|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4281 |
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «e il nominativo del candidato capolista» sono soppresse;
b) all'articolo 18-bis, comma 3, le parole: «da un candidato capolista e» e le parole: «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima» sono soppresse;
c) all'articolo 19, comma 1, le parole: «con diversi contrassegni nello stesso o» e le parole: «e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali» sono soppresse;
d) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;
e) all'articolo 31, comma 2, le parole: «Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale» sono soppresse;
f) all'articolo 59-bis:
1) al comma 1, la parola: «capolista» è soppressa;
2) al comma 5, la parola: «capolista» è soppressa;
g) all'articolo 84:
1) al comma 1, le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente», ovunque ricorrono, sono soppresse.
|
![]() |