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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4302-2142-2388-2431-3492-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4302 nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 21 settembre, e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso consta infatti di due articoli, il primo dei quali delega il Governo alla revisione e al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando a tal fine i princìpi e i criteri direttivi e disciplinando gli aspetti procedurali relativi all'adozione delle norme delegate; l'articolo 2 reca invece la consueta clausola di invarianza finanziaria;
sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
in relazione alla formulazione delle norme di delega, i princìpi e criteri direttivi contenuti all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non danno indicazioni circa la direzione da seguire in merito al settore normativo che si intende rivedere, la cui disciplina risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi che si sono succeduti negli anni, i quali si sono intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea. Tali procedure hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009. Riguardo ai temi citati, i princìpi e criteri direttivi si limitano a previsioni generiche che, alla lettera a), richiamano tutti i valori e gli interessi in gioco, talora in contrasto tra loro (per esempio, rispetto del principio di concorrenza e riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale), rimandandone il bilanciamento ai decreti legislativi. Alla lettera b), analogamente, demandano ai decreti legislativi l'individuazione dei «limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse», senza indicare alcun criterio stringente su un aspetto cruciale del contenzioso con la Commissione europea, sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità di numerose disposizioni regionali su durata, proroga e rinnovo delle concessioni in essere, in quanto limitative della concorrenza. Elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega e carattere di genericità sono rilevabili anche per quanto concerne le lettere c), d-bis) ed e-bis);
inoltre, in relazione ai termini per l'esercizio della delega, l'ultimo periodo del comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione
osservato, infine, che il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
integrino le Commissioni le previsioni generiche relative ai princìpi e criteri direttivi evidenziati in premessa, al fine di offrire al legislatore delegato indicazioni sufficienti relativamente al bilanciamento dei valori e degli interessi da perseguire nell'esercizio della delega;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 2, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla «tecnica dello scorrimento».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4302 e abbinate, recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo»;
considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono finalizzate al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo
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La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4302 Governo e abbinate, recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la nuova misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sarà stabilità dagli emanandi decreti legislativi, che, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria recata dal successivo articolo 2, dovranno garantire quantomeno l'invarianza del gettito attualmente riveniente dai canoni concessori medesimi;
la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, laddove prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica, è volta a garantire sia la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica sia il livello attuale del gettito;
ritenuto che, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, appare necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di
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con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi,;
dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.
L'VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 4302, recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», e abbinate proposte di legge;
valutato positivamente il contenuto del provvedimento, in particolare nella parte in cui si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, deve considerare criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi, tra l'altro, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, nonché nella parte in cui si prevede che vengano fissati criteri premianti per le strutture a basso impatto ambientale,
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La IX Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 4302 e abbinate, recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);
rilevato che la materia oggetto della delega presenta notevoli criticità, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di revisione e riordino;
considerato che sono state aperte in sede europea procedure di contenzioso e che da ultimo la Corte di giustizia dell'Unione europea, lo scorso 14 luglio 2016, ha censurato il diritto interno, stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di procedure di selezione del concessionario;
apprezzate le finalità del disegno di legge, che mira a superare le censure poste in sede europea e a definire un quadro regolatorio in materia di concessioni demaniali e marittime, anche al fine di restituire certezza agli operatori del settore e di rilanciarne gli investimenti,
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La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4302, recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», e abbinate proposte di legge;
evidenziato che il provvedimento in titolo, mediante lo strumento della delega, intende rivedere la complessiva disciplina in materia di concessioni demaniali, offrendo una sistemazione definitiva alla questione
evidenziati i princìpi e criteri direttivi di delega indicati nel provvedimento, che richiamano la necessità di modalità di affidamento che rispettino i princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità, la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore, nonché criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;
ricordato altresì che il Governo è delegato a stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché a prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; il Governo è inoltre tenuto a prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dal disegno di legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;
richiamate in proposito le procedure di contenzioso aperte in sede europea, e successivamente archiviate, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente, con particolare riferimento alla disciplina introdotta dalla direttiva n. 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012;
ricordato che il provvedimento in esame si rende altresì necessario in quanto la disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative risulta, nell'ordinamento italiano, assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia;
apprezzato il richiamo esplicito effettuato all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge al rispetto della normativa europea, con riguardo
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con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che la nuova disciplina di riordino del settore delle concessioni demaniali marittime sia preventivamente notificata alla Commissione europea, anche al fine di garantirne la conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
TESTO |
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e al principio del legittimo affidamento, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: |
a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative; |
a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili; |
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b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; |
b) identica; |
c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende; |
c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti; |
d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino; |
d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori; |
e) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle imprese del settore; | |
e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento; |
f) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, con un minimo di tre, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico-ricreativo; |
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g) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità; | |
h) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati nei propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa; | |
f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate; |
i) identica; |
g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa. |
l) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa e assicurando in ogni caso la trasmissione di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e sulla loro consistenza al Sistema informativo del demanio marittimo; |
m) definire le nozioni di facile e di difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari. | |
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2. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. | |
3. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. | |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. |
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. |
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. |
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. |
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1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica. |
1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica. |
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
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