Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4308

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4308



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTERO, BARONI, GRILLO, CRIPPA, LOREFICE,
SILVIA GIORDANO, NESCI, DI VITA, COLONNESE

Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito

Presentata il 17 febbraio 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Nella società italiana il gioco d'azzardo è sempre stato considerato un comportamento pericoloso: infatti esso è vietato nel territorio nazionale, salva deroga su concessione. I giochi a bassa latenza, cioè con breve lasso di tempo tra la giocata e l'esito (dell'ordine di minuti o secondi: giochi di carte, roulette, slot machine eccetera), più pericolosi nell'indurre dipendenza, erano confinati in pochi luoghi (casinò, ippodromi eccetera), mentre erano più diffusi e accessibili i punti di offerta di giochi d'azzardo a maggiore latenza (lotterie, lotto, totocalcio eccetera), relativamente meno pericolosi.
      Dalla seconda metà degli anni novanta le deroghe sono state tuttavia talmente numerose da fare letteralmente esplodere il gioco d'azzardo, anche per i giochi a bassa latenza, in decine di migliaia di punti di offerta.
      Il gioco d'azzardo patologico (GAP) veniva classificato nel DSM-IV-TR, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'Associazione americana di psichiatria (APA), tra i disturbi del controllo degli impulsi non classificati altrove, come «un comportamento persistente, ricorrente e mal adattativo di gioco d'azzardo, che compromette le attività personali, familiari, o lavorative». Si configurava perciò come una vera e propria malattia quando l'impulso a giocare, ripetitivo e non più controllato, diventava l'interesse primario
 

Pag. 2

della propria vita e poteva essere affiancato da azioni illegali per procurarsi crescenti quantità di denaro. La versione successiva del Manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali (il DSM V pubblicato dall'APA nel 2013) inserisce il «gambling disorder», disturbo da gioco d'azzardo, nel capitolo più ampio dei disturbi correlati all'uso di sostanze o altre forme di dipendenza, collocandolo nella sottocategoria di «dipendenza sinesubstantia», non correlata cioè all'uso o all'abuso di determinate sostanze, legali o illegali.
      L'Italia è uno dei Paesi in cui si registra la maggiore spesa pro capite nel gioco: secondo gli ultimi dati forniti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel 2015, sono stati giocati dagli italiani 88 miliardi di euro, di cui oltre la metà della cifra raccolta, precisamente 48 miliardi, da Newslot e video lottery terminal, che sono i giochi considerati più pericolosi nell'indurre dipendenza. Il gioco d'azzardo è un'attività sociale molto diffusa nel nostro Paese, che sta producendo effetti di ordine sanitario e sociale; infatti, negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di gioco d'azzardo patologico trattati dai servizi per le tossicodipendenze, che rappresentano solo una parte del fenomeno, in quanto molti sono i giocatori patologici che non si rivolgono alle strutture sanitarie e ancora più ampio è il bacino dei soggetti a rischio.
      In materia di gioco d'azzardo vi sono stati ripetuti interventi legislativi da parte del Parlamento, fondati sull'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e i soggetti più vulnerabili, oltre che di regolare i profili di carattere fiscale; si segnala in particolare il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto «decreto-legge Balduzzi»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, che prevedeva una progressiva redistribuzione degli esercizi con gli apparecchi da gioco «territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto». Il decreto attuativo che definisse i cosiddetti luoghi sensibili, necessario ai fini dell'applicazione della norma, non è stato mai emanato.
      Le regioni e i comuni al fine di contrastare la dilagante diffusione del gioco d'azzardo negli ultimi anni hanno adottato, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, misure dirette non solo al contenimento dell'offerta di gioco ma anche di ordine socio-sanitario.
      I provvedimenti adottati dalle regioni e dai comuni sono stati osteggiati da una moltitudine di ricorsi, molto spesso con richieste milionarie di risarcimento dei danni.
      Solo di recente, grazie a due sentenze della Corte costituzionale (n. 300 del 2011 e n. 220 del 2014) si è affermato un nuovo indirizzo giurisprudenziale e gli interventi dei comuni e delle regioni in materia di gioco d'azzardo sono ora considerati legittimi e compatibili sia con il dettato costituzionale che con i princìpi dell'Unione europea.
      L'attuale disciplina sul gioco d'azzardo si potrebbe definire a macchia di leopardo, con forti differenze tra regione e regione e anche all'interno della stessa regione, essendo possibili scelte differenti da parte di comuni limitrofi.
      Questa proposta di legge si pone l'obiettivo di stabilire una disciplina uniforme, con misure volte a ridurre l'offerta complessiva del gioco d'azzardo, prevedendo una più idonea collocazione delle sale da gioco nel territorio, stabilendo limitazioni temporali all'esercizio del gioco e definendo in modo chiaro le competenze dei comuni in materia, ferma restando l'autonomia del comune di adottare provvedimenti più stringenti in base alle esigenze del territorio.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza».

Art. 2.

      1. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione

 

Pag. 4

di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.

Art. 3.

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

          «7-bis. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio

 

Pag. 5

decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore».

Art. 4.

      1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.
      2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.
      3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.

Art. 5.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo la data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari; le disposizioni di cui all'articolo 2 relative alla localizzazione e alle distanze entrano in vigore decorsi tre anni dalla stessa data.
      2. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.
      3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi

 

Pag. 6

dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su