PDL 2562
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2562
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SERENI, GIACHETTI, FONTANELLI, MIOTTO, PES, ROSSOMANDO, SANGA, VALERIA VALENTE
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di erogazione dell'indennità parlamentare e della diaria in caso di sottoposizione di un membro del Parlamento a misure limitative della libertà personale nonché di disciplina delle ritenute sulla diaria nei casi di assenza dalle sedute
Presentata il 24 luglio 2014
Onorevoli Colleghi! Questa proposta di legge si inserisce nel dibattito volto a restituire forza e credibilità alle istituzioni parlamentari e aggiunge un ulteriore tassello alle misure che le Camere hanno predisposto negli ultimi mesi per il raggiungimento di tale obiettivo. In proposito è sufficiente ricordare l'adozione della cosiddetta «legge Severino» (decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi) e gli interventi volti a ridurre le spese delle Camere e ad assicurare la pubblicità e il controllo sui rendiconti interni dei Gruppi parlamentari.
Nello specifico la proposta modula l'erogazione dell'indennità spettante ai membri delle Camere ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, in presenza di misure restrittive della libertà personale del parlamentare disciplinate dall'articolo 68, secondo comma, della Carta fondamentale. Tale modulazione è possibile nella misura in cui la stessa Costituzione riserva alla legge la disciplina dell'indennità. La prerogativa dell'indennità è prevista dalla nostra Costituzione per garantire a tutti i cittadini l'accesso alla rappresentanza parlamentare ed evitare che questa possa
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essere ostacolata dalle condizioni economiche personali, in espressa contrapposizione a quanto avveniva in epoca statutaria, quando lo Statuto albertino prevedeva che il mandato parlamentare fosse svolto a titolo gratuito. Ai sensi della legge n. 1261 del 1965, l'indennità si compone di quote mensili, che rappresentano una retribuzione del lavoro parlamentare, e da una diaria corrisposta a titolo di rimborso per le spese derivanti dal soggiorno a Roma.
Questa proposta di legge introduce un collegamento tra l'indennità e le misure cautelari autorizzate dalla Camera di appartenenza del parlamentare, l'arresto in flagranza di reato (che, secondo una parte della dottrina, non necessita di un'autorizzazione neanche nella fase di convalida) e l'arresto successivo a condanna definitiva. Il fine è quello di sospendere l'erogazione dell'indennità quando il parlamentare sia coinvolto in procedimenti penali che richiedono l'adozione di misure limitative della libertà personale.
La sospensione dell'indennità è integrale quando una sentenza irrevocabile di condanna abbia acclarato una responsabilità penale. È parziale in relazione all'arresto in flagranza di reato e all'adozione di misure cautelari limitative della libertà personale, poiché in questo caso si rende necessario il rispetto del principio sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. In questa seconda ipotesi il pagamento dell'indennità è sospeso nella misura del 50 per cento. Tale misura ricalca la disciplina in vigore per i dipendenti della pubblica amministrazione colpiti da misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale, ai quali è sospeso il pagamento dello stipendio ma è contemporaneamente corrisposta un'indennità alimentare pari al 50 per cento dello stipendio tabellare (articolo 11, comma 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro, area I, periodo 2006-2009), una misura di natura assistenziale che non ha carattere retributivo. La sospensione parziale ha la stessa durata della misura limitativa della libertà personale e, nel caso in cui alla conclusione del procedimento giudiziario il parlamentare sia assolto o prosciolto dalle accuse, la Camera di appartenenza versa la quota di indennità precedentemente non corrisposta. Anche in questo caso c’è un parallelismo con quanto previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione (articolo 1).
Per quanto concerne la diaria, la proposta interviene introducendo una sospensione automatica della diaria in corrispondenza di tutte le misure limitative della libertà personale di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione (articolo 3). Oggi invece la sospensione è decisa (caso per caso) dall'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.
L'articolo 2 contiene infine una mera modifica di forma che obbliga gli Uffici di Presidenza a stabilire le modalità per il trattenimento della diaria in caso di assenza dalle sedute, laddove oggi la legge contempla una mera facoltà.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura del 50 per cento per la durata delle misure limitative della libertà personale autorizzate dalla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, o adottate dall'autorità giudiziaria in seguito all'arresto in flagranza di reato.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, la Camera di appartenenza versa al parlamentare la quota di indennità non corrisposta per la durata delle misure limitative della libertà personale.
Il pagamento dell'indennità di cui al primo comma è sospeso nel caso in cui il parlamentare sia arrestato in seguito a sentenza definitiva di condanna per la durata della stessa».
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole: «; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere stabiliscono le modalità per le ritenute dalla diaria da effettuare per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
Art. 3.
1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dalla presente
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legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La diaria di cui al primo comma è sospesa per l'intera durata delle misure limitative della libertà personale di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione».