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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3606 |
Articolo 1. – (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). Il comma 1 prevede alcune modifiche all'articolo 33 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB). In particolare, la lettera a) introduce i commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 33 sopracitato. Il comma 1-bis prevede che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC. Con il comma 1-ter si dispone che l'iscrizione nell'albo delle società cooperative possa avvenire solo previo ottenimento della sopra menzionata autorizzazione.
È mantenuto nell'assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo, salve specifiche eccezioni (in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, in determinate circostanze, della facoltà di nomina, opposizione alla nomina o revoca attribuita alla capogruppo in virtù del contratto di coesione – articolo 33, comma 3, del TUB).
Al fine del rafforzamento del patrimonio e del legame con i soci di ogni BCC, al comma 2 sono innalzati il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio, portato dagli attuali cinquantamila euro a centomila mila (articolo 34, comma 4, del TUB), in linea con quanto previsto per le cooperative operanti in settori diversi da quello bancario, nonché il numero minimo dei soci, elevato da 200 a 500 (articolo 34, comma 1, del TUB), ed è previsto che lo statuto possa subordinare l'ammissione del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni.
Al comma 3, tramite modifiche all'articolo 35 del TUB, si dispone che lo statuto della BCC includa anche l'indicazione dei poteri attribuiti alla capogruppo.
Il comma 4 interviene sull'articolo 36 del TUB prevedendo, in particolare, che la BCC, che venga esclusa da un gruppo bancario cooperativo, possa continuare l'attività bancaria previa autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in società per azioni. Altrimenti, la società delibera la propria liquidazione.
Il comma 5 introduce gli articoli 37-bis e 37-ter del TUB. La composizione del gruppo bancario cooperativo è definita nell'articolo 37-bis di nuova introduzione e, in particolare, nel comma 1. Ne fanno parte (a) la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo e il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo; (b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al
Articolo 2. (Disposizioni attuative). L'articolo disciplina la fase di prima applicazione della nuova normativa con apposite disposizioni transitorie.
La banca che intende assumere il ruolo di società capogruppo dovrà sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione prevista dalla legge in vista della costituzione del gruppo, per la verifica preventiva, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7.
La stipula del contratto tra capogruppo e BCC dovrà intervenire entro novanta giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia, di cui all'articolo 37-ter, comma 2. In questa fase, i soci delle BCC che non abbiano concorso alla deliberazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al gruppo non possono avvalersi del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile. La previsione mira anche a risolvere possibili incertezze circa la spettanza o meno del diritto di recesso per effetto delle modifiche statutarie concernenti le azioni di finanziamento previste dal comma 4-bis dell'articolo 150-ter.
Del pari non si applicano l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile, che disciplina il diritto di recesso dei soci di società soggetta a direzione e coordinamento, né l'articolo 2437, primo comma, lettera a), alle modifiche statutarie
Capo II. – GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS). Il più grande freno all'offerta di finanziamenti all'economia è rappresentato dall'enorme stock di sofferenze bancarie, accumulato a causa della profondità e della durata della crisi che ha colpito il tessuto produttivo italiano.
Il Governo ha già ritenuto, a livello nazionale, di agire sulle ragioni per le quali le transazioni sono state finora sporadiche e possibili solo per prezzi molto inferiori a quelli di bilancio, quali, in particolare, la durata delle procedure esecutive e fallimentari, mediamente maggiore della durata media registrata nell'Unione europea e con rilevanti differenze tra regioni e tra banche creditrici.
Con il decreto-legge n. 83 del 2015 si è intervenuti sulle procedure esecutive e fallimentari al fine di consentire un'accelerazione dei tempi di recupero e semplificare e migliorare tali procedimenti, favorendo la più rapida ed efficace soddisfazione dei creditori.
Ulteriore supporto per alleggerire i bilanci bancari dall'elevata consistenza dei crediti deteriorati e facilitare la creazione di un mercato delle sofferenze bancarie di dimensioni adeguate viene ora dallo strumento della garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza, disciplinato nel capo in commento.
La misura descritta di seguito ha caratteristiche tali da escludere la presenza di elementi di aiuto, come confermato dalla Commissione europea.
Scopo della misura è quello di favorire lo sviluppo del mercato italiano dei «non performing loans» (NPL), facilitando l'accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l'ostacolo principale per la crescita di questo mercato.
Di seguito, si illustrano nel dettaglio gli articoli in esame.
Articolo 3. – (Ambito di applicazione). L'articolo delinea le caratteristiche dell'intervento dello Stato, che potrà concedere la garanzia sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni realizzate a fronte della cessione a una società veicolo di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. Lo schema è aperto a tutte le banche aventi sede legale in Italia.
L'accesso alla garanzia è limitato a un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data dell'entrata in vigore del decreto in commento. Tale finestra può essere estesa previa una nuova valutazione da parte della Commissione europea.
Articolo 4. (Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione). Ancorché il provvedimento legislativo non contenga alcuna deroga alla legge 30 aprile 1999, n. 130, che reca la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione, la disposizione in commento impone alle banche interessate di strutturare l'operazione nel rispetto di alcuni elementi a salvaguardia della posizione del garante. In particolare l'operazione deve prevedere l'emissione di almeno due classi di titoli, delle quali una (la junior) è subordinata all'altra (la senior): in altre parole i detentori dei titoli junior non potranno ricevere né il pagamento degli interessi né il rimborso del capitale fino a quando i detentori dei titoli senior non saranno stati integralmente ripagati. La garanzia può essere rilasciata
Articolo 5. – (Rating). A garanzia della posizione dello Stato garante, è previsto che i titoli senior abbiano previamente ottenuto un rating non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Laddove la disciplina applicabile richieda che siano acquisiti due rating, entrambi devono riconoscere almeno tale livello minimo.
È prevista anche la possibilità di un rating privato, non reso pubblico, ma destinato esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della concessione della garanzia. Resta fermo il vincolo del rating minimo.
Articolo 6. – (Caratteristiche dei titoli senior e dei titoli mezzanine). L'articolo in commento si limita a confermare che in un'operazione di cartolarizzazione il rimborso del capitale, anche dei titoli senior, è comunque condizionato agli incassi e recuperi effettuati rispetto al portafoglio dei crediti ceduti. Nel caso dei titoli mezzanine, il regolamento contrattuale potrà prevedere condizioni anche per il pagamento degli interessi.
Articolo 7. – (Ordine di priorità dei pagamenti). Ai sensi della disposizione in esame, i pagamenti dovuti ai portatori dei titoli e agli altri creditori della società di cartolarizzazione saranno effettuati in conformità all'ordine di priorità dei pagamenti stabilito nell'articolo in commento, che evidenzia il grado di subordinazione dei titoli delle diverse classi.
Articolo 8. – (Garanzia dello Stato). Con la norma in parola si prevede che la garanzia dello Stato, che, come già evidenziato, può essere concessa solo sui titoli senior, è onerosa e non è comunque efficace fino a quando la banca cedente non abbia trasferito al mercato almeno la metà più uno dei titoli junior e comunque un ammontare di titoli junior e mezzanine che consenta la derecognition dei crediti ceduti dal bilancio della banca cedente, cioè il trasferimento del rischio al di fuori della banca.
Articolo 9. – (Corrispettivo della garanzia dello Stato). Il corrispettivo della garanzia che verrà richiesto alle banche per la concessione della stessa è ovviamente un elemento cruciale dello schema e, come noto, è stato lungamente discusso con la Commissione europea al fine di evitare la qualificazione dell'operazione come aiuto di Stato, che la avrebbe resa di fatto inutilizzabile.
Poiché, come evidenziato più volte dal Ministero dell'economia e delle finanze, non esiste un vero mercato per i crediti deteriorati in Italia, è complesso individuare un prezzo di mercato delle garanzie rilasciate sui titoli che abbiano questi crediti come sottostante. Per tale motivo il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti. L'allegato 1 annesso al decreto riporta infatti l'insieme degli emittenti italiani che costituiranno il termine di riferimento a seconda del rating assegnato ai titoli senior per i quali è richiesta la garanzia, mentre l'allegato 2 reca la formula matematica che riflette la metodologia illustrata nella disposizione in commento.
Il corrispettivo è annuale ed è pagato in via posticipata con le stesse modalità con le quali sono pagati i titoli senior nella specifica operazione (gli interessi possono essere pagati trimestralmente, semestralmente o annualmente).
Articolo 10. – (Ammissione alla garanzia). Si prevede che l'istanza per la concessione della garanzia sia presentata dalla banca cedente e che venga concessa con decreto ministeriale. Per l'istruttoria, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di una società in house, ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11. – (Escussione della garanzia). Si prevede che il titolo all'esercizio della garanzia spetti al rappresentante degli obbligazionisti e non al singolo obbligazionista per evitare escussioni multiple da parte dei singoli detentori dei titoli.
Inoltre si specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze, nel recuperare le somme contro il veicolo, si attiene alle regole della cartolarizzazione. Infatti, i veicoli di cartolarizzazione sono «bankruptcy remote» poiché i creditori agiscono nel rispetto di accordi che regolano le azioni di ciascuno e non prevedono normalmente azioni autonome del singolo creditore (ad esempio per ingiunzioni di pagamento o istanze di fallimento). Laddove, invece, la surroga consentisse al Ministero dell'economia e delle finanze di agire al di là dell'accordo con i diversi creditori (normalmente documentato nell’intercreditor agreement), potrebbe essere inficiato lo status del veicolo quale «bankruptcy remote» e si potrebbero mettere a rischio i presupposti per il rating.
Articolo 12. – (Risorse finanziarie). La norma in rassegna reca l'istituzione di un fondo finalizzato a coprire i costi connessi alle attività del capo in esame. Al riguardo, giova rilevare che la garanzia non avrà impatti né sul debito pubblico né sul deficit.
Articolo 13. – (Norme di attuazione). Con riferimento al comma 1, si veda il commento relativo all'articolo 10. Il comma 2 prevede l'emanazione di disposizioni di dettaglio ove necessarie.
Capo III. – DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI.
Articolo 14. – (Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi). L'articolo introduce il comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), il quale dispone l'esclusione dalla tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, dei contributi percepiti dai soggetti per i quali risultino attivate le procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vale a dire il fallimento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione del debito e la liquidazione coatta amministrativa, nonché le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e di amministrazione straordinaria speciale per le imprese di rilevanti dimensioni, di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347. Con riguardo agli enti creditizi, la norma richiama, altresì, la procedura di amministrazione straordinaria prevista dal TUB e le procedure di gestione di crisi, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, attivabili nei casi di dissesto o rischio di dissesto bancario indicati all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015.
I contributi «agevolati» sono quelli ricevuti esclusivamente a titolo di liberalità, qualunque ne sia la fonte di provenienza, dalla data di apertura della procedura fino al ventiquattresimo mese successivo alla chiusura della stessa.
Ai fini della definizione della data in cui l'impresa può considerarsi assoggettata alle procedure sopra evidenziate risultano mutuabili le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR.
La norma esclude dalla suddetta irrilevanza fiscale i contributi derivanti da società che sono controllate dall'impresa beneficiaria o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
Il comma 2 dispone, infine, la decorrenza delle nuove disposizioni, precisando che l'irrilevanza fiscale risulta applicabile ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, stabilisce un criterio particolare per il riconoscimento della irrilevanza fiscale per i contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Infatti, viene previsto che l'irrilevanza non opera immediatamente
Articolo 15. – (Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte). L'articolo prevede, al comma 1, che la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
Il comma 2 prevede che, dalla data in cui ha effetto la cessione, l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del TUIR dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.
Articolo 16. – (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie). Con la disposizione in commento si prevede di assoggettare alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna gli atti di trasferimento dei beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero emessi nell'ambito di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
La norma ha la finalità di agevolare il collocamento degli immobili in sede di vendita giudiziaria, così come in caso di assegnazione degli immobili stessi ai creditori, qualora gli acquirenti rivendano tali immobili, agli acquirenti finali che pagano nuovamente un'imposta di registro proporzionale del 9 per cento (o del 2 per cento se hanno i requisiti per le agevolazioni cosiddette «prima casa»).
La disposizione ha effetto temporaneo per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
Capo IV. – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO.
Articolo 17. – (Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese). L'articolo in commento si compone di due commi: il comma 1 contiene modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), il comma 2 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
Articolo 18. (Entrata in vigore). La disposizione prevede che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che esso sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di riforma del credito cooperativo di cui agli articoli 1 e 2, si rappresenta che le modifiche legislative da apportare non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale.
Con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dalle disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse in operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione crediti qualificati in sofferenza, di cui agli articoli da 3 a 13, si rappresenta quanto segue.
La garanzia dello Stato è concessa sui cosiddetti titoli senior, il cui rimborso è precedente, nell'ordine di priorità dei pagamenti, a quello delle classi di titoli subordinate, ed è concessa a titolo oneroso, con un corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'articolo 9.
A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016, ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. È autorizzata l'apertura di una contabilità speciale, vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.
Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le garanzie dello Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
La garanzia concessa è da ritenere di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.
Pertanto, sia l'onere che la copertura determinano effetti in termini di solo saldo netto da finanziare. I corrispettivi che, a partire dall'anno 2016, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato costituiscono un introito valido ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.
A valere sulle risorse della contabilità speciale sono posti gli oneri derivanti dalla nomina di un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 (articolo 3, comma 3) e dall'affidamento della gestione dell'intervento ad una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 (articolo 13, comma 1).
In merito all'articolo 14, concernente l'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di
La norma si caratterizza per la portata generale in quanto beneficiano di essa tutti i soggetti in crisi, evitandosi che per questi ultimi i contributi ricevuti costituiscano sopravvenienze.
La stessa prevede, inoltre, che, limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti, da applicare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
Al riguardo, si evidenzia che, in base ai dati disponibili, risulta un importo complessivo di contributi attualmente non rientranti nelle fattispecie già detassate e la cui erogazione è prevista per il 2016 in circa 300 milioni di euro. A decorrere dal 2017, la stima si basa sulla previsione del flusso ordinario di liberalità stimato considerando la serie storica relativa al periodo 2010-2013, valutato in circa 7 milioni di euro.
Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, tenendo conto che il comma 3 sterilizza gli effetti delle suddette disposizioni sulla determinazione dell'acconto dovuto relativamente alla deduzione. Per quanto riguarda l'irrilevanza dei contributi percepiti dal 2017, in considerazione della straordinarietà della fattispecie, si assume che i contribuenti, in sede di determinazione dell'acconto dovuto per l'annualità in corso di versamento del saldo dell'anno precedente, utilizzino il metodo previsionale.
In milioni di euro
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Irrilevanza fiscale dei contributi
percepiti nel 2016 | -16,2 | -16,2 | -16,2 | -16,2 | -16,2 | 0 |
Irrilevanza fiscale dei contributi
percepiti dal 2017 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Totale | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -2 |
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
La disposizione di cui all'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini IRES e ai fini IRAP da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione ad un ente ponte, disciplinate dall'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In particolare, si prevede che ai fini fiscali la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte rappresenti una successione tra i due soggetti che non comporta effetti realizzativi e che permette il trasferimento di tutte le posizioni soggettive (diritti, attività e passività, costi e ricavi imputati a conto economico ma non ancora dedotti ovvero tassati, perdite fiscali maturate fino alla data della risoluzione e non ancora utilizzate).
Nei fatti, viene equiparato il trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a resolution ad un ente ponte a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.
Alla disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che non si creano nuove attività o passività, ma cambia esclusivamente la soggettività delle stesse, a seguito di una procedura di recentissima istituzione.
La disposizione di cui all'articolo 16 prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
L'applicazione delle imposte in misura fissa in luogo di quella proporzionale sull'acquisto degli immobili ad uso abitativo in sede giudiziaria determina una perdita di gettito di circa 150 milioni.
La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni del Ministero della giustizia, considerando circa 15.000 immobili e un valore medio di trasferimento di circa 110.000 euro.
Relativamente ai trasferimenti relativi agli altri immobili ad uso non abitativo, si stima una perdita di gettito ulteriore di circa 54 milioni di euro per i fabbricati e di circa 16 milioni di euro per i terreni.
Complessivamente si stima una perdita di gettito di circa 220 milioni di euro per l'anno 2016, ai quali si provvede mediante incremento di pari importo dell'ammontare delle entrate rivenienti dalla procedura di voluntary disclosure prevista dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 958 della legge n. 208 del 2015). Tale copertura risulta idonea in quanto il conseguimento dell'ammontare stabilito dal predetto comma è assicurato da un'apposita clausola di salvaguardia (aumento delle accise sui prodotti di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008).
Si rappresenta, infine, che l'articolo 17 reca una norma di carattere ordinamentale, priva di oneri a carico della finanza pubblica.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di rafforzare la stabilità del sistema nel suo complesso e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo;
Ritenuta l'urgenza di concedere, a titolo oneroso, una garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;
Ritenuta la necessità ed urgenza di definire il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.».
2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;
b) al comma 4, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.».
3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,», sono introdotte le seguenti: «nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni e trasformazioni»;
b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «banche popolari o»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.».
5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono introdotti i seguenti:
1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso ammesso il recesso.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:
a) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;
b) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche;
c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.
1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;
b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.
3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.».
6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.».
7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.»;
b) al comma 1 le parole: «, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),» e le parole: «ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1,» sono soppresse;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»;
f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.
4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.».
1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dalla presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Il contratto è concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), né l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile.
2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina, previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 12.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:
a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche);
b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli (i «Titoli») di almeno due classi diverse, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;
c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata «junior», non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;
d) possono essere emesse una o più classi di Titoli, denominate «mezzanine», che, con riguardo alla corresponsione degli interessi, sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe di Titoli denominata «senior» e antergate al rimborso del capitale dei Titoli senior;
e) può essere prevista la stipula di contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su attività e passività;
f) può essere prevista, al fine di gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli, l'attivazione di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei Titoli senior.
1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla Banca Centrale Europea al 1o gennaio 2016, non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior può essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009 e anch'essa non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.
2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009. In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1o gennaio 2016, e proposta dalla banca cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating è a carico della banca cedente o della società cessionaria.
3. La società cessionaria si impegna a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) è diverso dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di cambiare il NPLs Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.
1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche:
a) la remunerazione è a tasso variabile;
b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;
c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.
2. Può essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.
1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:
1) eventuali oneri fiscali;
2) somme dovute ai prestatori di servizi;
3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera f);
4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui Titoli senior;
5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli senior;
7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;
8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli mezzanine (se emessi);
9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;
10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;
11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui Titoli junior.
1. La garanzia dello Stato è onerosa, può essere concessa solo sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la banca cedente abbia
2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la loro intera durata.
3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine.
1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap – CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;
ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;
iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.
2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non ricadere più nei rating sopra indicati, l'emittente sarà escluso dal Paniere CDS.
3. La garanzia è concessa a fronte di un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al presente decreto:
a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando
b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato nella precedente lettera a);
c) il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed, è pagato con la stessa modalità degli interessi dei Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed è pari:
i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle precedenti lettere a) e b);
d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato di una componente aggiuntiva pari a:
i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto ii) e quella di cui alla lettera c), punto i), per il quarto e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;
ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera c), punto iii) e quella di cui alla lettera c), punto ii), per il sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
1. La garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. La garanzia dello Stato può essere escussa dal detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.
3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10.
1. Per le finalità di cui al presente Capo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, di
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.
1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «inclusi quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,»;
b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater è inserito il seguente:
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.
1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.
3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.
5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.
1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, fermo
2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.».
2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385.».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 2016.
Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Orlando.
ALLEGATO 1
PANIERI CDS
1) Primo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)
UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO
ENEL SPA
ACEA SPA
TELECOM ITALIA SPA
FINMECCANICA SPA
MEDIOBANCA SPA
2) Secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)
UBI BANCA SPA
MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ATLANTIA SPA
3) Terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ENI SPA
ATLANTIA SPA
ALLEGATO 2
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