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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 209 |
La Civiltà Nuragica e suo riconoscimento.
Per capire la valenza e il conseguente necessario riconoscimento valgano per tutte le definizioni di colui che è unanimemente riconosciuto come il padre della civiltà nuragica, l'archeologo professor Giovanni Lilliu.
Dice il professor Lilliu nella pubblicazione «La Civiltà Nuragica»: «la lunga tappa della civiltà protosarda, che si svolse durante le età del Bronzo e del Ferro dell'occidente europeo e mediterraneo, è chiamata, comunemente e tradizionalmente, nuragica. Col nome non si identifica un preciso soggette etnico né una grande corrente ideale. Fa da supporto, invece, al termine nuragico, il vistoso e singolare fenomeno architettonico del megalitismo a torre, definito, in lingua locale di antico sustrato mediterraneo, “nuraghe” (anche nurake, nuraki, nuraci, nuraxi, nuragi, naracu, eccetera).
È una denominazione ovviamente limitativa, ma non riduttiva, perché dietro l'aspetto esteriore e formale del monumento stanno capacità tecnica, impegno economico e forte organizzazione e aggregazione sociale. Il numero dei nuraghi (oltre settemila), la diffusione in tutto il territorio isolano (densità 0,27 per chilometro quadrato), la continuità nel lungo tempo, la loro emergente qualità costruttiva, rivelano una grande tradizione culturale collegata con uno spiccato movimento storico e un assetto civile pluristratificato. Il fatto architettonico e ingegneristico dei nuraghi è, per così dire, la visualizzazione e la cristallizzazione d'uno stato generale di civiltà, ricca di contenuti spirituali e materiali, identificabile in un soggetto nazionale uscito da un amalgama di tribù e popoli, che si è venuta costituendo nell'isola a cominciare dal Bronzo antico, per continuare e definirsi, con progetti e comportamenti di vita sempre più autonomamente elaborati, sino ai tempi pienamente storici del primo imperialismo. Per tutto ciò, a parte l'uso ormai invalso nella letteratura archeologica, il termine civiltà nuragica resta valido e caratterizzante.
Il nuraghe, infatti, tra i tanti altri aspetti che lo compongono e lo articolano nel susseguirsi dei secoli, rimane di tale civiltà la costante specifica ed essenziale “significante”, l'unico termine esplicito e fisso, per la continuità, di riferimento e definizione. Il “segno” del nuraghe, con la civiltà organicamente connessa, è quello che, al pari di noi moderni, ha colpito, in particolare, la storiografia antica.
Del “nuraghe” è trasposizione mitografica Norax, eroe fondatore di Nora la città più vecchia della Sardegna, venuto con uno stuolo di iberici da Tartesso di Spagna (Sall. Kritz, fr. 9; Sot. IV, 1; Paus. X, 17,5). Nel paragrafo 100 del de mir. ausc. dello PseudoAristotile, si legge di edifizi sardi grandi e belli fatti “al modo arcaico dei Greci”, e di “tholoi” in specie di mirabili proporzioni.
Nelle “tholoi” è esplicito il riferimento ai nuraghi nei quali gli scrittori ellenistici, a conoscenza delle classiche costruzioni “micenee”, notavano, in comparazione, l'architettura interna a volta, il gusto della “cavità” che è anche il significato della radice nur del nuraghe. Con gli stessi nuraghi si potrebbero forse identificare i “daidàieia” (da miceneo da-da-reio), che la tradizione voleva opera di Dedalo, il costruttore per eccellenza della tarda saga minossica, rifugiatosi in Sardegna dopo la fuga da Creta prima e poi da Camico in
Soprintendenza speciale per la civiltà nuragica.
Con la presente proposta di legge, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la civiltà nuragica, è prevista l'istituzione della soprintendenza speciale per la civiltà nuragica.
La sede della soprintendenza speciale è stabilita nel comune di Barumini, territorio sede della famosa Reggia nuragica, riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
La proposta di legge prevede che il soprintendente speciale sia nominato dal presidente della regione Sardegna, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, attraverso un bando pubblico per titoli che comprendono almeno dieci anni di comprovata esperienza nell'ambito della ricerca della civiltà nuragica.
La soprintendenza speciale potrà essere articolata in presìdi territoriali di coordinamento da individuare in relazione all'importanza delle aree archeologiche e alla loro consistenza.
Piano emergenziale.
La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, con l'ausilio delle università di Cagliari e di Sassari e di altri enti di ricerca, individuati in base a specifiche competenze, entro un anno dalla sua istituzione predispone un piano decennale straordinario di intervento per il censimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e architettonico della civiltà nuragica.
Il piano prevede:
1) la redazione del censimento ufficiale del patrimonio;
2) la predisposizione di un piano esecutivo di tutela del patrimonio, articolato per gradi di intervento, in relazione alle priorità di tutela, salvaguardia e messa in sicurezza;
3) la predisposizione di un piano gestionale del patrimonio archeologico relativamente alle seguenti tipologie di emergenze archeologiche:
a) patrimonio archeologico e compendi già fruibili, con la salvaguardia delle gestioni esistenti;
b) patrimonio archeologico individuato ma non ancora fruibile;
c) aree archeologiche inesplorate;
d) musei e strutture connessi alla conservazione, tutela e valorizzazione dell'archeologia nuragica;
4) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione della civiltà nuragica nella sua unitarietà;
5) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione di singoli compendi nuragici;
6) la predisposizione di un piano per l'innovazione.
Competenze della soprintendenza speciale.
La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica ha i seguenti compiti:
1) redige e adotta un massimario per la redazione dei piani di tutela, dei piani esecutivi, dei piani di messa in sicurezza, dei piani degli scavi e dei piani per la valorizzazione;
2) approva, entra trenta giorni dalla trasmissione da parte dei soggetti incaricati, i piani di tutela, i piani esecutivi, i piani di messa in sicurezza e i piani per la valorizzazione;
3) sovraintende alla regolare e corretta esecuzione degli interventi relativi ai piani che approva;
4) predispone un piano finanziario in base alle risorse stanziate al fine di delegare gli interventi ai soggetti promotori e attuatori.
Poteri straordinari e interventi urgenti.
È previsto l'affidamento al soprintendente speciale per la civiltà nuragica di poteri di commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche della civiltà nuragica.
Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il soprintendente speciale commissario delegato attiva una continua e costante collaborazione con le amministrazioni dello Stato, con l'amministrazione regionale e con gli enti locali interessati, con i quali opera d'intesa.
Comitato scientifico.
Al fine di supportare il soprintendente speciale per la civiltà nuragica nelle sue funzioni ordinarie e di commissario delegato e per assicurare un'efficace azione di programmazione e una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi è prevista, con decreto del presidente della regione Sardegna, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, l'istituzione di un comitato scientifico di indirizzo e di coordinamento.
Organizzazione della fase straordinaria ed emergenziale.
Al fine di garantire per la fase organizzativa del periodo commissariale il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere, il soprintendente speciale commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura di supporto.
Disposizioni urgenti per la tutela della civiltà nuragica.
Sono disciplinati gli interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità per i quali sono riconosciuti poteri e deroghe in capo al soprintendente speciale, commissario delegato.
Valorizzazione e promozione.
Il brand della civiltà nuragica, secondo uno studio redatto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Monza, avrebbe un valore di 2,3 miliardi di euro. Una cifra rilevante che costituisce un potenziale straordinario, che necessita di un piano di valorizzazione e di promozione. Pertanto la proposta di legge prevede che la soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, anche con l'ausilio di società specializzate, da individuare attraverso procedure di evidenza pubblica, predisponga un piano generale di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica, tenuto conto dell'unicità, unitarietà e valenza universale di tale civiltà.
Tale piano prevede interventi per la valorizzazione unitaria della civiltà nuragica articolata attraverso percorsi, itinerari e siti, nonché la registrazione, secondo le norme del diritto internazionale, l'idea-
Autostrada dei nuraghi.
Nell'ambito del piano di rinascita della civiltà nuragica la principale arteria stradale della Sardegna, la strada statale n. 131, caratterizzata dai più importanti siti nuragici, assume la denominazione di autostrada dei nuraghi.
La società Ente nazionale per le strade (Anas spa), società di sponsorizzazione primaria, è incaricata di predisporre e di finanziare con proprie risorse un progetto infrastrutturale di accesso e fruibilità e di segnaletica e illuminazione, anche con l'uso di energie alternative, dei compendi archeologici nuragici direttamente connessi o da connettere con l'asse stradale principale o con strade di pertinenza statale di cui la società Ente nazionale per le strade è concessionaria nonché di realizzare i relativi interventi.
Illuminazione delle aree archeologiche della civiltà nuragica.
La straordinarietà del patrimonio della civiltà nuragica deve trovare forme di valorizzazione e tutela che non possono prescindere da un grande piano di illuminazione.
Per questo motivo, nell'ambito del piano di rinascita della civiltà nuragica, le società di distribuzione energetica ed elettriche operanti nella regione Sardegna, nell'ambito dei propri obblighi relativi alle concessioni, predispongono un piano di rimozione degli elementi invasivi di propria pertinenza ricadenti nelle aree di interesse archeologico nuragico e predispongono piani recanti gli interventi di illuminazione delle aree stesse anche utilizzando energie alternative al fine di garantire la sicurezza, la fruibilità e la valorizzazione dei compendi archeologici.
Divulgazione della conoscenza relativa alla civiltà nuragica.
La mancata divulgazione nelle scuole dello studio della civiltà nuragica rischia di disperdere un patrimonio storico culturale identitario di primaria rilevanza e per questo motivo nella presente proposta di legge si prevede che la storia della civiltà nuragica sia introdotta nei programmi didattici delle scuole pubbliche.
Formazione del personale.
La proposta di legge, al fine di formare il personale preposto alla tutela e alla valorizzazione della civiltà nuragica, istituisce la scuola superiore di specializzazione della civiltà nuragica.
Gestione del patrimonio archeologico della civiltà nuragica.
Le attività di gestione e di valorizzazione dei beni archeologici e culturali della civiltà nuragica ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
La gestione in forma diretta è attuata attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e provviste di idoneo personale tecnico.
La gestione in forma indiretta è attuata, invece, tramite l'affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica proprietaria dei beni.
Tutela dei beni archeologici della civiltà nuragica conferiti o concessi in uso.
I beni archeologici relativi alla civiltà nuragica restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dalla soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.
Servizi.
Nei piani gestionali di itinerari o di siti, nel rispetto e in coordinamento con il piano di valorizzazione e di promozione, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
Promozione e sponsorizzazione della civiltà nuragica.
Nell'ambito dei piani di tutela, di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica sono previste forme di sponsorizzazione capaci di coinvolgere soggetti privati attraverso contributi in forma di servizi da parte dei medesimi soggetti relativamente alla progettazione o all'attuazione di iniziative predisposte dalla soprintendenza speciale per la civiltà nuragica e proposte, previo parere della soprintendenza stessa, dalla regione Sardegna e da altri enti pubblici territoriali, ovvero da soggetti privati, nel campo della tutela, della valorizzazione e della promozione del patrimonio della civiltà nuragica, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.
Accordi con le fondazioni bancarie.
La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica può stipulare protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione della civiltà nuragica e di garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli d'intesa.
Divulgazione digitale della civiltà nuragica.
La soprintendenza speciale per la civiltà nuragica ha il compito di predisporre, con affidamento a un'apposita società, attraverso una procedura di evidenza pubblica, la predisposizione e l'attuazione di un piano di divulgazione digitale della civiltà nuragica.
Copertura finanziaria.
La presente proposta di legge prevede una copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi da essa previsti.
1. La civiltà nuragica, nata e sviluppatasi nella regione Sardegna tra l'età del bronzo (1700 avanti Cristo) e il II secolo avanti Cristo, rappresenta, nelle sue unicità e unitarietà, un valore universale, identitario, etnico, culturale, archeologico e architettonico da tutelare, valorizzare e promuovere.
2. La civiltà nuragica si identifica nel megalitismo a torre, costituito dal nuraghe, che rappresenta la sintesi della capacità e dell'ingegno tecnico e dell'impegno economico di una stabile organizzazione e aggregazione sociale.
3. L'unicità e l'unitarietà del patrimonio nuragico, la dislocazione delle emergenze archeologiche, l'esistenza di oltre 7.000 nuraghi, la diffusione nel territorio della regione Sardegna, la continuità nel tempo e l'emergente qualità costruttiva costituiscono la testimonianza di una tradizione identitaria, storica e culturale di una civiltà e di un assetto civile pluristratificato.
4. Il livello architettonico e ingegneristico della civiltà nuragica rappresenta un insieme di contenuti spirituali e materiali, scientifici e culturali, sociali ed economici identificabili in un soggetto identitario e nazionale derivato dall'unione di tribù e popoli.
1. Lo Stato riconosce il valore universale, unitario, identitario, storico e archeologico della civiltà nuragica.
2. Lo Stato attribuisce alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione della
1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la civiltà nuragica è istituita la soprintendenza speciale per la civiltà nuragica, di seguito denominata «soprintendenza».
2. La soprintendenza ha sede in Barumini.
3. Il soprintendente speciale per la civiltà nuragica, di seguito denominato «soprintendente», è nominato dal presidente della regione Sardegna, d'intesa con il Ministro per beni e le attività culturali, attraverso un bando pubblico per titoli che comprendono almeno dieci anni di comprovata esperienza nell'ambito della ricerca della civiltà nuragica.
4. La soprintendenza può essere articolata in presìdi territoriali di coordinamento da individuare in relazione all'importanza delle aree archeologiche e alla loro consistenza.
1. La soprintendenza, con l'ausilio delle università di Cagliari e di Sassari e di altri enti di ricerca, individuati in base a specifiche
a) la redazione del censimento ufficiale del patrimonio;
b) la predisposizione di un piano esecutivo di tutela del patrimonio, articolato per gradi di intervento, in relazione alle priorità di tutela, salvaguardia e messa in sicurezza;
c) la predisposizione di un piano gestionale del patrimonio archeologico relativamente alle seguenti tipologie di emergenze archeologiche:
1) patrimonio archeologico e compendi già fruibili, con la salvaguardia delle gestioni esistenti;
2) patrimonio archeologico individuato ma non ancora fruibile;
3) aree archeologiche inesplorate;
4) musei e strutture connessi alla conservazione, tutela e valorizzazione dell'archeologia nuragica;
d) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione della civiltà nuragica nella sua unitarietà;
e) la predisposizione di un piano di valorizzazione e promozione dei singoli compendi nuragici;
f) la predisposizione di un piano per l'innovazione.
1. La soprintendenza:
a) redige e adotta un massimario per la redazione dei piani di tutela, dei piani esecutivi, dei piani di messa in sicurezza, dei piani degli scavi e dei piani di valorizzazione;
b) approva, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dei soggetti incaricati, i piani di tutela, i piani esecutivi, i piani di messa in sicurezza e i piani di valorizzazione;
c) sovraintende alla regolare e corretta esecuzione degli interventi relativi ai piani che approva;
d) predispone un piano finanziario in base alle risorse stanziate al fine di delegare gli interventi ai soggetti promotori e attuatori.
1. Il soprintendente, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche della civiltà nuragica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il soprintendente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone un apposito piano degli interventi, da sottoporre alla preventiva approvazione del comitato scientifico di cui all'articolo 7, che prevede:
a) misure dirette alla messa in sicurezza e alla salvaguardia delle aree archeologiche;
b) opere di manutenzione straordinaria e di consolidamento occorrenti per impedire il degrado dei beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;
c) ogni altra iniziativa comunque necessaria al superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza dei siti, del personale ivi impiegato e dei visitatori e al ripristino ambientale.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il soprintendente, commissario delegato, è autorizzato
1. Al fine di coordinare il soprintendente, nelle sue funzioni ordinarie e di commissario delegato, e per assicurare un'efficace azione di programmazione e una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, con decreto del presidente della regione Sardegna, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, è istituito un comitato scientifico di indirizzo e di coordinamento, di seguito denominato «comitato scientifico».
2. Il comitato scientifico è presieduto dal soprintendente ed è composto da quattro esperti, nominati due dal Ministro per i beni e le attività culturali e due dal presidente della regione Sardegna.
3. Il comitato scientifico provvede all'approvazione del piano degli interventi di cui all'articolo 4, ed esprime parere vincolante sui piani e sui singoli interventi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).
1. Al fine di garantire per la fase organizzativa del periodo commissariale il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere, il soprintendente, commissario
1. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
2. Il soprintendente provvede all'approvazione dei progetti sui quali il parere del comitato scientifico è favorevole e, ove necessario, alla deliberazione della conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua partecipazione. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
1. La soprintendenza, anche con l'ausilio di società specializzate, da individuare attraverso procedure di evidenza pubblica, predispone un piano generale di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica, tenuto conto dell'unitarietà e della valenza universale di tale civiltà.
2. Il piano prevede interventi volti alla valorizzazione unitaria della civiltà nuragica articolata attraverso percorsi, itinerari e siti.
3. Il piano prevede la registrazione, secondo le norme di diritto internazionale, l'ideazione, la pianificazione e la promozione di un marchio universale della civiltà nuragica, anche attraverso interventi unitari o coordinati di sponsorizzazione da attuare, tra l'altro, mediante itinerari territoriali e archeologici o di singoli siti.
4. Al fine della realizzazione degli interventi il piano prevede documentate proposte di finanziamento, di sponsorizzazione e di meccanismi di autofinanziamento.
5. Il piano prevede una previsione temporale per l'attuazione degli interventi pianificati.
6. Il piano è approvato dal soprintendente sentito il parere vincolante del comitato scientifico.
1. La strada statale n. 131 assume la denominazione di autostrada dei nuraghi.
2. La società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa è incaricata di predisporre e di finanziare con proprie risorse un progetto infrastrutturale di accesso e fruibilità, e di segnaletica e illuminazione, anche con l'uso di energie alternative, dei compendi archeologici nuragici direttamente connessi o da connettere con l'asse stradale principale o con strade di pertinenza
1. Le società di distribuzione energetica ed elettriche operanti nella regione Sardegna, nell'ambito dei propri obblighi relativi alle concessioni, predispongono un piano di rimozione degli elementi invasivi di propria pertinenza ricadenti sulle aree di interesse archeologico nuragico e predispongono i piani recanti gli interventi di illuminazione delle aree stesse anche utilizzando energie alternative al fine di garantire la sicurezza, la fruibilità e la valorizzazione dei compendi archeologici.
2. I costi di infrastrutturazione e di illuminazione relativi ai piani di cui al comma 1 sono posti a carico delle società di cui al medesimo comma 1 nell'ambito dell'onere di concessione delle reti di trasmissione elettrica situate nel territorio della regione Sardegna.
3. I piani di cui al comma 1 sono presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al soprintendente, che li approva sentito il parere del comitato scientifico.
4. Gli interventi infrastrutturali dei piani di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 9.
1. La civiltà nuragica è materia di insegnamento nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado.
1. Al fine di formare il personale preposto alla tutela e alla valorizzazione della civiltà nuragica è istituita la scuola superiore di specializzazione della civiltà nuragica.
2. Ai fini della scuola di cui al comma 1, costituiscono titoli di credito formativo solo le esperienze maturate nell'ambito della ricerca e della tutela della civiltà nuragica.
1. Le attività di gestione e di valorizzazione dei beni archeologici e culturali della civiltà nuragica ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica proprietaria dei beni di cui al comma 1;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati dai commi 4 e 5.
4. La soprintendenza ricorre alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni archeologici e culturali della civiltà nuragica. La scelta tra le forme di gestione indicate al comma 3, lettere a) e b), è attuata previa valutazione comparativa, sentito il comitato scientifico, in termini di efficienza ed efficacia degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al comma 4, risulti necessario ricorrere alla concessione a terzi, si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di una valutazione comparativa dei progetti presentati.
6. Gli enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti dal comma 3 possono essere disposti in modo congiunto e integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario o il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità
1. I beni archeologici relativi alla civiltà nuragica che sono stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 15, commi 9, 10 e 12, restano a tutti gli effetti soggetti al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dalla soprintendenza, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.
1. Nei piani gestionali di itinerari o di siti, nel rispetto e in coordinamento con il piano centrale di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 10, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali della civiltà nuragica;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e di biblioteche museali relative alla civiltà nuragica;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni archeologici della civiltà nuragica;
e) i servizi di accoglienza, inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e di assistenza didattica nonché i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e di manifestazioni culturali nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è attuata nelle forme previste dall'articolo 15.
5. I canoni di concessione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono incassati e ripartiti in base al piano finanziario
1. Nell'ambito dei piani di tutela, di valorizzazione e di promozione della civiltà nuragica sono previste forme di sponsorizzazione.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per sponsorizzazione si intende ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati relativamente alla progettazione o all'attuazione di iniziative predisposte dalla soprintendenza e proposte, previo parere della soprintendenza stessa, dalla regione Sardegna o da altri enti pubblici territoriali, ovvero da soggetti privati, nel campo della tutela, della valorizzazione e della promozione del patrimonio della civiltà nuragica, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.
3. La promozione di cui al comma 2 è attuata attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere universale, archeologico, identitario e storico, nonché con l'aspetto e con il decoro del bene nuragico da tutelare, da valorizzare o da promuovere, stabilite con il contratto di sponsorizzazione.
4. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa alla quale il contributo si riferisce.
1. La soprintendenza può stipulare protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie
1. La soprintendenza predispone, con affidamento a un'apposita società, attraverso una procedura di evidenza pubblica, la predisposizione e l'attuazione di un piano di divulgazione digitale della civiltà nuragica.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede una piattaforma digitale che consente massima fruibilità tecnologica e divulgativa della civiltà nuragica attraverso moduli funzionali a un'interazione elevata, facile e intuitiva, da connettere con i principali e innovativi sistemi digitali.
1. Per l'attuazione della presente legge sono stanziati:
a) 2 milioni di euro, per l'attività della soprintendenza;
b) 15 milioni di euro, per gli interventi di cui all'articolo 6;
c) 10 milioni di euro per i piani di cui agli articoli 4 e 10.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
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