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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 203 |
per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna;
per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna;
per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna;
per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna.
Le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziate negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che:
con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato;
con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro.
La presente proposta di legge, in attesa della definizione di politiche maggiormente incentrate sul concetto di insularità, da elaborare in accordo con le istituzioni dell'Unione europea, interviene su una serie di misure possibili e urgenti per il rilancio del sistema produttivo della regione Sardegna.
Essa contiene anche l'impegno del Governo a operare in sede europea per l'elaborazione di uno specifico programma di misure e di interventi.
L'articolo 1 reca queste finalità.
L'articolo 2 introduce un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, limitatamente alle imprese operanti nel territorio della regione Sardegna nei settori del turismo, dell'agricoltura, della pastorizia, nonché delle relative attività di trasformazione, dell'industria estrattiva e del manifatturiero legato alle trasformazioni di materie prime prodotte nel territorio regionale.
L'articolo 3 istituisce le zone franche di Oristano, Olbia, Porto Torres, Portovesme, nel comune di Portoscuso, e Arbatax, nel comune di Tortolì, e integra le disposizioni già vigenti per la zona franca di Cagliari.
L'articolo 4 concerne l'introduzione di un sistema di compensazioni volte a garantire la continuità territoriale delle merci.
L'articolo 5 prevede l'introduzione di un meccanismo di imposizione di oneri del servizio pubblico per l'erogazione di energia elettrica alle imprese energivore e alle attività produttive.
1. La presente legge definisce misure urgenti volte a ridurre il ritardo di sviluppo del sistema produttivo della regione Sardegna, derivante dalla condizione di insularità, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le misure di cui al comma 1 sono finanziate dallo Stato, anche attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea, con il concorso della regione Sardegna.
3. Il Governo assume ogni possibile iniziativa presso le istituzioni dell'Unione europea per il pieno riconoscimento della specificità della condizione insulare e per l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di disposizioni che prevedano, in favore delle isole:
a) il riconoscimento di misure permanenti di riequilibrio economico e sociale;
b) l'adozione di misure volte a colmare il divario infrastrutturale;
c) l'attribuzione di specifiche risorse per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b).
1. A decorrere dall'anno 2014, i redditi delle imprese operanti nella regione Sardegna sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte regionali
1. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna per assicurare la piena attuazione e l'operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.
2. Le norme per l'attuazione del presente articolo sono adottate nel rispetto del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.
3. A integrazione di quanto previsto per la zona franca di Cagliari dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2001, la regione Sardegna, con propri provvedimenti, estende il vigente regime di franchigia doganale al porto commerciale e all'aeroporto di Cagliari Elmas. La regione provvede
1. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le funzioni relative alla continuità territoriale» sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito il seguente:
«3-bis. Per la regione Sardegna, tra i soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 sono compresi i cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea nati in Sardegna, qualora abbiano trasferito la propria residenza al di fuori dell'isola per motivi di lavoro o di giustizia».
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di riequilibrare il divario dei costi del mercato elettrico della regione Sardegna dalla media europea, con riferimento alle imprese energivore e alle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure progressive finalizzate a riequilibrare i costi rispetto alla media europea e ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione.
2. Il processo di riequilibrio è attuato attraverso un meccanismo di imposizione di oneri del servizio pubblico per l'erogazione di energia elettrica stabilendo la media europea come onere massimo da porre alla base dell'acquisizione e della relativa cessione di capacità virtuale.
1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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