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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3248 |
1. Al fine di contrastare lo spreco alimentare e di sviluppare il consumo critico e sostenibile che produca vantaggi economici e ambientali, lo Stato sostiene progetti e iniziative per la riduzione degli sprechi alimentari con le seguenti finalità:
a) sostenere le fasce di popolazione esposte al rischio di impoverimento o che corrispondono alla definizione di persone in povertà assoluta ovvero in stato di disagio economico sociale, di seguito denominate «persone indigenti», attraverso la distribuzione gratuita di beni alimentari in eccedenza;
b) ridurre lo spreco di beni alimentari invenduti e la produzione di rifiuti;
c) coinvolgere le associazioni del terzo settore e le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale nella distribuzione delle eccedenze alimentari alle persone indigenti;
d) promuovere campagne informative aventi come oggetto la sensibilizzazione e i percorsi educativi per il contrasto degli sprechi di beni alimentari e per una corretta alimentazione e un consumo critico.
2. I soggetti che possono promuovere i progetti e le iniziative di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali anche associati fra loro, in particolare i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) le organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri nazionale e regionale;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi registri nazionale e regionale;
d) le scuole primarie e secondarie;
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
f) i produttori e i distributori di beni alimentari, anche attraverso il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria;
g) le associazioni dei consumatori.
1. Ai fini della presente legge sono definiti eccedenze alimentari;
a) i prodotti agro-alimentari in via di scadenza esclusi dalla commercializzazione;
b) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione ma non idonee alla commercializzazione per carenza ovvero per errori di confezionamento o di etichettatura in prossimità di scadenza ma commestibili;
c) i cibi non consumati negli esercizi di ristorazione autorizzati e nelle mense collettive;
d) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti nel campo;
e) tutti i prodotti non più vendibili perché scaduti ma ancora commestibili.
2. Ai fini di cui alla lettere a) e b) del comma 1, si considera alimento in via di scadenza o in prossimità di scadenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'alimento con una data di scadenza alla quale mancano 48 ore e, ai fini di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, i prodotti la cui data di scadenza è fissata nelle 24 ore a partire dalla produzione adeguatamente conservati e in condizioni igieniche
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i contenuti e le modalità per la predisposizione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono approvare un apposito regolamento nel quale sono definiti i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione di un eventuale finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1.
1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisce i requisiti igienico-sanitari dei beni alimentari destinati alle finalità di cui alla presente legge, destinati alla cessione gratuita ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1.
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il
a) di progetti degli enti locali per il recupero e il riutilizzo di beni alimentari da destinare alle persone indigenti al fine del contrasto dello spreco alimentare;
b) delle campagne informative sul consumo critico e sostenibile, consapevole e su un corretto regime alimentare, con particolare riferimento alle campagne di informazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo permanente di coordinamento, di seguito denominato «Tavolo», avente l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
2. Il Tavolo svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) coordina la gestione degli sprechi alimentari, al fine di destinarli alle persone indigenti;
b) formula proposte e pareri in relazione alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, nonché di beni e di servizi;
c) formula proposte per la definizione di provvedimenti finalizzati alla previsione di incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari da destinare alle persone indigenti.
3. Il Tavolo è composto da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere il Tavolo;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante di ciascuna delle organizzazione caritatevoli;
f) un rappresentante designato dall'industria agroalimentare;
g) un rappresentante designato dalla distribuzione organizzata;
h) un rappresentante della ristorazione organizzata;
i) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
l) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non dà diritto a indennità in favore dei rappresentanti dell'amministrazione centrale.
5. Le attività relative ai compiti di cui al comma 2 sono rese pubbliche nei siti internet istituzionali dei Ministeri e dei soggetti componenti il Tavolo e sono oggetto di un'apposita relazione annuale inviata alle competenti Commissioni parlamentari.
6. L'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, è abrogato.
1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni, in favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, esclusi i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma, possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che effettuano, a scopo di beneficenza, distribuzione gratuita alle persone indigenti di prodotti alimentari sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei medesimi prodotti.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì effettuare la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti il cui termine minimo di conservazione sia superato da un periodo non superiore a quindici giorni, purché in perfetto stato di conservazione e garantiti come idonei all'alimentazione umana.
3. La legge 25 giugno 2003, n.155, è abrogata.
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore di programma destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti le modalità e i criteri per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti alimentari biologici, a ridotto impatto ambientale e a chilometro zero, con particolare riferimento ai prodotti alimentari consumati presso le mense collettive nelle scuole di ogni ordine e grado e nei posti di lavoro.
1. Al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «rifiuti pericolosi,» sono inserite le seguenti: «ovvero rifiuti alimentari e di
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati.
1. Nei luoghi di ristorazione collettiva delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle amministrazioni centrali e locali deve essere garantita la disponibilità di menù privi di alimenti di origine animale.
2. Negli appalti per l'affidamento dei servizi di ristorazione per le pubbliche amministrazioni e per le scuole di ogni ordine e grado deve essere prevista la possibilità di scelta tra menù privi di alimenti di origine animale e menù con alimenti di origine animale.
1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dalle province o dai comuni, costituisce titolo obbligatorio per l'aggiudicazione l'uso di prodotti agroalimentari e agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile conforme ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e costituisce altresì titolo preferenziale per la medesima aggiudicazione l'uso di tali prodotti in quantità superiore a quella stabilita dai citati criteri minimi ambientali, prevedendo un aumento del punteggio in relazione alle maggiori quantità di prodotti utilizzati.
2. L'utilizzo dei prodotti agroalimentari e agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dal decreto di cui al comma 1 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, promuove e sostiene, con appositi finanziamenti disponibili
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove studi e ricerche finalizzati a verificare i diversi effetti sull'agricoltura e sull'ambiente delle diete alimentari associate al consumo dei prodotti di origine animale rispetto alle diete alimentari che non prevedono tale consumo e predispone, di concerto con il Ministro della salute, programmi informativi rivolti ai cittadini sui benefìci per la salute e per l'ambiente di una dieta alimentare senza prodotti di origine animale.
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