PDL 3284
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3284
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MUCCI, PRODANI, TURCO, BARBANTI, SEGONI
Disposizioni per l'estensione ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle tutele previdenziali garantite ai dipendenti pubblici
Presentata il 5 agosto 2015
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha l'obiettivo di affrontare il tema delle pari opportunità tra i lavoratori in un'ottica molto spesso trascurata, com’è quella previdenziale, che invece riveste un'importanza essenziale e permea la vita di tutti.
Rendere effettivo il diritto alle pari opportunità previdenziali è necessario perché esso è garantito in modo differenziato dall'ordinamento, prevedendo maggiori tutele per i lavoratori dipendenti del settore del pubblico impiego rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato e garantendo ancor meno i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani e i piccoli imprenditori, cioè milioni di lavoratori che mandano avanti l'economia del Paese come i dipendenti pubblici, se non addirittura in misura maggiore, creando una disparità fonte di illegittimità costituzionale.
Estendendo a tutti i lavoratori le tutele previste per i dipendenti pubblici si rende effettivo il dettato costituzionale degli articoli 1, 3, 4, 35, 36 e 38, facendo sì che la Repubblica rispetti la Costituzione, e rispettando il principio dello Stato di diritto.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le tutele previdenziali relative all'indennità di malattia e al trattamento economico per congedo parentale garantite ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata», sono soppresse.
2. Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori dipendenti del settore privato si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tutele previdenziali previste dall'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.