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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 211 |
La competenza della regione Sardegna in materia di tutela del paesaggio.
La Corte costituzionale ha più volte affermato che il riparto delle competenze legislative individuato nell'articolo 117 della Costituzione deve essere riferito ai soli rapporti tra lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria, salva l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, peraltro possibile solo per le parti in cui le regioni ad autonomia ordinaria disponessero, sulla base del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, di maggiori poteri rispetto alle regioni ad autonomia speciale.
Il legislatore nazionale è intervenuto con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cui articolo 8 è esplicito nel dichiarare che «restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».
Con l'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, il legislatore statale, nell'individuare gli strumenti della pianificazione paesaggistica (rivolta non più soltanto ai beni paesaggistici o ambientali ma all'intero territorio), affida alle regioni la scelta di approvare «piani paesaggistici» ovvero «piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici», con ciò confermando l'alternativa tra piano
La vocazione turistica ambientale della Sardegna.
La vocazione turistica ambientale della Sardegna e le caratteristiche del paesaggio sardo costituiscono un esempio unico nell'ambito del Mediterraneo, tale da rappresentare fonte primaria di crescita economica e sociale. Ogni ambito territoriale paesaggistico rappresenta una specifica peculiarità del variegato insieme ambientale della regione, tale da rendere ognuno di essi funzionale all'altro. Dalle zone interne agli ambiti costieri, compreso l'orizzonte marino, il paesaggio della Sardegna risulta un bene da tutelare e salvaguardare da qualsiasi tipo di alterazione.
L'impatto di impianti off shore sulle coste della Sardegna.
Gran parte del territorio costiero sardo è caratterizzato da una costa bassa, prevalentemente sabbiosa, con numerosi canali connessi direttamente o indirettamente con sistemi umidi di grande rilevanza ambientale.
Le numerose domande di realizzazione di impianti eolici nel mare antistante le coste sarde, presentate nell'ultimo anno, costituiscono un potenziale pericolo per l'intero paesaggio della Sardegna.
Risulterebbero a rischio gli aspetti correntometrici, sedimentologici ed erosivi della costa, con la possibile alterazione della dinamica sedimentaria sia verso la spiaggia che verso il mare.
Le varie attività di perforazioni, dragaggi, scali e movimentazioni a terra, caratteristici della fase di realizzazione dei parchi eolici, e le modifiche degli aspetti correntometrici e sedimentologici, derivanti dalla messa in esercizio degli stessi, determinerebbero complessivamente profondi cambiamenti sia delle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche delle acque, sia della composizione delle varie comunità presenti.
Lungo tutta la costa sarda sono presenti numerosi sistemi stagnali e lagunari, riconosciuti a livello internazionale come zone meritevoli di tutela e inseriti nella lista delle zone umide di interesse internazionale, secondo la convenzione di Ramsar, resa esecutiva in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; ciascuno di questi
La Sardegna regione del sole e della natura.
La Convenzione europea sul paesaggio, resa esecutiva con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, intende il paesaggio come «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Il che equivale a dire che l'intero territorio, nei suoi vari ambiti, è «paesaggio», nell'accezione puramente geografica del termine, ossia contesto territoriale, che si caratterizza variamente in ragione della percezione che di esso e delle sue diverse specificità hanno le popolazioni che vi abitano, percezione che si determina in conseguenza non solo dell'azione di fattori naturali ovvero umani, ma anche delle loro reciproche interrelazioni.
La definizione di paesaggio e in particolar modo la sua estensione alla percezione dei fattori naturali ovvero umani e delle loro reciproche interrelazioni rende evidente l'esigenza di tutelare il paesaggio percepito, con particolare riferimento alle caratteristiche di rilievo naturalistico, ambientale e turistico.
La Sardegna è percepita dalle popolazioni che vi abitano, ma non solo da esse, come una terra alimentata dal sole e dal mare, e questa percezione costituisce un fattore fondamentale del paesaggio.
In questo contesto si inquadra l'esigenza di precludere il territorio regionale sardo ad insediamenti che minerebbero pesantemente il percepito ambientale e paesaggistico della Sardegna.
La realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare e il deposito di scorie costituirebbe uno di quegli elementi in grado di compromettere in modo grave e indelebile il «paesaggio sardo» in tutte le sue accezioni.
La presente proposta di legge è quindi presentata nel pieno rispetto della competenza esclusiva della regione in materia di urbanistica (articolo 3, lettera f) dello Statuto), che ricomprende la tutela del paesaggio, la protezione della natura (ai sensi dell'articolo 58 delle norme di attuazione dello statuto, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348) e la protezione dell'ambiente (articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), la competenza concorrente in materia di salute (articolo 4, lettera i), dello Statuto e ora anche articolo 117, terzo comma, della Costituzione), di protezione civile e governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione, applicabile alla regione Sardegna in virtù dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).
In tale contesto, questa proposta di legge recepisce un indirizzo unanime sia del Consiglio regionale della Sardegna che dello stesso Governo nazionale, che per esplicita affermazione dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi il 24 gennaio del 2009 ha dichiarato: «Non è esistita mai e mai esisterà nessuna ipotesi di centrale nucleare in Sardegna».
1. Ai fini della presente legge, s'intende come «paesaggio» una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani, anche congiuntamente, e dalle loro interrelazioni, ai sensi della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva con legge 9 gennaio 2006, n. 14.
2. L'intero territorio della regione Sardegna, in considerazione del suo valore ambientale e naturale, costituisce ambito paesaggistico unitario.
3. In tale ambito paesaggistico è ricompresa la percezione che di esso e delle sue diverse specificità hanno le popolazioni che vi abitano, determinata in conseguenza dell'azione di fattori naturali ovvero umani, nonché delle loro reciproche interrelazioni.
1. È vietata la realizzazione di impianti eolici ubicati in mare nel territorio della regione Sardegna.
2. Nella regione Sardegna non si applicano le disposizioni sulla competenza dello Stato per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativi agli impianti eolici ubicati in mare.
3. Tutti i procedimenti di autorizzazione in corso relativamente a progetti per
1. Le disposizioni adottate in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non si applicano nel territorio della regione Sardegna.
2. Nel territorio della regione Sardegna, al fine della tutela del paesaggio naturale, fisico e percepito, non possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica nucleare né sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
1. Al fine di favorire l'integrazione energetico ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche, la Sardegna è individuata quale regione sperimentale per la ricerca nell'ambito delle energie alternative legate alla forestazione.
2. Gli incentivi di cui all'articolo 2, commi da 143 a 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono estesi nella misura massima, con i criteri e i parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai progetti di ripristino endogeno-forestale e di forestazione produttiva funzionali alla produzione di biomasse.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono estesi all'intera filiera produttiva del ciclo
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