PDL 2679-novies
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2679-novies
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e altre disposizioni in materia di rappresentanza militare
Presentato il 23 ottobre 2014
(Già articolo 21, commi da 16 a 20, del disegno di legge n. 2679 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014)
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DISEGNO DI LEGGE
Artt. 1-20.
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Art. 21.
(Pubblico impiego).
1-15. ....................................................................
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16. L'articolo 872 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è abrogato.
17. L'articolo 873, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
18. L'articolo 874, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
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19. All'articolo 935, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «un rappresentante ogni 250 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante ogni 500 elettori».
20. A decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.
Artt. 22-47.
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