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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3799 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa e Banca popolare di Vicenza, di seguito denominata «Commissione».
1. La Commissione ha il compito di accertare le cause e le responsabilità, giuridiche e politiche, che hanno determinato il dissesto finanziario delle banche di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) valutazione degli atti e delle decisioni assunti dagli organi di amministrazione e di direzione delle banche di cui all'articolo 1 nonché delle modalità di gestione del patrimonio degli istituti e delle somme depositate presso di essi, con riguardo al rapporto di causalità intercorrente tra essi e lo stato di dissesto delle banche medesime;
b) accertamento dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi a carico degli amministratori e dei dirigenti che pro tempore si sono succeduti nella gestione delle banche di cui all'articolo 1;
c) accertamento dell'esistenza di eventuali comportamenti illeciti, anche di carattere omissivo, e di eventuali violazioni delle regole di trasparenza, commessi nello svolgimento dell'attività bancaria da parte
d) valutazione dell'efficacia e della tempestività degli interventi delle autorità di vigilanza e controllo nei recenti casi di crisi delle banche di cui all'articolo 1, anche per accertare eventuali responsabilità in relazione all'esercizio dei poteri di prevenzione, controllo e sanzione spettanti alle medesime;
e) verifica dell'attendibilità degli stati patrimoniali dichiarati dalle banche di cui all'articolo 1 e controllo dell'effettiva consistenza degli stessi, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;
f) verifica dell'esistenza di eventuali elementi di criticità imputabili allo svolgimento fraudolento, in violazione di norme giuridiche, di operazioni in strumenti finanziari derivati, con distinta valutazione del loro effetto, in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché della congruità dell'attività finanziaria sottostante, della leva finanziaria eventualmente impiegata e della conseguente rischiosità dello strumento;
g) verifica della correttezza delle attività eventualmente svolte dagli amministratori e dai dirigenti delle banche di cui all'articolo 1 in relazione alle variazioni nelle valutazioni del merito creditizio (rating) emesse dalle agenzie specializzate sulle medesime banche nell'ultimo quinquennio e dell'eventuale correlazione tra le variazioni stesse e l'attivazione di procedure di vigilanza e controllo;
h) verifica delle conseguenze dei piani di ristrutturazione aziendale predisposti dagli organi di amministrazione e di direzione del Monte dei Paschi di Siena;
i) valutazione della condotta del Governo, in relazione alle scelte operate con il
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani per età. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane per età.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
5. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, al termine
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.
5. La Commissione può chiedere alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3, 5, 6, 10 e 11.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali
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