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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2486-C |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2486-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 3 luglio 2014 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità, anche in seguito alle modificazioni introdotte durante l’iter di conversione, il provvedimento ha mantenuto il carattere ampio e articolato del proprio contenuto;
nel corso dell'esame al Senato è stato riformulato l'articolo 1, comma 5, nel senso di escludere il personale di magistratura, i professori universitari ed i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, nonché i dirigenti medici e del ruolo sanitario fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, dall'applicazione della disciplina in materia di risoluzione unilaterale del contratto da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici; al contempo, è stato reintrodotto il comma 3 dell'articolo 8, già soppresso durante l'esame alla Camera, che fa salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa dei magistrati che abbiano incarichi nella pubblica amministrazione già concessi alla data di entrata in vigore del decreto;
sono inoltre state soppresse ulteriori disposizioni introdotte durante l'esame alla Camera: i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 1 (in materia di non applicazione, al ricorrere di taluni presupposti, delle riduzioni percentuali in caso di pensionamento anticipato); l'articolo 1-bis (volto ad applicare le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, cosiddetta «quota 96»); i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 25 (volti a semplificare e modificare la disciplina dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2486-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
rilevato che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte modifiche volte essenzialmente a recepire i rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di verifica della relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;
considerato, in particolare, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata modificata la norma in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo l'esclusione dell'applicazione dell'istituto ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, mentre sono state soppresse le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, relative alle esclusioni delle penalizzazioni per i pensionamenti anticipati, al pensionamento del personale della scuola che aveva raggiunto «quota 96» nell'anno scolastico 2011-2012 e al riconoscimento di benefici di carattere previdenziale per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
ritenuto che occorra superare le criticità emerse con riferimento alla copertura finanziaria degli interventi, riproponendo i contenuti delle disposizioni modificate dal Senato in prossimi provvedimenti legislativi e individuando in quella sede le risorse necessarie nel quadro delle complessive compatibilità finanziarie;
richiamata, in particolare, l'esigenza di un intervento che garantisca, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola, stabilendo che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012;
rilevata, altresì, l'esigenza di considerare, anche nel quadro di futuri interventi in materia previdenziale di più ampia portata, da realizzare nella prossima legge di stabilità, le disposizioni in materia di non applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento previdenziale ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, limitatamente ai soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della effettiva prestazione di lavoro;
segnalata, altresì, la necessità di intervenire sulla materia dei benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, anche al fine di superare le criticità che si pongono nell'applicazione della normativa vigente, tutelando le legittime aspettative dei familiari delle vittime;
osservato che appare necessario limitare, anche nell'esame parlamentare, l'articolazione dei provvedimenti, specialmente quando si tratti di decreti-legge, al fine di consentire, nell'ambito dell'esame in sede referente e in sede consultiva, lo svolgimento in tempi adeguati di una istruttoria approfondita delle implicazioni, anche di carattere finanziario, delle singole disposizioni;
esprime
con la seguente condizione:
si provveda a riprendere i contenuti delle disposizioni modificate dal Senato della Repubblica, inserendoli nel quadro di provvedimenti organici e reperendo le risorse necessarie ad una loro adeguata copertura finanziaria, al fine di:
a) stabilire, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, che i requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012;
b) considerare, anche nel quadro di futuri interventi in materia previdenziale di più ampia portata, da realizzare nella prossima legge di stabilità, le disposizioni in materia di non applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento previdenziale ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, limitatamente ai soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della effettiva prestazione di lavoro;
c) adottare interventi in materia di benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, anche al fine di superare le criticità che si pongono nell'applicazione della normativa vigente.
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