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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 210 |
RIQUALIFICARE L'ITALIA.
La filosofia della proposta di legge.
L'obiettivo è chiaro: riqualificare l'Italia, con case e quartieri di qualità, che risparmino energia, non inquinino e garantiscano una moderna ed elevata vivibilità. Un grande progetto energetico ambientale di riconversione del patrimonio edilizio nazionale capace di rimettere in moto l'economia rispondendo a una grande esigenza di qualità insediativa. Case a consumo zero o minimo, quartieri riqualificati e nuovi insediamenti residenziali moderni con impatto ambientale limitatissimo e risparmio energetico garantito. La proposta di legge nasce da un'idea del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, che ha posto il tema del rilancio economico legato alla possibilità di incrementare volumetricamente le abitazioni mono e bifamiliari per rispondere a un'esigenza di maggiore comfort per le famiglie italiane attivando di fatto un rilevante impatto economico.
RILANCIARE L'ECONOMIA PER UN'ITALIA DI QUALITÀ.
Gli obiettivi.
Da quell'idea nasce la presente proposta di legge che mira alla realizzazione di un vero e proprio piano strategico e straordinario denominato «riqualificare l'Italia». Un grande cantiere «ambiente
1) avviare uno straordinario investimento sul risparmio energetico-ambientale relativo al settore edilizio del nostro Paese;
2) rilanciare l'economia attraverso un settore capace di incidere direttamente e indirettamente sul prodotto interno lordo del nostro Paese, con una diretta e immediata ricaduta nei territori interessati dagli interventi;
3) riqualificare il patrimonio edilizio del nostro Paese, attraverso una gamma organica di interventi, dalle nuove costruzioni alle demolizioni, alle ricostruzioni, alle ristrutturazioni e agli ampliamenti, che sappiano coniugare qualità ambientale e risparmio energetico;
4) promuovere una serie articolata di interventi che possano attivare azioni tese al perseguimento di un'efficiente e moderna attività urbanistica ed edilizia, secondo il principio della premialità volumetrica legata alla classificazione energetica;
5) favorire la riqualificazione del sistema turistico-ricettivo del nostro Paese a partire dalla realizzazione di una nuova dotazione di servizi capace di migliorare l'offerta, diversificandola e ampliandone la stagionalità.
LA NUOVA FRONTIERA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA.
Il ritardo italiano e le nuove opportunità.
La nostra società e il nostro stile di vita dipendono da un enorme consumo di energia che viene prodotta per illuminare, riscaldare, far funzionare gli elettrodomestici, produrre materiali di ogni tipo e far muovere i mezzi di trasporto.
I consumi energetici pongono seri problemi di carattere «globale», al cui miglioramento si può contribuire con azioni su scala locale. Tali azioni devono tradursi essenzialmente in azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica (sia nelle fasi di produzione e di trasformazione dell'energia che negli usi finali) e in misure per la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti energetiche rinnovabili. Quando parliamo di efficienza energetica facciamo riferimento a tutta quella serie di azioni che permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno energia. L'efficienza è quindi, prima di tutto, quella del sistema energetico nel suo complesso, ossia la capacità di garantire un determinato servizio (ad esempio il riscaldamento) attraverso la fornitura della minore quantità di energia possibile.
L'edilizia, il settore con l'impatto più elevato.
La presente proposta di legge nasce da un'analisi puntuale: il comparto edilizio rappresenta uno dei settori dell'economia ad impatto più elevato in termini di consumi energetici e di emissioni di gas ad effetto serra, sia in fase di costruzione che in fase di uso, gestione e manutenzione.
In Europa i consumi complessivi di energia per il solo riscaldamento degli edifici superano di poco il 40 per cento del totale, con grande influenza sulle emissioni di anidride carbonica, responsabile del 50 per cento dell'effetto serra. Si calcola che ottimizzando l'uso dell'energia negli edifici si potrebbero ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 42 per cento.
Primi nei consumi, penultimi nei materiali isolanti.
Questi dati rendono ancora più evidente l'esigenza di un intervento normativo
La certificazione energetica degli edifici.
Elemento imprescindibile del meccanismo che si vuole attivare con la presente proposta di legge è quello della certificazione energetica. Un'attività propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni quanto alla ristrutturazione complessiva degli edifici, in grado di determinare verosimilmente effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando nel medio termine la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica. La certificazione energetica degli edifici, introdotta in Italia dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rappresenta una leva per incrementarne l'efficienza ma soprattutto un elemento di chiarezza per l'utente, che deve essere messo nelle condizioni di scegliere con la massima semplicità e convenienza la nuova filosofia realizzativa e gestionale della propria abitazione.
Nel contesto della presente proposta di legge gli obiettivi prioritari della certificazione energetica degli edifici possono essere così sintetizzati:
1) orientare strategie di incentivazione dell'efficienza energetica;
2) creare i presupposti oggettivi per un miglioramento continuo della qualità energetica degli edifici: qualità energetica = maggiore valore;
3) migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti e ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente sulle caratteristiche (e sulle spese) energetiche dell'immobile;
4) informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio «sistema edilizio» in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell'efficienza energetica della propria abitazione;
5) consentire agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
6) mettere l'acquirente nelle condizioni di poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e della manutenzione;
7) dare anche ai produttori e ai progettisti la possibilità di confrontarsi nella qualità edilizia offerta;
8) riconoscere e valorizzare gli investimenti dei proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti di muri, di tetti, eccetera.
I «PREMI VOLUMETRICI» PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI.
Gli strumenti.
Il piano che si propone con la presente proposta di legge è fondato su un insieme di strumenti che coprono gran parte dei possibili interventi nel settore edilizio fornendo una gamma di opportunità che va dall'incremento volumetrico per le abitazioni mono e bifamiliari per arrivare alla riqualificazione di definiti comparti edilizi omogenei e ben individuati, dal nuovo edificato al settore turistico ricettivo.
1) incremento volumetrico del 20 per cento per le abitazioni mono e bifamiliari con l'adeguamento dell'immobile in classe energetica C;
2) demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico parametrato alla classificazione energetica;
3) incremento volumetrico per programmi complessi parametrato alla classe energetica del comparto oggetto del programma;
4) incremento volumetrico per i diritti edificatori esistenti parametrato alla classe energetica del nuovo insediamento;
5) incremento volumetrico per le strutture ricettive, che prevede un ampliamento con premialità volumetrica parametrata alla classe energetica del nuovo edificato;
6) incremento volumetrico dei diritti edificatori esistenti relativi alla realizzazione di strutture ricettive parametrato alla classe energetica;
7) demolizione degli «ecomostri» e riassegnazione volumetrica incrementata in una nuova zona compatibile.
LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO E QUELLA CONCORRENTE CON LE REGIONI.
Il quadro costituzionale.
Preliminarmente alla questione relativa alle competenze e all'inquadramento costituzionale delle stesse è indispensabile prendere atto di alcune prescrittive indicazioni emerse in recenti comunicazioni della Commissione europea.
La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, ha introdotto nell'Unione europea la certificazione energetica degli edifici intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal citato decreto legislativo n. 192 del 2005.
Dagli atti parlamentari risulta che la Commissione europea, in data 12 ottobre 2008, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora con cui si contesta una non corretta attuazione della citata direttiva 2002/91/CE.
La Commissione europea ritiene che il menzionato decreto legislativo n. 192 del 2005 costituisca un semplice quadro generale di riferimento che avrebbe dovuto essere completato da successivi decreti, linee guida e relazioni da approvare, rispettivamente, entro centoventi e centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione concernente tali misure di attuazione, né disponendo di altri elementi d'informazione, la Commissione europea conclude che l'Italia non ha adempiuto all'obbligo di attuare la direttiva in oggetto. A questo si aggiunge un processo evolutivo che mira a rafforzare e ribadire l'obbligo strategico di un adeguamento in tal senso. Il 13 novembre 2008 la Commissione europea ha, infatti, presentato la comunicazione relativa al secondo riesame strategico della politica energetica con cui propone un piano d'azione dell'Unione europea per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico [COM(2008)781].
In tale ambito, Commissione europea propone di integrare la normativa vigente rafforzando i principali atti legislativi esistenti in materia di efficienza energetica concernenti gli edifici, i prodotti che consumano energia e gli pneumatici, nonché di rafforzare l'efficienza energetica nell'approvvigionamento energetico attraverso orientamenti dettagliati per agevolare la diffusione della produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione ad elevata efficienza energetica.
Tra le proposte presentate nel citato piano d'azione dell'Unione europea per la
L'esclusiva responsabilità dello Stato, dalla tutela ambientale al diritto europeo.
La tutela ambientale è la grande questione sulla quale si interroga il pianeta. L'Italia, prima di tutto attraverso lo Stato, deve decidere e incidere. Deve agire su larga scala per intervenire radicalmente e in modo incisivo sull'inquinamento atmosferico e sul consumo energetico. Lo Stato ha, poi, l'obbligo dell'adeguamento della norma statale a quella europea, che impone non solo la certificazione del risparmio energetico ma anche il raggiungimento in tempi rapidi di obiettivi comunitari ben definiti in materia di inquinamento atmosferico. Infine, solo lo Stato può disporre incentivi fiscali per questo tipo di interventi. Dunque, se lo Stato non lo facesse si renderebbe responsabile, si potrebbe definire «complice» se non «artefice», di un'inadempienza grave. Con i princìpi, gli obiettivi e gli strumenti individuati
L'ARTICOLATO NORMATIVO.
L'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 1o aprile 2009 tra Stato e regioni (di cui al provvedimento 1o aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009) ha inteso individuare misure che contrastino la crisi economica in materie di legislazione concorrente, segnatamente riguardo al governo del territorio, mediante un riavvio dell'attività edilizia, favorendo altresì lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente nonché prevedendo forme di semplificazione dei relativi adempimenti secondo modalità utili a esplicare effetti in tempi brevi nell'ambito della garanzia del governo del territorio.
Sulla base dell'intesa, le regioni dovranno esercitare tale potestà entro novanta giorni. La presente proposta di legge, pertanto, da un lato intende fornire elementi di indirizzo e di programmazione che dettaglino e circostanzino i contenuti dell'intesa raggiunta, dall'altro lato prevede le linee operative del Governo, che saranno fatte proprie dai commissari ad acta laddove si dovesse ricorrere alla loro nomina.
Finalità.
In tale ambito, l'articolo 1 reca le finalità della legge, prevedendo, al comma 3, che le regioni, al fine di promuovere un intervento di riqualificazione energetico-ambientale sul territorio nazionale possano prevedere anche ulteriori interventi: a) interventi di edificazione di nuove aree, attraverso incrementi dei diritti edificatori esistenti fino a un massimo del 35 per cento; b) programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; c) interventi di recupero della volumetria di edifici la cui presenza costituisce un fattore di grave e protratto degrado del paesaggio e dell'ambiente circostanti aventi carattere di particolare pregio; d) interventi di rivitalizzazione di insediamenti turistico-ricettivi con incrementi di cubatura fino ad un massimo del 35 per cento e con incrementi dei diritti edificatori esistenti a destinazione turistico-ricettiva fino a un massimo del 35 per cento.
Ambito di applicazione.
L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione della legge, richiama gli interventi previsti dalla citata intesa tra Stato e regioni e indica alcuni requisiti di carattere generale volti a garantire il miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Al fine di concepire un piano organico e strategico è prevista la possibilità di fruire di un incremento dell'edificabilità per i diritti edificatori per gli interventi che rispondono a determinate finalità. In sintesi, viene incentivata, in tutti gli ambiti in cui i suddetti interventi avranno luogo, la volontà di Stato e regioni per la promozione di interventi tesi al miglioramento del risparmio energetico e della qualità dei tessuti urbani.
Funzioni delle regioni.
L'articolo 3 definisce le funzioni delle regioni, cui è attribuita la facoltà di prevedere ulteriori ambiti rispetto a quelli indicati nella legge per i quali gli interventi di ampliamento e di sostituzione siano esclusi o limitati nonché ulteriori fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare meritevoli di promozione e di incentivazione. Ferma restando la necessità che lo Stato indirizzi il mandato governativo delle regioni verso criteri di efficienza e di efficacia, si rimanda quindi alle regioni la facoltà di individuare, oltre quelli indicati, ambiti e zone dove gli interventi possono essere in tutto o in parte esclusi, ovvero incentivati grazie alle
Documento di prescrizioni generali.
Fatta salva l'autonomia delle regioni, l'articolo 4 affida ai comuni la redazione di un documento di prescrizioni generali attraverso il quale sarà possibile coniugare gli interventi in oggetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ossia verificarne la congruità e la difformità. Attraverso questa disposizione, inoltre, si riconosce ai comuni la competenza primaria sulla pianificazione di dettaglio, offrendo loro uno strumento per fornire chiare indicazioni sulle possibili attuazioni delle disposizioni stabilite per i rispettivi territori.
Regole per l'incremento volumetrico.
All'articolo 5 sono indicate le modalità con cui si attuano gli interventi di ampliamento volumetrico individuati nella citata intesa e previsti dalla legge. Il beneficio dell'incremento dei diritti edificatori è condizionato al miglioramento dell'efficienza energetica dell'unità abitativa che, va ricordato, comporta normalmente anche una riduzione dei costi di gestione. Il passaggio di classe richiesto è quello minimo ed esso non è richiesto laddove l'unità abitativa vanti già un'efficienza energetica soddisfacente. La possibilità di un'ulteriore ed eventuale premialità prevista dal comma 2 è finalizzata a garantire l'efficacia del miglioramento della qualità architettonica e della compatibilità ambientale degli edifici attraverso soluzioni che potranno essere individuate a livello locale, in base alle specificità delle diverse realtà urbane.
Rigenerazione urbana.
L'articolo 6 riguarda gli interventi di rigenerazione urbana. La pratica della sostituzione edilizia di immobili obsoleti o in gravi condizioni di degrado e di abbandono, ai fini della rivitalizzazione del patrimonio edilizio e del miglioramento della qualità insediativa, comunque utile e opportuna, risulta ancora più positiva se a essa sono associati interventi mirati al miglioramento dell'efficienza energetica, alla compatibilità ambientale e alla gradevolezza estetica. Pertanto premi di cubatura sono ammissibili solamente quando, in caso di sostituzione del «vecchio» con il «nuovo», sia garantita l'appartenenza, opportunamente certificata, almeno alla classe energetica «C». Inoltre le regioni e i comuni potranno disporre ulteriori forme di agevolazioni fiscali.
Rivitalizzazione urbana e capacità ricettiva.
L'articolo 7 riguarda gli interventi di rivitalizzazione urbana nonché il potenziamento e la riorganizzazione della capacità ricettiva. Tali fattispecie, com’è noto, non sono incluse nella citata intesa tra Stato e regioni. All'articolo 1 della proposta di legge si attribuisce quindi alle regioni la facoltà di includere anche tali interventi nelle leggi regionali di attuazione dell'intesa. Obiettivo di tale previsione è quello di ristrutturare e di riorganizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di diffondere quanto più possibile criteri di efficienza energetica e di compatibilità ambientale
Premialità e classe energetica.
In relazione alle modalità di riconoscimento degli incrementi di edificabilità, ai sensi dell'articolo 8 gli incrementi di edificabilità riconosciuti fino al limite massimo del 35 per cento dalla citata intesa tra Stato e regioni sono distribuiti in tre classi, prevedendo di graduarne l'intensità in funzione dell'efficienza energetica degli edifici che si realizzeranno. Per la determinazione delle classi energetiche si fa riferimento alle leggi regionali di attuazione del citato decreto legislativo n. 19 del 2005, in tal modo cogliendo anche l'occasione per accelerare tale adempimento laddove non si sia ancora provveduto.
Sostituzione edilizia: la modalità di intervento.
L'articolo 9 individua i soggetti attuatori degli interventi di sostituzione edilizia nei proprietari degli immobili, pubblici e privati, nonché nei loro rappresentanti, anche in forma aggregata. Esso reca inoltre le modalità di realizzazione degli interventi.
Partenariato.
L'articolo 10 reca misure in favore del partenariato, attribuendo ai comuni la facoltà di promuovere processi partenariali finalizzati alla ricerca di soluzioni virtuose in termini di sviluppo urbano in riferimento a specifici obiettivi di funzionalità e di qualità. Tale disposizione consente al comune di promuovere azioni di partenariato razionalizzando gli interventi, al fine di distribuire in modo ottimale funzioni e diritti edificatori, assumendo il ruolo di cabina di regia degli interventi e consentendo la costruzione di assetti urbani più equilibrati, tramite interventi in cui il recupero degli immobili degradati sia il tramite economico per promuovere programmi di rigenerazione su scala urbana. La funzione del comune resta quella di facilitare gli interventi di sostituzione che, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, comportando un aumento del carico insediativo, devono comunque prevedere idonee misure per l'adeguamento dei criteri urbanistici cui non si intende derogare; appare qui evidente come le sostituzioni edilizie vengano intese come occasione per incrementare la qualità insediativa nel suo complesso anche mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Semplificazione delle procedure.
Nel rispetto di quanto disposto dalla lettera c) della citata intesa tra Stato e regioni, relativamente all'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi, l'articolo 11 della proposta di legge individua tre tipologie di
Detrazioni fiscali.
L'articolo 11 reca le detrazioni fiscali.
Copertura finanziaria.
L'articolo 13 reca le norme di copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo 12.
Ipotesi commissariale.
In conformità a quanto concordato con le regioni, ai sensi dell'articolo 14, nel caso in cui esse non provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, all'attuazione della medesima, il Governo è autorizzato a procedere mediante la nomina di commissari ad acta.






























1. La presente legge reca norme per l'attuazione dell'intesa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1o aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009, di seguito denominata «intesa».
2. Le regioni, entro novanta giorni dalla data dell'approvazione delle disposizioni di proroga o di integrazione previste dall'articolo 14 della presente legge, adottano o adeguano le norme necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) dell'intesa, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.
3. Al fine di promuovere la riqualificazione energetico-ambientale sul territorio nazionale, le regioni, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, possono altresì prevedere la realizzazione dei seguenti interventi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2:
a) interventi di edificazione di nuove aree, attraverso incrementi dei diritti edificatori esistenti fino a un massimo del 35 per cento;
b) programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
c) interventi di recupero della volumetria di edifici, la cui presenza costituisce un fattore di grave e protratto degrado del paesaggio e dell'ambiente circostanti aventi carattere di particolare pregio;
d) interventi di rivitalizzazione di insediamenti turistico-ricettivi con incrementi di cubatura fino a un massimo del 35 per cento e con incrementi dei diritti edificatori esistenti a destinazione turistico-ricettiva fino ad un massimo del 35 per cento.
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) dell'intesa sono previsti i seguenti interventi:
a) gli interventi, che possono essere realizzati attraverso piani o programmi definiti d'intesa tra regioni e comuni, finalizzati a migliorare anche la qualità architettonica o energetica degli edifici entro il limite del 20 per cento della volumetria esistente di edifici residenziali mono o bifamiliari o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
b) gli interventi straordinari di demolizione e di ricostruzione con ampliamento di edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica e dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento.
2. Ai fini del miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere progettati, realizzati e gestiti secondo un'elevata qualità e criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo da soddisfare le necessità esistenti senza compromettere quelle delle future generazioni e da raggiungere un livello di efficienza energetica corrispondente almeno alla classe energetica C;
b) avere l'obiettivo di minimizzare i consumi dell'energia e delle risorse ambientali in generale, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
c) essere predisposti e realizzati in maniera da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
d) promuovere e sperimentare sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative o sperimentali;
e) prevedere l'adeguamento degli edifici alla vigente normativa antisismica;
f) promuovere processi di bonifica e di risanamento dei siti industriali dismessi.
3. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà delle regioni di stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori criteri di qualità architettonica ed edilizia finalizzati al risparmio energetico e alla compatibilità ambientale, nonché al miglioramento della qualità dei tessuti urbani, qualora i medesimi interventi possano avere ricadute significative negli ambiti urbani circostanti.
1. In conformità a quanto previsto dall'intesa, le regioni, con proprie leggi possono:
a) individuare ambiti ulteriori, rispetto a quelli indicati dalla presente legge, per i quali gli interventi di ampliamento e di sostituzione di immobili sono esclusi o limitati;
b) individuare ulteriori fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare meritevoli di promozione e di incentivazione, in attuazione delle finalità della presente legge, con riferimento, in particolare, a interventi di valorizzazione urbana, mediante ristrutturazione, totale o
c) individuare criteri e modalità volti a favorire e a incentivare la realizzazione di interventi in zone degradate e defunzionalizzate;
d) adeguare le procedure per la certificazione energetica degli edifici, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in relazione agli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, della presente legge e definire, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i requisiti minimi del sistema di accreditamento dei professionisti cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
2. Le regioni provvedono, altresì, alle attività di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica regionale.
3. Le disposizioni regionali di attuazione degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, hanno efficacia per diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, salvo che le stesse regioni stabiliscano un diverso termine di durata.
1. I comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle norme regionali di cui all'articolo 1, comma 2, si dotano di un documento di prescrizioni generali nel quale, mediante riferimenti allo strumento di pianificazione urbanistica vigente ovvero tramite perimetrazione:
a) sono individuate le aree o le zone urbane nelle quali gli interventi di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, sono esclusi o limitati;
b) sono fornite indicazioni prescrittive sulle caratteristiche, sui limiti e sulle specifiche modalità entro i quali è possibile prevedere interventi con incrementi di edificabilità in variante allo strumento di pianificazione urbanistica vigente;
c) possono essere fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, anche in riferimento alla legislazione nazionale e regionale e agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
d) sono definiti i tempi e le modalità di presentazione dei progetti di intervento.
2. Il documento di prescrizioni generali è reso pubblico e accessibile mediante pubblicazione nella rete internet.
1. Sono esclusi dagli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli edifici superiori a 1.000 metri cubi, le costruzioni abusive, gli edifici sottoposti a vincolo di tutela in quanto beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e architettonico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli edifici inseriti negli ambiti di esclusione previsti dalle regioni o dai documenti di prescrizioni generali predisposti dai comuni ai sensi dell'articolo 4.
2. Nell'ambito delle rispettive leggi regionali o dei documenti di prescrizioni generali di cui all'articolo 4, possono essere previste ulteriori agevolazioni quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione ovvero la riduzione dei tributi locali anche per più anni.
3. L'ammissibilità dell'intervento è subordinata al passaggio dell'edificio interessato a una classe energetica superiore, qualora esso non sia già classificato in una delle prime tre classi energetiche. Le regioni
1. Sono esclusi dagli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), gli edifici inseriti in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, le costruzioni abusive, gli edifici sottoposti a vincolo di tutela in quanto beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e architettonico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli edifici inseriti negli ambiti di esclusione previsti dalle regioni o indicati dai comuni nei documenti di prescrizioni generali di cui all'articolo 4.
2. Nell'ambito delle rispettive leggi regionali o dei documenti di prescrizioni generali, possono essere previste ulteriori agevolazioni quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione ovvero la riduzione dei tributi locali anche per più anni.
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), possono interessare più immobili anche non confinanti purché appartenenti allo stesso ambito omogeneo e a condizione che l'intervento di sostituzione edilizia sia unitario e li ponga in continuità funzionale. In tali casi il calcolo dell'incremento della volumetria e la redistribuzione della stessa sulle diverse aree interessate sono effettuati in riferimento
1. Per gli edifici oggetto degli interventi di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma
a) 20 per cento della volumetria per gli edifici per i quali può essere certificata l'appartenenza alla classe energetica C;
b) 30 per cento della volumetria per gli edifici per i quali può essere certificata l'appartenenza alla classe energetica B;
c) 35 per cento della volumetria per gli edifici per i quali può essere certificata l'appartenenza alla classe energetica A.
2. Le classi energetiche di cui al comma 1 sono definite dalle normative regionali di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
3. Gli incrementi dei diritti edificatori di cui al comma 1 sono riconosciuti in riferimento sia alla volumetria presente oggetto di sostituzione sia all'edificabilità esistente.
1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono attuati dai proprietari degli immobili, pubblici e privati, ovvero dai loro rappresentanti, anche in forma aggregata.
2. I lavori per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 hanno inizio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle relative leggi regionali e devono essere conclusi entro i successivi trentasei mesi.
3. Qualora l'intervento preveda o richieda l'aggregazione formalizzata di più soggetti, come nel caso di società o di consorzi, la costituzione di tale aggregazione può essere differita e subordinata all'approvazione del medesimo intervento.
4. Le eventuali permute di diritti edificatori e i trasferimenti immobiliari che avvengono nell'ambito delle previsioni di intervento ed esclusivamente all'interno dei perimetri delle aree individuate nel
1. Il comune può promuovere processi partenariali finalizzati alla ricerca di soluzioni virtuose in termini di sviluppo urbano in riferimento a:
a) maggiore funzionalità e vivibilità dell'area urbana in cui si colloca l'intervento;
b) incremento delle dotazioni di quartiere;
c) elevata compatibilità ambientale;
d) ottenimento di alti livelli di risparmio energetico;
e) miglioramento della qualità delle abitazioni;
f) sicurezza;
g) qualità estetica;
h) edilizia sociale.
2. I processi partenariali promossi dai comuni ai sensi del comma 1 possono prevedere l'aggregazione di più interventi, anche sotto forma di programmi integrati, al fine di consentire più equilibrate soluzioni di rigenerazione urbana. In tali casi, quanto vi sia l'adesione dei proprietari degli immobili, si possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6.
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge sono autorizzati mediante denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
2. Gli interventi di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera b), della presente legge, che sono conformi al piano urbanistico vigente, sono autorizzati mediante denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 22 e 23 del citato testo unico
1. Per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei termini previsti dall'articolo 9, comma 2, relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei ventiquattro mesi successivi a tale data, non rientranti nelle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, spetta comunque una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 della presente legge si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove, in sede di Conferenza
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