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PDL 2679-novies

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2679-novies



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e altre disposizioni in materia di rappresentanza militare

Presentato il 23 ottobre 2014

(Già articolo 21, commi da 16 a 20, del disegno di legge n. 2679 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-20.

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Art. 21.
(Pubblico impiego).

      1-15. ....................................................................
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      16. L'articolo 872 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è abrogato.
      17. L'articolo 873, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «3. Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

      18. L'articolo 874, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
       «2. Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

 

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      19. All'articolo 935, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «un rappresentante ogni 250 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante ogni 500 elettori».
      20. A decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

Artt. 22-47.

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