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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2515-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2515 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2515 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo prevedono l'applicazione ai redditi immobiliari della disciplina fiscale dello Stato contraente in cui è situato il bene immobile anche nel caso in cui il beneficiario del reddito risieda nell'altro Stato contraente, fermo restando l'obbligo per l'Italia, qualora essa risulti il Paese di residenza del beneficiario, di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato, conformemente a quanto previsto dal modello di Convenzione OCSE;
le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di utili delle imprese, non determinano perdita di gettito alla luce dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta anche delle due ultime annualità, da cui non emergono somme concernenti redditi di lavoro autonomo svolti sotto forma di impresa senza ausilio di base fissa;
l'esclusione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, ai fini del calcolo del reddito d'impresa, di tutti quei redditi per i quali è prevista una specifica disciplina dalle disposizioni dell'Accordo non comporta effetti negativi in termini di gettito, poiché tale esclusione è meramente volta a circoscrivere gli ambiti applicativi delle varie tipologie di reddito interessate dal medesimo Accordo;
l'articolo 8 dell'Accordo, che stabilisce che gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel Paese contraente a cui fa capo l'impresa, non determina apprezzabili effetti di gettito, posto che, anche in tal caso, come già indicato nella relazione tecnica, deve ritenersi applicabile il principio della tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione, conformemente al modello di Convenzione OCSE;
l'incremento, previsto dalla Commissione di merito, degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di dividendi e di utili di capitale, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 dell'Accordo, è riconducibile all'aumento delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie, previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che comporta una maggiore perdita di gettito rispetto agli introiti incorporati nelle previsioni a legislazione vigente;
le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Accordo in materia di compensi degli amministratori non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che esse non circoscrivono la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante e pertanto non escludono l'esercizio di tale potestà nei confronti degli amministratori che risultino fiscalmente residenti in Italia, poiché presenti nel territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno;
le disposizioni in materia di compensi degli artisti e degli sportivi nonché di trattamenti pensionistici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 dell'Accordo, non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che, in base al principio della tassazione concorrente, l'Italia può assoggettare ad imposta gli artisti e gli sportivi fiscalmente residenti nel territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato, conformemente al modello di Convenzione OCSE;
gli effetti connessi all'eventuale disallineamento temporale tra effetti negativi, legati alla maggiore deducibilità di oneri e spese relativi ad operazioni effettuate con Hong Kong, ed effetti positivi,
rilevata l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in oggetto, in maniera conforme alla prassi contabile, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della proiezione con le seguenti: delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.
TESTO | |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. | Identico. |
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso. | Identico. |
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
Pag. 6 | |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico. |
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