Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1

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PDL 3260

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3260



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)

e dal ministro dell'interno
(ALFANO)

di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012

Presentato il 28 luglio 2015


      

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Onorevoli Deputati! L'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata transnazionale e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, alla tratta di persone e al terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti da due Paesi.
      L'intesa, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi. Sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo, in modo da
 

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renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'intesa stessa. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nel contenuto altri recenti intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.
      L'Accordo individua e definisce le varie tipologie di reati che mira a contrastare, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà ed il patrimonio storico e culturale (articolo 2).
      Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reato previste nell'Accordo sono:

          per l'Italia: il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

          per l'Azerbaijan: il Ministero degli affari interni (articolo 1).

      La cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze, nonché attraverso l'assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali.
      L'Accordo prevede:

          l'esecuzione di attività operative e di ricerca di latitanti, di persone scomparse, nonché l'identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell'altra Parte;

          lo scambio di informazioni relative ad attività operative e di ricerca, agli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, ai reati, ai criminali, alle associazioni criminali, al loro modus operandi, alle strutture e ai contatti di reciproco interesse;

          lo scambio di esperienze sulle misure per l'impiego di speciali tecniche investigative come le consegne controllate e le attività sotto copertura e di sorveglianza, sull'applicazione di nuove metodologie di lavoro, nonché sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalità, sui metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone, sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi;

          l'organizzazione delle attività di formazione per il personale dell'altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione (articolo 3).

      L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articolo 4).
      Sono poi stabilite la possibile effettuazione di riunioni e consultazioni per l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 6), nonché le modalità di ripartizione tra i due Paesi degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articoli 5 e 6). L'intesa non influisce sui diritti e sugli obblighi derivanti alle Parti da altri accordi internazionali ai quali ciascuno Stato aderisce, né sugli obblighi derivanti all'Italia in quanto Paese membro dell'Unione europea (articolo 7). Particolare attenzione è posta, infine, alla tutela delle informazioni e dei documenti (articolo 8).
      La lingua di lavoro nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa è la lingua inglese (articolo 9).
      L'Accordo prevede sia disposizioni relative alla soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo stesso, da risolvere tramite consultazioni negoziali (articolo 10), sia disposizioni che autorizzino emendamenti con il consenso di entrambe le Parti (articolo 11), sia infine procedure per la sua entrata in vigore e denuncia (articolo 12). Il testo pattizio resta in vigore per cinque anni, automaticamente e tacitamente prorogati di ulteriori cinque anni salvo che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con almeno sei mesi di anticipo, la propria intenzione di denunciarlo.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaijan sulla cooperazione transfrontaliera di polizia comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria giornaliera.

        Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o vice questore aggiunto) in quanto ininfluente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.
      Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

        tabella b) Azerbaijan (gruppo III) 103,94 euro ridotto del 20 per cento = 83,15 euro ridotto di un terzo = 55,43 euro; oneri giornalieri (55,43-51,65) = 3,78 euro; lordizzazione eccedenza di 51,65 euro (3,78*1,58) = 5,98 euro; ritenute (32,70 della quota lordizzata) = 1,96; totale diaria 57,39 euro;

        tabella b) Azerbaijan (gruppo IV) 96,31 euro ridotto del 20 per cento = 77,05 euro ridotto di un terzo = 51,37 euro; totale diaria 51,37 euro.

Articolo 3

Paragrafo 1

        In questo paragrafo vengono descritte le modalità di collaborazione, Gli oneri delle attività sono indicati nei paragrafi successivi.

Paragrafo 2

        Lettere a) e b): l'impegno di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), «ricerca di latitanti» e «rintraccio di persone scomparse», verrà

 

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attuato con l'invio annuale da Roma a Baku di due funzionari di polizia o equiparati ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare per 3 giorni interi:

            biglietto aereo andata e ritorno (euro 1.000 x 2 unità): euro 2.000;

            maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 100;

            Alloggio euro 110 x 2 unità x 2 giorni): euro 440;

            diaria giornaliera (euro 51,37 x 2 unità x 3 giorni): euro 308,22;

            TOTALE: euro 2.848,22.

        Lettera c): l'Accordo prevede una procedura che non comporterà oneri aggiuntivi in quanto si limita a prevedere l'agevolazione da parte azera all'attuazione delle procedure italiane di allontanamento di uno straniero in posizione irregolare, indicando un generico impegno di identificazione per i propri cittadini.

Paragrafo 3

        Lettere a), b) e c): l'impegno di cui alle presenti lettere relativo a scambio di informazioni di attività operative e di ricerca, di strumenti legislativi, sui reati, criminali eccetera, verrà attuato in parte con i canali di cooperazione Interpol esistenti a legislazione vigente (spese autorizzate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 191, sul (capitolo 2851), in parte con l'invio di un funzionario di polizia o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare da Roma a Baku per 3 giorni interi, una volta l'anno:

            biglietto aereo andata e ritorno: euro 1.000;

            maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 50;

            alloggio (euro 110 x 2 giorni): euro 220;

            diaria giornaliera (euro 1,37 x 3 giorni): euro 1.424,11;

            TOTALE: euro 1.424,11.

        Lettera d): lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relative analisi avverrà tramite l'organizzazione dei seguenti eventi:

            eventi da organizzare in Italia: una riunione della durata di 3 giorni (di cui 2 per il viaggio) per due persone:

              Coffee break per 6 persone: euro 100;

            TOTALE: euro 100.

 

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        In virtù dell'articolo 6, nel quale si stabilisce la ripartizione dei costi relativi alle riunioni, non si applica la prassi internazionale per la quale, relativamente agli scambi, il Paese ospitante paga vitto e alloggio; pertanto la diaria è ridotta di un terzo e l'Italia sostiene interamente le spese di missione.

        Eventi da organizzare in Azerbaijan: verranno inviati in Azerbaijan, per la durata di 3 giorni, due funzionari di polizia o equiparati ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare:

            biglietto aereo andata e ritorno (euro 1.000 x 2 unità): euro 2.000;

            maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 100;

            alloggio (euro 10 x 2 unità x 2 giorni): euro 440;

            diaria giornaliera (euro 51,37 x 2 unità x 3 giorni): euro 308,22;

            TOTALE: euro 2.848,22.

Paragrafo 4

        Lettera a)

        Le Parti potranno scambiare esperienze sull'adozione delle misure necessarie per coordinare l'impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza. Non si prevedono ulteriori oneri finanziari in quanto le attività in riferimento vengono realizzate nell'ambito della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale (legge di ratifica 16 marzo 2006, n. 146). La copertura è assicurata con i capitoli di bilancio 2624/3, 2840/1 e 2851/1.

        Lettera b)

        Le Parti potranno scambiare esperienze sull'applicazione di nuove metodologie di lavoro nonché sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalità. Si prevede l'invio annuale di un funzionario di polizia o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare da Roma a Baku per 3 giorni interi:

            biglietto aereo andata e ritorno: euro 1.000;

            maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 50;

            alloggio (euro 110 x 2 giorni): euro 220;

            diaria giornaliera (euro 51,37 x 3 giorni): euro 154,11;

            TOTALE: euro 1.424,11.

        Non si applica la prassi internazionale sugli scambi in quanto lo scambio di esperienze si realizzerà solo all'estero e non è prevista l'accoglienza di stranieri in Italia.

 

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        Lettere c) e d)

        Scambio di esperienze su metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti e scambio di esperienze su passaporti e altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi. Si prevede l'invio annuale di un funzionario di polizia o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare da Roma a Baku per 3 giorni interi:

            biglietto aereo andata e ritorno: euro 1.000;

            maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 50;

            alloggio (euro 110 x 2 giorni): euro 220;

            diaria giornaliera (euro 51,37 x 3 giorni): 154,11;

            TOTALE: euro 1.424,11.

        Non si applica la prassi internazionale sugli scambi in quanto lo scambio di esperienze si realizzerà solo all'estero e non è prevista l'accoglienza di stranieri in Italia.

Paragrafo 5

        Le attività formative previste nell'Accordo, da espletare in Italia presso le strutture della Polizia di Stato, verranno svolte nell'ambito di un corso per 20 unità, per la durata di un mese, con i seguenti oneri finanziari:

            oneri vitto (euro 16 a persona, colazione di 2 euro compresa, presso mensa, *30 giorni *20 frequentatori): 9.600;

            oneri alloggio presso scuola di Polizia (euro 15,49 *30 giorni *20 frequentatori): euro 9.294;

            copertura sanitaria (euro 150,87 a persona *20 frequentatori): euro 3.017,40;

            spese di docenza (euro 46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5 per cento IRAP): euro 7.262,04;

            materiale didattico (euro 20 a persona *20 frequentatori): euro 400;

            interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle ore 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22 giorni con tariffa oraria di euro 30,86 pari a euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari a euro 8.639,68) euro 13.392,12;

            TOTALE: euro 42.965,56.

        Si precisa che le scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma

 

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della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

        La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli istituti di istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

        Tipologia della spesa dell'articolo 3:

            oneri autorizzati: euro 21.154,16;

            oneri valutati: euro 31.880,17;

            TOTALE: euro 53.034,33.

Articolo 6

        Riunioni e consultazioni. Le Parti prevedono l'organizzazione di due riunioni l'anno, una in Italia e una in Azerbaijan, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenuti dalla Parte inviante. La partecipazione alle riunioni e alle consultazioni potrà realizzarsi attraverso l'invio in Azerbaijan di una delegazione italiana composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di polizia per tre giorni e l'accoglimento di tre unità straniere in Italia.

        La prima riunione si terrà in Italia.

        Costo delle riunioni da tenere in Italia:

            una colazione di lavoro per sei persone: euro 400;

            un coffee break per sei persone: euro 100;

            TOTALE: euro 500.

        Costo della delegazione italiana in Azerbaijan:

            biglietto aereo andata e ritorno (euro 1.000 x 3 unità): euro 3.000;

            maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 150;

            alloggio (euro 110 x 3 unità x 2 giorni): euro 660;

            diaria giornaliera (euro 51,37 x 3 unità x 3 giorni): euro 516,51;

            TOTALE: euro 4.326,51.

        Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto per quel che concerne i costi

 

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dei buffet e delle colazioni di lavoro e ogni altro costo, peraltro affidati a esercizi convenzionati.

        Tipologia della spesa dell'articolo 6:

            oneri autorizzati: euro 500;

            oneri valutati: euro 4.326,51;

            TOTALE: euro 4.856,51.

Oneri complessivi dell'Accordo.

        L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a euro 57.860,84 arrotondato a euro 57.861 a decorrere dall'anno 2015. Di questi euro 36.206,68, in cifra tonda 36.207, hanno natura di onere valutato ed euro 21.654,16, in cifra tonda 21.654, di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il programma n. 3.1 «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1)    Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire, contrastare e rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo.

        L'obiettivo che l'Accordo si pone, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, è creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità, in un contesto internazionale estremamente delicato.

        La collaborazione è fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. La Repubblica di Azerbaijan avverte la necessità di sviluppare una collaborazione di polizia anche attraverso l'incremento di sinergie nella formazione del personale. Rileva inoltre la necessità di stipulare un accordo che tocchi i più ampi spazi di cooperazione possibile. L'intesa mira a creare una cooperazione bilaterale bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità, al terrorismo e al narcotraffico, in modo da renderla aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

        Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso scambio di informazioni, tecniche investigative, studio, ricerca e analisi congiunta sulle organizzazioni criminali, per pianificare mirate strategie di intervento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:

            la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante «Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga»;

            la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»;

            il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle nomadi attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

5)    Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6)    Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9)    Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

 

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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      L'Accordo è compatibile con l'ordinamento europeo, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11)    Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.

12)    Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché dei Protocolli aggiuntivi per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e contro il traffico di migranti via terra, mare ed aria. I citati atti sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

13)    Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Nulla da rilevare al riguardo.

14)    Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Nulla da rilevare.

15)    Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

 

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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene inoltre effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non sussistenti.

5)    Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sussistenti.

6)    Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistenti.

7)    Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti atti normativi attuativi.

 

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8)    Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1:    CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A)    Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        L'assenza di un accordo quadro di riferimento ha determinato la necessità di stipulare il presente atto pattizio per regolamentare la collaborazione operativa e intensificare i rapporti di cooperazione con gli omologhi organismi azeri, impegnati nella prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo.

        Il contesto internazionale richiede un'intensificazione della collaborazione, specie in un'area strategica quale può essere considerata quella asiatica, storicamente e strategicamente crocevia di traffici illeciti. Vi è il rischio, infatti, che i proventi ricavati dalle attività illecite possano essere utilizzati per azioni criminali, per il finanziamento del terrorismo interno e internazionale, per finalità di riciclaggio e di sviluppo delle organizzazioni criminali transnazionali,

B)    Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

        Ulteriore obiettivo è anche quello di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

C)    Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Nell'atto internazionale sono disciplinate le modalità di attuazione della cooperazione che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni e l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative.

        Le richieste di cooperazione costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo si pone.

 

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        In particolare, l'Accordo prevede riunioni e consultazioni che si svolgeranno su base di reciprocità per la verifica e lo stato di attuazione della collaborazione. Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo.

D)    Indicazione delle categorie di soggetti pubblici o privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Destinatarie dirette dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali operanti nei settori in esame, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione.

Sezione 2: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

        I negoziati per la definizione di un accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan hanno avuto inizio nel 2005, a seguito della visita in Italia del Ministro pro tempore degli affari interni azero. In tale contesto emerse la necessità di sviluppare, tra i due Stati, una forma di collaborazione al fine di contrastare la criminalità e i reati ad essa connessi.

        Il testo condiviso dalle Parti è stato successivamente sottoscritto dai Ministri dell'interno a Roma il 5 novembre 2012.

Sezione 3: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO).

        È stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo mira a favorire la cooperazione operativa di polizia, in mancanza di un accordo quadro di riferimento tra l'Italia e l'Azerbaijan.

Sezione 4: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con l'Azerbaijan, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

        La stipula dell'Accordo è stata, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

 

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Sezione 5: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A)    Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

        Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi, destinatari diretti dell'Accordo. Quest'ultimo, infatti, definisce un quadro giuridico più preciso e adeguato entro il quale incentivare e sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. L'Accordo presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nelle loro varie manifestazioni.

B)    Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C)    Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D)    Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti previsti nell'atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

        Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

 

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Sezione 6:    INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

        L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e alle altre forme criminali.

Sezione 7:    MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

            per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

            per la Repubblica di Azerbaijan: il Ministero degli affari interni.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle amministrazioni coinvolte.

C)    Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D)    Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

 

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E)    Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        A cura del Ministero dell'interno, con cadenza biennale, si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti e degli esiti delle riunioni e degli incontri che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

 

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Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
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