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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2617-C |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2617-B limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che, su di esso, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 11 dicembre 2014;
rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risultano in molti casi meglio precisati i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, e che, in relazione alla procedura delineata per tale esercizio, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, è stata espunta la disposizione volta ad esplicitare l'obbligo per il Governo di rispettare il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere fissato dal primo periodo del comma 5, pena la decadenza dall'esercizio della delega, trattandosi di un effetto comunque implicito alla previsione contenuta al primo periodo;
osservato che, all'articolo 7, comma 4, dove si prevede l'adozione di un decreto ministeriale “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge”, viene utilizzata una formulazione che genera incertezza circa il termine per l'adozione del citato decreto ministeriale, salvo che, nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti), non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza;
constatato inoltre che l'articolo 10 prevede l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, contestualmente demandando allo statuto la definizione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, nonché degli strumenti e delle modalità di funzionamento della Fondazione, limitandosi a prevedere, alla lettera c) del comma 3, “la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore”; osservato peraltro che il medesimo articolo 10 stabilisce che, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si prevede che lo statuto sia adottato, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
rilevato infine che l'articolo 4, comma 1, lettera b), nel mantenere in capo ai decreti legislativi e cioè ad una fonte di rango primario il compito di individuare le attività di interesse generale, affida il periodico aggiornamento di tali attività ad una fonte atipica subordinata alla legge, e, in particolare, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera b), con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto.».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
fatto presente che l'articolo 8 del provvedimento attiene alla materia del servizio civile, riconducibile, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2004 – all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;
richiamato il parere reso dalla I Commissione in data 26 marzo 2015 sul nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo ed abb. la cui condizione e le cui osservazioni sono state recepite nel corso dell'esame del provvedimento,
esprime
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
sottolineata la grande importanza del provvedimento, il quale realizza un intervento di notevole rilievo sotto il profilo sociale ed economico, che risulta atteso da molto tempo e appare dunque necessario approvare in tempi rapidi;
rilevato come sia stata accolta la maggior parte delle numerose condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera,
esprime
La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (C. 2617-B ed abb.), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015, come modificato dal Senato;
evidenziato che nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10) che istituisce la «Fondazione Italia Sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale;
sottolineato che è stata ulteriormente precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività. Alle finalità civiche e solidaristiche, già previste alla Camera, sono state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato precisato che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale);
rilevato che è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con l'obbiettivo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore;
richiamato che le attività di interesse generale devono essere individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dei settori di attività previsti dal decreto legislativo n. 460/1997 e dal decreto legislativo n. 155/2006, e che l'aggiornamento periodico deve essere effettuato con DPCM da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 1, lettera b));
richiamata la scelta di individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e di definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera f));
richiamata la previsione di garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 4, comma 1, lettera h));
sottolineata la scelta di individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni (articolo 4, comma 1, lettera o));
richiamato l'articolo 6 che qualifica l'impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore e opera nei settori individuati nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
evidenziato che ai fini della qualificazione di «impresa sociale» le forme di remunerazione del capitale sociale devo assicurare la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e devono rispettare comunque i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente;
evidenziato l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili e che devono essere adottate modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
evidenziata altresì la scelta di operare una razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1 (articolo 9, comma 1, lettera e));
richiamato infine il parere espresso da questa Commissione nella seduta del 26 marzo 2015,
esprime
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 2617-B, che reca una delega al Governo per la riforma del
espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento, che intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini i quali concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune e a rafforzare la coesione e la protezione sociale, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e la partecipazione attiva dei cittadini;
considerato che, all'articolo 4, che reca i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di uno specifico codice, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata prevista, alla lettera h) del comma 1, la garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
condivise le finalità di tale disposizione, che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale a danno dei lavoratori degli enti del Terzo settore, assicurando la garanzia dei trattamenti riconosciuti dai contratti collettivi, che, in linea con la definizione di carattere generale contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dovrebbero identificarsi, in sede di attuazione della delega, con i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
osservato che l'articolo 6, comma 1, lettera g), nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla disciplina dell'impresa sociale, dispone la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale e che, in tale ambito, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, si è previsto che i benefici siano graduati al fine di favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
preso atto che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'articolo 10, che dispone l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, che ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti del Terzo settore, rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati;
considerato che alla Fondazione, che dovrebbe operare nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, è assegnata una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro e che il medesimo ente potrà mobilitare anche risorse pubbliche;
ritenuto che non siano sufficientemente precisate le caratteristiche della Fondazione, che sarà chiamata a svolgere, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, una funzione sussidiaria
osservato che nell'ambito della disciplina legislativa non sono individuate le modalità di vigilanza sulla Fondazione e sulle operazioni da essa realizzate,
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2617-B, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
richiamati i pareri espressi in data 26 marzo 2015 e 8 luglio 2015, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera e al Senato;
rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.);
ricordato che, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino;
considerato peraltro che la materia del terzo settore incide anche su ambiti competenziali afferenti sia alla competenza delle Regioni (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (ad esempio, alla tutela della salute, che ricomprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);
rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera g), come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca un criterio di delega che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, iniziative e progetti che possono interessare ambiti di competenza regionale,
esprime
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di integrare il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.
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