.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
193. 1. Lorenzin.

ART. 194.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di compensare gli oneri sostenuti durante l'emergenza da COVID-19 dalle agenzie di cui al comma 1, le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono incrementate per gli anni 2020 e 2021 di 15 milioni di euro per ciascun anno.

  Conseguentemente al comma 5, dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni e le parole: e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: , di 75 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
194. 1. Rosato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del servizio pubblico svolto dalle agenzie di stampa anche durante l'emergenza sanitaria, le convenzioni pubbliche con le suddette agenzie sono aumentate del 15 per cento per l'anno 2020.
194. 6. Sensi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 397 le parole: «8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

   b) al comma 398 le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
194. 3. Sensi, Gariglio, Pezzopane, Mollicone.

  Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.
(Misure urgenti per l'editoria)

  1. Al comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
194. 01. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

ART. 195.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni;

   b) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'ammontare del contributo previsto per l'anno 2019, destinato alle emittenti televisive commerciali, escluse le emittenti televisive a carattere comunitario, è ripartito tra tutte secondo i criteri e le aliquote così riportate:

    a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;

    b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017: 50 per cento.

   c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).
   1-ter. All'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento.»
   1-quater. Per l'anno 2021, alle emittenti radiofoniche nazionali in possesso del titolo concessorio rilasciato dal ministero competente è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'anno 2020, per gli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2020. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Le spese di cui al presente comma devono risultare dal bilancio certificato delle emittenti radiofoniche. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
   1-quinquies. L'ammontare delle spese complessive di cui al comma 1-quater è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 770 di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
195. 30. Scagliusi, Cadeddu, Galizia, Alberto Manca, Lattanzio, Vacca, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Gariglio, De Lorenzis, Pezzopane, Gagnarli, Maglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80;

   b) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, secondo le modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico.;

   c) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Al relativo onere, pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal fondo di cui all'articolo 265, comma 5 del presente decreto legge.
195. 21. Zanella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;

   b) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
*195. 19. De Menech.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;

   b) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
*195. 11. Bordo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, ed al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni, con le parole: 80 milioni;

   b) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il contributo spettante a ciascuna emittente è quantificato in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ed erogato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, secondo modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel quale sono altresì indicati i criteri per la verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
*195. 23. Sandra Savino.

  Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il contributo è erogato in deroga ai criteri previsti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, per il 90 per cento dei fondi secondo una graduatoria stilata in base ai dati inviati dai soggetti che intendono beneficiare dei contributi al Ministero entro il 28 febbraio del 2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, considerando per il calcolo del «Punteggio Totale» delle emittenti esclusivamente il punteggio «Area A» tra i criteri applicativi di valutazione della Tabella 1 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, e ripartendo il restante 10 per cento dei fondi in parti uguali tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità.
195. 27. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

  1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
  2. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
195. 02. Rospi, Zennaro, Nitti, Mollicone.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Misure per la diffusione in ambito rurale dello spettro elettromagnetico)

   1. Al decreto legislativo 259 del 2003, allegato 10, articolo 2, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere infine la seguente: «d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

    1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

    2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

    3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

    4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».
195. 04. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

   1. Al fine di agevolare il processo di risparmio a medio-lungo termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i costi relativi all'utilizzo, da parte della RAI-Radiotelevisione italiana spa, delle graduatorie di cui al predetto comma 1096 per la prioritaria immissione in organico di personale giornalistico risultato idoneo fino al relativo esaurimento, sono finanziati attingendo al contributo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
195. 05. Lacarra, Pezzopane, D'Alessandro, Zennaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/ 29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «notificazione della contestazione» sono aggiunte le seguenti: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».
*195. 06. Piccoli Nardelli, Rossi, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Mollicone.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «notificazione della contestazione» sono aggiunte le seguenti: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».
*195. 016. Capitanio, Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Tombolato, Colmellere, Giacometti, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «notificazione della contestazione» sono aggiunte le seguenti: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».
*195. 09. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/ 29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tal fine anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  2. Al comma 31, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «notificazione della contestazione» sono aggiunte le seguenti: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al due per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».
*195. 013. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.

  1. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta, la seguente:

   «e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
195. 08. Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi)

  1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio del pluralismo nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del limite di spesa e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente comma.
  2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:

   a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese concessionarie richiedenti;

   b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;

   c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;

   d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000 euro nel 2019, composto da un minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo per ciascun cliente del 15 per cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emittente, concorre al raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;

   e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07:00 alle ore 21:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotti con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non oltre il 50 per cento della durata totale delle produzioni. Gli argomenti trattati dì carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliere;

   f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in simulcasting in diretta per l'intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in streaming sulla rete web, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.

  3. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30 per cento per i primi due anni di applicazione della presente norma.
  4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:

   a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

   b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;

   c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

  5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al credito d'imposta previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità da essa stabilite. L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico e comunica l'esito della verifica. Qualora l'emittente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropriamente utilizzate.
  6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'obbligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell'anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.
  7. I soggetti ammessi ai benefìci di cui al presente articolo, possono usufruire di un ulteriore credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di abbonamento per i servizi informativi delle agenzie di informazioni radiofoniche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali per un importo comunque non superiore a 30.000 euro.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
195. 015. Mancini.

  Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

  1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel Registro delle Imprese vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti del comma 1.
   4-ter. In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il Giudice delegato può autorizzare, previo parere del Curatore e del Comitato dei creditori e previa acquisizione di perizia sull'ammontare del canone, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al precedente secondo comma, di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso si applica l'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
195. 018. De Filippo, Sensi, Ubaldo Pagano, Lacarra, Losacco, Bordo.

ART. 196.

  Dopo l'articolo 196 aggiungere il seguente:

Art. 196-bis.

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste le disposizioni attuative della legge 23 dicembre 2014 n. 190, l'articolo 1, comma 294 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano anche all'annualità 2020.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse di cui al comma 2.
  3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda presentato istanza entro i successivi quindici giorni dal trasferimento di cui al comma 2 , in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 con le seguenti modalità:

   a) per i traffici effettuati dall'1° gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;

   b) per i traffici effettuati dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;

   c) per i traffici effettuati dall'1° luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 31 ottobre 2020.

  4. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per le annualità 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle parole: «per le annualità 2021 e 2022».
196. 01. Serritella, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini, De Lorenzis.

ART. 197.

  Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-bis.
(Credito d'imposta per le imprese di trasporto marittimo passeggeri)

  1. Alle imprese di cabotaggio marittimo affidatarie in convenzione del servizio pubblico di trasporto passeggeri per le tratte di collegamento con le isole minori, come individuate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, che a decorrere dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi costituiti da navi e imbarcazioni ovvero spese di manutenzione straordinaria di ammodernamento, trasformazione, miglioramento, ampliamento destinati a naviglio già utilizzato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai successivi commi.
  2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
  4. Il credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni nuovi, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia c delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
  5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  6. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati o su cui sono stati effettuati gli interventi agevolati, sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
  7. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati o alle spese sostenute per quelli posseduti devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante copertura individuata nell'ambito delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 265.
197. 02. Trano.

ART. 198.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori stabiliti sul territorio nazionale o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  1-bis. Le misure compensative di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì riconosciute:

   a) ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

   b) alle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità riconosciuta dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

  1-ter. Le compensazioni erogate ai sensi della lettera b) del comma 1-bis del presente articolo sono vincolate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

  1-quater. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.
  1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 530 milioni.
198. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: agli operatori che aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non si siano adeguati alla disposizione di cui al periodo precedente.
198. 2. Luciano Cantone.

  Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per la gestione
e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)

  1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
  3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro (120) giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definirà la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne faranno richiesta sulla base dei bilanci per il periodo 2020 e 2021.
  4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC dovrà tenere conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi: (i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019; (ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
  5. La durata del periodo di estensione della concessione sarà pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto sarà capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità che saranno definite da ENAC.
  6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.
198. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

ART. 199.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2020 con le seguenti: tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020;

   b) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

    1) sostituire le parole: nel limite massimo di 2 milioni con le seguenti: nel limite massimo di 4,5 milioni e le parole: pari ad euro 60 per ogni dipendente con le seguenti: pari ad euro 90 per ogni dipendente e/o socio;

    2) dopo le parole: COVID 19. aggiungere il seguente periodo: Tale contributo di 90 euro è destinato nella misura di 60 euro al sostegno delle imprese fornitrici di lavoro portuale a fronte della riduzione dei ricavi da prestazioni e nella misura di 30 euro a sostegno del reddito dei lavoratori;

    3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso possono essere prorogate di 12 mesi.»;

   d) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

   «8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi resi in ambito portuale nella fase di emergenza COVID-19 all'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le unità di lavoro di cui al comma 1 saranno proporzionalmente assegnate agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti ed aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio.”.
   8-ter. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo portuale previsti dall'emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza: tutte le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito, ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merce, potranno essere inviati in formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle Autorità richiedenti secondo modalità conformi alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia della salute per l'emergenza COVID-19.»;

   e) al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assentire le stesse, per il medesimo periodo temporaneo, anche in deroga alle procedure ad evidenza pubblica.
199. 43. Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   «a-bis) per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo funzionali all'attività di trasporto marittimo per fini turistici con navi minori è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nei 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per gli effetti diretti e indiretti prodotti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

   b) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19;

   c) al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 80 milioni;

   d) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 56 milioni;

   e) al comma 8, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale,;

   f) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   «9-bis. Per il biennio 2020-2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compreso le stazioni marittime passeggeri.»;

   g) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

   «10-bis. A seguito della paralisi del turismo provocata dalla grave pandemia da COVID-19 ed ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il solo anno 2020 per risarcire le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.
   10-ter. Entro il 31 gennaio 2021 le imprese di cui al comma 10-bis presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la domanda per l'ottenimento della misura risarcitoria corrispondente alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019. La domanda indica la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale e il numero REA. Alla domanda di cui al presente comma è allegata la seguente documentazione:

   a) autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'impresa ed indicante il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2020 e il fatturato o i corrispettivi conseguiti nell'anno 2019;

   b) copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna.

   10-quater. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio. All'onere derivante dal presente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative nonché il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma».

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 720.
199. 18. Termini, Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Grande, Berti, Emiliozzi, Trano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di sostenere l'attività del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 100 per ogni minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza Covid-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'autorità portuale ed è cumulabile all'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) in considerazione delle mutate condizioni economiche conseguenti all'emergenza COVID-19, ed al fine di sostenere il reddito dei lavoratori da parte delle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo, le Autorità di sistema o l'Autorità portuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono autorizzate per l'anno 2020 a riconoscere a dette imprese un contributo pari ad euro 30 per ogni minore giornata di lavoro registrata nel mese rispetto allo stesso mese del 2019. Detto contributo è erogato nel limite massimo annuale di euro 1,2 milioni ed è cumulabile all'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
199. 1. Paita.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dipendente con la seguente: lavoratore e sostituire le parole: ed è cumulabile con con le seguenti: fermo restando che ai lavoratori compete esclusivamente;

   2) al comma 2, sostituire la parola: due con la seguente: cinque;

   3) al comma 8, sostituire le parole: nel limite complessivo di 10 milioni di euro con le seguenti: del Fondo di cui al comma 11;

   4) al comma 10, sopprimere le seguenti parole: e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento;

   5) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

   «10-bis. Per far fronte alle esigenze delle Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, allo scopo di dare piena attuazione alle misure previste al comma 1, lettere a) e b), è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo di condivisione della portualità italiana”. Il predetto Fondo è alimentato da un'aliquota del 10 per cento degli avanzi di bilancio non vincolati accertati alla data del 31 dicembre 2019, nelle disponibilità delle singole Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione dei porti italiani ASSOPORTI di cui all'articolo 17 comma 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si provvede alla ripartizione delle risorse alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro, entro i limiti consentiti dal Fondo stesso allo scopo di attuare le misure previste al comma 1 lettere a) e b)».
199. 52. Gariglio, Cantini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono proporzionalmente assegnate agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti ed aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio.»;

   2) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   «c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso può essere prorogata di dodici mesi.»;

   3) al comma 9, dopo le parole: destinare temporaneamente inserire le seguenti: e assentire direttamente e dopo le parole: piani regolatori portuali vigenti aggiungere in fine le seguenti: , anche in deroga alle procedure ad evidenza pubblica;

   4) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

   «9-bis. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo portuale previsti dall'emergenza Covid-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito, ed ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione ed esportazione di merci possono essere trasmessi in formato digitale. Laddove il documento cartaceo fosse richiesto in originale, il documento potrà essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle Autorità richiedenti secondo modalità conformi alle nuovi disposizioni in materia di salvaguardia della salute per l'emergenza Covid-19.».
199. 10. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 8, sopprimere le parole: , nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020;

   al comma 5, dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 736 milioni.
199. 2. Paita.

  Al comma 8, dopo le parole: del presente decreto, inserire le seguenti: sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale.
199. 62. Tabacci.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:

  9-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per la costruzione della nuova diga foranea a protezione del porto di Genova. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di lavoro portuale, di trasporti marittimi e di investimenti in ambito portuale.
199. 8. Rixi, Molinari, Viviani, Di Muro, Foscolo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il fondo di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 può essere utilizzato anche per interventi volti alla ripresa e sviluppo dei traffici marittimi ed intermodali e per assicurare l'operatività e la funzionalità dei porti. Il 20 per cento delle risorse del fondo, ripartito con finalità perequative, verranno assegnate, in via prioritaria a copertura dei mancati introiti, in particolare i «diritti di porto», per le Autorità di sistema portuale, derivanti dal calo del traffico passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica in ragione della somma necessaria e nella misura equivalente a coprire il disavanzo generato dai predetti mancati introiti che ciascuna Autorità di sistema portuale non possa coprire con fondi propri, segnatamente avanzi di amministrazione disponibili, derivanti dal proprio bilancio.
199. 15. Mancini.

  Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle concessioni autostradali attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata per un tempo strettamente necessario al fine di garantire ai concessionari il recupero dei mancati ricavi conseguenti ai suddetti effetti economici. La durata della proroga potrà essere valutata dal concedente solo al termine della fase emergenziale e sarà oggetto di approvazione da parte delle amministrazioni/autorità competenti.
199. 04. Benigni, Gagliardi, Sorte, Pedrazzini, Silli.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

  1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.
  3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.
*199. 09. Navarra, Bruno Bossio, Mura, Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

  1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.
  3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.
*199. 020. Manzo.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

  1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.
  3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.
*199. 021. Luciano Cantone, Alberto Manca.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Norme in materia di operazioni portuali)

  1. Per far fronte alle emergenze derivanti dall'epidemia e per consentire il rilancio delle attività portali nel rispetto della sicurezza del lavoro e sul lavoro, all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, che non siano risolvibili mediante l'utilizzo di una delle società autorizzate nel medesimo porto ai sensi degli articoli 16 e 17, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici adeguati alle operazioni da svolgere e di proprio personale aggiuntivo alla tabella di sicurezza/esercizio, a tali operazioni esclusivamente dedicato, assunto con libretto di navigazione adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni da rilasciarsi, verificate le condizioni di cui sopra, ad ogni toccata, non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7, e non sono soggette alla tempistica indicata al comma 7-ter. Le richieste di autorizzazione di cui alla, presente lettera, corredate della necessaria documentazione comprensiva dei dati sulla sicurezza, vanno presentate all'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita all'autorità marittima, entro dieci giorni rispetto alla data di presunto arrivo della nave. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita l'autorità marittima, verifica il possesso dei requisiti del richiedente l'autorizzazione, il versamento del canone concessorio e dell'apposita fideiussione di cui alla lettera e) e, sentita la Commissione consultiva, comunica l'assenso o il diniego entro cinque giorni dalla richiesta.»;

   b) al comma 4 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

   «d-bis) il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato. La misura della garanzia minima, funzionale tanto alla riscossione del canone ed eventuali interessi, quanto alla riduzione in pristino stato, è stabilita in Euro 75.000. Il canone giornaliero per l'esercizio dell'attività è stabilito, per l'anno 2020, in euro 1000 per operazioni rese a navi fino a 100 metri, ovvero in euro 1,500 per navi oltre 100 metri. Il suddetto canone e la garanzia fideiussoria, saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   d-ter) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, eventuali norme di dettaglio e specifiche.»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «e del traffico» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra il Piano dell'organico porto e i Piani operativi di intervento per il lavoro portuale, previsti all'articolo 8, comma 3 lettera s-bis e comma 3-bis».
199. 06. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pastorino, Mura, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Modalità di classamento degli immobili ubicati nei Punti Franchi di Trieste, nelle Zone Economiche Speciali e nelle Aree di Crisi Industriale Complessa)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 578, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, la normativa vigente si interpreta nel senso che»;

   b) al comma 578 è aggiunto in fine il seguente periodo:. «Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme e ogni altra struttura, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali e/o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di Punto Franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale del 17 luglio 2017 nonché nelle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, e al decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018 n. 12, e nelle Aree di Crisi industriale complessa»;

   c) al comma 579 le parole: «a decorrere del 1° gennaio 2019», sono soppresse.
199. 07. Serracchiani, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Misure a sostegno della nautica da diporto)

  1. Al fine di agevolare la ripresa del settore della nautica da diporto a seguito della crisi prodotta dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
199. 012. Mulè, Sozzani.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Misure per l'efficientamento dei porti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare al finanziamento di opere di efficientamento e accrescimento della capacità produttiva dei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aventi sede nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al presente articolo pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
199. 016. Cannizzaro.

ART. 200.

  Ai commi 1 e 9, le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2.000 milioni.
200. 69. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.
200. 14. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caparvi, Murelli, Vanessa Cattoi, Colmellere, Bubisutti, Cavandoli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza di cui al comma 3, le somme derivanti dalla riduzione del corrispettivo applicata limitatamente al minore pedaggio non corrisposto al Gestore dell'infrastruttura, per effetto del mancato utilizzo della stessa, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, sono destinate al rinnovo del materiale rotabile.
  3-ter. Le risorse previste dall'articolo 5, comma 1, lettera o), del contratto di servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, per gli anni antecedenti al 2020, sono destinate alla copertura di agevolazioni tariffarie per i collegamenti effettuati sulle direttrici Sicilia/Milano e Sicilia/Roma, così come specificati nell'offerta relativa agli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle predette agevolazioni in considerazione delle risorse disponibili.
  3-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole «i contratti di programma,» sono inserite le seguenti: «i contratti di servizio,». Conseguentemente il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007 è abrogato;

   b) al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020;

   c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove;

   d) al comma 7 sopprimere il secondo periodo;

   e) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di favorire la gestione integrata e il potenziamento dei servizi di mobilità e agevolare gli spostamenti urbani è introdotto il «Modello nazionale di mobilità dinamica». Il modello promuove azioni di potenziamento e conoscibilità di tutte le modalità di trasporto di persone, presenti in ambito urbano, favorendo l'incremento della mobilità dolce e l'applicazione della seamless mobility. Attraverso l'introduzione di tecnologie di geolocalizzazione mostra all'utente l'offerta di servizi su una piattaforma digitale in ambiente web per la raccolta, la produzione e la condivisione delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico, all'analisi dei bisogni dell'utenza, all'informazione degli stessi utenti.
  9-ter. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, nonché tutti i soggetti che offrono servizi di mobilità di persone in ambito urbano, progettano e sviluppano i propri servizi di mobilità valutando l'adesione al modello di cui al comma 9-bis, allo scopo di integrare e incentivare sistemi di trasporto innovativi e sostenibili.
  9-quater. Il modello di cui al comma 9-bis, consente:

   a) ai gestori dei servizi di mobilità di conoscere in ogni momento l'esatta posizione dei mezzi per rimodulare la dislocazione in funzione della richiesta, definire il grado di utilizzo e affollamento delle linee, modificare l'offerta di mobilità in funzione della richiesta dell'utenza;

   b) agli utenti di acquistare on line un biglietto unico digitale per accedere a tutti i servizi integrati di mobilità urbana, configurare l'ottimale itinerario di trasporto, prenotare la salita a richiesta sui mezzi, prendere in carico e rilasciare veicoli in sharing, conoscere gli orari e i costi di tutti i mezzi di trasporto per l'itinerario prescelto, consultare servizi e infrastrutture di mobilità disponibili.

  9-quinquies. La piattaforma di cui al comma 9-bis, è fruibile in rete, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-bis del medesimo decreto.
  9-sexies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è adottato il modello nazionale di mobilità dinamica e sono definiti gli indirizzi per l'attuazione del medesimo.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 798,5 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
200. 23. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Giuliodori.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
a),
capoverso comma 3-
quater)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di potenziare l'offerta del trasporto pubblico, consentendo le adeguate misure di protezione sanitaria attraverso il distanziamento sociale, le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis comma 1, del decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, della legge del 7 agosto 2012 n. 135, sono incrementate di 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2034. Tali risorse sono destinate interamente alla copertura dei costi di esercizio dei veicoli elettrici acquistati in data successiva al 1° gennaio 2019. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1 comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
  4-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili e dell'utenza vulnerabile, a causa del probabile incremento del traffico autoveicolare privato dovuto alla contrazione di capacità del trasporto pubblico locale, è istituito il «fondo di perequazione della sosta gratuita per le persone disabili negli stalli a pagamento e per la sosta rosa» pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021. Tali risorse sono destinate interamente alla copertura delle mancate entrate per i Comuni che deliberano espressamente per consentire la sosta dei veicoli dei disabili negli stalli a pagamento e per la copertura dei costi per predisporre le aree di sosta riservate a donne incinte o con figli di età inferiore a 3 anni. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1 comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
  4-quater. Al fine di garantire la programmazione pluriennale della sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico, nonostante il calo dei ricavi delle aziende esercenti il servizio a causa della crisi sanitaria, al fine di dotare il parco circolante dei migliori sistemi di sicurezza e adeguare i veicoli con la dotazione dei sistemi di ritenzione dei passeggeri, è istituito il «fondo per la sostituzione o l'adeguamento dei mezzi per il trasporto scolastico privi di sistemi di ritenzione dei passeggeri» pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021. Tali risorse sono destinate interamente per la sostituzione o l'adeguamento dei veicoli adibiti al trasporto scolastico al fine di acquistare quelli dotati dei dispositivi di legge per il trasporto scolastico o di adeguare la flotta esistente ove possibile. Le risorse del fondo sono a valere su quelle di cui all'articolo 1, comma 613, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1 comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
200. 16. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Bruno Bossio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.
  5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) al comma 6, sostituire le parole: al 31 agosto 2020 con le seguenti: al 31 ottobre 2020;

   c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo del decreto legislativo n. 285 del 1992;

   d) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi con le seguenti: gli obblighi di cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi previsti dalla legislazione vigente;

    2) al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2021 con le seguenti: fino allo stanziamento di competenza dell'annualità 2021.
200. 63. Cantini, Gariglio, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento delle risorse a decorrere dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo dall'annualità 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza mensile.
  5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle Regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle Regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
200. 24. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo del decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove.
*200. 15. Navarra, Fragomeli, Topo.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture ad uso di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo del decreto legislativo n. 285 del 1992, ed aventi un numero di posti, compreso quello del conducente, da sette a nove.
*200. 30. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 158 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del prolungamento verso nord della linea metropolitana M1 di Brescia fino a San Vigilio di Concesio. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 158 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
200. 8. Bordonali, Donina, Formentini, Eva Lorenzoni.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
200. 9. Capitanio, Andrea Crippa, Centemero, Cecchetti, Toccalini, Grimoldi, Iezzi, Boniardi, Colla.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:

   8-bis. Al fine di favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano anche in vista delle Olimpiadi 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Rho-Fiera verso nord-ovest.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
200. 10. Cecchetti.

  Aggiungere il seguente comma:

  9-bis. Sono incrementate le risorse di cui al comma 5-bis, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, per 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge per 2 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
200. 6. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Buono viaggio)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero con il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti all'interno del settore del trasporto pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di euro 25 milioni per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino ad esaurimento di dette risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di Città metropolitane o capoluoghi di Provincia di un «buono viaggio», pari al 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 30 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I «buoni viaggio» non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei Comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo secondo i seguenti criteri:

   a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi euro 20 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune interessato;

   b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi euro 5 milioni, è ripartita in partì uguali tra tutti i comuni interessati.

  3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
  4. Ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
  5. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
200. 07. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pezzopane, Mura, Serracchiani.

ART. 201.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 40 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2020.
201. 2. Adelizzi.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 e il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*201. 01. Nobili.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 e il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*201. 015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 e il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente comma sono vincolate:

   a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio incostanza di emergenza sanitaria;

   b) per la parte residua, al finanziamento e degli investimenti previsti nei contratti di programma.
201. 02. Gariglio, Bruno Bossio, Pagani, Cantini, Pezzopane, Mura.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche)

  1. In conseguenza della grave crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire il rilancio dell'economia attraverso la ripresa delle opere pubbliche, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con uno o più decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, provvede alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione delle opere pubbliche di valore superiore a 1 milione di euro. L'incarico dei commissari straordinari ha una durata di dodici mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con i medesimi decreti previsti dal comma 1, in caso di opere pubbliche commissionate dai comuni, può nominare quali commissari straordinari i sindaci delle città in cui ricade l'opera.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari straordinari nominati ai sensi del comma 1 operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di libera concorrenza, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge di conversione, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  4. Allo scopo di stabilire in modo celere le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i commissari straordinari, ai quali spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando autonomamente nell'ambito dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, ove potrà essere costituita un'autonoma Struttura commissariale di missione, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. 1 pareri per i progetti delle opere da realizzare verranno acquisiti dai comitati tecnici dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche che all'uopo sono abilitati ad esprimere parere anche per opere oltre i 25 milioni di euro nell'ambito delle opere di competenza commissariale.
  5. Con i decreti di cui al comma 1 sono, inoltre, stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso dei commissari straordinari e degli eventuali sub-commissari, nominati ai sensi del comma 9, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei commissari straordinari e dei sub-commissari sono stabiliti in misura annuale non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari straordinari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.
  6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, i commissari straordinari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione interessata, degli uffici tecnici e amministrativi del comune interessato, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle autorità di distretto, nonché, mediante convenzioni, non onerose, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  7. Agli atti dei commissari straordinari si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  8. I commissari straordinari, nell'esercizio delle funzioni a essi attribuite ai sensi del presente articolo, possono avvalersi e stipulare convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti individuati dall'articolo 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  9. i commissari straordinari possono nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. L'incarico di sub-commissario ha una durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.
  10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  11. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
201. 06. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

  1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
201. 012. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

  1. Al fine di realizzare l'interconnessione Pedemontana-BreBemi (IPB) è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Al fine di realizzare il Sottopasso in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo Intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SS36/SP5 è autorizzata la spesa di 118 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. È autorizzato il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata ferroviaria a servizio del Comune di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-Pavia.
  4. Al fine di contribuire alla manutenzione ed agli interventi conservativi del duomo di Milano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 270,5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
201. 016. Lupi, Colucci, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

  1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
  2. Ai maggiori oneri si provvede per 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 e 2021, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

  Conseguentemente all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 40 milioni.
201. 017. Brunetta.

ART. 202.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al capoverso comma 4, primo periodo dopo le parole: capitale sociale iniziale aggiungere le seguenti: la partecipazione dei lavoratori all'interno degli organi sociali;

    2) al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del precedente comma.
202. 12. Enrico Borghi, Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), capovero comma 4, dopo le parole: prevalente partecipazione pubblica aggiungere le seguenti: previa elaborazione di un piano industriale triennale, da presentare entro trenta giorni alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'approvazione, e che lo stesso preveda alla fine dei tre anni un processo di privatizzazione della compagnia.
202. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  1-ter. Ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
  1-quater. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies, per quei concessionari che ne faranno richiesta sulla base dei bilanci per il periodo 2020 e 2021.
  1-quinquies. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC dovrà tenere conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:

   (i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

   (ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

  1-sexies. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 1-quinquies e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto sarà capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità che definite da ENAC.
  1-septies. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del predetto articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.
202. 5. Nobili.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Conformemente a quanto previsto dai Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 marzo 2020 recante gli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al COVID-19, al fine di sostenere economicamente i cittadini, le famiglie e le imprese che per effetto delle misure di contenimento non possano o non abbiano potuto fruire dei titoli di viaggio aereo acquistati in data antecedente al 9 marzo 2020 per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, gli acquirenti dei medesimi titoli di viaggio possono richiedere alternativamente il rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti ovvero l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Nel caso di richiesta di rimborso in danaro del corrispettivo pagato, i vettori aerei sono tenuti all'erogazione del medesimo entro 30 giorni dalla richiesta formulata secondo le modalità definite da ciascun vettore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
202. 1. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Caffaratto.

  Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

«Art. 202-bis.
(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Terme)

   1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
   2. All'onere derivante, dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
202. 03. Furgiuele.

  Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.
(Aeroporto di Milano-Malpensa)

  1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 265, comma 5.
202. 04. Bianchi.

  Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.
(Disposizioni in materia di navi da crociera)

  1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
202. 06. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.
(Continuità territoriale aerea)

  1. Al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il triennio 2020-2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo da ripartire per le predette esigenze la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provvede al riparto delle risorse fra gli aeroporti. Almeno la metà delle risorse è destinata agli aeroporti di interesse nazionale già ricompresi fra quelli di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'articolo 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
202. 07. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.
(Aeroporto di Brescia-Montichiari)

  1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Brescia-Montichiari, volti al potenziamento dello stesso come hub europeo per il trasporto aereo delle merci e snodo intermodale strategico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
202. 08. Donina, Bordonali, Formentini, Eva Lorenzoni, Raffaele Volpi, Rixi, Dara.

ART. 204.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

   b) al comma 2, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
204. 3. Spadoni, De Girolamo, Galizia, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, Ficara, Marino, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.
(Rilancio piccoli aeroporti)

  1. Al fine di consentire un rilancio delle attività dei piccoli aeroporti nazionali e favorire lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, per l'anno 2020, il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospeso per gli aeroporti con traffico inferiore a 1 milione di passeggeri.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.
204. 01. Adelizzi.

ART. 205.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 205.
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

  1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2020.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
205. 4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Analisi costi-benefici opere infrastrutturali)

  1. Nell'ambito di una ricognizione delle opere infrastrutturali da completare, anche al fine di contenere gli effetti economici e le difficoltà logistiche derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un'analisi costi-benefici della realizzazione dell'opera del ponte sullo Stretto di Messina, per un collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente. Gli esiti dell'analisi di cui al primo periodo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre il 30 settembre 2020.
205. 01. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.
(Disposizioni in materia di incremento dell'accessibilità territoriale ferroviaria del Mezzogiorno e delle aree escluse dall'Alta Velocità)

  1. Al fine di garantire un'equa accessibilità e continuità territoriale nelle regioni attualmente deficitarie dal punto di vista dei servizi ferroviari passeggeri di alta velocità, e nelle more della realizzazione e del completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 a titolo di sovvenzione pubblica a parziale copertura dei costi di esercizio delle imprese ferroviarie che garantiranno servizi ferroviari con caratteristiche di alta velocità sulle tratte tradizionali ad oggi non coperte da tale tipologia di servizi.
  2. La definizione delle tratte o delle sezioni ferroviarie soggette a contributo, la caratterizzazione qualitativa dei servizi ferroviari di alta velocità, l'entità del sussidio per linee e tratte sulla base dello squilibrio della domanda, la frequenza dei servizi minimi da garantire, le modalità di rendicontazione saranno oggetto di gare ad evidenza pubblica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. L'erogazione delle risorse previste al comma 1 è subordinata alla preventiva dichiarazione di compatibilità della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
205.02. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini.

ART. 206.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 «Via Salaria» – variante Trisungo-Acquasanta – 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attività di progettazione relativa al medesimo Intervento, da realizzarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-ter. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 «Via Salaria» – Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attività di progettazione relativa al medesimo intervento, da realizzarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento della tratta autostradale A24 e A25 e della SS n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.
206. 5. Mancini, Pezzopane, Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.
206. 1. Buratti

  Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.
  2. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.
*206. 014. Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello, Alaimo, Zanichelli, Termini, Scerra.

  Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutturazione autostradale)

  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.
  2. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.
*206. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del raccordo autostradale RA 8)

  1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza e di miglioramento infrastrutturale del raccordo autostradale RA 8, ANAS è autorizzata a realizzare tali interventi per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono trasferite ad ANAS, in apposita contabilità separata, dal bilancio dello Stato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
206. 012. Tomasi

ART. 207.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è e sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante;

   b) al comma 2, sostituire le parole: può essere con la seguente: è; sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante.
*207. 4. Mazzetti, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è e sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante;

   b) al comma 2, sostituire le parole: può essere con la seguente: è; sopprimere le parole: nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante.
*207. 5. Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)

  1. Al comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate dal Concedente alla data del 31 luglio 2020».
207. 011. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)

  1. Allo scopo di garantire la celere ricostruzione del tessuto sociale ed economico deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo dello stato di emergenza pandemica e comunque fino al 31 dicembre 2022, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano, di norma, l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE.
207. 012. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.
(Disposizioni in materia di appalti)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, già previste per gli anni 2019 e 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
207. 014. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 207 inserire il seguente:

Art. 207-bis.
(Disposizioni urgenti in materia edilizia)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le parole da: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi» a «accertarne la preesistente consistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di “ristrutturazione ricostruttiva funzionale”, finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 (in G.U. S.G. n. 98 del 29 aprile 2009). Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo articolo 28-bis, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato piano volumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-bis».
207. 020. Tateo, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 208.

  Al comma 3, dopo le parole: Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, aggiungere le seguenti: , Roma-Pescara.
208. 22. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, dopo parole: Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova Ventimiglia, inserire le seguenti: che dovranno essere interessate da un incremento della frequenza giornaliera dei collegamenti.
208. 38. De Giorgi, Rospi, Rachele Silvestri, De Toma, Giannone, Zennaro, Nitti, Angiola.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il Porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e all'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112. Il Ministero delle infrastrutture e. dei trasporti, Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, disciplinano, anche mediante apposita convenzione, i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto, nonché le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico e l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.
208. 14. Bruno Bossio, Navarra, Fragomeli, Topo, Basini, Gariglio, Cantini, Barbuto, Tucci, Parentela, Sapia, Nesci.

  Al comma 4 sostituire le parole: medesime risorse di cui al comma 3, con le seguenti: risorse di cui all'articolo 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di aumentare la sicurezza della rete ferroviaria e viaria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare uno stanziamento pari a 170 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 3, per la soppressione dei passaggi a livello.
208. 15. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzo, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, sostituire le parole: di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, con le seguenti: di euro 14 milioni nel 2020, di euro 26 milioni nel 2021, di euro 34 milioni nel 2022; ·

   b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel 2020, di euro 36 milioni nel 2021, di euro 36 milioni nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia);

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relativi alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario e della logistica.
208. 37. Orlando, Carnevali, Martina, Pastorino.

  Apportate le seguenti modifiche:

   al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le risorse previste dal precedente periodo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

   aggiungere il comma 4-bis:

  4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle «Finali ATP Torino 2021-2025», è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*208. 4. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Apportate le seguenti modifiche:

   al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: le risorse previste dal precedente periodo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

   aggiungere il comma 4-bis:

  4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle «Finali ATP Torino 2021-2025», è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*208. 32. Giacometto, Porchietto.

  Al comma 4 dopo le parole: Variante di Riga, sostituire le parole da: nonché di euro, fino alla fine del comma, con le seguenti: 29 milioni nel 2020, di euro 33 milioni nel 2021, di euro 31 milioni nel 2022, di euro 22 milioni nel 2023, si euro 19 milioni nel 2024, di euro 21 milioni nel 2025 e di euro 15 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio.
208. 27. Gregorio Fontana.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione degli interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
208. 7. Rixi, Di Muro, Foscolo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 50 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione delle fermate S. Paolo, Borgata Quaglia-Le Gru, S. Luigi Orbassano, Dora e Zappata del servizio ferroviario metropolitano (SFM) di Torino.
208. 12. Maccanti, Benvenuto, Caffaratto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di 60 milioni di euro nell'anno 2020 e di 31 milioni di euro nell'anno 2021 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto «Valerio Catullo» di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.
208. 6. Valbusa, Comencini, Lorenzo Fontana, Turri, Paternoster, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
208. 26. Torromino, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. AI fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5.844.041 nel 2020, di euro 5.639.067 nel 2021, di euro 5.418.068 nel 2022, di euro 5.180.964 nel 2023, di euro 5.927.674 nel 2024, di euro 5.658.119 nel 2025, di euro 23.465.982 nel 2026, di euro 20.163.648 nel 2027, di euro 16.844.804 nel 2028, di euro 13.509.364 nel 2029, di euro 10.157.248 nel 2030, di euro 6.788.371 nel 2031 e di euro 3.402.650 nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremotese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Economia e delle Finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
208. 19. Zanichelli, De Girolamo, Spadoni.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 21. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Rixi, Cestari, Gava, Tomasi, Tombolato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

   b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

   c) sviluppo delle reti ferroviarie.

  5-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, del volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  5-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
208. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

  1. Nel rispetto di quanto richiesto dall'Unione europea per accedere al Recovery fund viene posta come opera prioritaria da inserire nel quadro degli investimenti infrastrutturali del Mezzogiorno il ponte sullo stretto di Messina.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con apposito provvedimento individua le procedure necessarie per riattivare quanto abrogato con apposita norma nel 2012, consentendo in tal modo la riattivazione in tempi certi dell'avvio dei lavori.
208. 02. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

  1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del «Piano nazionale d'implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (“European Rail Traffic Management System – ERTMS”)», è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
  2. Le risorse di cui ai comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità Indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione dei contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2006, n. 256 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
208. 03. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. L'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritari o per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione dell'opera. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
208. 09. Gobbato, Cavandoli, Tombolato, Valbusa, Dara, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio dei settore infrastrutturale)

  1. Ai fini del completamento della pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 – Nuova strada del Santo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 in favore della Regione Veneto. All'onere derivante dal presente comma pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
208. 012. Manzato, Vallotto, Badole, Gobbato, Andreuzza, Rixi, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.
(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

  1. Al fine di accelerare la connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dell' ANAS, per la progettazione e la realizzazione del collegamento tra lo scalo portuale di Ancona e la Statale 16, la cosiddetta Uscita a Nord. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
208. 015. Patassini, Paolini, Latini, Rixi, Marchetti, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 209.

  Sopprimere il comma 1.
209. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È autorizzata la spesa 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla Motorizzazione civile per assunzione a tempo determinato di personale idoneo a smaltire l'arretrato degli esami di guida, patenti A e B nelle sedi territoriali più gravate da carenze di organico.
209. 3. Pizzetti, Gariglio, Carnevali, Cantini, Bruno Bossio.

ART. 210.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di ventiquattro mesi. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.;

   al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.».
210. 3. Navarra, Fragomeli, Topo.
(Inammissibile
limitatamente alle parole da:
dopo il comma 3
aggiungere il seguente
, fino alla fine dell'emendamento)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.»;

   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per le sole imprese operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus ovvero negli autoservizi pubblici non di linea, è possibile avvalersi fino al 31 dicembre 2020 delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5-ter. A titolo di ristoro degli oneri straordinari sostenuti per io svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è riconosciuto alle imprese di autotrasporto un extra bonus di quindici centesimi di euro-litro in aggiunta alla fruizione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020.
  5-quater. Il contributo è concesso agli esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ai consorzi, anche in forma societaria, alle cooperative e ai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992 ed è cumulabile con quelli derivanti dalle ordinarie dichiarazioni trimestrali.

  Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 785 milioni.
210. 6. Grippa, Scagliusi, Carla Cantone, Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
(Inammissibile
limitatamente alla lettera
a))

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Razionalizzazione delle attività di revisione veicoli)

  1. Al comma 4 dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole da: «31 ottobre» fino a: «medesimo decreto legislativo,» sono sostituite con le seguenti: «31 agosto 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione circolazione dei veicoli la cui di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.».
210. 05. Fasano, Paolo Russo, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per gli addetti al settore autotrasporto)

  1. Al fine di far fronte allo straordinario sforzo sostenuto dagli esercenti delle attività di trasporto di cose per conto terzi durante la fase di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 in particolare per il trimestre decorrente dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.
  2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, possono richiedere un ulteriore beneficio cumulabile con quelli ordinari e nei limiti di spesa di cui al comma 1, della riduzione compensata di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.
  3. Per le finalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, con apposita delibera straordinaria stabilisce i criteri e le percentuali di rimborso rispetto al fatturato e ai consumi nel periodo di riferimento.
210. 015. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Disposizioni per la nuova accessibilità viaria al sistema portuale di Venezia)

  1. Per la realizzazione di un piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia, in un quadro trasportistico che possa incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare per i flussi merci senza incidere sugli archi urbani, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:

   a) realizzazione della nuova viabilità stradale di collegamento dall'autostrada A57 alla SS 309 Romea ed al sistema portuale di Marghera (bretella di lunghezza 2,9 km categoria C1);

   b) interconnessione a livelli sfalsati in corrispondenza della rotatoria della Rana;

   c) realizzazione dell'attraversamento del canale portuale per l'accesso all'isola portuale;

   d) interconnessione con la viabilità portuale.

  2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210. 017. Giacometti, Andreuzza, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Disposizioni per la viabilità Nord di Padova)

  1. Ai fini della di una soluzione ambientalmente sostenibile del nodo viario di ingresso a NORD di Padova che eviti le gravi difficoltà viabilistiche del quadrante NORD del Comune di Padova, dei Comuni confinanti di Cadoneghe e Vigodarzere e dei comuni dell'Alta Padovana che rappresentano un comparto residenziale, commerciale e produttivo tra i più caratteristici ed importanti del Veneto centrale, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:

   a) una strada extraurbana secondaria, che collega la Tangenziale NORD di Padova, con la direttrici della ex Statali del Santo 307 e SR 308, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul Brenta;

   b) le opere viarie necessarie agli innesti sulla nuova direttrice di uscita da Padova Nord in progetto ed i raccordi con la mobilità debole dei territori interessati;

   c) i tracciati ciclopedonali di accompagnamento e collegamento per aree antropizzate esistenti;

   d) l'attraversamento della linea ferroviaria e del torrente Muson dei Sassi per il collegamento con la zona industriale di Cadoneghe e utilizzo della viabilità esistente fino alla SR308;

   e) la realizzazione di una nuova stazione di fermata sulla linea ferroviaria del SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto) sulla linea Padova Castelfranco-Mestre-Venezia in via di completamento, all'altezza della frazione di Terraglione (Vigodarzere) ai confini con una estesa zona industriale in Comune di Cadoneghe.

  2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
210. 018. Zordan, Manzato, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 211.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2), dopo le parole: convenzioni ovvero accordi comunque denominati aggiungere le parole: a titolo oneroso;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I proventi derivanti dall'affidamento in uso temporaneo di strutture appartenenti agli enti dell'area industriale della difesa sono destinati per la quota del 70 per cento all'ente di appartenenza.
211. 2. Carè.

  Dopo l'articolo 211, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.
(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

  1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle Autorità competenti.
  2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
  3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.
  4. I Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e tese a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione dal contagio del personale operativo e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi inclusi coloro che provengono dall'estero.
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

   a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19;

   b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

   c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

   d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri competenti.
211. 01. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 211, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.
(Misure per la funzionalità del Porto di Venezia)

  1. Al primo periodo del comma 6-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione dell'intero sistema».
  2. Allo scopo di definire un efficace regime di gestione e manutenzione del Sistema Mo.S.E., con il decreto di cui al comma 6-bis sono, altresì, definiti i termini, le modalità e le risorse economiche occorrenti, anche mediante trasferimento delle risorse attualmente disponibili in capo agli organismi che operano nell'ambito della realizzazione e gestione del Sistema Mo.S.E., per la costituzione di apposita struttura pubblica, anche articolata su modelli societari, che sovraintende all'affidamento e alla vigilanza delle attività gestorie e manutentive del Sistema medesimo. La Struttura pubblica è composta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dai Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dalla regione Veneto, dalla Città metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. La Struttura opera a mezzo di una dotazione economica finanziata con oneri a carico del bilancio dello Stato anche per quanto riguarda i conferimenti dei componenti e gli oneri di gestione. A carico del bilancio dello Stato è posto ogni ripianamento delle eventuali passività di bilancio, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al fine di evitare duplicazioni di competenze e oneri ingiustificati, dalla data di costituzione delle Struttura pubblica cessa ogni competenza alla realizzazione e alla gestione del Sistema Mo.S.E. in capo ad altri organismi e il decreto di cui al comma 6-bis disciplina il trasferimento alla Struttura pubblica delle risorse erogate dallo Stato ad organismi comunque competenti per il Sistema medesimo. Il decreto di cui al comma 6-bis disciplina, altresì, il subentro della Struttura pubblica nelle funzioni del Commissario di cui al medesimo comma 6-bis anche per quanto riguarda il raccordo con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, Le passività economiche causate nelle fasi precedenti alla costituzione della Struttura pubblica e le eventuali passività pendenti alla medesima data ovvero sopravvenute, costituiscono oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
211. 02. Vallotto, Rixi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Bitonci, Comencini, Covolo, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Zordan, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 212.

  Sopprimerlo.
212. 4. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 212, è inserito il seguente articolo 212-bis:

Art. 212-bis.
(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia)

  1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 798 del 1984 è inserito il seguente:

   «Art. 18-bis. 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel Comune di Venezia, anche tramite la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al Comune di Venezia 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020 e 2021, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

  2. All'onere pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
212. 01. Pellicani, Fornaro, Rotta, De Menech, Zardini, Dal Moro, Zan.

  Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni per il rilancio dell'accessibilità turistica del Veneto orientale)

  1. Ai fini dell'attuazione di un piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area del Veneto orientale come delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo l, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A4 alle spiagge venete di Tesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare, dai seguenti interventi:

   a) Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);

   b) Scavalco Strada Statale 14 a San Dona di Piave (VE);

   c) Bretella di collegamento SS 14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Jesolo (VE);

   d) Collegamento SR43 Jesolo – Cavallino Treporti (VE);

   e) Completamento circonvallazione di Jesolo (VE);

   f) Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 – «della Venezia Giulia», la SP 41 –«Casale Portegrandi» e la SP 43 – «Portegrandi – Caposile – Jesolo»;

  2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
  3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Veneto. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.
  4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
212. 03. Andreuzza, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 212 inserire il seguente:

Art. 212-bis.
(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di area demaniali nel comune di Caorle)

   1. L'area demaniale del comprensorio denominato «Falconerei», già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, è trasferita al patrimonio disponibile del medesimo comune di Caorle, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004. n. 311.

  2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa ventre meno le pretese dello Stato per canoni pregressi c in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 200.000 euro per l'anno 2019 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia c delle finanze ò autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
212. 06. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto, Bellachioma, Bianchi, Binelli, Bisa, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Cavandoli, Cecchetti, Comencini, De Angelis, Di Muro, Giacometti, Gobbato, Grimoldi, Iezzi, Locatelli, Lolini, Lucchini, Panizzut, Pretto, Racchella, Ribolla, Sutto, Tateo, Tonelli, Zordan.

ART. 213.

  Dopo l'articolo 213, inserire il seguente:

Art. 213-bis.

  1. Al fine di completare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico, in funzione propedeutica alla realizzazione e alla riqualificazione delle strutture e delle infrastrutture previste nel Piano strategico «Taranto Futuro Prossimo» in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto, sono attribuiti al Comune di Taranto 4 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica nell'ambito della «Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contermini al CEP-Salinella. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge».
213. 01. Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

   «1057-bis. In assenza di rottamazione è riconosciuto un contributo di entità inferiore, pari al 20 per cento del prezzo di listino fino ad un massimo di 2.000 euro»;

   b) al comma 1060, le parole: «di cui al comma 1057» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1057 e 1057-bis».
213. 05. Gariglio.

  Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.
(Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)

  1. A fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geo morfologica della città antica, il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rifinanziato di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzati all'incremento della quota del suddetto fondo da destinare alla regione Veneto, al fine di garantire, in coerenza con i provvedimenti emergenziali emanati in materia di TPL, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 i medesimi standard qualitativi del servizio svolto nell'anno 2019.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 80 milioni per l'anno 2020 e ad euro 100 milioni per l'anno 2021 si provvede quanto ad euro 80 milioni per l'anno 2020 e ad euro 70 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto legge, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
213. 08. Brunetta, Gelmini.

  Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

  1. Al fine di ridurre la congestione del traffico nella città metropolitana di Roma capitale e favorire una mobilità sostenibile per i lavoratori pendolari, studenti e i turisti, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la trasformazione delle reti FL4 e FL5 in metropolitane leggere.
213. 09. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 214.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ANAS S.p.A., a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata ad utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «SS42 – Variante Trescore – Entratico».
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 19, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*214. 3. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Cavandoli, Tomasi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ANAS S.p.A., a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata ad utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «SS42 – Variante Trescore – Entratico».
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 19, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*214. 18. Martina, Carnevali, Pizzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ANAS S.p.A., a valere sulle risorse attribuite alla stessa nell'ambito del Contratto di programma a tal fine integrato con le risorse di cui al Fondo previsto al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata ad utilizzare l'importo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per la realizzazione dell'intervento denominata «Collegamento tra SS11-Tangenziale ovest di Milano Variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta a Albairate – tratta B riqualifica SP 114-tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)».
214. 2. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sopprimere il comma 3.
214. 14. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 3 sostituire le parole: e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 con le seguenti: di 80 milioni dal 2021 al 2029 e di 70 milioni di euro annui dal 2030 al 2034;

  Conseguentemente:

   a) al comma 7 sostituire le parole: e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 con le seguenti: 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2029 e 95 milioni dal 2030 al 2034;

   b) all'articolo 229, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
214. 7. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.
*214. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.
*214. 10. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.
*214. 11. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.
*214. 12. Martino, Occhiuto.

  Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.
*214. 13. Bordo, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 dopo le parole: obblighi di servizio pubblico aggiungere le seguenti: nonché ai detentori di carri ferroviari merci, agli operatori logistici multimodali, ai terminalisti ferroviari e alle officine di riparazione di materiale rotabile,;

   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

   «3-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il venticinque per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019.»

   c) dopo il comma 5 inserire il seguente:

   «5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente, legge di conversione sono definite le modalità di assegnazione alle aziende beneficiarie delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3-bis.»;

   d) al comma 6 sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 5-bis.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7 sostituire le parole: Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020 con le seguenti: Agli oneri di cui ai commi 1, 3 e 3-bis, del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020.

   b) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.
214. 5. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Berardini.

  Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente;

Art. 214-bis.
(Contributo straordinario in favore aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale)

  1. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le aziende di trasporto di linea interregionale di competenza statale che non beneficiano già di contributi o rimborsi pubblici e attestino una riduzione del fatturato relativo al primo semestre del 2020 di almeno il trenta per cento rispetto al fatturato relativo al primo semestre del 2019.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono definite le modalità di assegnazione delle risorse complessivamente stanziate di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.
214. 05. Epifani.

  Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

  1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*214. 01. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

  1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*214. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

  1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*214. 04. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

  1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*214. 06. Mandelli.

  Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Fondo per le aziende di trasporto di linea Interregionale)

  1. Nello stato di previsione dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2020 per pedaggi autostradali da parte delle aziende di trasporto di linea interregionale di competenze statale.
  2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*214. 08. Paita.

ART. 215.

  Al comma 1, dopo le parole: relativi provvedimenti attuativi, inserire le seguenti: e comunque fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,.
215. 2. Cabras, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Zone a traffico limitato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
  2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*215. 04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Zone a traffico limitato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
  2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*215. 05. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Zone a traffico limitato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
  2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*215. 08. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Zone a traffico limitato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i comuni non possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei servizi di linea interregionali di competenza statale all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
  2. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 2,5 milioni euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*215. 012. Mandelli.

  Dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)

  1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconosco un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.
  2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.
  4. Agli eventuali oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 200, comma 1 del presente decreto-legge.
215. 07. Spena, Pella, Battilocchio, Marrocco, Giacomoni, Polverini, Sozzani, Zanella, Mulè, Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

  1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l'anno 2020, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
  2. Le risorse di cui al presente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2020, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 241, nonché a valere sulle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, secondo quanto disposto dall'articolo 242.

  Conseguentemente, all'articolo 242, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.
215. 06. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Sibilia, Fasano, Ferraioli, Nevi.

  Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 30 maggio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 30 agosto 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020 nonché la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 30 settembre 2020.».
215. 09. Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Emiliozzi.

  Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Sospensione dei termini del versamento delle tasse automobilistiche nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle tasse automobilistiche aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
215. 014. Gava.

  Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Misure di sostegno alla accelerazione della realizzazione di interventi infrastrutturali strategici regionali)

  1. I Presidenti delle regioni, allo scopo di dare impulso alle attività di investimento infrastrutturale, in deroga all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano fino ad un massimo di venti interventi ritenuti di interesse strategico regionale ed urgenti nell'ambito delle opere per lo sviluppo sostenibile del territorio che, con precedenza, riguardino la salute dei cittadini e la mobilità sostenibile, il cui importo complessivo a base d'appalto dei lavori non sia inferiore a 50 milioni di euro.
  2. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di cui al comma 1, i Presidenti delle regioni procedono alla nomina di commissari straordinari, scelti, prioritariamente, fra i sindaci dei comuni sul cui territorio l'opera insiste.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.
  4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari sono abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  5. Nell'atto di nomina commissariale, il Presidente della regione, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera programmata, determinerà la durata massima dell'incarico, minimo triennale, prorogabile. Con successivo atto, il Presidente della regione determina il compenso del commissario con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 209. Il commissario procede direttamente all'organizzazione di una struttura commissariale di supporto informandone il Presidente della giunta regionale.
215. 017. Occhiuto, Paolo Russo.

ART. 216.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 novembre 2020;

   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 con le seguenti: entro il 30 novembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di novembre 2020.

   c) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sopprimere le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023;

    2) sostituire le parole: anche attraverso la proroga della durata del rapporto con le seguenti: nonché attraverso la proroga almeno triennale della durata del rapporto;

    3) dopo le parole: al contratto di concessione aggiungere le seguenti: Il concedente può respingere l'istanza di revisione di cui al presente comma solo per gravi motivi di interesse pubblico espressamente motivati e, in ogni caso, esclusivamente qualora il concessionario si sia reso inadempiente di uno o più obblighi derivanti dal rapporto concessori prima del 31 dicembre 2019;

    4) aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato accordo, anche qualora le parti non intendano recedere dal contratto, l'ente concedente ha altresì l'obbligo di provvedere all'indennizzo del concessionario per un importo pari a tre dodicesimi del canone annuale pattuito.

  Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Ulteriori misure di sostegno e rilancio del settore sportivo)

   1. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e a condizione che tali interventi siano realizzati entro la fine del 2020 la misura del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 177 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è innalzata all'80 per cento e all'articolo 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «limite complessivo di 13,2 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «limite complessivo di 50 milioni di euro»;
   2. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 398 del 1991 il mantenimento dei livelli di liquidità necessari a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è forfettizzata in misura pari al novanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
   3. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è estesa per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ai ragazzi di età compresa entro i 24 anni.
   4. Per gli anni 2020 e 2021, è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento dei corrispettivi in denaro erogati ai sensi dell'articolo 90, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
   5. Entro il limite massimo di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie attraverso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché attraverso società sportive professioniste.
216. 32. Rossi, Lotti, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, De Menech, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: al 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: al 30 settembre 2020;

   b) alla lettera b) le parole: entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
216. 18. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: 25 marzo 2020, n. 19 sono aggiunte le seguenti: nonché del regime di ripresa graduale delle attività medesime conseguente all'articolo 1, lettere e), f) e g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alle relative linee guida nazionali e regionali ed ai relativi protocolli attuativi,;

   b) le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023 sono sostituite dalle seguenti: in essere;

   c) dopo le parole: effettuati o programmati sono aggiunte le seguenti: , nonché qualora il concessionario dimostri, attraverso i bilanci o con qualsiasi altra documentazione probatoria, che sia necessario un periodo di tempo maggiore per recuperare i minori ricavi legati alla riduzione delle attività sportive e per fare fronte ai maggiori costi derivanti dal rispetto delle misure di prevenzione anti-covid ed in generale dalla necessità di garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di adeguata sicurezza sanitaria.
216. 17. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 con le seguenti: per tutte le tipologie di rapporti.

  Conseguentemente:

   dopo le parole: o programmati aggiungere le seguenti: degli oneri imprevisti sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi.

   dopo le parole: contratto di concessione aggiungere le seguenti: conformemente agli articoli 165 e 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
*216. 25. Fassina.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 con le seguenti: per tutte le tipologie di rapporti.

  Conseguentemente:

   dopo le parole: o programmati aggiungere le seguenti: degli oneri imprevisti sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi.

   dopo le parole: contratto di concessione aggiungere le seguenti: conformemente agli articoli 165 e 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
*216. 30. Pastorino.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023 con le seguenti: per tutte le tipologie di rapporti.

  Conseguentemente:

   dopo le parole: o programmati aggiungere le seguenti: degli oneri imprevisti sopportati e degli oneri relativi ai nuovi investimenti che si rendessero necessari per l'adeguamento degli impianti a nuove disposizioni e alla riqualificazione e rilancio degli stessi.

   dopo le parole: contratto di concessione aggiungere le seguenti: conformemente agli articoli 165 e 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
*216. 35. Orfini.

  Al comma 2 sostituire le parole: dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2023 con le seguenti: della data di scadenza.
216. 26. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella.

  Al comma 2, sopprimere le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023.
*216. 16. Valente, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: in scadenza entro il 31 luglio 2023.
*216. 29. Pastorino.

  All'articolo 216 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, dopo la parola: conduttore, aggiungere le seguenti: qualora abbia i requisiti e le finalità proprie delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, il cui registro è stato istituito presso il CONI della legge n. 289/02, articolo 90, commi 20 e 21;

   b) dopo le parole: canone contrattualmente stabilito, aggiungere le seguenti: Al locatore è riconosciuto un indennizzo pari al 60 per cento del mancato introito derivante dall'applicazione dalla riduzione del canone locatizio, previsto dal presente comma. Al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, di cui al presente decreto-legge.
216. 24. Elvira Savino.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ai contratti di abbonamento aggiungere le seguenti: , anche di durata uguale o superiore ad un mese,
216. 20. Torto, Iovino, Faro.

  Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Estensione alle aree demaniali lacuali e fluviali dell'estensione quindicennale della durata delle concessioni)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 682 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999»;

   b) al comma 683 dell'articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: «le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle aree demaniali marittime, fluviali e lacuali gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999».
216. 05. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprite 2020, n. 23 in materia di Finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «90 milioni di euro»;

   b) al comma 2, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro»;

   c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

   «2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ai finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, per una quota del quaranta per cento alle erogazioni di importo fino a 30.000 euro, e, per una quota del sessanta per cento, a quelle di importo superiore a 25.000 euro e fino ad un importo di 300.000 euro.»;

   d) al comma 3, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «105 milioni di euro».

  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la cifra: 800 con la seguente: 730.
216. 09. Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di impianti sportivi)

  1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2020»;

   b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».

  2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in un periodo non superiore a tre anni, a meno che non intervenga con interventi infrastrutturali necessari per garantire il distanziamento sociale dei fruitori, comunque non superiore ad anni cinque in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
  3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
  4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.
216. 023. Nobili.

ART. 217.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
217. 17. D'Ettore.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di provvedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, sono direttamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
217. 25. D'Attis.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021 una quota pari al 4 per cento dei compensi annuali dei calciatori dei club di serie A nonché una quota del 2 per cento dei compensi degli agenti sportivi viene versata, per ciascun anno, a titolo di Contributo di Solidarietà, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1.
217. 32. Zennaro, Rospi, Nitti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.
217. 1. Trano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
  3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono, le controversie, anche di natura risarcitoria, nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-ter, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 662 milioni.
217. 24. D'Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

  Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.
(Fondo per l'innovazione nello Sport)

  1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per l'innovazione nello Sport», cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di venture capital operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.
  3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il «crowfunding» e la sottoscrizione di «mini bond».
  4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
  5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.
  6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società «in house», ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.
  7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*217. 01. Lupi, Colucci, Germanà, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.
(Fondo per l'innovazione nello Sport)

  1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per l'innovazione nello Sport», cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di venture capital operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.
  3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il «crowfunding» e la sottoscrizione di «mini bond».
  4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
  5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.
  6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società «in house», ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.
  7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*217. 011. Valente, Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Zanichelli, Giuliodori.

  Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.
(Sostegno alle attività sportive universitarie)

  1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle relative strutture e impianti per la pratica dello sport negli atenei pesantemente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977 n. 394 è integrata di ulteriori 4 milioni di euro.
217. 06. Navarra, Rossi, Pezzopane.

ART. 218.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. I contributi per sponsorizzazioni sportive, fino ad un massimo di diecimila euro, corrisposti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche su richiesta dell'interessato sono trasformati in credito d'imposta nella misura del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.
218. 2. Tasso.

  Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in internet, nei limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
  5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al l'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
218. 05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 218, aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
218. 011. Marin, Barelli.

ART. 220.

  Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.
(Istituzione del fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere)

  1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, nonché al fine di rafforzare strutturalmente gli strumenti a sostegno delle vittime medesime, anche a supporto degli interventi di contrasto alle emergenze sanitarie, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.
  2. Finalità del Fondo è quella di sostenere e tutelare economicamente i soggetti che denunciano uno dei reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, e contrastare la dipendenza economica dal soggetto maltrattante, tramite l'erogazione di indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità.
  3. Possono accedere al Fondo le vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero una misura di cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.
  4. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si conclude con l'archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l'istante che ha ottenuto accesso ai benefici, ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto.
  5. L'accesso al Fondo è stabilito entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.
  6. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di solidarietà per i soggetti denuncianti violenza di genere, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento suddetto ed è composto:

   a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

   b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

   c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

   d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

   e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

   f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

  7. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
  8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.
  9. La corresponsione delle indennità economica, dei prestiti agevolati e delle altre misure volte alla formazione professionale e all'imprenditorialità è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 3. Ove necessario, ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria.
  10. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell'istante.
  11. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
  12. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardante il presente Fondo.
  13. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare uno o più decreti per disciplinare il funzionamento del Fondo e del Comitato di cui al presente articolo.
  14. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5:

   sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 798 milioni;

   sostituire le parole: 90 milioni, con le seguenti: 85 milioni.
220. 02. Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.
(Istituzione del Fondo per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito un Fondo, con una dotazione di 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli anni pregressi.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 732 milioni di euro per l'anno 2020 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
220. 03. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 220, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.
(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professioni)

  1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città Metropolitane e gli altri enti locali, devono provvedere, entro il 31 ottobre 2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5 marzo 2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione alla cessione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.
220. 05. D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Zanichelli, Giuliodori.

ART. 221.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 221.
(Modifiche all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale»;

    2) al comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) l'estensione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici al fine di consentire che l'accesso dell'utenza venga scaglionato per evitare assembramenti e al fine di consentire la distribuzione su più turni orari del personale amministrativo addetto al servizio per rispettare il distanziamento tra i dipendenti»;

    3) al comma 7, è soppressa la lettera g);

    4) al comma 7, lettera h), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo che anche solo una parte faccia pervenire motivata richiesta di trattazione da remoto ovvero in presenza entro dieci giorni dalla data dell'udienza calendata, si svolgono con le suddette modalità le udienze di ammissione dei mezzi di prova di cui all'articolo 183, comma 7, del codice di procedura civile, le udienze per l'esame della Consulenza Tecnica d'Ufficio, le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni, le udienze fissate ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Il giudice, con comunicazione da inviare a cura della cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza calendata, assegna alle parti un termine per il deposito di sintetiche note scritte sino a tre giorni prima ed un termine per repliche sino ai giorno prima dell'udienza calendata. Il giudice, il giorno fissato per l'udienza, redige il verbale nel quale, previa verifica che le comunicazioni ai difensori a cura della cancelleria siano state regolarmente effettuate, dà atto del deposito di note scritte ed eventuali repliche ed assume i conseguenti provvedimenti. Nel caso di mancato deposito di note scritte da parte di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti dall'articolo 309 del codice di procedura civile»;

    5) al comma 7, lettera h-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice, con provvedimento reso fuori udienza, formula i quesiti e demanda alla cancelleria di inoltrarli al consulente con invito a convocare le parti per dare inizio alle operazioni peritali. Il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.»;

    6) al comma 12-quater, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo,» e, al terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «su richiesta degli uffici del pubblico ministero,»;

    7) al comma 12-quater.2, sono soppresse le seguenti parole: «presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo» e, all'ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «su richiesta degli uffici del pubblico ministero,»;

    8) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
221. 2. D'Orso, Suriano, Martinciglio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 221, aggiungere il seguente:

Art. 221-bis.
(Disposizioni in materia di notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali)

  1. Fino al 31 ottobre 2020, le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, possono essere effettuate presso gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni presenti sull'«Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri» (Indice P.A.), utilizzando i pubblichi elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia
221. 04. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 222.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 222.
(Disposizioni a sostegno delle filiere produttive in crisi)

  1. Al fine di sostenere le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto a favore delle imprese vitivinicole, florovivaistiche, agrituristiche, brassicole, apistiche e della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il quarto trimestre dell'anno 2019 e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2020 a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di 500 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
222. 25. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Bisa, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo, della pesca inserire la seguente: , ippica.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto Fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico Erariale di competenza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e destinato al settore, per gli anni 2020, 2021 e 2022.
222. 3. Morrone, Cantalamessa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il 15 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato allo stanziamento di incentivi per l'acquisto di materie prime agricole ed agroalimentari di origine italiana di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
  1-ter. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, del settore HoReCa, del commercio di vicinato, della trasformazione agroalimentare, è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 20 per cento degli acquisti di materie prime agricole, della pesca e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 50.000 euro. Qualora l'acquisto avvenga nell'ambito di un accordo di filiera locale con agricoltori e pescatori, si riferisca a prodotti DOP, IGP, Biologici, o comunque certificati da un disciplinare di qualità, o proveniente dai Distretti del cibo istituiti dall'articolo 1, comma 499 della legge n. 205 e dalle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2915 n. 194 il credito ammonta al 30 per cento. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
  1-quater. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 2.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020.
  1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui ai commi 1-ter e 1-quater, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
  1-sexies. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-ter e 1-quater si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti contenuti dentro i confini regionali.
222. 27. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Gribaudo, De Menech, Pezzopane, Maglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo la parola: «agroalimentare» aggiungere le seguenti: «nonché del settore ittico»;

   b) al medesimo comma 1, dopo la parola: «agroalimentari» aggiungere le seguenti: «nonché dei settore ittico».

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al settore ittico ai sensi del comma 1-bis.
222. 29. Benedetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano, la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
222. 8. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La dotazione del fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5 sostituire le cifre: 800 e 90 rispettivamente con le seguenti: 755 e 65.
222. 15. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale delle filiere agroalimentari incentivando una maggiore integrazione ed una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 100 mila euro per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521».
222. 5. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.
(Misure a sostegno del settore florovivaistico)

  1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
222. 09. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.
(Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori, quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 40 milioni per l'anno 2020.
  2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo e pari a 40 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
222. 020. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Fornaro, Scerra, Zanichelli, Giuliodori.

  Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.
(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)

  1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000 ettolitri/annui, così definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962 n. 1354, che abbiano subito danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali» con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle giacenze di prodotto che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è rimasto invenduto ed è deperito.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed in utilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 265 comma 5 del presente provvedimento.
222. 022. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Zanichelli, Giuliodori.

  Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.
(Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico.

  2. All'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 le parole da: «esclusivamente» ad «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
  3. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016 n. 242 è aggiunto in fine il seguente comma:

    8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
222. 023. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Zanichelli, Giuliodori, Fassina.

  Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni, dalle eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 680 milioni.
222. 036. Marco Di Maio, Gadda, Scoma, Moretto.

ART. 223.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Considerate le differenti realtà vitivinicole regionali le regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal DOC più il supero di campagna.

   Al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , che devono tener conto delle differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del vino prodotto soggetto a riduzione di resa.

   Al comma 2 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.
223. 3. Gastaldi, Giaccone, Liuni, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 223, aggiungere il seguente:

Art. 223-bis.
(Misure in materia di controllo e contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.».
223. 05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 224.

  All'articolo 224, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 3-decies aggiungere il seguente:

  3-undecies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-decies, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un tavolo tecnico con funzione consultiva e di monitoraggio per lo sviluppo e la promozione della disciplina e delle tecniche di coltivazione acquaponica ed idroponica, nonché per lo studio di azioni finalizzate alla valorizzazione e all'incentivazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dallo stesso Ministero in collaborazione con aziende e con operatori del settore.;

   b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  6. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche.» è aggiunto: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
  7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010 (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000), priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  8. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni lavorative non denunciate, ad ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 8.
  10. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
  11. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.
  12. All'articolo 38, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il periodo da «l'INPS» a «vigente» con il seguente: «l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità».
  13. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto e comunque di subconcessione».

  14. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 11 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.
   2. L'organizzazione prescelta convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 11. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti e, il processo verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione, è sottoscritto da tutti gli intervenuti».

  15. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle dogane e dei monopoli.», sono aggiunte le seguenti: «Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al presente comma, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto.».

  16. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» inserire le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;

   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  17. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  18. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  19. All'articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250.

  20. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario».
  21. All'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-quater è aggiunto il seguente periodo: «In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Di conseguenza le parole “ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata” sono soppresse»;

   b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

   «4-septies. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma 4-quater si intendono dovute in misura fissa; di conseguenza al comma 4-bis le parole: “L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa” sono soppresse».

  22. Dall'attuazione del comma 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  23. Per i tecnici che esercitano le competenze professionali relative alla rilevazione e valutazione dei danni da: avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie alle produzioni vegetali, avversità atmosferiche ad impianti e strutture, così come i danni da epizoozie alle produzioni zootecniche, ovvero ai professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, si applicano le regole fiscali in vigore per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio vigenti.
224. 9. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra, Giuliodori, Fassina.

  Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 4-novies, sono aggiunti i seguenti:

   «4-decies. Al fine di assicurate la continuità aziendale delle imprese della pesca e di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 217, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  4-undecies. Per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 4-octies, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato con le modalità di cui al comma 4-octies».
224. 13. Mulè, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, primo periodo, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis si provvede mediante incremento, a decorrere dal mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. A tal fine all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
224. 15. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e province autonome, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150, in scadenza nel 2020, o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
224. 4. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
224. 5. Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-ter le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché»;

   b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

   «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

   b) sono revocati i pignoramenti in essere».
224. 6. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Per il ristoro delle imprese agricole della regione Marche danneggiate dall'eccezionale ondata di maltempo del mese di maggio 2020, è erogato un finanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Ai fini dell'individuazione delle imprese aventi diritto, la regione Marche delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 770.
224. 28. Baldelli, Acquaroli, Morgoni, Patassini, Terzoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Annibali, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di ridurre gli impatti ambientali del settore zootecnico mediante azioni volte a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è avviata una sperimentazione tramite l'utilizzo di miscele di batteri saprofiti associati a enzimi catalitici termos labili incapsulati e relativi composti eutrofici aventi la finalità di rapido innesco del processo di digestione microbiologica della sostanza organica, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e delle fermentazioni utili nelle deiezioni. Alla suddetta sperimentazione sono assegnate risorse pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. La sperimentazione è avviata mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartite» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
224. 18. Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Nevi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di favorire l'utilizzo di grano duro di produzione nazionale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla modifica del proprio decreto del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2017, n. 191, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», prorogando le disposizioni ivi previste fino al 31 dicembre 2023 e prevedendo che, per l'apposizione sull'etichettatura della pasta della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
224. 19. Spena, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Cillis, Cadeddu.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 le regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise provvedono al ritiro del latte di bufala eccedente presso gli allevamenti che riforniscono caseifici concessionari del marchio comunitario DOP Mozzarella di bufala campana, per destinarlo ad alimento per le filiere animali o ad altra finalità che ne consenta un utile impiego, secondo modalità previste da un decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Gli acquisti di prodotto da parte dei trasformatori a prezzi inferiori di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo contrattualmente stabilito costituiscono pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019. Per le finalità del presente comma sono stanziate risorse nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 da erogare alle citate regioni in proporzione alle quantità di prodotto ritirato. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la seguente: 780.
224. 20. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.
(Limite al consumo di superficie agricola)

  1. A seguito dell'emergenza COVID-19, che ha messo in evidenza la necessità di aumentare la capacità produttiva del nostro Paese delle materie prime legate alle produzioni alimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.
  2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, delle previsioni di crescita demografica verificabili secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e della presenza e quantità di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di centottanta giorni alla deliberazione di cui al comma 2, le determinazioni di cui al comma 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e acquisito il parere della Conferenza unificata.
  4. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno dieci anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e più restrittive disposizioni esistenti.
  5. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 4 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, pena la nullità dell'atto.
  6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 4 al trasgressore si applicano la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti.
  8. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
224. 044. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere i seguenti:

Art. 224-bis.
(Sistema ClassyFarm)

  1. A seguito dell'emergenza COVID-19, al fine di valutare il rischio degli operatori che allevano animali destinati alla produzione di alimenti, il benessere animale, la salute animale, l'uso di sostanze antimicrobiche e per la lotta alle pratiche commerciali sleali, è istituito presso il Ministero della salute il sistema informativo ClassyFarm per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni per la programmazione dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento UE 625/2017 e per la verifica del rispetto delle regole per la condizionalità di cui ai regolamenti (UE) 1307/2013 e 809/2014.
  2. A far data dal 31 dicembre 2021, gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti ad alimentare il sistema informativo ClassyFarm secondo le regole e le procedure individuate con decreto del Ministro della salute da adottarsi d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Nel decreto di cui al comma 2 sono previste modalità semplificate per gli operatori responsabili di stabilimenti di piccole dimensioni individuati sulla base del numero di animali detenuti per ogni specie.
  4. La registrazione al sistema ClassyFarm è un prerequisito essenziale per gli operatori che intendono aderire a percorsi di certificazione volontaria sul benessere animale, salute animale ed uso delle sostanze antimicrobiche.
  5. Il finanziamento del sistema informativo ClassyFarm è assicurato con le risorse interne al Ministero della salute.

Art. 224-ter.
(Sostenibilità delle produzioni agricole)

  1. Con riferimento all'emergenza COVID-19, che ha evidenziato la fragilità del sistema produttivo e in linea con gli obiettivi dell'Agenda di Sviluppo Sostenibile, si delega il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali all'istituzione di un sistema univoco di sostenibilità delle produzioni agricole a partire da quelle di maggior interesse economico con il fine di migliorare il sistema, scongiurare pratiche commerciali sleali e come strumento di promozione nei mercati esteri.
224. 042. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.
(Misure per sostenere la filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati».

  2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
*224. 05. Magi, Davide Aiello, Baldino, Berti, Brescia, Bruno Bossio, Casa, Caso, Corneli, Daga, Ficara, Giannone, Giarrizzo, Giuliodori, Licatini, Olgiati, Pallini, Papiro, Penna, Perantoni, Andrea Romano, Sarli, Serritella, Sodano, Tasso, Termini, Trano, Elisa Tripodi, Ungaro, Giordano, Luciano Cantone, Lombardo, Pini, Saitta, Di Lauro, Masi, Sportiello, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.
(Misure per sostenere la filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati».

  2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico»
*224. 030. Sodano, Giuliodori, Buompane.

  Dopo l'articolo 224 aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.
(Disposizioni per favorire il rilancio del settore avicolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

  1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi».

  2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge provvedono alla modifica dell'articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» prevedendo l'inserimento in etichettatura del riferimento al «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 71.
224. 027. Perego Di Cremnago, Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

  1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi».

  2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita: a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

   i) «prodotto lavato e pronto per il consumo», o

   ii) «prodotto lavato e pronto da cuocere»;

   iii) «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere»;

   per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.
*224. 01. Gadda, Scoma.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

  1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi».

  2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita: a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

   i) «prodotto lavato e pronto per il consumo», o

   ii) «prodotto lavato e pronto da cuocere»;

   iii) «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere»;

   per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.
*224. 020. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere il seguente:

Art. 224-bis.

  1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi».

  2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita: a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

   i) «prodotto lavato e pronto per il consumo», o

   ii) «prodotto lavato e pronto da cuocere»;

   iii) «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere»;

   per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.
*224. 040. Tomasi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Cavandoli.

ART. 225.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 62 con le seguenti: dall'articolo 68;

   b) al comma 1, sostituire le parole da: con esclusione alla fine del comma con le seguenti: con l'esclusione, per l'intera durata di tali mutui, della possibilità di assunzioni di personale che non siano di operai stagionali o di sostituzione di personale collocato in quiescenza.
225. 2. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18. determini l'impossibilità da parte dei Consorzi di bonifica e degli Enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inclusi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse ed attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
  6-ter. L'utilizzo delle economie è consentito limitatamente alle somme che, in quanto già erogate in anticipazione, sono nella disponibilità degli Enti alla chiusura del finanziamento dell'opera, costituendo, pertanto, un debito nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
  6-quater. L'utilizzo delle economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, possono essere utilizzate per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tal fine gli enti interessati rivolgono istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificata la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente utilizzo; conclusi gli interventi autorizzati, gli enti rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti che sono detratti dalla gestione da cui derivano.
  6-quinquies. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi, è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e alla assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Consorzi di bonifica e Enti irrigui.
225. 1. Marco Di Maio, Del Sesto.

  Dopo l'articolo 225, aggiungere il seguente:

Art. 225-bis.
(Misure urgenti per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici
e naturalistici con animali)

  1. Al fine di garantire i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa della mancata opportunità di lavorare con le scuole a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni in conseguenza della sospensione dell'attività finalizzata al benessere degli animali ed alla gestione degli impianti e grandi vasche, è previsto per l'anno 2020 un contributo pari al 30 per cento del fatturato annuo in riferimento al periodo d'imposta 2019, fino ad un limite massimo di 2.000.000 di euro.
  2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: «turistica» sono aggiunte le seguenti: «giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
225. 06. Flati, Faro, Testamento, Papiro, Corneli, Gallinella, Gagnarli.

ART. 226.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore a 50 milioni di euro, è destinata all'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte vaccino, con stagionatura minima 20 mesi, con relativo porzionamento sottovuoto.
226. 1. Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che, entro il 30 giugno 2020, con provvedimento del Direttore generale, individua le tipologie di prodotto, dando priorità a quelli del settore lattiera-caseario e di quello suinicolo, nonché le modalità di distribuzione.
226. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.
(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

  1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100 mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
226. 030. Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.
(Sostegno alle imprese colpite da Xylella fastidiosa)

  1. Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della Xylella fastidiosa sono concessi contributi a fondo perduto di euro 20.000 per il ristoro dei danni, nel rispetto dei limiti stabili dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020) 1893 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
226. 031. Elvira Savino, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.
(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
226. 041. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 226, aggiungere il seguente:

Art. 226-bis.
(Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)

  1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché per contribuire al rafforzamento delle produzioni di qualità e migliorare la competitività dei produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato «sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva».
  2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:

   a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

    1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli aspetti nutrizionali e salutistici;

    2) particolari metodi di produzione;

    3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di salute delle piante, risparmio di risorse e tutela ambientale;

   b) il regime è aperto a tutti i produttori;

   c) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un organismo di controllo indipendente;

   d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.

  2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo prodotto, così come disposto dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da un'unica autorità pubblica o un unico organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della «verifica ispettiva congiunta». In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari, da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della «verifica ispettiva collegiale».
  3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di produzione possono recare sulle etichette di vendita il marchio di qualità «olio extravergine di oliva di qualità eccellente». Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di gestione di cui al comma 1.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al comma 1, lettera c) ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.
226. 050. Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

ART. 227.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 aggiungere le seguenti , nonché nelle aree marine protette, nonché sostituire le parole Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese con le seguenti Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese

   sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 40 milioni ai sensi dell'articolo 265, quanto a 6,5 milioni di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il per il finanziamento del programma per la riduzione delle emissioni delle navi tramite l'utilizzo del GNL, nonché quanto a 3,5 milioni di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

   al comma 3,sostituire le parole avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA con le seguenti avere la sede operativa all'interno di una ZEA o di un'area marina protetta.

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA sono sostituite dalle seguenti micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA.
227. 10. Braga, Deiana, Muroni, Fregolent, Terzoni, Pezzopane, Incerti, Plangger.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1 sostituire le parole: 40 milioni, con le seguenti: 60 milioni;

   b) al comma 1 sostituire le parole: aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, con le seguenti: disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

   c) Dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore.»;

   d) al comma 2 sostituire le parole 40 milioni, con le seguenti 60 milioni.

   e) al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e abbiano localizzato la propria attività o unità produttiva di beni e di servizi nella Zona Economica Ambientale come definita a sensi del comma 1 dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. In ogni caso gli operatori economici devono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   f) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: ciascuno dei parchi nazionali, sono sostituite dalle seguenti: ciascuna area protetta nazionale ai sensi del Titolo II della legge n. 394 del 1991;

   b) al comma 2, le parole: nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, sono sostituite dalle parole: all'interno delle aree protette nazionali ai sensi del Titolo II della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
227. 2. Vianello, Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Masi, Zanichelli.

  Apportare le seguenti modifiche:

  3) al comma 1 sostituire le parole: aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, con le seguenti: disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  4) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
227. 9. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.
227. 14. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini, Parolo, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 227 aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.
(Disposizioni relative all'integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:
  526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024;
  526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 380 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile;
  526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.
  526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.
  526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
  526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a 526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, gli effluenti zootecnici devono rappresentare almeno il 40 per cento in peso del piano di alimentazione complessivo dell'impianto riconvertito. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.

  Conseguentemente,

   all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni sono sostituite dalle seguenti: 650 e le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20.
227. 010. Fregolent, Cassese.

ART. 228.

  Sopprimerlo.
*228. 13. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Sopprimerlo.
*228. 7. Prestigiacomo, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti.

  Sopprimerlo.
*228. 4. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 2. Gava, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 3. Mor.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 6. Cattaneo, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 8. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
**228. 14. Rotta.

  Dopo l'articolo 228, aggiungere il seguente:

Art. 228-bis.
(Ampliamento platea beneficiari bonus idrico)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è inserito il seguente:

   2-bis. Al fine di attenuare l'impatto delle tariffe dei servizi essenziali sulle famiglie e per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, provvede ad emanare una delibera che preveda l'ampliamento della platea di beneficiari della tariffazione sociale prevista dall'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 anche a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 23.000 euro. All'interno della medesima delibera, provvede anche a rivedere l'utilizzo dei fondi residui derivanti da tariffa, accumulati da ciascun gestore per questo specifico fine, al fine di garantire il mantenimento di essi a disposizione deglutenti in difficoltà.
228. 014. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 228 inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Ripristino dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo rifiuti previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

  1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
228. 015. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 228, inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Finanziamento secondo stralcio Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

  1. Il comma 155 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

   «155. Al fine di contrastare i fenomeni di carenza idrica in atto ed aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici delle infrastrutture idriche, è avviata l'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, ed a tale scopo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 100 milioni di euro per la sezione “invasi”. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265.»
228. 016. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 229.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: di tutti i soggetti residenti in Italia.
229. 87. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: residenti maggiorenni con le seguenti: soggetti maggiorenni che risiedono, studiano o lavorano.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
229. 11. Nobili.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ovvero nei Comuni inserire le seguenti: e nelle Unioni di comuni.
229. 83. Braga, Pagani, Zardini, Pezzopane.

  Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: 50.000 con le seguenti: 35.000.
229. 13. Nobili.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: veicoli aggiungere le seguenti: o imbarcazioni.

  Conseguentemente, allo stesso comma 1, lettera a) dopo le parole: a due tempi aggiungere le seguenti: 110 motori a combustione interna destinati alla propulsione di un'imbarcazione, fuori o entro bordo e dopo le parole: ogni motociclo aggiungere le seguenti: o motore di imbarcazione.

  Conseguentemente, nello stesso periodo dopo le parole: veicoli aggiungere le seguenti: o imbarcazioni.
229. 5. Moretto, Paita.

  Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole: legge 28 febbraio 2020, n. 8, inserire le seguenti: purché prodotti da imprese italiane,.
229. 97. Gava, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: per una delle destinazioni d'uso previste. inserire i seguenti periodi: In alternativa al «buono mobilità» e a valere sulle medesime risorse di cui al terzo periodo del presente comma, può essere riconosciuto un «buono parcheggio» pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque, non superiore a 200 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per il pagamento di parcheggi a tariffa oraria delimitati da striscia blu e siti in zone a traffico delimitato. Il «buono parcheggio» deve essere richiesto in unica soluzione e alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante le spese sostenute ai sensi del quinto periodo;

   2) sostituire le parole: del beneficio di cui al terzo periodo con le seguenti: dei benefici di cui al terzo e al quinto periodo.
229. 47. Baldelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 150 milioni, nonché le parole: di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 6 e 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2020.
229. 27. Deiana, Braga, Muroni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Testamento.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), il punto 2) è sostituito con il seguente:

    2) dopo il numero 12 inserire il seguente:

   «2-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è da intendersi promiscua, nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare. La Corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura»;

   b) al comma 3, lettera a) dopo il punto 2) inserire il seguente:

    2-bis) dopo il numero 58, inserire il seguente:

   «58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine»;

   c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

   «9-ter. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato»;

   d) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 182, dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente:

   «9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata “doppio senso ciclabile”»;

   e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 135, il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo o residenziale o scolastico, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE O SCOLASTICA (fig. II.319). Il segnale indica un limite di velocità generalizzato per tutti i veicoli di 15 km/h e il divieto di transito a veicoli con massa superiore a 35 q.li. Ulteriori particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9)»;

   b) all'articolo 146, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità degli itinerari ciclabili»;

   c) all'articolo 182, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

   «9-ter. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato».
229. 95. Nobili.
(Inammissibile
limitatamente alle lettere
b) e e),
capoverso 3-
bis, lettera a))

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di ridurre il sovraffollamento dei mezzi adibiti al servizio di Trasporto pubblico locale e di favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale adottate per il loro utilizzo nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2020 l'accesso alle zone a traffico limitato è liberamente consentito a tutti i veicoli.
229. 49. Baldelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

  4-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
  4-ter. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici.
  4-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.
  4-quinquies. In coerenza con le finalità di cui al precedente comma 4-bis, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

   «a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

   b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

   c) il “Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano” sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».
229. 1. Fregolent.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, destinata fino ad esaurimento delle risorse, per la concessione di in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, di età superiore ai 18 anni di un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori fuoribordo a due tempi con motori fuoribordo elettrici o a quattro tempi.
  4-ter. Il contributo di cui al comma precedente può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 800.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
229. 52. Pellicani.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante misure per favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni, l'articolo 17-bis, comma 2, è modificato come di seguito: dopo la sigla «N1» sono aggiunte le parole: «, N2 e N3».
*229. 21. Zolezzi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante misure per favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni, l'articolo 17-bis, comma 2, è modificato come di seguito: dopo la sigla «N1» sono aggiunte le parole: «, N2 e N3».
*229. 40. Zolezzi, Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

   «c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e all'eco-sostenibilità ambientale».
**229. 54. Alaimo, Baldino, Giarrizzo, Dieni, Corneli, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

   «c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e all'eco-sostenibilità ambientale».
**229. 16. Alaimo, Giarrizzo, Sabrina De Carlo.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Integrazione del fondo di garanzia delle opere idriche)

  1. All'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA»;

   b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, nelle more dell'insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3.
   3-ter. Il fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee».

   c) al comma 4, le parole: «il provvedimento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis».

  2. È autorizzata la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di cui al comma 3-ter dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e il relativo importo, che verrà restituito una volta reintegrato il fondo di Garanzia secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a partire dal 31 dicembre 2022, è versato dal Ministero dell'economia e finanze a CSEA, per cinquanta milioni di euro in unica soluzione ed entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i restanti 50 milioni entro il 31 dicembre 2020. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 204, n. 190.
229. 034. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 03. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 04. Tasso.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 019. Osnato, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 020. Fiorini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 031. Ilaria Fontana, Sut, Deiana, Spessotto, De Girolamo, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 011. Muroni.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
*229. 049. Zanichelli.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Misure per la promozione del riuso e della produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale sostenibili in una ottica di economia circolare)

  1. Per far fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine chirurgiche e di comunità ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché di dispositivi di protezione individuale, il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Ispra per quanto di competenza, può adottare linee guida contenenti specifiche misure volte a promuovere:

   a) criteri uniformi relativi ai materiali per la produzione di guanti e mascherine privilegiando per quanto riguarda le mascherine prodotti monomateriale, oppure costituiti da più materiali che siano facilmente separabili dopo l'uso e per quanto riguarda i guanti individuare misure di sostegno per la produzione in materiali biodegradabili e compostabili

   b) modalità di recupero dei materiali e riciclo delle mascherine e dei guanti monouso per il corretto inserimento degli stessi nelle filiere del riciclo sentiti i sistemi di responsabilità estesa dei produttori e le associazioni di categoria interessate;

   c) criteri di raccolta presso le abitazioni tra cui l'indicazione del tempo necessario per il decadimento del virus e le modalità di contenimento in sicurezza;

   d) forme di conferimento, anche attraverso misure di incentivazione a favore dei cittadini, previo completamento delle operazioni di cui alla lettera c) pressi punti di raccolta urbani prevedendo la possibilità per i comuni di inserire la raccolta dei materiali conferiti nelle predette modalità nella raccolta differenziata comunale a seconda della tipologia di materiale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale per la prevenzione, riuso e riciclo dei dispositivi di protezione individuale», con una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso ed il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il Programma di cui al presente articolo è, altresì, finalizzato, all'adozione di protocolli e campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere l'espletamento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

   «4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – CAM – ai sensi dell'articolo 34 della legge 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».

  6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

   «m-bis) dispositivi di protezione individuale, incluse mascherine e guanti previa disinfezione o sterilizzazione».

  7. L'abbandono di mascherine e guanti è da intendersi abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1-bis. All'articolo 262, comma 1, dopo le parole comma 1, aggiungere le seguenti: e dell'articolo 255 comma 1-bis in relazione ai divieti di cui agli articoli 232-bis e 232-ter.
229. 038. Ilaria Fontana, Vignaroli, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 229, aggiungere il seguente:

Art. 229-bis.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

   1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
   2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'autorizzazione integrata ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
229. 046. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

ART. 230.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è prevista la stabilizzazione della figura riconoscimento e l'inserimento dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.
230. 12. Tasso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza, e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale ai sensi del medesimo articolo e comma, ai medesimi soggetti è attribuito, per l'anno scolastico 2020/2021, un contratto a tempo parziale a completamento dell'orario di servizio presso la sede· di titolarità.
  2-ter. Ai soggetti di cui al predetto articolo e comma che, pur avendo presentato istanza possedendo i necessari requisiti, non siano stati immessi in ruolo per esubero rispetto ai posti disponibili, è offerto, per l'anno scolastico 2020/2021, un contratto a tempo pieno sino al 30 giugno.
  2-quater. I contratti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono attribuiti in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinariamente previste a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2020-2021.
  2-quinquies. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari per il comma 2-bis a 23,84 milioni di euro nel 2020 e a 35,75 milioni di euro nel 2021, nonché pari per il comma 2-ter a 1,43 milioni di euro nel 2020 e a 2,15 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
230. 13. Fusacchia, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica e garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, sono conferite supplenze annuali per la copertura dei posti vacanti e delle supplenze temporanee e sono attribuite sino al termine delle attività didattiche, per l'anno scolastico 2020/2021, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva per collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è stanziata la somma di euro 120 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze di cui al comma 3, conferite dalle istituzioni scolastiche.
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter pari a euro 120 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo denominato «fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», previsto all'articolo 235, comma 1, della presente legge.
230. 7. Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Donno, Giuliano, Villani, Sportiello, Grimaldi, Iorio, Micillo, Buompane, Del Monaco, Di Lauro, Maraia, Iovino, Giordano, Segneri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 75 milioni per il 2021 e di 90 milioni a decorrere dal 2022.
230. 4. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Trizzino.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso e con un colloquio finale. Per tali finalità, la prova concorsuale straordinaria si comporrà di una graduatoria per titoli e servizi che consentirà l'accesso alla fase successiva e conclusiva del percorso straordinario che terminerà con la prova finale. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA. Fermi restando i requisiti di servizio per tale profilo di lavoro, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
230. 01. Fioramonti, Frate.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al concorso per dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso i succitati concorsi per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
230. 05. D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
*230. 03. Fioramonti, Frate.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
*230. 07. Orfini.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
*230. 013. Fassina.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
*230. 042. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Revisione criteri formazione classi)

  1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di assicurare la riduzione del numero degli alunni per classe; a partire dalle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2020, in sede di avvio dell'anno scolastico 2020/2021, vengono modificati i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione delle prime classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 22, che scende a 20 in presenza di alunni con disabilità.
  2. Per gli anni scolastici successivi, ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno sia organico che economico derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione provvede al monitoraggio delle misure attuative e ne trasmette i risultati al Ministro dell'economia e delle finanze che provvede con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni in bilancio.
230. 017. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Criteri formazione classi anno scolastico 2020/2021)

  1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.
230. 033. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

   «18-novies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinate alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione,
   18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-novies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-novies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento, Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
   18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.».
*230. 020. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

   «18-novies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinate alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione,
   18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-novies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-novies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento, Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
   18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.».
*230. 040. Casa, Gallo, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Trizzino.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo e dirigenti tecnici)

  1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella di 7,90 milioni di euro nel 2021, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati nel 2020 a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto, periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e comunque entro il 31 dicembre 2021. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2022». Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: di 790,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 76,050 milioni per il 2021 e di 90 milioni a decorrere dal 2022.
230. 041. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani, Trizzino.

ART. 231.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: «331 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro»;

   b) al comma 2 lettera a), dopo le parole: «sui luoghi di lavoro», aggiungere le seguenti: «di informazione e formazione sulla sicurezza per il personale Docente e ATA, di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

   c) al comma 2 lettera f) dopo le parole: «piccola manutenzione,» aggiungere le seguenti: «eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti»;

   d) al comma 2 lettera f) dopo le parole: «di pulizia straordinaria e sanificazione» aggiungere le seguenti: «realizzazione di compartimenti e barriere anti COVID-19»;

   e) al comma 7 sostituire le parole: «euro 39,23 milioni» con le seguenti: «euro 50 milioni».
231. 17. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera f) con le seguenti:

   f) adattamento degli spazi interni ed esterni in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per COVID-19, in modo che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/ 2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale dei titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado;

   f-bis) per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera f) le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   2-bis. Per le finalità di cui alle lettere f) e f-bis del comma 2 è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
231. 22. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Ruffino.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori euro 2 milioni nel 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di competenza.

  Conseguentemente all'articolo 265, comma 7, lettera a), le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: quanto a 366,22 milioni di euro per l'anno 2020.
231. 7. Elisa Tripodi, Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Deroga dimensionamento scolastico)

  1. Il comma 5, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, successivamente, dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:
  2. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato.
  3. All'onere derivante dal preponente comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
231. 04. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Stabilizzazione LSU soprannumerari)

  1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

   b) al comma 5-quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

   c) al comma 5-quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».

  2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel comma 1 del presente articolo procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
  3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni successivi, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
231. 05. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

  1. L'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

   «Art. 121. – 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative».

  2. È stanziata la somma di euro 6,4 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.
  3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

   b) al comma 5-quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

   c) al comma 5-quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»,

  5. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.
  6. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.
  7. I contingenti di cui al presente articolo sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
  8. All'onere derivante dai commi 4,5,6 e 7, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107 del 2015.
231. 010. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Disposizioni finalizzate a garantire il regolare avvio, in condizioni di sicurezza, dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Allo scopo di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per l'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è svolta in modalità organizzative idonee a consentire la sicurezza sanitaria degli allievi e del personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche, secondo una impostazione che possa prevedere, secondo le esigenze e le peculiarità di ciascuna istituzione scolastica, la suddivisione di ciascuna classe in distinti gruppi di apprendimento, in base a criteri autonomamente stabiliti dalle istituzioni scolastiche secondo le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, utilizzando le misure di cui al presente articolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati contenuti, modalità e tempistiche per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) adozione e modulazione delle forme di flessibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

   b) eventuale incremento retribuito dell'orario settimanale del personale docente di ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini dell'impiego del medesimo personale anche secondo le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

   c) articolazione dell'attività didattica secondo modalità che tutelino gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, coerentemente con quanto previsto nel PEI, favorendone l'inclusione;

   d) nel caso in cui risulti necessario in corso d'anno scolastico, per motivi sanitari, rimodulazione della didattica in modalità a distanza.

  3. Le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, al fine di garantire la permanenza a scuola degli allievi per l'intero arco della giornata, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, ovvero, per quanto concerne l'attività delle sezioni a tempo pieno nella scuola primaria, adottando misure che non prevedano l'impiego di personale docente nelle ore dedicate al tempo mensa.
  4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo determinato di personale docente e non docente da destinare al corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021, per i mesi da settembre a dicembre 2020, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità attuative del presente comma e i criteri di ripartizione del contingente.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 235, incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le seguenti: di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
231. 011. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani, Trizzino.

ART. 232.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato il contributo straordinario di 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si fa fronte con le risorse dell'articolo 265.
*232. 15. Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato il contributo straordinario di 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo si fa fronte con le risorse dell'articolo 265.
*232. 16. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 8, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 95 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. Nel fondo di cui al comma 8 confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a euro 25 milioni.
  8-ter. La somma complessiva di euro 3 milioni, di cui euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativi all'annualità 2020, ed euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi all'annualità 2020, è destinata agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione per il reperimento di immobili e spazi aggiuntivi, nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi necessari a garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021.
  8-quater. Alle medesime finalità di cui al comma 8-ter è destinata la somma complessiva di euro 6 milioni, di cui euro 4,5 milioni previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 per l'anno 2021 ed euro 1,5 milioni di cui all'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'anno 2021.
  8-quinquies. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «città metropolitane» sono inserite le seguenti: «nonché degli enti di decentramento regionale».
232. 13. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Lattanzio, Mollicone.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

  8-bis. Al fine di semplificare e accelerare l'assegnazione dei fondi di edilizia scolastica, le risorse di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi euro 25 milioni, sono destinate al fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al COVID-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.
  8-ter. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto, e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021, la somma complessiva di euro 3 milioni, di cui euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi all'annualità 2020, ed euro 1,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi all'annualità 2020, è destinata agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione per il reperimento di immobili e spazi aggiuntivi, nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi necessari.
  8-quater. Alle medesime finalità di cui al comma 8-ter è destinata la somma complessiva di euro 6 milioni, di cui euro 4,5 milioni previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per l'anno 2021 ed euro 1,5 milioni di cui all'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'anno 2021.
  8-quinquies. Con riferimento al sistema nazionale di istruzione e alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, qualora a seguito di provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 si verifichi il mancato raggiungimento dei livelli quantitativi e qualitativi previsti, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.
  8-sexies. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 50 milioni di euro, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e/o di nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia, come ripartito con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria istituita con avviso pubblico prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.

  Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: dal comma 8, con le seguenti: dai commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.
232. 7. Roberto Rossini, Vacca, Cataldi, Cecconi, Maurizio Cattoi, Giuliodori.

ART. 233.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;

   al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni di euro con le seguenti: 130 milioni di euro;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro e sopprimere le parole: fino ai sedici anni di età;

   al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: fino a sedici anni;

   al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: fino a sedici anni di età;

   al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.
233. 16. Toccafondi.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;

   c) al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265 con le seguenti: 200 milioni di euro si provvede, quanto a 150 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 7, e quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
233. 5. Colmellere, Lorenzo Fontana, Sasso, Belotti, Furgiuele, Fogliani, Latini, Eva Lorenzoni, Lucchini, Murelli, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 35 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 212.
233. 29. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;

   b) sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 19. Rampelli, Bellucci.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;

   b) sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 52. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 200 milioni di euro nell'anno 2020;

   b) sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Alle scuole primarie e secondarie private e paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 270 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche private e paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche private e paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari ad euro 335 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 51. Lupi, Rampelli, Giorgetti, Toccafondi, Aprea.

  Al comma 3, sostituire le parole: non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 con le seguenti: private e paritarie è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2020.
233. 20. Rampelli, Bellucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 70 milioni di euro : 80 milioni di euro e sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: fino ai sedici anni di età;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni).
233. 27. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 145 milioni;

   b) al comma 4, sostituire le parole: contributo complessivo di 70 milioni con le seguenti: contributo complessivo di 140 milioni;

   c) al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*233. 40. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Lepri, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 145 milioni;

   b) al comma 4, sostituire le parole: contributo complessivo di 70 milioni con le seguenti: contributo complessivo di 140 milioni;

   c) al comma 5, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.
*233. 33. Mura.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 130 milioni; b) al comma 4, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni

   c) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 285 milioni di euro, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

   b) quanto a 135 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
233. 32. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 233 aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Rimborso rette scolastiche)

  1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 – alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
  2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

   a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali/comunali e paritarie;

   b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile; c) il rimborso integrale di quanto versato alte scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000; d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

  3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge febbraio 2020, n. 3.
233. 027. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Estensione della gratuità dei libri di testo)

  1. Al fine di garantire anche durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 il pieno diritto allo studio ed assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
233. 020. Fratoianni, Fassina.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
233. 06. Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
233. 015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 034. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 08. Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 09. De Menech.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 010. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 233, aggiungere il seguente:

Art. 233-bis.
(Misure in favore degli alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
*233. 03. Lupi, Sangregorio, Tondo, Germanà.

ART. 235.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: statali aggiungere le seguenti: e paritarie di ogni ordine e grado.
235. 17. Rospi, Zennaro, Nitti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo, da assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione.
235. 8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 06. Gregorio Fontana.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 016. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 017. Fassina.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 019. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 022. De Menech.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

  1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: «annualmente» è soppressa.
  2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
*235. 026. Toccafondi.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere seguente:

Art. 235-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
235. 09. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Bagnasco, Barelli, Ruffino, Cattaneo, Giacomoni, Versace, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.
(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)

  1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 20 milioni di euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione».
  2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS” con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126».
  3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Fondo, di cui al comma 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro.» e «2-bis. L'importo di 2 milioni di euro di cui al precedente comma 1-bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS.».
  4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 120-bis.
(Conservazione validità anno formativo)

  1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazione erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.
  2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.
  3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019.
235. 020. Caparvi, Belotti, Colmellere, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.
(Incarichi aggiuntivi ai collaboratori scolastici)

  1. Nelle more della trasformazione del contratto di lavoro da part-time a full-time, i soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto pubblico di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali e che anteriormente all'internalizzazione erano titolari di contratto a tempo indeterminato con un monte orario settimanale superiore alle 18 ore stipulato con le ditte appaltatrici, hanno diritto al completamento orario sugli incarichi annuali, sulle supplenze annuali, brevi e saltuarie secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
  2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a domanda nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi con il punteggio spettante per le attività di collaboratore scolastico svolte nelle istituzioni scolastiche e paritarie, tenuto anche conto del periodo antecedente alla data del 1° luglio 2001 svolto in qualità di Lsu purché debitamente documentato.
235. 023. Donno, Faro, Villani.

  Dopo l'articolo 235, aggiungere il seguente:

Art. 235-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono totalmente detraibili dall'imposta lorda.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
235. 030. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 236.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'affrontare le spese relative alla formazione universitaria o equivalente, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, si applica nella misura del 29 per cento per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Conseguentemente le tabelle in allegato al decreto ministeriale 19 dicembre 2019 del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca sono sostituite dalle seguenti:

Area disciplinare corsi istruzione

Nord

Centro

Sud
e isole

Medica

€ 4.070

€ 3.100

€ 1.980

Sanitaria

€ 2.860

€ 2.420

€ 1.760

Scientifico-
tecnologica

€ 3.850

€ 2.640

€ 1.760

Umanistico-
sociale

€ 3.080

€ 2.530

€ 1.650

Spesa massima detraibile

Nord

Centro

Sud
e isole

Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello

€ 4.070

€ 3.100

€ 1.980

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 275 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
236. 5. Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Colmellere, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I titoli ottenuti al termine dei Corsi Biennali Sperimentali per il conseguimento del Diploma di Specializzazione in Musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e autorizzati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono da considerarsi equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM.
236. 13. Torto, Iovino, Faro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
236. 28. Nitti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID, non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla No Tax Area per lo stesso anno accademico 2019/2020.
236. 11. Iovino, Vacca, Torto, Di Lauro, Giovanni Russo, Giordano, Villani.

  Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.
(Iper-ammortamento per le spese in attività di formazione professionale di alto livello)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.
  2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà 1 aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
  3. Non si considerano attività di formazione ai sensi della presente legge la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di cui alla presente legge.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265.
*236. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.
(Iper-ammortamento per le spese in attività di formazione professionale di alto livello)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.
  2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà 1 aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
  3. Non si considerano attività di formazione ai sensi della presente legge la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di cui alla presente legge.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265.
*236. 04. Lupi, Delrio, Gelmini, Toccafondi, Lattanzio, Garavaglia, Frassinetti, Palmieri, Cattaneo, Gariglio, Colucci, Calabria.

  Dopo l'articolo 236, aggiungere il seguente:

Art. 236-bis.
(Detrazione acquisto testi scolastici)

  1. Al fine di assicurare il diritto allo studio all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e-quater è inserita la seguente:

   e-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;
236. 05. Palmieri, Aprea, Casciello, Pella, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Tartaglione.

ART. 237.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per l'accreditamento definitivo o provvisorio e per chi non ha superato l'accreditamento ministeriale concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, si potrà ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità e i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
237. 4. Grillo, Tuzi.

ART. 238.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di titolari di contratti di cui all'articolo 23 della predetta legge 30 dicembre 2010 n. 240 che abbiano svolto, per almeno 4 anni consecutivi, attività di cultore della materia, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*238. 13. Sodano, Faro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di titolari di contratti di cui all'articolo 23 della predetta legge 30 dicembre 2010 n. 240 che abbiano svolto, per almeno 4 anni consecutivi, attività di cultore della materia, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*238. 11. Suriano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per favorire la competitività del sistema di ricerca italiano a livello internazionale e il rientro in Italia di ricercatori dall'estero, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è istituito un fondo speciale presso il Ministero per l'università e della ricerca per l'assunzione di 200 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, iscritti all'AIRE al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 6, sostituire le parole 200 milioni con le seguenti: 185 milioni.
238. 7. Ungaro, Mancini, Pezzopane, La Marca, Schirò.

  All'articolo 238, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, 204 aggiungere le seguenti: e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

   b) al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2023 con le seguenti: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto;

   c) al comma 3, sostituire le parole per le finalità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: esauriti soggetti di cui ai commi 1 e 2.
238. 9. Melicchio, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Testamento, Tuzi, Valente, Fioramonti, Giuliodori.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Le risorse di cui al presente comma aggiungere le seguenti: , nella misura di 45 milioni,.

  Conseguentemente:

   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I restanti 5 milioni sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218 del 2016 non ricompresi nel precedente comma, fatta eccezione per l'istituto Superiore di Sanità ed ENEA destinatari di specifiche disposizioni del presente provvedimento. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

   al comma 6, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo 1, inserire le seguenti: comma 591 e.
238. 30. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione o le progressioni di livello di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca.
238. 17. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all'articolo 9 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. In deroga al limite previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
238. 36. Fioramonti, Orfini, Melicchio, Lattanzio, Frate, Fassina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i limiti di cui al comma 3, al fine del conferimento degli assegni di cui al comma 1, sono aumentati di un anno nel caso in cui l'assegno ricada, in tutto o in parte, nell'anno 2020».
238. 3. De Martini.

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

  1. Al fine di sviluppare percorsi formativi per favorire l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro Alti Studi per la Difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
  2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
  3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa.
  5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di cui al comma 1.
  6. Per le esigenze di cui al presente articolo il Ministero della difesa, in coerenza con la dotazione organica del personale civile della Difesa di cui alla Tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destina un professore ordinario e un professore associato.
  7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro Alti Studi per la Difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, ivi comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*238. 07. Giovanni Russo, Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Rizzo, Roberto Rossini, Scerra.

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

  1. Al fine di sviluppare percorsi formativi per favorire l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro Alti Studi per la Difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
  2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
  3. Ai componenti del comitato di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa.
  5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di cui al comma 1.
  6. Per le esigenze di cui al presente articolo il Ministero della difesa, in coerenza con la dotazione organica del personale civile della Difesa di cui alla Tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destina un professore ordinario e un professore associato.
  7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro Alti Studi per la Difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, ivi comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*238. 01. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.
(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.»;

   c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205».

   e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, in 200 milioni di euro per l'anno 2022, in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2023 al 2025, in 200 milioni per l'anno 2026 e in 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
238. 011. Gelmini, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Articolo 238-bis.
(Modifica alla legge n. 160 del 2019 in materia di ampliamento della misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo riconosciuto alle attività di design e di ideazione estetica)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 198, dopo le parole: «a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per i quattro periodi d'imposta successivi»

   a) al comma 203, al primo periodo dopo le parole: «nel limite massimo di 3 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «o di 6 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale»

   b) al comma 203, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro o di 4,5 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi»;

   c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33»;

  2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo».
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 200 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
238. 012. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:

Art. 238-bis.

  1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione».
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le seguenti scuole di specializzazione:

   a) cure palliative e terapia del dolore;

   b) medicina aeronautica e spaziale;

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
238. 017. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

  1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione.».
*238. 010. Nobili.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

  1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione.».
*238. 04. Losacco, Navarra, Miceli, Raciti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

  1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione.».
*238. 015. Trizzino, Faro, Alaimo.

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

  1. Al fine di valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese e di promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la realizzazione di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la Scuola europea di industrial engineering and management di Bari.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.
238. 06. D'Attis.

ART. 239.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strategia di condivisione aggiungere le seguenti: , anche con le Regioni e Province Autonome, e dopo le parole: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiungere le seguenti: dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,;

   b) al comma 2, dopo le parole: tecnologica e la digitalizzazione aggiungere le seguenti: , acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281;

   c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA, le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.

   d) al comma 3, sostituire le parole: cinquanta milioni con le seguenti: centodieci milioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
239. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.
(Riuso di dati personali per soluzioni di intelligenza artificiale in settori di pubblico interesse)

  1. All'articolo 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   4-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento, è ammesso senza autorizzazione del Garante il trattamento ulteriore, comprese la comunicazione e la diffusione, di dati personali, anche delle categorie di cui agli articoli 9, paragrafi 1 e 10, del regolamento, da parte di terzi titolari pubblici e privati per scopi di ricerca e sviluppo di soluzioni basate su tecniche di intelligenza artificiale finalizzate esclusivamente all'esecuzione di compiti nell'interesse pubblico, di utilità sociale o per l'esercizio di pubblici poteri, a condizione che i suddetti dati siano previamente pseudonimizzati dal titolare del trattamento all'origine ai sensi dell'articolo 4, punto 5), del regolamento, che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano note unicamente al titolare originario del trattamento e sia ragionevolmente non possibile per i terzi titolari risalire all'identificazione o all'individuazione della persona cui i dati si riferiscono. I terzi titolari del trattamento, nei casi di cui sopra, sono esonerati dall'obbligo di rendere informazioni agli interessati, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del regolamento. Restano fermi i diritti dell'interessato di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento, da esercitarsi nei confronti del titolare del trattamento originario o in alternativa, con obbligo di collaborazione di quest'ultimo, nei confronti del titolare terzo, di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento ulteriore dei dati personali che lo riguardano e di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Si applicano le norme in materia di riutilizzo dei documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
239. 03. Fusacchia, Ungaro.

  Dopo l'articolo 239, aggiungere il seguente:

Art. 239-bis.
(Rafforzamento del Progetto WiFi Italia e sostegno alla realizzazione di infrastrutture e servizi digitali)

  1. Al fine di rafforzare la diffusione della connettività digitale attraverso lo sviluppo di una rete WiFi liberamente accessibile su tutto il territorio nazionale, anche alla luce dell'accresciuta esigenza di connettività funzionale a contrastare gli effetti sociali ed economici negativi connessi all'emergenza COVID-19, all'attuazione del Progetto Piazza WiFi Italia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2019, sono assegnate ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare prioritariamente all'attivazione di servizi di connettività e servizi accessori ad alto valore sociale e culturale presso strutture ospedaliere pubbliche, musei e altri edifici pubblici e privati di rilievo sociale e culturale.
  2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico continua ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore del progetto, di Infratel Italia S.p.A., che provvede ad individuare ed attivare i servizi, anche ricorrendo ad operatori del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali e accessori selezionati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche mediante il ricorso a procedure negoziate, nonché a svolgere le attività funzionali ai servizi stessi, ivi inclusa la fornitura, l'installazione e la manutenzione di punti accesso e il potenziamento delle infrastrutture esistenti.
  3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 Infratel Italia S.p.A., mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, presta supporto alla realizzazione delle infrastrutture abilitanti funzionali al miglior dispiegamento sul territorio degli appalti di domanda pubblica intelligente, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019, la cui dotazione, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, è incrementata di 10 milioni di euro, nonché delle sperimentazioni effettuate nell'ambito del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2019, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2019.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
239. 013. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Giuliodori.

ART. 241.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale;

   b) all'ultimo periodo dopo le parole: al Comitato per la Programmazione Economica aggiungere le seguenti: e alle commissioni parlamentari competenti.
241. 2. Scerra, Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Torto, Leda Volpi, Varrica, Ficara, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Giarrizzo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Paxia, Perconti, Pignatone, Raffa, Rizzo, Saitta, Sodano, Suriano, Trizzino, Marzana, Marino, Perantoni, Cadeddu, Scanu, Deiana, Alberto Manca, Cabras, Corda, Dieni, Barbuto, Scutellà, Tucci, Parentela, Sapia, Cillis, Grippa, Corneli, Colletti, Vacca, Adelizzi, Del Monaco, Iorio, Amitrano, Caso, Bilotti, Sarli, Maraia, Di Sarno, Sportiello, Giovanni Russo, Buompane, Di Stasio, Gallo, Iovino, Del Sesto, Pallini, Gubitosa, Grimaldi, Provenza, Maglione, Micillo, Manzo, De Lorenzo, Villani, Baldino, Faro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento dei princìpi per il riequilibrio territoriale, all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

   «2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo.»;

   b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo.».
241. 3. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

ART. 242.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
242. 5. Siracusano, Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Paolo Russo.

ART. 243.

  Al comma 1, capoverso comma 65-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del periodo con le seguenti: ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 244, comma 3, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 265;

   b) all'articolo 246, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sul Fondo per lo sviluppo fino alle parole: n. 147 con le seguenti: sui fondi di cui all'articolo 265.
243. 3. Bartolozzi, Prestigiacomo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Con apposito decreto del Ministro del sud e della coesione territoriale vengono individuati gli enti beneficiari, in relazione ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone e delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Il fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

   a) concessione in comodato d'uso gratuito, con bando pubblico, immobili appartenenti al patrimonio disponibile a persone fisiche o giuridiche per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

   b) copertura degli oneri finanziari dei mutui contratti da persone fisiche, di durata non superiore a trenta anni, finalizzati all'acquisto di locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 con superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze;

   c) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali ed artigianali ed agricole;

   d) concessione di incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne. Tali incentivi e premi possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario;

   e) concessione di contributi per copertura degli oneri finanziari delle spese di acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;

   f) concessione di contributi per la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale;

   g) concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, con i soli oneri di manutenzione a carico dei concessionari;

   h) concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico al fine di esercitare ogni forma di lavoro agile.
243. 1. Enrico Borghi, Navarra, De Menech, Pezzopane.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  65-sexies. A valere sulle risorse stanziate al comma 65-quinquies del presente articolo è adottato, in via sperimentale e per il periodo 2020-2022, un piano di dottorati comunali per consentire a comuni presenti nelle aree interne di dotarsi, singolarmente o come unione di più comuni, di nuclei di dottorandi e ricercatori, collegati con le università, che aiutino nella definizione, attuazione, studio e monitoraggio di strategie locali per la trasformazione ecologica, per la trasformazione digitale e per le altri grandi sfide considerate prioritarie anche a seguito dell'emergenza COVID-19 e legate alla tenuta sociale e sanitaria, al contrasto delle crescenti disuguaglianze e alle politiche educative, alla ripresa e al rafforzamento delle attività economiche, al potenziamento delle capacità amministrative, rafforzando in questo modo iniziative e politiche dei comuni beneficiari volte a rendere le rispettive comunità locali sempre più resilienti, connesse e prossime al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per il sud e la coesione territoriale stabilisce, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, che può integrare con proprie risorse, l'esatto ammontare destinato al progetto sperimentale di dottorati comunali. Lo stesso decreto stabilisce criteri, modalità per il riparto, e tipologia di voci di spesa ammissibili, oltre a quelle relative alle borse di dottorato e ricerca. Le regioni possono procedere attraverso le risorse dei propri programmi europei a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al presente comma.
243. 4. Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Articolo 243-bis.
(Verifica di impatto macroregionale)

  1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. L'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la verifica dell'impatto della regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno.»

  2. Al comma 8 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo le parole: «di AIR e di VIR», sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento delle politiche di coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali.».
243. 02. Paolo Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Articolo 243-bis.
(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.
  2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
243. 03. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 243, aggiungere il seguente:

Art. 243-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES. .
  4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
243. 04. Frassini, Ribolla, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.

ART. 244.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: Lazio, Marche e Umbria;

   b) al comma 3 sostituire le parole: 48,5 milioni con le seguenti: 68,5 milioni;

   c) sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e dell'Italia centrale.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2024.
244. 4. Gabriele Lorenzoni, Francesco Silvestri, Giuliodori, Gallinella, Terzoni, Ciprini, Segneri, Roberto Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: Marche e Umbria;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 48,5 milioni con le seguenti: 60,5 milioni;

   c) sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, Marche e Umbria.
244. 2. Caparvi, Marchetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: Sicilia, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio, Marche, Umbria compite dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;

   b) al comma 3, le parole: 48,5 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 73,5 milioni;

   c) sostituire la rubrica con la seguente: (Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017).
244. 5. Nevi, Barelli, Baldelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Calabria, Spena.

  Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:

Art. 244-bis.

  1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei comuni, delle città metropolitane e delle province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
244. 01. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 245.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19, per i soggetti beneficiari della misura denominata «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la sospensione delle rate del relativo finanziamento è prorogata di ulteriori dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
245. 3. Pallini.

  Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.

  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera A, del Trattato dell'Unione europea, ai cittadini residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
245. 01. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

  1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 50 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60 mila euro»;

   b) al comma 8, lettera a), le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
*245. 07. Sodano, Raduzzi, Faro, Manzo, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Varrica, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Papiro, Penna, Paxia, Perconti, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Suriano, Trizzino, Galizia.

  Dopo l'articolo 245, aggiungere il seguente:

Art. 245-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

  1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Sud-Italia e di incentivare la nascita di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 50 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60 mila euro»;

   b) al comma 8, lettera a), le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
*245. 08. Ruggiero.

ART. 246.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto.

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
246. 1. Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, Formentini, Donina, Dara.

  Dopo l'articolo 246 inserire il seguente:

Art. 246-bis.
(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, letterata, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da COVID-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta banca, anche quale misura di ristoro per i soci.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquistare azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.
  4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.
  6. Il decreto-legge 16 dicembre 2019 n. 142, convertito in legge 7 febbraio 2020 è abrogato.
246. 02. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 246 aggiungere il seguente:

Art. 246-bis.
(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

  1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.
  2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.
  3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.
  4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.
  6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
246. 07. Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 249.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.»;

   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente.».
*249. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.»;

   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente.».
*249. 5. Madia, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

  1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.
  2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero, gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.»;

   b) al comma 1-ter, dell'articolo 50-bis:

    1) le parole: «per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019, 2020 e 2021»;

    2) le parole da: «8,300 milioni» a «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

   c) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. – (Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico) – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021».

  4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 38, le parole: «Per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019,2020 e 2021».
  6. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  7. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022 e al comma 7, pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
249. 01. Pezzopane, Morgoni, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, D'Alessandro, Fregolent, Zennaro.

  Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

  1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma dei 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.
  2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021»;

   b) all'articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, salve le competenze dei Vice Commissari, un sub Commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La durata dell'incarico di sub Commissario coincide con quella del Commissario straordinario.»;

   c) il comma 3, dell'articolo 50 è sostituito dal seguente: «3. Il contingente dirigenziale assegnato alla struttura del Commissario straordinario è composto di quattro unità di personale dirigenziale, di cui una di livello generale, e tre unità di livello non generale, scelte tra il personale dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.»;

   d) al comma 1-ter, dell'articolo 50-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole «per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019, 2020 e 2021»;

    2) le parole da: «8,300 milioni» a: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,150 milioni di euro per fanno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

   e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al termine di durata della gestione commissariale (oppure fino al 31 dicembre 2021)».

  4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nella contabilità speciale della gestione commissariale.
  6. Gli oneri di cui al comma 1, risultanti in capo alla gestione commissariale al termine della stessa, sono finanziati con il corrispondente incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ai comuni interessanti.
249. 03. Corneli, Baldino, Alaimo, Brescia, Parisse, Dieni, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Forciniti, Macina, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, D'Alessandro, Fregolent.

  Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.
(Misure per la stabilizzazione dei personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

  1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.
  2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».

   b) al comma 1-ter dell'articolo 50-bis:

    1) le parole «per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019,2020 e 2021»;

    2) le parole da: «8,300 milioni» a: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

   e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. – (Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico) – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021».

  4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*249. 05. Navarra, Topo.

  Dopo l'articolo 249, aggiungere il seguente:

Art. 249-bis.
(Misure per la stabilizzazione dei personale non dirigenziale degli Uffici speciali per la ricostruzione e ulteriori misure urgenti per la gestione commissariale del sisma del 2009 e del 2016)

  1. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, attraverso le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali.
  2. Fino al riassorbimento del personale in soprannumero gli enti di cui al comma 1 non possono bandire procedure concorsuali per assumere figure di corrispondente profilo professionale.
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».

   b) al comma 1-ter dell'articolo 50-bis:

    1) le parole «per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019,2020 e 2021»;

    2) le parole da: «8,300 milioni» a: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,150 milioni di euro per l'anno 2020 e 8,3 milioni di euro per l'anno 2021. Il Commissario è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite per la medesima finalità per l'anno 2019 e non utilizzate, che ammontano a 4.150 milioni. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

   e) dopo l'articolo 51-bis, è inserito il seguente: «Art. 51-ter. – (Proroga dei rapporti di collaborazione e di disponibilità del personale pubblico) – 1. I contratti relativi al personale operante presso gli USR, i Comuni e le Province stipulati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 50-bis, in scadenza successivamente alla data del 30 aprile 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021».

  4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
*249. 07. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Pezzopane, Morgoni, D'Alessandro, Fregolent, Giuliodori.

ART. 251.

  Sopprimerlo.
251. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 252.

  Sopprimerlo.
252. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 252.
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

   1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

   2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente.
   3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

   a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

   b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

   4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.
   6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5.
   7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

   a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

   b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

   8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
   9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
*252. 5. Dieni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Grillo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 252.
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

   1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

   2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente.
   3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

   a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

   b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

   4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.
   6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5.
   7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

   a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;

   b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

   8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
   9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
*252. 6. Baldino, Brescia, Alaimo, Bilotti, Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Grande, Ciprini, Tucci, Grillo.

  Dopo l'articolo 252, aggiungere il seguente:

Art. 252-bis.
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, per l'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° settembre 2020.
  2. Agli oneri connessi al precedente comma si provvede nei limiti di spesa di 6,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 106, di cui alla legge n. 145 del 2018.
252. 07. Varrica, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini,Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 254.

  Al comma 1, sostituire le parole: è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2 con le seguenti: è consentita l'ammissione diretta alle prove orali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
254. 9. Frate, Vizzini.

ART. 257.

  Dopo l'articolo 257, aggiungere il seguente:

Art. 257-bis.
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione di Consulente finanziario)

  1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».
257. 01. Centemero, Cavandoli, Covolo, Tomasi, Bellachioma.

ART. 259.

  Dopo l'articolo 259, aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia Penitenziaria)

  1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria e considerando le limitazioni allo svolgimento di nuove prove concorsuali, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria risultati idonei alla prova scritta e previo accertamento delle idoneità fisiche e psico-attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 2019.
259. 04. Prisco, Cirielli, Varchi, Ferro, Deidda.

ART. 260.

  Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

  1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.
  2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

   a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

   b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

   c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

  3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
  5. Potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.
  6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*260. 02. Fiano, Miceli, Ceccanti, Zardini, De Maria, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Cantini, Morgoni, Corneli, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

  1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.
  2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020 e 2021, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:

   a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;

   b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della predetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del Giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

   c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

  3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
  5. Potranno essere rideterminati il numero dei posti di allievi agenti di cui ai bandi di concorso indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.
  6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*260. 04. Macina, Maurizio Cattoi, Baldino, Donno, Costanzo, Alaimo, Berti, Bilotti, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Brescia, Serritella, Nesci, Iovino, Cimino, Villani, Berardini, De Girolamo, Maglione, Buompane.

  Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

  1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12, le parole: «purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» sono soppresse.
260. 08. Cirielli, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 262.

  Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.
(Proroga graduatoria concorsi negli enti locali)

  1. Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dagli enti locali negli anni 2011-2018 sono valide sino al 31 dicembre 2021.
262. 01. Tasso.

  Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.

  1. Fino al 31 dicembre, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19 sono sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo pertanto abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post lauream ad opera delle Università pubbliche e private.
262. 05. Tasso.

  Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.
(Procedure assunzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica.
  2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.
262. 07. Magi, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 262, aggiungere il seguente:

Art. 262-bis.
(Procedure assunzionali dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

  1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle funzioni istituzionali assegnate e alla necessità di potenziare le attività di promozione dell'innovazione digitale nel Paese, mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il 31 dicembre 2020, potrà avviare le procedure programmate per il reclutamento di n. 5 dirigenti, mediante concorsi per titoli ed esame orale e scritto, espletati anche con le modalità di cui all'articolo 247, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, n. 272 del 24 settembre 2004 e n. 487 del 9 maggio 1994.
  2. Dalle presenti misure di attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
262. 014. Berti, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo, Bilotti, Brescia, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 263.

  Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

  4-bis. All'articolo 14, della legge n. 124 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), nel quale individuano le attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18, della legge n. 81 del 2017, e stabiliscono l'attivazione di detta modalità in misura pari ad almeno il 60 per cento delle attività individuate, prevedendo che almeno il 30 per cento dei dipendenti possa avvalersi di tale modalità, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il Piano, nel rispetto della partecipazione delle organizzazioni sindacali previste dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali, definisce altresì, gli obiettivi, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. Il Piano può essere sottoposto a revisione, anche in corso d'anno, sulla base delle rilevazioni effettuate. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche».

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, della legge 22 maggio 2017, n. 81 per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti».
263. 6. Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.
(Disposizioni in materia di condominio)

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 agosto 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
  2. Quando il mandato dell'amministratore in carica sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in una data non anteriore al 1° gennaio 2020, ovvero scada entro i tre mesi successivi alla stessa, l'incarico è rinnovato per ulteriori sette mesi dalla scadenza, in deroga a quanto previsto dell'articolo 1129 del codice civile. Resta fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
263. 03. Rosso.

  Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione – la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievole per i consumatori e poste in violazione del Codice del Consumo. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa sino a 5.000.000 di euro».

  2. La dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementata di venti unità.
  3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
263. 08. Brunetta.

ART. 264.

  Dopo l'articolo 264, aggiungere il seguente:

Art. 264-bis.
(Disposizioni per l'amministrazione e per le assemblee nei condominii nel periodo di emergenza)

  1. L'attività di amministrazione condominiale, codice ATECO 68.32.00, può essere svolta anche nel periodo di emergenza sanitaria, a condizione che siano rispettate le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, limitatamente all'attività di studio e di coordinamento dei dipendenti del condominio e dei fornitori dei servizi essenziali, con espresso divieto all'amministratore di recarsi al condominio, se non per comprovate esigenze di sicurezza o che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 40 del codice penale, di ricevere a studio estranei o condomini, e di riscuotere brevi manu le quote condominiali, che i condomini sono tenuti, nel periodo di emergenza sanitaria, a versare esclusivamente sul conto corrente del condominio.
  2. Le attività di portierato, di sorveglianza, di giardinaggio sono sospese qualora ai lavoratori incaricati dal condominio l'amministrazione del condominio non possa assicurare idonee misure sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19. Sono garantite, anche nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività di pulizia e igiene degli spazi condominiali, e di sanificazione dei medesimi con le modalità e i termini previsti dall'autorità sanitaria competente o dal sindaco del comune in cui ha sede il condominio.
  3. È fatto espresso divieto di sospendere i servizi comuni e la fruizione degli spazi condominiali ai condomini morosi nel periodo dell'emergenza sanitaria.
  4. Al comma 4 dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «e le fondazioni» sono aggiunte le seguenti: «e i condominii».
  5. In deroga all'articolo 1130 del codice civile, per l'intera durata del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, è sospeso il termine perentorio per l'assemblea condominiale annuale obbligatoria; il termine di 180 giorni di cui al punto 10) dell'articolo 1130 del codice civile decorre dalla data di fine dell'emergenza, dichiarata dalle autorità nazionali, o dal diverso, successivo termine stabilito da provvedimento dell'amministrazione locale o territoriale. Per interventi indifferibili ed urgenti, l'assemblea del condominio è convocata in videoconferenza.
  6. Al comma sesto dell'articolo 1136 del codice civile, dopo la parola «convocati» sono aggiunte le seguenti: «All'assemblea si può partecipare anche in forma telematica o a mezzo piattaforma di videoconferenza».
  7. Sono in ogni caso consentite le assemblee condominiali, nel rispetto delle disposizioni sui distanziamento sociale e sulla prevenzione del contagio da COVID- 19, per deliberare in merito a opere straordinarie, incluse le opere che beneficiano del sismabonus e dell'ecobonus.
  8. È sempre consentita, per qualsiasi tipo di deliberazione e senza alcuna limitazione, la convocazione dell'assemblea condominiale alla quale i condomini possano partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione. È compito dell'Amministratore predisporre idoneo sistema elettronico che consenta: a) la corretta identificazione di ogni singolo partecipante all'assemblea; b) la possibilità per tutti i partecipanti di prendere la parola ed intervenire; c) la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi; d) la possibilità di registrare l'assemblea, nel suo intero svolgimento; a tal fine il segretario nominato dall'assemblea provvede alla contestuale stesura del verbale da inviare in via telematica, per conoscenza, a tutti i condomini.
  9. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione sono rinviati di dodici mesi a decorrere dalle rispettive scadenze ivi previste.
264. 032. Grimaldi, Cataldi, Dori.

ART. 265.

  Dopo l'articolo 265, aggiungere il seguente:

Art. 265-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
265. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.