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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3113 |
Scrutatori e presidenti dell'ufficio elettorale di sezione.
Gli scrutatori sono sorteggiati tra gli iscritti all'apposito albo, al pari del segretario della sezione elettorale che non può più essere nominato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione. In questo modo si intende ridurre il rischio di condizionamenti degli scrutatori.
L'estrazione a sorte è effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio, al quale la normativa vigente già delega il compito di nominare i presidenti dell'ufficio elettorale di sezione, garantendo l'ulteriore trasparenza del procedimento.
Inoltre, circa la metà degli scrutatori deve essere nominato tra coloro che risultano essere disoccupati.
Non sono rari i casi in cui la criminalità esercita pressioni, anche tramite l'uso di minacce e violenza nei confronti dei presidenti di sezione. Questi, quando non inclini a compromessi, non hanno altra scelta se non dimettersi dal proprio ufficio per fare posto a soggetti più inclini ad accettare le pressioni della criminalità. Per vanificare queste pressioni si prevede che, nel caso di dimissioni dall'ufficio, la corte d'appello procede a una sostituzione esclusivamente tramite estrazione a sorte dall'elenco da essa appositamente tenuto.
Per favorire il principio della rotazione dei ruoli e per garantire la possibilità a più persone di ricoprire incarichi presso gli uffici elettorali di sezione, è previsto che né i presidenti né gli scrutatori possano essere estratti o nominati per più di due
Garantire il diritto di voto anche ai fuori sede.
Sono introdotti due nuovi articoli che disciplinano la possibilità di voto per coloro che temporaneamente si trovano, per ragioni di studio o di lavoro, al di fuori del proprio comune di residenza. Ancora oggi infatti, nonostante alcune agevolazioni già previste nel nostro ordinamento, non tutti hanno la possibilità di recarsi nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto.
La norma che si introduce prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il tribunale competente per territorio in base al domicilio.
Cabine, urne e sezioni elettorali.
Le tendine preposte a coprire le cabine elettorali e la conformazione stessa delle cabine elettorali sono un altro tema molto dibattuto da anni nel nostro Paese. In Italia, infatti, a differenza di numerosi altri Paesi, le cabine elettorali sono chiuse da tutti e quattro i lati, grazie all'uso della tendina posteriore che copre le spalle dell'elettore.
Questo sistema, se da un lato può assicurare la segretezza del voto, al medesimo tempo garantisce fin troppe possibilità di manipolare la scheda elettorale, rendendo riconoscibile il voto stesso.
In molti Paesi occidentali, e non solo, questo sistema è stato ampiamente superato prevedendo cabine elettorali sprovviste di tendine e coperte solo lateralmente e frontalmente. In questo modo è impossibile falsificare o rendere riconoscibile il proprio voto senza essere scoperti dai membri dell'ufficio elettorale di sezione.
Per questo motivo è modificata la cabina elettorale, prescrivendo che essa sia rivolta verso l'esterno della sezione elettorale e riparata solo su tre lati, lasciando quindi visibile la parte posteriore. Rispetto alle pratiche vigenti è dunque escluso l'utilizzo di tendine che coprano la schiena dell'elettore al momento della votazione.
L'urna elettorale stessa ha posto non pochi problemi. Essendo completamente di cartone bianco, essa impedisce di vedere se all'interno vi siano schede elettorali o no. Non sono infatti rari i casi in cui, negli istanti immediatamente prima l'inizio o dopo la fine delle votazioni, sono inserite molte schede elettorali già votate.
A tale fine si prevedono urne elettorali costituite da materiale semitrasparente, in modo da non poter verificare i voti espressi ma al tempo stesso in grado di garantire la presenza di schede prima dell'inizio delle votazioni.
Inoltre, si prevede che solo il presidente di sezione possa trasportare, al termine delle operazioni di spoglio, la documentazione e i plichi all'ufficio elettorale centrale e circoscrizionale, rendendo più facile l'individuazione di eventuali responsabilità in caso di irregolarità che avvengono tra la fine dello spoglio e il deposito della documentazione presso gli uffici centrali.
Infine, si aumenta il numero minimo di votanti all'interno della stessa sezione elettorale al fine di rendere più complicata l'identificazione del voto.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e»;
b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34. – 1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da quattro scrutatori, di cui due, a scelta del presidente, assumono le funzioni di vice presidente e di segretario»;
c) all'articolo 35:
1) al primo comma, le parole da: «che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;
2) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale.
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni;
d) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;
d) all'articolo 38:
1) all'alinea, dopo le parole: «di segretario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di rappresentante di lista»;
2) la lettera a) è abrogata;
3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado»;
4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per reato colposo. Ai fini della presente lettera, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna»;
e) all'articolo 42:
1) al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cabine, rivolte verso il centro della sala dell'elezione, sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite esclusivamente di un riparo frontale e laterale di dimensioni minime tali da assicurare la
2) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno»;
f) all'articolo 75, secondo comma, le parole da: «o, per sua delegazione» fino a: «recano» sono sostituite dalla seguente: «reca»;
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da quattro scrutatori, di cui due, a scelta del presidente, assumono le funzioni di vice presidente e di segretario»;
2) al secondo comma, le parole da: «che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;
3) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale.
I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni;
d) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;
b) all'articolo 23:
1) all'alinea, dopo le parole: «di segretario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di rappresentante di lista»;
2) la lettera a) è abrogata;
3) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado»;
4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per reato colposo. Ai fini della presente lettera a), la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna»;
c) all'articolo 37:
1) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le
2) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno»;
d) all'articolo 66, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Il presidente reca subito al prefetto l'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, quarto comma, se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 67»;
e) all'articolo 74, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il presidente reca subito al presidente dell'Ufficio centrale l'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, quarto comma».
1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) godere dei diritti civili e politici;
a-ter) avere una buona condotta morale;
a-quater) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore».
b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Il presidente della corte d'appello competente per territorio, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, in pubblica adunanza, preannunciata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio online e affisso nell'albo pretorio di ogni comune del territorio di propria competenza interessato dalle elezioni, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione di ogni comune interessato, se designati, procede:
a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale di ogni comune, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo di cui alla lettera a) per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della citata lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Qualora il numero dei nominativi iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al
1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «800»;
b) al comma 3, la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «100».
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».
1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis. – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. Alla domanda sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo di posta elettronica, cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido,
Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
5. Il presidente della sezione elettorale invia a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono essere trasmesse alle sezioni elettorali competenti, aperte dal presidente della
1. L'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.
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