Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Progetto di Legge Allegato 1

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3269

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3269



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)

di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)

con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;
b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005

Presentato il 31 luglio 2015


      

torna su
Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge autorizza la ratifica di due Trattati conclusi con il Cile, in materia rispettivamente di estradizione e di assistenza amministrativa per le infrazioni doganali.
A) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012.
I. Premessa.
      Il Trattato in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e
 

Pag. 2

dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.
      I rapporti di cooperazione giudiziaria in materia di estradizione tra Italia e Cile attualmente non sono disciplinati da un accordo bilaterale e restano affidati alla cortesia internazionale.
      L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato la materia dell'estradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). L'incontestabile conseguenza del crescente scambio di rapporti tra i due Paesi reca con sé, inevitabilmente, lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o all'esecuzione di una pena.

II. Previsioni generali.

      L'ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo I).
      In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione).
      Per l'estradizione processuale è previsto che il reato per cui si procede sia punito in entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre per l'estradizione esecutiva la pena residua ancora da espiare dev'essere pari ad almeno sei mesi (articolo II).
      L'articolo III prevede espressamente che in materia di reati fiscali l'estradizione non possa essere negata ove la legge dello Stato richiesto preveda tasse o imposte di specie diversa da quelle previste dallo Stato richiedente.
      Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione.
      L'estradizione sarà negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ad esempio quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena) o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a pene o maltrattamenti che possano essere considerati come violazione dei diritti umani (articolo IV).
      Quando i fatti per i quali è stata richiesta l'estradizione sono punibili nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte, l'estradizione sarà concessa solo dopo che tale pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento dello Stato richiedente (articolo V).
      Diversamente, l'estradizione potrà essere negata nel caso in cui il fatto per il quale l'estradizione è richiesta sia stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio dello Stato. Un ulteriore motivo di rifiuto facoltativo dell'estradizione riguarda l'estradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando sia possibile. Tuttavia, nel

 

Pag. 3

caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di questo Paese (articolo VI).
      Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quali debbano essere la forma e il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo X), e stabilisce che la stessa sia trasmessa dalle autorità competenti dello Stato richiedente, per via diplomatica (articolo IX).
      Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare e informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna (articolo XIII). Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva – poi – la presentazione della formale richiesta di estradizione entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo XII).
      Lo Stato richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o rechi dati insufficienti per consentire la decisione (articolo XI). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione. È stata altresì considerata la possibilità della riestradizione a uno Stato terzo (articolo XVII).
      La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro venti giorni (prorogabili di ulteriori venti) dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione (articolo XIII).
      Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione o qualora, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento possa mettere in pericolo la sua vita, ovvero quando motivi umanitari determinati da documentate circostanze eccezionali di carattere personale lo richiedano. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo XIV).
      L'accordo bilaterale prevede, poi, la peculiare garanzia del cosiddetto principio di specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quest'ultima, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato alla quale è stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione, ovvero, dopo aver lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente (articolo VII).
      Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine: alla consegna allo Stato richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose pertinenti al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo XV); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo XVI); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo XVIII); al procedimento semplificato di estradizione (articolo XX).

III. Previsioni conclusive.

      Nell'ultima previsione dell'accordo (articolo XXI) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.
      Entrambe le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in

 

Pag. 4

conformità alle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
      Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.

IV. Protocollo addizionale.

      Il Protocollo del 2012 è stato stipulato per superare le difficoltà cilene concernenti l'incompatibilità dell'articolo IV, lettera g, del Trattato – nella parte relativa all'irrilevanza, ai fini della concessione dell'estradizione, della condanna in contumacia dell'estradando – con nuove norme procedurali cilene che, a quell'epoca, stavano entrando in vigore.
      Per tale ragione le autorità cilene avevano chiesto di modificare il Trattato, adeguandolo alla previsione del titolo III del II Protocollo addizionale del 1978 alla Convenzione di estradizione di Parigi del 1957.
      Con il Protocollo si è quindi introdotta una nuova disposizione che, sulla falsariga della previsione su richiamata, appare compatibile con l'articolo 175 del codice di procedura penale («Restituzione nel termine»).
      L'articolo 1 del Protocollo prevede infatti che la Parte richiesta concederà l'estradizione del soggetto condannato in contumacia laddove la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento interno prevede istituti idonei che consentano alla persona condannata, nel caso in cui risulti che non ha avuto effettiva conoscenza del processo, il diritto a impugnare la sentenza di condanna già passata in giudicato ovvero il diritto a un nuovo processo.
      L'articolo 2 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Protocollo. Entrambi gli Stati dovranno sottoporlo a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore finché sarà in vigore il Trattato del 2002.

B) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

      Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica del Cile si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente, sicuro ed efficiente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
      L'Accordo in argomento si inquadra nell'ambito dell'assistenza reciproca tra le competenti autorità amministrative in materia doganale; in particolare, con riferimento alla portata e al rilievo dell'Accordo, l'assistenza è fornita conformemente alle disposizioni giuridiche e normative delle rispettive Parti contraenti, disciplinando, a livello intergovernativo, aspetti non ricompresi nel Protocollo relativo alla mutua assistenza in materia doganale tra l'Unione europea e il Cile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 167 del 22 giugno 2001).
      I negoziati sono stati avviati sulla base del modello elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMB); l'allora Agenzia delle dogane e il Servizio nazionale delle dogane della Repubblica del Cile hanno negoziato il testo finale in funzione delle rispettive priorità ed esigenze in materia doganale, tenendo in considerazione

 

Pag. 5

anche le organizzazioni amministrative interne.
      L'Accordo si compone di ventiquattro articoli e di un preambolo.
      L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo; in particolare, vengono illustrate le definizioni di riferimento, necessarie per la corretta comprensione e applicazione dell'Accordo.
      L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo; l'Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale, derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea.
      Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio delle informazioni, elencando le fattispecie di riferimento; le rispettive Amministrazioni doganali si forniscono informazioni sulla regolarità delle operazioni di importazione ed esportazione tra i due Paesi senza, tuttavia, escludere specifiche fattispecie riguardanti altri regimi doganali (ad esempio, transito, perfezionamento attivo, passivo eccetera).
      In particolare, le informazioni e i dati scambiati dovranno consentire la corretta e regolare esazione dei diritti doganali, con riferimento agli elementi fondamentali delle dichiarazioni doganali (valore, origine, qualità e quantità della merce), nonché l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni concernenti i divieti e le restrizioni.
      L'articolo 5 elenca talune fattispecie oggetto di scambio di informazioni e di assistenza, a richiesta, tra le rispettive Amministrazioni doganali, nell'ambito delle quali esercitare una forma di sorveglianza speciale.
      L'articolo 6 prevede espressamente la possibilità di scambio di informazioni riguardo le transazioni che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale; inoltre, viene specificato che, in presenza di fattispecie che possano creare seriamente nocumento all'economia, alla salute e alla sicurezza pubbliche e, più in generale, agli interessi fondamentali e vitali di una Parte contraente, lo scambio di notizie debba essere effettuato, se possibile, spontaneamente.
      Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano le fattispecie riguardanti le richieste di assistenza speciale, prevedendo che tali informazioni vengano comunicate in relazione a modifiche sostanziali nella legislazione doganale, tecniche e best practices di comprovata efficacia nell'applicazione della normativa doganale, nonché le nuove metodologie utilizzate per commettere infrazioni doganali.
      Inoltre, viene specificata la possibilità che una Parte possa richiedere di notificare e di consegnare alla persona interessata i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito dell'Accordo.
      Infine, vengono espressamente menzionate le fattispecie della consegna controllata e della reciproca assistenza tecnica in materia doganale; tale ultima collaborazione deve essere attuata attraverso lo scambio di funzionari, la formazione, l'assistenza e lo scambio di esperti in materia doganale.
      Si specifica che, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, lettera g), l'espressione «Autorità doganali» di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è da intendere come «Autorità competenti», nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e amministrative nazionali e, segnatamente, dell'articolo 97 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006.
      Gli articoli 11 e 12 descrivono le procedure delle richieste, con particolare riferimento alle formalità e ai contenuti che dovranno essere seguiti e rispettati dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle istanze; a tale riguardo, ogni richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e contenere un sintetico resoconto della questione.
      Viene, inoltre, specificato che l'Amministrazione adita, pur non disponendo degli elementi alla base delle richieste di assistenza, debba comunque attivarsi per la ricerca delle informazioni richieste, trasmettendone
 

Pag. 6

tempestivamente gli esiti alla Parte richiedente.
      L'articolo 13 elenca le fattispecie relative alla partecipazione di funzionari dell'Amministrazione richiedente ad attività condotte dall'Autorità adita nel suo territorio doganale, specificandone le relative condizioni.
      L'articolo 14 stabilisce le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti, disciplinando altresì la possibilità che i documenti e le informazioni di cui all'Accordo possano essere sostituiti da informazioni automatizzate.
      L'articolo 15 prevede le fattispecie relative alla deposizione e testimonianza di funzionari davanti alle competenti Autorità dell'Amministrazione doganale richiedente; in particolare, ciascuna richiesta dovrà indicare espressamente l'Autorità giudiziaria o amministrativa di comparizione, nonché per quale causa e a quale titolo il funzionario sarà ascoltato.
      L'articolo 16 contempla lo scambio di dati personali, nonché l'utilizzo delle informazioni e la protezione dei dati; in particolare, quanto previsto dall'Accordo potrà essere comunicato a organi governativi diversi dalle Amministrazioni doganali, solamente se vi sia esplicito assenso dell'Amministrazione doganale che fornisce l'informazione, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla sua legislazione, con esclusione delle violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope.
      Inoltre, in ragione degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea, qualora necessario, le comunicazioni e i documenti ricevuti potranno essere trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
      Nell'articolo 17 viene stabilito che lo scambio di dati personali dovrà avvenire in modo da garantire un livello di protezione giuridica equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita.
      L'articolo 18 prevede talune tipologie di eccezioni alle richieste di assistenza; in particolare, qualora la richiesta di assistenza possa pregiudicare gli interessi vitali dell'Amministrazione adita, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o subordinarla a determinati criteri o requisiti.
      Inoltre, viene previsto il differimento dell'assistenza quando l'Amministrazione doganale adita interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.
      L'articolo 19 specifica talune fattispecie riguardanti gli oneri finanziari e i costi.
      Gli articoli 20 e 21 stabiliscono l'applicazione e l'ambito territoriale dell'Accordo; inoltre, viene espressamente rilevato che l'attuazione dell'Accordo sia demandata direttamente alle rispettive Amministrazioni doganali.
      Viene prevista altresì l'istituzione di una Commissione mista italo-cilena per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle problematiche in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
      Gli articoli 22, 23 e 24, infine, disciplinano l'entrata in vigore, la durata, la denuncia, la cessazione e l'eventuale riesame dell'Accordo.

torna su
 

Pag. 7

 

Pag. 8

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

          a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;

          b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3.
(Disposizioni in materia penale).

      1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

 

Pag. 26


      2. L'utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di

 

Pag. 27

cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34

 

Pag. 35

 

Pag. 36

 

Pag. 37

 

Pag. 38

 

Pag. 39

 

Pag. 40

 

Pag. 41

 

Pag. 42

 

Pag. 43

 

Pag. 44

 

Pag. 45

 

Pag. 46

 

Pag. 47

 

Pag. 48

 

Pag. 49

 

Pag. 50

 

Pag. 51

 

Pag. 52

 

Pag. 53

 

Pag. 54


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Progetto di Legge Allegato 1
torna su