|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2625 |
La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan. Scopo principale del Trattato è di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate, al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendosi che tale obiettivo possa essere meglio conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che, nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale di origine dei medesimi.
La presente relazione tecnica ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse al trasferimento, per via aerea, di detenuti italiani a causa di reati commessi nella Repubblica del Kazakhstan, per consentire loro di scontare la pena in Italia, e viceversa.
Da notizie assunte presso il competente ufficio risulta che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie kazake tre cittadini italiani.
Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno assumere l'ipotesi che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti e considerata l'estensione geografica del territorio del Kazakhstan - almeno altri cinque detenuti, per un totale di otto detenuti di nazionalità italiana.
Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica del Kazakhstan (capitale Astana) verso l'Italia è pari mediamente ad euro 750 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti viene così determinato:
Spese di viaggio per il trasferimento di 8 detenuti
Euro 750 (passaggio aereo) x 8 (numero massimo annuo di detenuti) = euro 6.000.
Spese di viaggio per gli accompagnatori
Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato da trasferire in Italia e una diaria di euro 77,05 (colonna D della tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003; diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006) da riconoscere a ciascun accompagnatore.
biglietto aereo Roma – Astana (andata e ritorno) per 2 accompagnatori: euro 1.560 + euro 78 (maggiorazione 5 per cento ex articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 1.638; euro 1.638 x 2 accompagnatori x 1 missione annua = euro 3.276;
spese di missione per 2 accompagnatori: euro 19,26 (diaria ridotta ad un quarto) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione = euro 77,04;
totale degli accompagnatori: 2 per ciascun condannato x 8 condannati = 16 accompagnatori;
Totale delle spese di viaggio: euro 1.638 x 16 accompagnatori = euro 26.208;
Totale delle spese di missione: euro 19,26 x 16 accompagnatori x 2 giorni di missione = euro 616,32.
Spese di traduzione degli atti e dei documenti
Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfetariamente essere quantificate in euro 4.500.
Totale
Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan viene stimato in euro 6.000 per il viaggio degli otto condannati da trasferire + euro 26.824 (arrotondato) per la missione degli accompagnatori + euro 4.500 per le spese di traduzione atti e documenti: in cifra tonda euro 37.324.
L'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 37.324 annui a decorrere dall'anno 2014. Di questi, euro 32.824 hanno natura di oneri valutati ed euro 4.500 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare nel proprio Paese di origine la pena irrogata nell'altro Stato.
In questo modo, i cittadini italiani reclusi in carceri del Kazakhstan potranno tornare in Italia, evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.
Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò la «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione, che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese.
Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Trattato non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il Trattato rispetta i princìpi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). L'autorizzazione alla ratifica del Trattato è richiesta in conformità al disposto dell'articolo 80 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il Trattato, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Il contenuto del Trattato è conforme alle principali pronunzie della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia.
PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.
2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.
4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Il Trattato appare conforme agli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, coerente con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.
Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
La natura del Trattato non determina alcuna abrogazione.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore. Entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe.
7) Indicazione degli eventuali atti attuativi successivi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non sono previsti atti attuativi successivi, eccezion fatta per la ratifica. I termini contenuti nel Trattato appaiono congrui.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.
SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
Il Trattato in oggetto, stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, verte sulla materia del trasferimento delle persone condannate. Esso risponde all'esigenza di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati e, in particolare, di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli stessi.
Tale strumento negoziale bilaterale si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.
I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Kazakhstan sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti stante l'estensione delle relazioni commerciali, sentendosi allora la necessità di specifici accordi per regolarli. Con il presente Trattato sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in Kazakhstan di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini kazaki di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunziate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane.
Si è inteso in tal modo ovviare al problema della impossibilità di consentire ai cittadini italiani condannati in Kazakhstan di scontare in Italia la sentenza di condanna al fine di sottrarli al regime carcerario del Kazakhstan e di permettere loro il reinserimento nello Stato di cittadinanza.
Nel contempo la circostanza che il cittadino del Kazakhstan condannato in Italia possa essere, con il suo consenso, trasferito nel proprio Paese di origine per scontarvi la sentenza di condanna pronunziata dalle autorità giudiziarie italiane tende, se pur parzialmente, ad alleviare la tensione carceraria degli istituti di detenzione italiani.
Sotto il profilo statistico, si rappresenta comunque come attualmente i cittadini italiani detenuti in Kazakhstan siano tre e i cittadini kazaki detenuti in Italia in esecuzione di pena siano quattro.
B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.
Gli obiettivi del presente intervento normativo perseguiti a breve termine consistono nel reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza; nel rimpatrio dei cittadini italiani per l'espiazione della pena in Italia; nella redistribuzione della popolazione carceraria secondo criteri omogenei e nella maggiore facilità nel trattamento carcerario di persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione.
Nel medio e lungo periodo la ratifica del Trattato consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.
C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della valutazione dell'impatto della regolamentazione.
Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sono costituiti dal numero dei detenuti del Kazakhstan, che scontano la pena negli istituti penitenziari italiani e viceversa, dal numero dei cittadini kazaki trasferiti in Kazakhstan e dal numero dei cittadini italiani rimpatriati.
D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell'interno, gli istituti penitenziari, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati. Tra i soggetti privati, sono interessati i detenuti italiani in Kazakhstan e i detenuti kazaki in Italia.
SEZIONE 2. – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO
Nella fase negoziale, le Parti (e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche) si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre aggiornate circa il numero e i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica
SEZIONE 3. – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE («OPZIONE ZERO»)
L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto, innanzitutto, l'intervento legislativo di autorizzazione alla ratifica è indispensabile al fine di conferire efficacia nel nostro sistema giuridico al Trattato concluso fra gli Stati contraenti e, inoltre, avrebbe significato il congelamento della situazione attuale senza possibilità per i detenuti di espiare la pena presso le carceri dei rispettivi Paesi.
La mancata ratifica, altresì, lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella sezione 1.
SEZIONE 4. – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO
Opzioni alternative di intervento regolatorio sono state valutate con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un accordo diverso da quello stipulato. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, poiché il Kazakhstan non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla predetta Convenzione.
SEZIONE 5. – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
I vantaggi dell'opzione prescelta a breve termine consistono, nel contesto di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra i due Stati, nella riduzione del numero dei cittadini del Kazakhstan detenuti presso le carceri italiane e viceversa, nonché nel reinserimento sociale delle persone condannate. Tale ultimo risultato riguarderà sia i
B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
L'intervento regolatorio non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese, ma prevede obblighi informativi solo a carico dello Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna verso la persona condannata e verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata.
Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.
Le rispettive amministrazioni giudiziarie sono tenute ad informare, tramite i rispettivi Ministeri di giustizia, delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di un cittadino dell'altro Stato.
I condannati detenuti presso le carceri dell'altro Paese dovranno essere informati dalle competenti autorità carcerarie della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza, nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.
D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.
Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno
SEZIONE 6. – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE
La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.
SEZIONE 7. – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato sono le rispettive amministrazioni giudiziarie dei due Stati.
Tuttavia anche il Ministero dell'interno è coinvolto in quanto curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia per il trasferimento da e verso l'estero della persona condannata.
Il Ministero degli affari esteri è, inoltre, chiamato a dare e ricevere le opportune informative tramite la propria rete diplomatico-consolare.
B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
Il Trattato sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L'entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente l'inserimento dello stesso tra gli accordi in vigore sul piano internazionale nella banca dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito internet istituzionale del Ministero.
Vi è, poi, una informativa capillare, a cura delle cancellerie consolari, direttamente ai detenuti interessati, nel corso di visite carcerarie o ai familiari che seguono le vicende del congiunto detenuto, circa la possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e con l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale, che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.
Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.
Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica del Trattato.
E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della valutazione dell'impatto della regolamentazione.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR), con cadenza biennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle rappresentanze diplomatico-consolari presenti nel territorio del Kazakhstan.
Il Ministero della giustizia, per la parte di competenza, prenderà in esame prioritariamente i seguenti aspetti:
verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti kazaki nel loro paese di origine;
verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti italiani in Italia.
Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.
SEZIONE 8. – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.
Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea, posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.














|
|