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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2863 |
1. All'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 152 del 2006», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La parte quarta del presente decreto prevede misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse, migliorandone l'efficacia e prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, promuovendo l'occupazione sostenibile, in osservanza delle finalità perseguite dall'Unione europea, con particolare riferimento alla comunicazione COM(2014)398 della Commissione, del 2 luglio 2014, “Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti” e alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti»;
b) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: « La prevenzione e»;
c) al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) prevenendo ogni rischio per la salute umana, attraverso il monitoraggio e l'adozione di interventi finalizzati a ridurre il rischio di malattie collegate alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a cause di morbilità determinate dall'esercizio dell'impiantistica in ogni fase di gestione dei rifiuti»;
d) al comma 5:
1) dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «prevenzione e»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi, i contratti di programma o i protocolli d'intesa di cui al comma 5 sono soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di totale accessibilità».
1. All'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fattibilità tecnica ed economica» sono inserite le seguenti: «e responsabilità estesa del produttore del prodotto»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. La gestione dei rifiuti è finalizzata a ricondurre il ciclo dalla produzione al consumo dei beni e dei servizi a essi correlati nei limiti delle risorse naturali disponibili, attraverso l'eliminazione degli sprechi, massimizzando prioritariamente la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei prodotti e dei componenti di essi, nonché il riciclaggio. A tale fine la gestione dei rifiuti comprende, altresì, la fase di ricerca sul rifiuto non riciclabile per la riprogettazione industriale di processo e di prodotto al fine di ottenere prodotti smontabili e riciclabili.
1-ter. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 1-bis, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta, adottano ogni opportuna azione per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini nelle scelte afferenti il ciclo di prevenzione, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti».
1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 178.1. (Prevenzione del conflitto di interessi nelle fasi di gestione dei rifiuti). – 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento dei medesimi rifiuti, è vietata la contestuale gestione da parte di un soggetto pubblico o privato di più di una delle seguenti fasi:
a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
b) smaltimento e recupero di energia, nonché ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi».
1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «possono essere adottati» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «sono stabiliti»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti di imballaggio, e della conseguente responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto o dell'imballaggio. I decreti di cui alla presente lettera sono adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze;»;
3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) di identificazione di sistemi di etichettatura da apporre sul prodotto che risultino per il consumatore univoci, chiari e immediati, al fine di consentire un agevole conferimento al sistema di raccolta»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine dell'immediata applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, i produttori di beni e di imballaggi di qualsiasi tipologia garantiscono:
a) la copertura dei costi di riciclo, degli imballaggi o comunque delle materie che li compongono, ove non riutilizzabili;
b) l'indicazione in etichetta della percentuale di incidenza sul prezzo finale dell'impatto ambientale del bene e di quello dell'imballaggio utilizzato;
c) la progressiva riduzione degli imballaggi nel rispetto delle norme di sicurezza per la vendita e per il trasporto delle merci»;
c) al comma 2, le parole: «, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici» sono soppresse.
1. All'articolo 179, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «risultato complessivo» sono inserite le seguenti: «valutato lungo il ciclo di vita di cui all'articolo 179-ter»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la praticabilità economica non sia realizzabile, gli ulteriori oneri sono a carico dei soggetti appartenenti alle filiere produttive causa del rifiuto»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui al comma 1 del presente articolo, le opzioni tecniche all'interno delle singole priorità devono essere valutate e confrontate attraverso l'analisi del ciclo di vita di cui all'articolo 179-ter»;
c) al comma 3, dopo le parole: «impatti complessivi» sono inserite le seguenti: «sull'ambiente»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le opzioni che garantiscano l'immissione nel mercato di materiali e di prodotti concepiti in modo da ridurre il più possibile, in relazione alla loro realizzazione, nonché al riuso o allo smaltimento di essi, la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento ai fini dell'eco-progettazione di cui all'articolo 179-ter. Devono inoltre essere redatti programmi di prevenzione dei rifiuti basati sulle migliori pratiche, tenendo conto dell'analisi del ciclo di vita di cui al citato articolo 179-ter nelle decisioni sulle misure da adottare»;
e) al comma 5:
1) all'alinea, dopo le parole: «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite
2) la lettera b) è abrogata;
3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l'utilizzo di metodologie di analisi del ciclo di vita di cui all'articolo 179-ter quale strumento decisionale a supporto delle attività di trattamento dei rifiuti»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 178, le misure dirette alla prevenzione dei rifiuti mediante riprogettazione e riparazione sono da preferire rispetto ai procedimenti di riciclaggio o ad altre forme di recupero di materia. Le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio o per ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia»;
g) il comma 7 è abrogato.
1. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 179-bis. (Criteri di conteggio dei rifiuti). – 1. Entro il 31 dicembre 2015, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le modalità per il conteggio dei rifiuti urbani e di quelli speciali.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di recupero di energia dai rifiuti.
a) supportare l'eco-progettazione e la redazione di programmi di prevenzione dei rifiuti basati sulle migliori pratiche;
b) ridurre gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti;
c) evitare il trasferimento degli impatti ambientali da una fase all'altra del ciclo di vita;
d) assumere la scelta più idonea nell'ambito dei criteri di priorità di cui all'articolo 179.
2. Ferme restando le finalità di cui al comma 1, l'analisi del ciclo di vita è effettuata conformemente a metodologie riconosciute a livello internazionale e validate da centri di ricerca al fine di comparare l'efficacia di materiali, prodotti, processi e opzioni tecniche alternative, tenuto conto delle linee guida emanate dall'ISPRA nell'ambito dell'attività di coordinamento degli stessi centri di ricerca.
3. Ferme restando le finalità di cui al comma 1, lettera b), l'analisi del ciclo di vita deve essere effettuata in accordo a specifiche metodologie sviluppate per il settore dei rifiuti conformi alle norme internazionali ISO e validate dai centri di ricerca che ne devono valutare l'effettiva applicabilità nel territorio nazionale.
Art. 179-quater. (Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti). – 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, in ogni comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi urbani, considerando come dato di partenza l'anno 2012:
a) almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2015;
b) almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2018;
e) almeno il 40 per cento entro il 31 dicembre 2025;
d) almeno il 55 per cento entro il 31 dicembre 2035;
e) almeno il 70 per cento entro il 31 dicembre 2050.
2. Per quanto concerne gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti speciali si fa riferimento a quanto stabilito dal piano di prevenzione di cui all'articolo 180. Dal raggiungimento di tali obiettivi sono esclusi i rifiuti da costruzione e da demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b).
3. Per i rifiuti alimentari, sia urbani che speciali, è fissato l'obiettivo di riduzione in peso del 30 per cento entro il 31 dicembre 2025. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fissa le linee guida per la preparazione del piano di prevenzione dei rifiuti alimentari, massimizzando il riciclaggio di materia, nonché il mantenimento della sostanza organica e della fertilità dei suoli. Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in ogni caso, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 199, idonee misure per l'attuazione del presente comma.
4. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico e ambientale, non sia possibile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può chiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione e gli enti locali interessati, che preveda:
a) le modalità e le misure attraverso le quali il comune richiedente intende
b) la percentuale di riduzione dei rifiuti urbani che il comune richiedente si obbliga a effettuare.
5. L'accordo di programma di cui al comma 4 può stabilire obblighi, in conformità alle disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui al presente titolo nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
6. Le regioni, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare obiettivi di riduzione superiori a quelli stabiliti dal presente articolo».
1. All'articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «le iniziative di cui all'articolo 179» sono inserite le seguenti: «sono attuate in via prioritaria rispetto alle fasi riguardanti la gestione dei rifiuti di cui al medesimo articolo 179 e»;
2) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) l'attuazione dei decreti di recepimento della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
d-ter) le attività di informazione e di formazione nonché l'istituzione e il sostegno dei centri di ricerca e dei centri di riparazione e di riuso».
b) al comma 1-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e del mare» sono inserite le seguenti: «sentito il parere dell'ISPRA,»;
3) al secondo periodo, dopo le parole: «prevenzione dei rifiuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e i rifiuti alimentari»;
c) il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
«1-ter. Il programma di cui al comma 1-bis stabilisce gli obiettivi di prevenzione»;
d) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:
«1-septies. Ogni produttore di beni o di imballaggi deve rispettare, prima dell'immissione in commercio di essi, i seguenti princìpi:
a) prevenzione nella produzione di rifiuti e di imballaggi;
b) aumento della durevolezza del bene;
c) scomponibilità del bene ai fini dei corretti riuso e riciclaggio;
d) minimizzazione dell'utilizzo di materiali e di componenti difficilmente riciclabili;
e) preferenza nella scelta dei materiali, all'utilizzo di materie prime riciclate;
f) indicazione separata nel prezzo finale del costo della sua impronta ambientale e del costo dell'imballaggio».
1. All'articolo 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i criteri per promuovere il riciclaggio di alta qualità e per soddisfare i necessari obiettivi qualitativi e quantitativi per i diversi settori del riciclaggio. Le regioni, per quanto di competenza, ne regolamentano l'attuazione. I comuni o i consorzi di scopo tra comuni, istituiti al fine di razionalizzare i costi della raccolta differenziata e di ottimizzare le filiere produttive del riciclaggio provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica, la frazione organica e il vetro e, ove possibile, il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti, quali, carta, metalli, plastica, frazione organica e vetro, è aumentata complessivamente almeno al 90 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e da demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04
b) al comma 4, le parole: «, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale» sono soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero di materia è ammessa la libera circolazione nel territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il recupero di materia, privilegiando il principio di prossimità in relazione alla zona di produzione dei rifiuti, tenuto conto del minor impatto ambientale».
1. Dopo l'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 181-ter. (Obiettivi di riciclaggio). – 1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti, quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e anche di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti, quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e anche di altra origine, è aumentata complessivamente almeno al 70 per cento in termini di peso;
d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e da demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno all'85 per cento in termini di peso;
e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio di rifiuti, quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e anche di altra origine, è aumentata complessivamente almeno all'85 per cento in termini di peso;
f) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo, per il riciclaggio e per altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e da demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, è aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso.
Art. 181-quater. (Recupero di energia dai rifiuti). – 1. Il recupero, inteso quale trattamento diverso dal riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), come il recupero di energia dai rifiuti, è ammesso esclusivamente nel caso in cui:
a) sia dimostrata l'impossibilità di procedere a ulteriori selezione e recupero di materia;
b) sia dimostrato il maggior impatto ambientale di ogni altra azione, tenuto conto del calcolo di cui all'articolo 179-ter;
e) sia dimostrato il minor rischio per l'ambiente e per la salute rispetto alle alternative disponibili».
2. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano nel caso in cui siano soddisfatti tutti i requisiti di cui agli articoli 180, 180-bis e 181 del presente decreto. Non sono autorizzati impianti di recupero di energia da rifiuti ove non siano raggiunti gli obiettivi di prevenzione di cui all'articolo 180, di riduzione di cui all'articolo 179-quater, di riciclaggio di cui all'articolo 181-ter e di raccolta differenziata di cui all'articolo 205».
1. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza tali da non creare pregiudizio all'ambiente e danno o rischio di danno alla salute pubblica e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, dell'impossibilità tecnica di effettuare le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. Ove le operazioni di recupero di un particolare rifiuto non siano economicamente vantaggiose, il produttore del prodotto causa del rifiuto e, in generale, ogni soggetto coinvolto lungo l'intera catena economica legata a quel prodotto, ha la responsabilità finanziaria dei costi di smaltimento, ai sensi dell'articolo 178-bis. A tale fine, la verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i
b) al comma 2 dopo le parole: «di recupero» sono aggiunte le seguenti: «di materia»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in tema di prevenzione integrata dell'inquinamento (IPPC) la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, i nuovi impianti di smaltimento tramite incenerimento o conferimento in discariche, ovvero gli ampliamenti di quelli esistenti, possono essere autorizzati solo ove sussista, in base ai criteri di conteggio stabiliti dal decreto di cui all'articolo 179-bis, comma 1, un'effettiva esigenza non diversamente superabile, e solo ove siano stati raggiunti gli obiettivi di prevenzione di cui all'articolo 180, di riduzione di cui all'articolo 179-quater, di riciclaggio di cui all'articolo 181-ter, nonché di raccolta differenziata di cui all'articolo 205».
1. All'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti sono attuati con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori
a) permettere la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o di raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della oggettiva necessità di eventuali impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
b) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
1-bis. Lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti non differenziabili e non riciclabili sono attuati con il ricorso ad una rete nazionale di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'impatto ambientale e sanitario dello smaltimento, considerato lungo tutte le operazioni nelle quali il processo di smaltimento si svolge al fine di:
a) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti non riciclabili e non differenziabili in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o di raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità accertata di eventuali impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
b) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «o delle popolazioni interessate dalla presenza di impianti di incenerimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione del pubblico, siano essi organizzati o meno in comitati, associazioni o altri enti»;
2) le parole: «può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori o coinceneritori classificati come impianti di recupero» sono sostituite dalla seguenti: «può essere vietato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati a inceneritori o a coinceneritori».
1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto»;
b) alla lettera u), le parole: «o per altri fini» sono soppresse;
c) la lettera cc) è abrogata;
d) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) “digestato”: rifiuto prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani e rifiuti di origine animale o vegetale le cui operazioni di riciclo sono adottate nel rispetto di requisiti contenuti in norme tecniche da emanare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
e) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«qq-bis) “riparazione”: processo industriale o artigianale che ripristina in un oggetto la sua funzione originaria, prevenendone la trasformazione in rifiuto.
qq-ter) “riprogettazione”: processo che comporta lo studio dei materiali e delle sostanze residue, a valle di tutte le operazioni
qq-quater) “residuo”: qualsiasi oggetto o sostanza che rimane a valle di tutti i trattamenti di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riparazione, di riciclaggio o di altre forme di recupero;
qq-quinquies) “catena produttiva”: di una filiera formata da più soggetti atti alla produzione e alla distribuzione di un determinato prodotto o categoria di prodotti;
qq-sexies “tariffa puntuale”: la tariffa in cui il corrispettivo è rapportato alla quantità e alla qualità misurate dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza, intendendo per utenza la persona o il processo produttivo fisicamente produttore dei rifiuti;
qq-septies) “obsolescenza programmata o pianificata”: la pratica commerciale basata sullo studio del ciclo di vita di un prodotto con l'obiettivo di renderne l'utilizzo intenzionalmente limitato a un periodo prefissato al fine di preordinare l'entrata nel mercato di un modello nuovo;
qq-octies) “sottoriciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero in cui i materiali recuperati dai rifiuti, o altri materiali di scarto, sono trattati per ottenere nuovi materiali o prodotti inferiori, per qualità o per caratteristiche tecniche rispetto a quelli di provenienza o comunque per ottenere prodotti, materiali o sostanze per fini diversi rispetto alla loro funzione originaria. Non include il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
qq-novies) “decostruzione o disassemblaggio”: il processo inverso rispetto a quello di costruzione, tramite il quale è possibile risalire alle singole parti o componenti di un oggetto complesso, anche attraverso il semplice smontaggio, senza
qq-decies) “analisi del ciclo di vita”: il procedimento di valutazione dei carichi energetici e ambientali relativi a un processo o a un'attività, effettuato attraverso l'identificazione dell'energia e dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell'ambiente secondo le norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. La valutazione include l'intero ciclo di vita del processo o dell'attività, in particolare comprendendo l'estrazione e il trasporto delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l'uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale;
qq-undecies “responsabilità estesa del produttore”: la responsabilità operativa o finanziaria del produttore nei confronti del prodotto estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo ai sensi dell'articolo 178-bis».
1. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 183-bis. (Raccolta separata di specifiche tipologie di rifiuto). – 1. Nell'ambito delle operazioni di raccolta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i comuni e i loro consorzi di scopo, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, misure volte a incentivare:
a) la raccolta domiciliare separata dei rifiuti organici;
b) la raccolta domiciliare separata della carta e del cartone;
c) la raccolta domiciliare separata del vetro;
d) la raccolta domiciliare separata dell'alluminio e acciaio;
e) la raccolta domiciliare separata delle plastiche;
f) la raccolta separata dei rifiuti pericolosi;
g) la raccolta separata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
h) la raccolta separata dei medicinali scaduti;
i) la raccolta separata dei rifiuti ingombranti;
l) la raccolta separata dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare».
1. Al comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole: «incluso il riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi il riciclaggio, la riparazione».
1. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 185-bis. (Compostaggio sul luogo di produzione o autocompostaggio). – 1. Dal 1o gennaio 2015 gli scarti vegetali di origine domestica, agricola, artigianale industriale, non contaminati da sostanze pericolose, oggetto di autocompostaggio finalizzato alla produzione di ammendante o comunque riutilizzato come materia sul luogo di produzione o nelle pertinenze di esso, non sono classificati come rifiuti e
1. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,» sono sostituite dalle seguenti: «al Catasto dei rifiuti»;
2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, precisando le quantità di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi»;
3) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivisi in relazione alle operazioni di recupero effettuate»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le sezioni regionali e provinciali del catasto provvedono all'elaborazione dei
1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve ulteriori iniziative di tutela della salute pubblica e dell'ambiente»;
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
1. Dopo l'articolo 192 del decreto legislativo n.152 del 2006, è inserito il seguente:
«Art. 192-bis. (Divieto di smaltimento e di recupero di energia dai rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati). – 1. Dal 1o gennaio 2020 i rifiuti, o frazioni di essi, preparabili per il riutilizzo o riciclabili,
1. All'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera e), la parola: «generali» è soppressa;
2) la lettera f) è abrogata;
3) alla lettera o), le parole: «efficacia ed economicità» sono sostituite dalle seguenti: «efficacia e sostenibilità ambientale»;
4) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q) l'indicazione dei criteri generali, inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare riferimento alla progressiva adozione su tutto il territorio nazionale di colori e simboli uniformi, distintivi dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per ciascun materiale»;
b) al comma 2:
1) alla lettera e), dopo le parole: «e dei rifiuti urbani», sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostri di aver gestito autonomamente i propri rifiuti non è tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del principio secondo cui il produttore che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche o ambientali possono essere smaltiti in discarica, a seguito di ogni possibile operazione di selezione e di recupero»;
c) al comma 5, dopo le parole: «normativa in materia di rifiuti» sono inserite le seguenti: «, di bonifiche e di rischio di danno ambientale».
1. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) l'analisi merceologica dei rifiuti condotta tenuto conto delle caratteristiche territoriali»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti in base alla loro provenienza, quali scarti alimentari, verde e sfalci, plastiche, vetro, carta e cartone, RAEE, rifiuti pericolosi, metalli, legno o rifiuti ingombranti, e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti»;
e) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) la promozione della corretta gestione dei rifiuti»;
d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) l'incentivazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero di materia dagli stessi».
1. All'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «, mediante apposite convenzioni,» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese che raccolgono, commerciano, smaltiscono, riciclano, recuperano e trasportano rifiuti a titolo professionale».
1. All'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «ed assimilati» sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «princìpi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità» sono sostituite dalle seguenti: «princìpi di trasparenza, efficienza, efficacia e sostenibilità ambientale»;
2) alla lettera c), le parole: «ed assimilati» sono soppresse;
3) alla lettera e), dopo le parole: «le forme di» è inserita la seguente: «prevenzione,»;
4) alla lettera g), dopo le parole: «secondo i criteri» sono inserite le seguenti: «e le limitazioni»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia, alle Autorità d'ambito e alle altre autorità competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. Le medesime informazioni devono essere rese facilmente accessibili e consultabili da parte del pubblico»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti elaborano un piano comunale di prevenzione e di gestione dei rifiuti urbani e speciali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della parte quarta. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono adempiere agli obblighi di cui al presente comma anche in forma associata con i comuni confinanti».
1. All'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la parola: «comprendono» è sostituita dalla seguente: «predispongono»;
2) dopo le parole: «parte quarta del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «sulla base dei seguenti dati su:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani;
b) percentuale di raccolta differenziata totale;
c) piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata con l'indicazione dell'ubicazione, della proprietà, della capacità nominale autorizzata e della capacità tecnica;
d) gli impianti di selezione del multimateriale con l'indicazione dell'ubicazione, della proprietà, della capacità nominale autorizzata e della capacità tecnica;
e) gli impianti di trattamento meccanico biologico, con l'indicazione dell'ubicazione, della proprietà, della capacità nominale autorizzata e della capacità tecnica, nonché, per ciascun impianto, la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;
f) gli impianti di compostaggio, con l'indicazione dell'ubicazione, della proprietà, della capacità nominale autorizzata e della capacità tecnica;
g) l'ulteriore tipologia impiantistica riguardante il trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati con l'indicazione dell'ubicazione, della proprietà, della capacità nominale autorizzata e della capacità tecnica, nonché, per ciascun impianto, la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;
h) gli inceneritori e i coinceneritori con l'indicazione dell'ubicazione, della proprietà, della capacità nominale autorizzata, della capacità tecnica e del totale input dell'impianto per codice CER;
i) le discariche con l'indicazione dell'ubicazione, della proprietà, delle autorizzazioni, della capacità volumetrica
b) al comma 12:
1) dopo le parole: «al presente articolo,» sono inserite le seguenti: «comprensivi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2,»;
2) la parola: «anche» è soppressa.
1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 199-bis. (Rete nazionale di impianti di smaltimento e piano di dismissione di inceneritori e discariche). – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180, dei dati aggiornati di produzione dei rifiuti, dei piani regionali di cui all'articolo 199, dei criteri di conteggio dei rifiuti fissati con il decreto di cui all'articolo 179-bis, comma 1, sono individuati nel territorio nazionale la capacità complessiva di trattamento di impianti di incenerimento, coincenerimento e discariche di rifiuti urbani e speciali nonché l'eventuale fabbisogno nazionale di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. Ove la capacità di tali impianti risulti superiore al fabbisogno effettivo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio
1. All'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «ambito territoriale ottimale» sono sostituite dalla seguente: «comune»;
2) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2016;
e-ter) almeno l'ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;
e-quater) almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025»;
b) al comma 3:
1) le parole: «ambito territoriale ottimale» sono sostituite dalla seguente: «comune»;
2) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le regioni, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono stabilire percentuali di raccolta differenziata superiori a quelle previste dal presente articolo».
1. Al capo III del titolo I della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dalla presente legge, dopo l'articolo 206-bis sono aggiunti i seguenti:
«Art. 206-ter. (Centri per la riparazione e il riuso). – 1. Sono istituiti i centri per la riparazione e il riuso al fine di riutilizzare prodotti e componenti di prodotti esclusi dal circuito della raccolta differenziata domiciliare dei quali è possibile il riutilizzo integrale o delle singole parti anche attraverso processo di riparazione. Entro il 31 dicembre 2016 è realizzato almeno un centro per la riparazione e il riuso ogni 30.000 abitanti. I prodotti conferiti ai centri per la riparazione e il riuso non sono classificati come rifiuti.
2. I centri per la riparazione e il riuso sono gestiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi di scopo, con personale interno, e i proventi da essi derivanti restano in capo al comune o al consorzio di scopo.
3. Ai prodotti in ingresso e in uscita dal centro per la riparazione e il riuso sono garantite agevolazioni fiscali.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente
a) all'analisi merceologica dei rifiuti;
b) all'analisi delle attività industriali, commerciali, gestionali e comportamentali che determinano la produzione del rifiuto lungo tutto il ciclo di vita di cui all'articolo 179-ter;
c) all'individuazione di modelli alternativi che eliminano o riducono la produzione dei rifiuti e la loro promozione lungo la filiera produttiva;
d) alla definizione di criteri di eco-progettazione di prodotti anche in un'ottica di durabilità degli stessi;
e) all'istituzione di una banca dati pubblica nella quale siano rese disponibili le buone pratiche di gestione dei rifiuti, separatamente per classe merceologica e per caratteristiche territoriali;
f) alla formazione dei cittadini e degli amministratori pubblici e dei rappresentanti privati in materia di gestione dei rifiuti;
g) all'ideazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione tese alla prevenzione dei rifiuti e alla diffusione di buone pratiche di gestione degli stessi;
h) all'ideazione e alla diffusione di campagne per il contrasto del fenomeno dell'obsolescenza programmata;
i) alla definizione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in collaborazione con enti privati o pubblici, della regola d'arte nella progettazione sostenibile dei prodotti e dei processi produttivi;
l) alla vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
m) all'elaborazione e all'aggiornamento permanente di criteri e di specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione e all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne l'efficacia, l'efficienza e la qualità nonché per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
n) alla predisposizione del Programma generale di cui all'articolo 225;
o) alla verifica dell'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 e al raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
p) alla verifica dei costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione nonché alla realizzazione di analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
q) alla verifica dei livelli di qualità dei servizi erogati;
r) alla predisposizione di un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché alla sua trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Centro di ricerca di cui al comma 1 è articolato in divisioni territoriali su base regionale o interregionale e in distaccamenti locali. I distaccamenti locali sono calcolati sulla base del numero di consorzi di scopo tra comuni. Le divisioni regionali o interregionali sono distribuite con le seguenti modalità:
a) due per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta;
b) due per la Lombardia;
c) due per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e di Trento;
d) una per l'Emilia-Romagna;
e) una per l'Umbria, le Marche e la Toscana;
f) due per il Lazio;
g) una per l'Abruzzo, il Molise e la Puglia;
h) una per la Campania;
i) una per la Calabria e la Basilicata;
l) una per la Sicilia;
m) una per la Sardegna.
3. Il consiglio di amministrazione di ciascuna delle articolazioni regionali o interregionali del Centro di ricerca di cui al comma 2 è formato da cinque membri, scelti tra persone esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica nel settore pubblico e privato, nominate, attraverso selezione pubblica indetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate».
1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 219-bis. (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). – 1. Al fine di promuovere la restituzione e il riuso degli imballaggi destinati all'uso alimentare, è istituito il sistema del vuoto a rendere, che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi.
2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero per il riuso dei seguenti
a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l'applicazione del sistema del vuoto a rendere anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.
4. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare possono aderire a una filiera di recupero per il riuso degli stessi imballaggi, di seguito denominata “filiera di recupero”, costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante un altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi più sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.
5. Il contratto istitutivo della filiera di recupero è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
6. Gli aderenti alla filiera di recupero istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono
1. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I produttori che intendano attuare il sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del comma 3 sono tenuti a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa vigente attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e per qualità»;
c) al comma 5:
1) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio»;
2) al sesto periodo, le parole: «, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi,» sono soppresse.
1. All'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque produca rifiuti urbani è tenuto al pagamento di una tariffa»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dal comma 4, la tariffa per la gestione dei rifiuti è esclusivamente commisurata alle quantità e alle qualità di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dalle Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;
2) la parola: «urbani» è soppressa;
d) al comma 4, dopo le parole: «alle quantità» sono inserite le seguenti: «e alle qualità»;
e) al comma 5, le parole: «Le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni o i loro consorzi»;
f) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per gli utenti, proporzionali alle quantità e alle qualità dei rifiuti conferiti»;
g) al comma 10:
1) la parola: «assimilati» è soppressa;
2) la parola: «recupero» è sostituita, ovunque ricorre, dalla seguente: «riciclaggio».
1. L'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 256. – (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata). – 1. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Se i fatti di cui al comma 1 sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese a otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
a) con la reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
4. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in
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