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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3285 |
per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza.
L'Accordo sancisce inoltre i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del terrorismo (articolo 5), del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori (articolo 6), della criminalità organizzata (articolo 7) e di altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi e munizioni, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici. L'elencazione non ha carattere esaustivo, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale (articolo 7).
È altresì previsto che la collaborazione debba estendersi alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti (articolo 8).
Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali, tra le altre, lo scambio delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative di contrasto, nonché lo scambio di esperienze e di esperti (articoli 5, 6 e 7). Ad esse si aggiungono ulteriori modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione (articolo 7), l'impiego di ufficiali di collegamento (esperti per la sicurezza) (articolo 3), l'impiego di unità cinofile antidroga (articolo 6), nonché la promozione di procedure investigative (articolo 4) e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle consegne controllate (articolo 6).
Particolare riguardo è rivolto alle richieste di informazioni (articolo 10), per le quali sono definite le procedure di massima e le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione (articolo 14). Nell'Accordo è altresì sancito che le Parti contraenti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni (articolo 3) e si comunicheranno i rispettivi punti di contatto per l'avvio della collaborazione operativa (articolo 2).
Adeguata tutela è riservata per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 11).
Nell'articolato sono espressamente richiamate le formule di salvaguardia che vincolano la collaborazione alla conformità alle rispettive legislazioni nazionali dei due Paesi (articoli 1, 4, 6 e 8).
Inoltre, per la realizzazione della cooperazione e per conferire ad essa maggiore impulso sono previste consultazioni tra i rispettivi Ministri dell'interno e riunioni tecniche, queste ultime da tenere, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad Amman, per valutare l'attività svolta e individuare gli ulteriori obiettivi da perseguire. Per tali fini viene indicata anche la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche (articolo 9).
Nell'atto internazionale, che ha una durata illimitata (articolo 15) e non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti contraenti (articolo 13), sono indicate le procedure da seguire per la composizione delle controversie (articolo 12) e per la sua entrata in vigore (articolo 15).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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