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PDL 2598

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2598



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)

dal ministro degli affari esteri
(MOGHERINI)

dal ministro della difesa
(PINOTTI)

e dal ministro dell'interno
(ALFANO)

di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero

Presentato il 4 agosto 2014


      

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Onorevoli Deputati! Il provvedimento in esame prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, interventi di cooperazione allo sviluppo e
 

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sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2014, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
      Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto da dodici articoli.

      Il Capo I prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

      L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

      In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo, fino al 14 giugno 2016 dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014. La missione ha il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di Forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

          b) Joint Enterprise, missione NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. La missione è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani (KFOR, interazione NATO-UE, NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo) in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), a seguito del passaggio di responsabilità delle operazioni militari in Bosnia-Erzegovina dalle forze NATO (SFOR) a quelle dell'Unione europea (EUFOR).

      Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA. La missione – istituita dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 – ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo altresì la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Con la risoluzione 2123 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 novembre 2013, è stato riconosciuto alla missione il ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino al 12 novembre 2014. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

      Il comma 3 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione

 

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delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. I programmi di cooperazione sono svolti in attuazione degli accordi sottoscritti con le competenti autorità di tali Paesi, con finalità sia di assistenza ai vertici delle relative amministrazioni nella riorganizzazione delle strutture di polizia e nell'adozione di politiche comuni sulla sicurezza, sia di miglioramento dell'efficacia delle relative Forze di polizia nelle attività di cooperazione operativa attraverso la condivisione di norme e di esperienze nelle azioni di intervento, nonché lo sviluppo di programmi formativi.

      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 1, e alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
      L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 2026 (2011) richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2135 (2014) del 30 gennaio 2014, che ne ha esteso il mandato fino al 31 luglio 2014. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella buffer zone.

      Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e di protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nel Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile, nonché condivisione in ambito NATO delle informazioni raccolte.

      L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

      In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan.
      La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2120 (2013) adottata il 10 ottobre 2013, che ne ha esteso il mandato fino al 31 dicembre 2014, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di

 

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ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane.
      La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010 e, da ultimo, prorogata fino al 31 dicembre 2014 dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013, persegue i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare a un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          assistere il Governo afgano nel fare progredire la riforma istituzionale del Ministero dell'interno e nel dare sviluppo e attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;

          assistere il Governo afgano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;

          sostenere le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello Stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;

          migliorare la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continuare ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali, tra cui la missione ISAF e la missione di addestramento NATO e altri contributori.

      Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP).

      L'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata transition, che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della full responsibility, a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 transition e inizio della fase 5 redeployment). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post-2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri technical enablers) sia finanziario, e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.

      Il comma 2 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, che Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan.

 

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      Il comma 3 autorizza la spesa per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF). La missione, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, prorogata, da ultimo, fino al 31 agosto 2014, dalla risoluzione 2115 (2013) adottata il 29 agosto 2013, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari e assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Con lo scoppio della crisi siriana l'azione di UNIFIL è divenuta ancora più importante, in quanto il Libano svolge un ruolo cruciale per la stabilità di tutta la regione. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell’International support Group for Lebanon (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. La costituzione dell'ISG consegue a un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al Governo, nonché il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all'interno del territorio sia lungo il confine siriano e la Blue line.

      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio svolgendo esclusivamente attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità nazionale palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, a seguito della richiesta dell'Autorità nazionale palestinese, sostenuta dallo Stato d'Israele. L'attività di addestramento è svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.

      Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata

 

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European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata, fino al 30 giugno 2015, dalla decisione 2014/430/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, in base all'accordo tra di essi stipulato il 15 novembre 2005, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

      Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, riconfigurata, da ultimo, e prorogata fino al 30 giugno 2015 dalla decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014. L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS:

          assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e Ministero;

          assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinese nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali ivi connessi;

          coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

      Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 settembre 2008, prorogata, da ultimo, fino al 14 dicembre 2014, dalla decisione 2013/446/PESC del Consiglio, del 6 settembre 2013. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l'8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e con l'Organizzazione

 

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per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia. La missione, con quartier generale a Tbilisi, è dispiegata nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia.

      L'articolo 3 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.
      In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), istituita dalla decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, con termine al 21 maggio 2015. Gli obiettivi della missione sono di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche, a breve termine, e per sviluppare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere, a più lungo termine. Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          sostenere le autorità libiche nel rafforzare, attraverso attività di formazione e di accompagnamento, i servizi di frontiera conformemente alle norme internazionali e alle migliori prassi;

          fornire consulenza alle autorità libiche in merito all'evoluzione di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere;

          sostenere le autorità libiche nel rafforzamento delle loro capacità operative istituzionali.

      L'EUBAM Libya non svolge alcuna funzione esecutiva.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga della missione militare italiana di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate libiche, in linea con il quadro generale di riferimento delineato dalla risoluzione 2040 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata dalla risoluzione 2144 (2014), che ha prorogato, da ultimo, fino al 13 marzo 2015, il mandato della missione UNSMIL, intesa ad assistere e sostenere le autorità libiche, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica e affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

      Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), già illustrata in riferimento al comma 1.

      Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle quattro unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica (corsi di qualificazione tecnico-marinaresca), in attuazione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, rilanciati in occasione della cosiddetta «Tripoli Declaration» sottoscritta il 21 gennaio 2012.

      Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, come

 

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modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2014, dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield. Entrambe le operazioni militari svolgono – secondo quanto previsto dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2125 (2013) del 18 novembre 2013 – attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria al largo della Somalia e sono condotte in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.
      Il mandato dell'operazione militare Atalanta prevede:

          la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia, e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia;

          la sorveglianza delle zone a largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne che presentano rischi per le attività marittime;

          l'uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria;

          la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata e di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi e dell'articolo 105 della citata Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni, purché le condizioni del trasferimento siano stabilite con tale Stato terzo in conformità al diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

      Il quartier generale della missione (EU OHQ) ha sede a Northwood (Regno Unito). L'area delle operazioni si estende tra il Golfo di Aden, il Mar Arabico, il bacino somalo e l'Oceano indiano. Tale area è stata estesa dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, nel senso di consentire, in presenza di determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita fascia costiera).
      L'operazione della NATO Ocean Shield, complementare a quella dell'Unione europea, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG1 e 2) nella medesima area delle operazioni della missione Atalanta. Il quartier generale della missione (NATO MARCOM HQ) ha anch'esso sede a Northwood (Regno Unito).

      Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity

 

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building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.
      La missione EUTM Somalia, istituita dalla decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, modificata e prorogata, da ultimo, fino al 31 marzo 2015, dalla decisione 2013/44/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, è una missione militare di formazione, intesa a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle Forze armate nazionali somale (SNAF) che rispondono al Governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia. Per conseguire tale scopo, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          fornire inquadramento, consulenza e sostegno alle autorità somale per la costituzione delle SNAF, l'attuazione del piano somalo per la sicurezza e la stabilizzazione nazionali e le attività di addestramento delle SNAF;

          fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione europea per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.

      La missione è schierata in Somalia e in Uganda. Il comando della missione – inizialmente ubicato in Uganda, in vista di un possibile trasferimento in Somalia nel corso del mandato, conformemente ai documenti di pianificazione – svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza e comprende un ufficio di collegamento a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles. La missione opera in coordinamento con EUNAVFOR Atalanta e con EUCAP Nestor, allo scopo di migliorare la coerenza, l'efficacia e la sinergia tra le tre missioni, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite, l'AMISOM, gli Stati Uniti d'America e l'Uganda, in linea con le esigenze concordate con il governo nazionale somalo.
      La missione EUCAP Nestor, istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, con un primo termine al 15 luglio 2014, e modificata, da ultimo, dalla decisione 2013/660/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. Per conseguire tale obiettivo, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

          aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera;

          fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione;

          aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo;

          individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo Stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa;

          promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina;

          rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime;

          fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti ad amministrazioni chiave;

          attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni;

 

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          elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

      L'EUCAP Nestor ha operato inizialmente a Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è stata altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità.
      La base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti – situata in un'area certamente strategica per il consolidamento degli sforzi della comunità internazionale, e in particolare dell'Unione europea anche in riferimento ai riflessi sui Paesi del «Mediterraneo allargato», intesi a contrastare l'espansione delle attività illegali (pirateria, immigrazione clandestina e traffico di droga) e l'incombente minaccia del terrorismo, attraverso il sostegno allo sviluppo di una capacità autosufficiente da parte degli Stati insistenti nella regione del Corno d'Africa – è stata costituita a seguito di due accordi tecnici siglati a Gibuti nel 2012 tra il Ministro della difesa italiano pro tempore e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale gibutino, discendenti dall'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato ai sensi della 31 ottobre 2003, n. 327. Gli oneri relativi all'infrastruttura sono stati inizialmente finanziati con le risorse appositamente rese disponibili dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'infrastruttura, con una capacità massima di alloggiamento in emergenza operativa di 300 unità, è stata costruita nel periodo settembre 2013-febbraio 2014 con l'impiego di personale del 6o reggimento genio pionieri «Trasimeno». La base, in esercizio effettivo da marzo 2014 pur se in fase di completamento e di perfezionamento, assicura, per ora, il supporto logistico per le esigenze connesse con la partecipazione italiana alle missioni internazionali che interessano l'area del Corno d'Africa e le zone limitrofe (attualmente: missioni Atalanta, Ocean Shield, EUTM Somalia, EUCAP Nestor, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, attività di addestramento delle forze di polizia somale, nuclei militari di protezione antipirateria). Nello specifico, essa dovrà essere in grado di garantire i servizi minimi di life support (force protection, attività amministrativa, manutenzione essenziale ordinaria, eccetera), in accordo a criteri di sostenibilità, flessibilità e modularità rispondenti a un favorevole rapporto tra costo ed efficacia. Per il raggiungimento di tale obiettivo, l'installazione dovrà ospitare un'aliquota stanziale minima di forze, organicamente inserita nella struttura ordinativa della base. Allo scopo di contenere i costi di mantenimento e di esercizio, per la gestione della base si è fatto ricorso, per quanto possibile, allo strumento dell’outsourcing presso ditte locali per la fornitura dei minimi servizi essenziali (ad esempio, vitto, billeting, manutenzione ordinaria), nonché a sistemi in grado di ridurre al minimo indispensabile l'impiego delle risorse umane (ad esempio, sistemi di difesa passiva, videosorveglianza a circuito chiuso), in modo da limitare la consistenza tabellare del personale inserito nella struttura ordinativa della base comunque tarata su criteri di modularità. La task force interforze è attualmente costituita da 135 unità, necessarie per il funzionamento della base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di sicurezza; a regime sarà ridotta a sole 63 unità.
      L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa altresì alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze di polizia somale. L'attività di addestramento è svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.

      Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni

 

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dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali.
      La missione MINUSMA è stata istituita, per un periodo iniziale di dodici mesi a decorrere dal 1o luglio 2013, dalla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 aprile 2013, che richiama la risoluzione 2071 (2012), nella quale il Consiglio di sicurezza aveva espresso profonda preoccupazione per le conseguenze dell'instabilità nel nord del Mali sulla regione e al suo esterno, sottolineando la necessità di rispondere rapidamente per preservare la stabilità in tutta la regione del Sahel, invitando, inoltre, i partner internazionali, compresa l'Unione europea, a fornire assistenza, consulenza, formazione e potenziamento delle capacità all'esercito e alle forze di sicurezza del Mali. La missione ha il seguente mandato:

          conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali;

          sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il Paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria, così come dello Stato di diritto e della giustizia, l'attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della road map di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità nazionale in Mali (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione della partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere);

          proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e i bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale le installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento;

          promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani;

          dare sostegno per l'assistenza umanitaria;

          operare per la salvaguardia del patrimonio culturale;

          realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.

      La missione EUCAP Sahel Niger, istituita dalla decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, riconfigurata, da ultimo, e prorogata, fino al 15 luglio 2016, dalla decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, è intesa, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, a consentire alle autorità nigerine di definire e attuare la strategia di sicurezza nazionale. L'EUCAP Sahel Niger mira altresì a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Al fine di conseguire tali obiettivi, l'EUCAP Sahel Niger:

          è disposto a sostenere la definizione e l'attuazione della strategia di sicurezza nigerina continuando nel contempo a fornire consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo nel nord;

          agevola il coordinamento di progetti regionali e internazionali che sostengono il Niger nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

 

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          rafforza lo Stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative in ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione;

          sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza e di difesa nigerine;

          contribuisce all'individuazione, pianificazione e attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

      L'EUCAP Sahel Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.
      L'EUTM Mali, istituita dalla decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, con termine il 18 maggio 2016, è una missione militare di formazione, per fornire, nel sud del Mali, formazione e consulenza militare alle Forze armate maliane (FAM) che operano sotto il controllo delle legittime autorità civili, al fine di contribuire al ripristino della capacità militare per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e di ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. La missione mira a rafforzare le condizioni per il corretto controllo politico da parte delle legittime autorità civili delle FAM e ha l'obiettivo di rispondere alle esigenze operative delle FAM fornendo:

          sostegno nella formazione a favore delle capacità delle FAM;

          formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché formazione in materia di diritto umanitario internazionale e protezione di diritti civili e umani.

      Le attività dell'EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare con le Nazioni Unite (ONU) e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS).
      L'EUCAP Sahel Mali, istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, con un termine di ventiquattro mesi dalla data di avvio, è una missione civile in Mali a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane (FSI: polizia, gendarmeria e guardia nazionale). Obiettivo della missione è consentire alle autorità maliane di ripristinare e mantenere l'ordine costituzionale e democratico nonché le condizioni per una pace duratura in Mali e di ristabilire e mantenere l'autorità e la legittimità dello Stato su tutto il territorio maliano attraverso un'efficace ristrutturazione della sua amministrazione. In sostegno alla dinamica maliana di restaurazione dell'autorità dello Stato, in stretto coordinamento con gli altri attori internazionali, in particolare con la missione integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (MINUSMA), la missione ha il compito di assistere e consigliare le FSI nell'attuazione della riforma della sicurezza stabilita dal nuovo Governo, nella prospettiva di migliorare la loro efficacia operativa, di ristabilire le loro rispettive catene gerarchiche, di rafforzare il ruolo delle autorità amministrative e giudiziarie per quanto riguarda la direzione e il controllo delle loro missioni e di agevolare un loro nuovo dispiegamento nel nord del Paese.

      Il comma 7 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, istituita dalla decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, conformemente al mandato definito dalla risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 28 gennaio 2014. Si tratta di un'operazione militare «ponte» condotta dall'Unione europea, entro un termine da quattro a sei mesi dal conseguimento della piena capacità operativa, per contribuire alla realizzazione di un ambiente sicuro e protetto in vista del passaggio alla missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana sotto guida africana (AFISM-CAR) – il cui dispiegamento per un periodo di dodici mesi è stato autorizzato dalla risoluzione 2127 (2013) del Consiglio

 

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di sicurezza delle Nazioni Unite, del 5 dicembre 2013. Successivamente, in relazione alla perdurante preoccupazione per la situazione della sicurezza e alla rilevata necessità di accelerare l'attuazione del processo politico, anche per quanto riguarda gli aspetti di riconciliazione e lo svolgimento di elezioni eque, trasparenti e inclusive non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre febbraio 2015, con la risoluzione 2149 (2014) del Consiglio di sicurezza, del 10 aprile 2014, è stata istituita la missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), per un periodo iniziale fino al 30 aprile 2015, stabilendo il trasferimento di autorità da AFISM-CAR a MINUSCA alla data del 15 settembre 2014. Il mandato della missione MINUSCA si concentrerà inizialmente sui seguenti compiti prioritari: proteggere la popolazione civile; assicurare sostegno per l'attuazione del processo di transizione e la conservazione dell'integrità territoriale; favorire, in modo immediato e in sicurezza, l'accesso degli aiuti umanitari; proteggere il personale e i mezzi delle Nazioni Unite; contribuire alla promozione e alla tutela dei diritti umani; fornire supporto per le azioni in favore della giustizia nazionale e internazionale e dello Stato di diritto; sostenere le autorità di transizione nello sviluppo e attuazione di una nuova strategia per disarmo, smobilitazione, reintegrazione, rimpatrio degli ex combattenti ed elementi armati.

      L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.
      In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per le esigenze relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

      Il comma 2 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.

      Il comma 3 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito:

          alle Forze armate della Repubblica di Gibuti la documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L, predisposta dalle ditte produttrici e tradotta in lingua francese, composta dei volumi relativi all'operatore, alla manutenzione e alle parti di ricambio. La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione nel settore della difesa con la Repubblica di Gibuti, prevista dal citato Accordo fatto a Gibuti il 30 aprile 2002 e ratificato ai sensi della legge n. 327 del 2003, e consegue alla cessione di tali tipi di mezzi effettuata in attuazione dell'articolo 1, comma 30, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12;

          alla Repubblica islamica del Pakistan, 100 veicoli M113. La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione nel settore della difesa con la Repubblica islamica del Pakistan, prevista dal Memorandum d'intesa fatto a Roma il 30 settembre 2009 e ratificato ai sensi della legge 30 novembre 2012, n. 242. Si tratta di veicoli per il trasporto di truppe già dismessi dal Ministero della difesa, ceduti nello stato in cui si trovano e senza armamenti di bordo;

          alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia, 500 uniformi da combattimento.

 

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La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di sostegno per la costituzione e il rafforzamento delle SNAF, previste tra i compiti della missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto;

          al Regno hascemita di Giordania, 24 blindo Centauro. La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione nel settore della difesa con il Regno hascemita di Giordania, prevista dall'accordo fatto ad Amman l'11 giugno 2002, ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2004, n. 19. La cessione non comporta oneri, in quanto i mezzi sono ceduti nello stato in cui si trovano e le spese di trasporto e di ricondizionamento sono a carico dei beneficiari della cessione.

      Il comma 4 modifica l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, relativa agli interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. La modifica in parola, fermo restando l'onere complessivo autorizzato dalla disposizione in esame, riduce il limite di spesa previsto per l'Afghanistan aumentando, in pari misura, quello relativo ai Balcani, al fine di poter realizzare, senza maggiori oneri, un nuovo progetto, ritenuto prioritario, riguardante interventi di riparazione di una strada sita nel Kosovo.

      Il comma 5 autorizza la spesa per l'impiego di un'unità navale della Marina militare, quale apporto nazionale nell'ambito dell'operazione di scorta marittima alla nave, a bordo della quale, secondo gli accordi internazionali, si procederà alla neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013. La richiamata risoluzione, appoggiando la decisione del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) del 27 settembre 2013, che prevede speciali procedure per il tempestivo smantellamento del programma di armi chimiche della Repubblica araba di Siria:

          esorta gli Stati membri a fornire supporto, compreso personale, esperienza tecnica, informazioni, attrezzature e altri servizi, oltre ad aiuti finanziari e assistenza, per rendere possibile l'attuazione, da parte dell'OPAC e delle Nazioni Unite, del disarmo chimico della Repubblica araba di Siria;

          autorizza gli Stati membri ad acquisire, controllare, trasportare, trasferire e distruggere le armi chimiche ritenute dal Direttore generale dell'OPAC conformi all'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche, al fine di assicurare lo smantellamento del programma di armi chimiche della Repubblica araba di Siria nel modo più tempestivo e sicuro;

          invita tutte le parti in Siria e gli Stati membri coinvolti ad una stretta collaborazione con l'OPAC e con le Nazioni Unite per consentire che la missione di monitoraggio e distruzione avvenga in sicurezza.

      L'operazione di scorta marittima è intesa ad assicurare condizioni di sicurezza della navigazione durante il processo di neutralizzazione degli agenti chimici da avviare poi al successivo smaltimento.

      L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.
      In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:

          articolo 3, comma 1, alinea: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente

 

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nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

          articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1;

          articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione del Corpo della guardia di finanza in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), calcolando l'indennità speciale nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

          articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla citata legge n. 78 del 1983 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;

          articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

          articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

              articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegate negli stessi compiti;

              articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del citato codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge n. 308 del 1981 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del citato codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del citato codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, (ora articolo 881 del citato codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora articolo 1503 del citato codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per

 

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lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

              articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

              articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

              articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

              articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

      È, altresì, richiamato l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.

      Il comma 2 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

      Il comma 3 individua, per il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale impiegato nelle missioni ivi elencate, una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione.

      Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni navali Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, Atalanta e Ocean Shield, di cui all'articolo 3, comma 4, e all'operazione di scorta marittima, di cui all'articolo 4, comma 5, del presente decreto. A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8

 

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agosto 1990, n. 231. È disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).

      Il comma 5 è inteso a prorogare al 31 dicembre 2014 il regime transitorio previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011 – già prorogato al 30 giugno 2014 – per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana e in funzione antipirateria di guardie giurate che, pur non avendo ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, abbiano comunque partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, con relativa attestazione del Ministero della difesa. La proroga si rende necessaria al fine di consentire, anche dopo la scadenza del 30 giugno 2014, l'invio del personale suddetto che viene imbarcato in funzione antipirateria sulle navi battenti bandiera italiana. Peraltro si ricorda, sotto il profilo dell'organizzazione dei corsi teorico-pratici, il cui superamento è condizione richiesta dalla norma per l'invio delle guardie giurate a bordo delle navi, che il Ministero dell'interno sta concludendo i lavori preordinati alla predisposizione del disciplinare tecnico in materia di formazione delle guardie particolari giurate. Tale disciplinare costituisce elemento prodromico necessario anche per la regolamentazione relativa ai servizi di pirateria marittima in quanto il citato decreto-legge n. 107 del 2011 prevede, tra i requisiti richiesti alle guardie giurate da adibire a tali servizi, l'aver frequentato i corsi previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009.

      L'articolo 6 prevede, al comma 1, l'applicazione delle speciali disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al decreto. L'applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.
      Quanto alle disposizioni oggetto di rinvio, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 stabilisce, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia

 

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cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e di conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o di beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile
 

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catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni del comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

      L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano le missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

          la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;

          la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

      Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1 anche al personale impiegato nelle seguenti missioni internazionali:

          United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP): istituita dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 39 (1948) e 47 (1948) con il mandato di vigilare, nello Stato di Jammu e Kashmir, sulla cessazione delle ostilità tra India e Pakistan; le risoluzioni 91 (1951) e 307 (1971) hanno confermato il mandato fino al ritiro, una volta cessate tutte le ostilità, di tutte le Forze militari nei rispettivi territori di provenienza. La missione ha sede a Islamabad e vede attualmente impiegate 106 unità di personale, di cui: 39 osservatori militari, 23 personale civile internazionale, 44 personale civile locale. L'Italia partecipa con 4 unità di personale militare;

          United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 50 (1948) per assistere il mediatore delle Nazioni Unite nell'attività di vigilanza sul rispetto della tregua in Palestina, seguita alle ostilità determinatesi a seguito della proclamazione dello Stato di Israele. Con la successiva risoluzione 73 (1949) sono stati assegnati nuovi compiti alla missione, in linea con i quattro accordi di armistizio tra Israele e i quattro Paesi arabi vicini – Egitto, Giordania, Libano e la Repubblica araba siriana. Dopo le guerre degli anni 1956, 1967 e 1973, è stata confermata la presenza degli osservatori militari UNTSO in Medio Oriente, in qualità di intermediari tra le parti ostili e quale strumento di prevenzione di incidenti isolati o di conflitti più estesi, in ausilio alle forze di pace che operano nell'area. La missione ha sede a Gerusalemme, con uffici di collegamento a Beirut (Libano), Ismailia (Egitto) e Damasco (Siria), e vede attualmente impiegate 374 unità di personale, di

 

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cui: 155 osservatori militari, 87 personale civile internazionale, 132 personale civile locale. L'Italia partecipa con 7 unità di personale militare;

          United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 690 (1991), in conformità con la «proposta di accordo», accettata dal Marocco e dal Frente popular para la liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Fronte POLISARIO), relativa al periodo transitorio per la preparazione di un referendum in cui il popolo del Sahara occidentale avrebbe scelto tra indipendenza e integrazione con il Marocco. Il mandato prevedeva i seguenti compiti: controllare il cessate il fuoco; verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio; monitorare il confinamento delle truppe marocchine e del Fronte POLISARIO nei luoghi designati; adottare misure con le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici saharawi o detenuti; sovrintendere allo scambio di prigionieri di guerra; attuare il programma di rimpatrio dei rifugiati; identificare e registrare gli elettori qualificati; organizzare e garantire un referendum libero ed equo e proclamare i risultati. A oggi il referendum non si è ancora svolto, ma continuano a essere svolte le attività di monitoraggio sulla cessazione delle ostilità, riduzione della minaccia di mine e ordigni inesplosi, sostegno alla pacificazione. La risoluzione 2152 (2014), ribadendo l'impegno delle Nazioni Unite di assistere le parti per il raggiungimento di una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile, per l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nel contesto di accordi coerenti con i princìpi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, ha esteso il mandato della missione fino al 30 aprile 2015. La missione ha sede a Laayoune e vede attualmente impiegate 219 unità di personale appartenenti a 31 Paesi. L'Italia partecipa con 5 unità di personale militare;

          Multinational Force and Observers in Egitto (MFO): organizzazione internazionale indipendente istituita per il mantenimento della pace nel Sinai a seguito degli accordi di Camp David del 17 settembre 1978 tra Stati Uniti d'America, Egitto e Israele, confermati dal Trattato di pace israelo-egiziano del 1979, con cui Israele restituiva all'Egitto la penisola del Sinai, occupata durante la guerra dei sei giorni del 1967. Nel 1981 è stato negoziato dalle Parti un Protocollo al Trattato, che prevede la libera circolazione nelle acque del Golfo di Aqaba e dello Stretto di Tiran e la costituzione della MFO, con il mandato di sorvegliare l'attuazione delle disposizioni di sicurezza del Trattato, cercando di prevenire qualsiasi violazione dei suoi termini. La MFO è insediata nella fascia orientale della penisola del Sinai con due basi principali, una a El Gorah e una a Sharm el-Sheikh, e vede attualmente impiegate circa 1.700 unità di personale appartenente a tredici Stati (Australia, Canada, Colombia, Repubblica ceca, Repubblica delle Isole Figi, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti d'America e Uruguay). L'Italia partecipa con 79 unità di personale militare.

      In assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.

      L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.

      In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del

 

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Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Il comma 2, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, stabilisce la misura delle anticipazioni sulle spese complessivamente autorizzate a favore delle amministrazioni interessate, da disporre entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

      Il capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

      In particolare, l'articolo 8 prevede il rifinanziamento della legge n. 49 del 1987, destinato, per il secondo semestre 2014, alla realizzazione di iniziative in Afghanistan, per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo, assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn e di Tokyo. Il consolidamento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato nella conferenza di Tokyo (luglio 2012) e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF. L'attuale fase di transizione (il 2014 è l'anno delle elezioni presidenziali) e la successiva fase di trasformazione richiedono infatti il mantenimento dell'impegno finanziario per sostenere l'autorità del Governo legittimo nel graduale passaggio di responsabilità nell'ambito della sicurezza, dello sviluppo e della governance, promuovendo l'accesso allo sviluppo socio-economico della popolazione in modo sostenibile. A Tokyo, la comunità dei donatori e il Governo afgano hanno assunto una serie di impegni reciproci volti a favorire la transizione verso una maggior sostenibilità del bilancio afghano (Hard Deliverables). In particolare, la comunità internazionale ha assunto l'impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio (almeno il 50 per cento) e di allineare almeno l'80 per cento dei finanziamenti ai programmi nazionali afgani. Ciò allo scopo di favorire la sostenibilità e di promuovere un miglioramento della capacità di investimento delle autorità locali sul territorio. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso i programmi nazionali afghani, l'ARTF e i programmi di governance) che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Anche nel 2014 si darà una priorità geografica alla regione occidentale e in particolare alla provincia di Herat, privilegiando lo sviluppo rurale e il miglioramento del reddito e delle infrastrutture. Nelle proposte formulate si è ovviamente tenuto conto dei settori prioritari indicati dall'accordo di partenariato firmato nel gennaio del 2012 (governance/

 

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rule of law, infrastrutture, sviluppo rurale/agricoltura) e degli ambiti trasversali e settori di impegno citati dall'accordo (gender, sanità, patrimonio culturale). L'impegno italiano troverà concreta attuazione anche sul piano bilaterale mediante contributi alle amministrazioni locali per il sostegno ai programmi di formazione e per lo sviluppo dell'occupazione in aree rurali; e ancora mediante contributi agli organismi internazionali, tra i quali l'UNFPA, per iniziative nell'ambito della salute materno-infantile, e l'UNICEF, per il sostegno alla frequenza scolastica. Permane nel Paese l'esigenza di poter assicurare continuità agli interventi umanitari in corso (il 90 per cento dei quali realizzati nella città di Herat) e di garantire il supporto umanitario alle fasce deboli della popolazione mediante interventi a gestione diretta da parte della Sede, assistita dall'unità tecnica locale (UTL), avvalendosi ove opportuno del concorso di organizzazioni non governative (ONG) italiane presenti nel Paese. La localizzazione di tali interventi è prevista nella Provincia di Herat, riservandosi eventualmente, come già avvenuto, la possibilità di effettuare alcuni puntuali, rapidi e tempestivi interventi nel resto del Paese, a seconda delle necessità e delle emergenze.
      Per quanto riguarda l'Iraq, nel corso del II semestre 2014, sul piano bilaterale, si intende continuare l'azione a sostegno dello sviluppo del Paese con interventi selettivi, per massimizzare l'impatto delle attività svolte. Con i finanziamenti del presente decreto si consolideranno gli interventi in corso e già programmati, anche attraverso lo strumento del credito di aiuto, e si risponderà agli appelli relativi ai bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati interni presenti nel Paese, nel quadro della complessa situazione regionale e del recente conflitto nella provincia di Anbar (tramite UNHCR). L'intervento italiano sarà anche destinato, mediante contributi finanziari, al sostegno di iniziative realizzate da altri organismi internazionali, tra i quali l'UNIDO, per l'assistenza alle imprese, segnatamente nella regione del Kurdistan, e l'UNESCO, per la procedura di iscrizione nella lista dei siti da tutelare di Erbil e di Ur, dove sono in corso attività progettuali, finanziate dalla cooperazione allo sviluppo italiana.
      Per quanto riguarda la Siria e i Paesi limitrofi si continuerà a far fronte alle esigenze umanitarie, con interventi destinati alla popolazione civile in fuga dal conflitto in Siria, tenendo conto del carattere regionale della crisi, che coinvolge anche i Paesi limitrofi (in particolare Libano, Giordania e Iraq). Si opererà attraverso gli organismi multilaterali presenti nel Paese (Nazioni Unite e Croce Rossa) per interventi nei settori della protezione e del contrasto alla gender based violence in linea di continuità con quanto finora realizzato. Si sosterrà l'azione svolta dagli organismi internazionali per interventi complementari e sinergici a quelli promossi nell'ambito della Piattaforma tematica «Agricoltura e sicurezza alimentare» (Working Group on Economic Recovery and Development del Group of Friends of the Syrian People-GFSP), di cui l'Italia è capofila, e per iniziative a sostegno della popolazione siriana (principalmente in Siria, Libano e Giordania), nei settori dell'accesso ai servizi di base, della protezione dei minori e dell'equità di genere, nonché delle attività generatrici di reddito. Sul piano bilaterale, si intende rifinanziare il Programma per la creazione di un sistema di early warning (EWARN), volto alla prevenzione e al controllo delle epidemie in Siria, messo a punto dall’Assistance Coordination Unit (ACU) della National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force, che integra il sistema di monitoraggio dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
      In Libia si intende realizzare un'iniziativa di alta formazione destinata a funzionari della pubblica amministrazione locale, da affidare all'agenzia dell'ONU UNITAR.
      In Somalia si intende operare in continuità con la strategia di aiuto d'emergenza e di capacity building istituzionale, anche alla luce degli esiti della Conferenza di Bruxelles del 16 settembre scorso «A New Deal for Somalia» e degli obiettivi e delle priorità
 

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indicate dal «Somali Compact», con nuovi interventi, coerenti e complementari a quelli già realizzati con le risorse del decreto-legge missioni internazionali – I semestre 2014. Proseguiranno le iniziative di sostegno alle capacità delle autorità locali nel settore ittico e della gestione del bilancio e, tramite organismi internazionali (presumibilmente UNICEF), si interverrà nel settore della salute materno-infantile a livello locale, nelle regioni in cui le condizioni di sicurezza lo permettano. Parte delle risorse saranno destinate al sostegno alla Scuola veterinaria di Sheikh, struttura all'avanguardia nella regione, e gestita dall'IGAD, che ne ha più volte auspicato un rafforzamento. Sul fronte degli interventi di emergenza, si interverrà tramite organismi internazionali in risposta ad appelli umanitari delle Nazioni Unite e della Croce Rossa Internazionale, anche in considerazione delle priorità di intervento identificate in loco.
      Per accogliere l'appello ad intensificare l'assistenza umanitaria nel Paese, rivolto dalle Nazioni Unite alla comunità internazionale, si prevede di erogare contributi in favore dello Yemen, veicolandoli tramite le agenzie dell'ONU ivi presenti (PAM, UNICEF ed UNHCR).
      Nel Sahel, alla luce dell'aggravarsi della crisi in corso, si prevede l'erogazione di un contributo agli organismi internazionali che operano nel quadro dell'appello consolidato delle Nazioni Unite 2014 per il Mali (in primis mediante il sostegno ai programmi alimentari e nutrizionali del PAM) e del Comitato della Croce Rossa Internazionale, nonché degli altri appelli dell'ONU per i Paesi limitrofi e interessati dalla crisi. Parte degli stanziamenti sarà destinata a interventi umanitari nel quadro del Piano pluriennale di risposta strategica per il Sahel, delineato dalle Nazioni Unite per il 2014-2016. Le risorse per gli aiuti umanitari mirano a soddisfare le necessità più urgenti: prevenzione della malnutrizione, accesso ai servizi sociali di base, sostegno alle attività generatrici di reddito e supporto multi-settoriale al numero elevato, e ancora crescente, di rifugiati e sfollati nella regione.
      In Sudan, in linea con le priorità geografiche e settoriali della cooperazione italiana allo sviluppo, concentrate nelle aree orientali e nel campo dei servizi di base, si intendono finanziare programmi di organismi internazionali nel settore della salute riproduttiva e dell'istruzione primaria, con particolare riferimento all'educazione femminile e alla riqualificazione delle strutture scolastiche, ma anche della gestione delle risorse idriche. Sul piano degli interventi di emergenza, si continuerà a veicolare contributi volontari alle agenzie delle Nazioni Unite operanti nel Paese.
      Per far fronte alla persistente crisi umanitaria in corso in Sud Sudan, si prevede l'erogazione di fondi per l'attuazione di progetti a forte impatto sociale da affidare alle agenzie delle Nazioni Unite o al Comitato internazionale della Croce Rossa nei settori della protezione, della sicurezza alimentare e a tutela dell'infanzia.
      Nella Repubblica Centrafricana, alla luce della violenta crisi politica che sta provocando un'emergenza umanitaria di drammatiche dimensioni, si propongono interventi umanitari e di emergenza sia mediante contributi volontari alle agenzie delle Nazioni Unite operanti nel Paese, in risposta all'appello rivolto dall'ONU e dall'Unione europea, sia mediante fondi sul canale bilaterale.
      L'azione della cooperazione italiana sarà altresì destinata al Pakistan, prevalentemente nel settore dello sviluppo rurale, dove si concentrano maggiormente le condizioni di povertà, e sociale, con attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili, come le minoranze. I fondi richiesti intendono mantenere tali priorità, prevalentemente attraverso attività di capacity-building, per il rafforzamento delle istituzioni locali, e di resilience ai cambiamenti climatici.
      In Myanmar si prevede di realizzare interventi per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali nella programmazione di politiche di sviluppo socio-economico nei settori rurale, dei servizi di base, del sostegno al settore privato e del patrimonio culturale (in cui l'Italia vanta competenze
 

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internazionalmente riconosciute). Tale rafforzamento rappresenta un prerequisito per un percorso di sviluppo sostenibile e rappresenta una forte valorizzazione del ruolo degli attori italiani di cooperazione (ONG, università) nel Paese.
      Lo stanziamento previsto dal comma 2 è destinato al rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di sminamento umanitario in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, nonché per interventi supplementari di sminamento di cui è emersa l'esigenza a seguito delle inondazioni che hanno recentemente colpito la Repubblica di Serbia e la Bosnia ed Erzegovina.

      L'articolo 9 disciplina le attività di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
      Saranno finanziate iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana e in America centrale. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevede la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO e dell'ONU, nonché contributi allo Staff College delle Nazioni Unite, con sede a Torino. Una parte delle risorse darà destinata a iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, a progetti di cooperazione dell'OSCE, al sostegno al neocostituito European Institute of Peace e a un contributo al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
      È previsto, inoltre, il finanziamento degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio. Sono inoltre dettate disposizioni relative al trattamento economico da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio di sicurezza. È infine previsto un contributo per assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

      L'articolo 10 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la disciplina già prevista all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
      Tale disciplina prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti-legge, in materia di:

          conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione;

          invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione europea;

          contratti per acquisti e per lavori;

          limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e per l'uso dei veicoli (si tratta di garantire l'operatività degli autoveicoli presenti presso gli uffici locali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, tra cui gli autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità);

          limite di spesa imposto dalla normativa vigente per l'acquisto di mobili e di arredi (si tratta di acquisti necessari all'allestimento degli uffici locali di cooperazione

 

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istituiti nei Paesi in via di sviluppo considerati prioritari).

      La disposizione prevede, altresì, che non trovi applicazione nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto la disciplina di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
      Ai commi 3 e 4 sono previste disposizioni volte a permettere la tenuta di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), evitando ulteriori rinvii, entro il limite temporale previsto dal decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, ovvero il 31 dicembre 2014, nell'attesa che si concluda l’iter di approvazione del nuovo regolamento, che prevede il voto informatico per le elezioni dei COMITES. Si propone pertanto di votare per il rinnovo dei COMITES, nel corrente anno, con il sistema previsto dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 («Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero») e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, cioè con votazione per corrispondenza. Tuttavia, considerati gli elevati oneri derivanti dalla spedizione dei plichi elettorali e la scarsa partecipazione al voto degli italiani residenti all'estero (alle elezioni per i COMITES del 2004 ha votato il 34 per cento degli aventi diritto, alle politiche 2013 solo il 32 per cento), si introduce una modifica alla modalità di voto per corrispondenza: sono ammessi al voto solo gli aventi diritto, che abbiano preventivamente manifestato la volontà di votare richiedendo l'iscrizione nell'elenco elettorale. Tale modalità consentirà di limitare l'invio dei plichi elettorali agli elettori realmente interessati al voto per il rinnovo dei COMITES, con conseguente maggiore sicurezza del procedimento, grazie all'invio del plico a indirizzi certi e ad elettori interessati alla partecipazione al voto, riducendo, contestualmente, le relative spese.

      Il capo III prevede le disposizioni finali.

      In particolare, l'articolo 11 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

      L'articolo 12 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente decreto, individuato nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      In ordine al provvedimento è stata disposta l'esenzione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 30 giugno 2014, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.
      L'opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze.
      L'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente provvedimento è inteso ad assicurare, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché a consentire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) entro il 31 dicembre 2014, termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

        L'intervento legislativo è necessario per assicurare la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi menzionati, nonché per adeguare la disciplina normativa riguardante il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi alle particolari esigenze operative connesse con tali missioni e interventi e, altresì, per integrare la disciplina per il rinnovo dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero prevista dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 67 del 2012.

        La scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dall'avvenuta scadenza, al 30 giugno 2014, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi un'adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche. Per le disposizioni sul rinnovo dei COMITES, essa è determinata dall'approssimarsi del termine di scadenza previsto per lo svolgimento delle prossime elezioni (31 dicembre 2014), considerati i tempi necessari per l'organizzazione delle relative operazioni.

        La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono disciplinati, per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2014, dal decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

 

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        La normativa vigente non prevede una disciplina stabile per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali. Tale disciplina viene, pertanto, prevista di volta in volta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.

        Con riguardo alla disciplina relativa al personale militare, l'assetto normativo generale è delineato dalle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, integrate dalla legge 3 agosto 2009, n. 108, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti. Tale disciplina è stata costantemente reiterata da tutti i successivi provvedimenti legislativi di proroga delle missioni. Il presente provvedimento, dovendo disciplinare nuovamente la materia in relazione al nuovo limite temporale, conferma la vigenza della disciplina generale in parola anche per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2014 (articolo 5). Attraverso i rinvii in parola risultano, pertanto, disciplinati: le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio e dell'indennità di impiego operativo, nonché del trattamento economico dei comandanti militari impiegati dall'ONU con contratti individuali; il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati; il trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio; la possibilità, per i militari che non hanno potuto partecipare ai concorsi interni banditi dalla Difesa in quanto impiegati nelle missioni internazionali, di partecipare al concorso successivo con il diritto all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato domanda.

        Parimenti, per le disposizioni in materia penale (articolo 6), è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Risulta, pertanto, confermata la disciplina per i reati commessi nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni internazionali, stabilita dal richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede: l'applicazione ai militari del codice penale militare di pace e di particolari disposizioni in ordine alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, qualora le esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare; per i reati militari, la competenza del tribunale militare di Roma; per i reati assoggettati alla giurisdizione ordinaria, la competenza del tribunale di Roma; per i reati commessi dagli stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni, punibilità a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; per i reati di pirateria, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, esercizio della giurisdizione italiana ai

 

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sensi dell'articolo 7 del codice penale (reati commessi all'estero) e competenza del tribunale di Roma; negli altri casi, rinvio agli accordi internazionali. È, altresì, confermata la sussistenza della scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza nel corso delle missioni internazionali, introdotta dall'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009. L'ambito applicativo della disciplina in parola è esteso, altresì, al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani, nonché al personale impiegato in alcune specifiche missioni non disciplinate dal presente decreto. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.

        Riguardo alle disposizioni in materia contabile (articolo 7), è previsto il rinvio alla disciplina stabilita dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, il quale prevede i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per esigenze connesse con le missioni internazionali. Analogamente, viene reiterata la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 5, relativa alla possibilità di sostenere spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali oltre il tetto massimo annualmente previsto.

        Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le missioni previste dal presente decreto sono previsti rinvii a disposizioni che, originariamente previste da fonti diverse, sono attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento militare. I rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del citato codice dell'ordinamento militare, devono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice dell'ordinamento militare e del citato testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare.

        La disciplina per il rinnovo dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero è prevista dal citato decreto-legge n. 67 del 2012. In particolare, l'articolo 1, dopo aver stabilito che le elezioni per il rinnovo dei COMITES e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero abbiano comunque luogo entro la fine dell'anno 2014, prevede l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di votazione e scrutinio, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica. Tale regolamento non è stato ancora adottato. Nelle more dell'adozione, per consentire comunque lo svolgimento delle elezioni entro il termine sopra indicato, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del presente decreto prevedono che le elezioni si svolgano con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio previste dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero) e dal

 

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relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Alcune disposizioni del provvedimento dispongono deroghe alle disposizioni vigenti, applicabili alle sole missioni internazionali ivi previste ed entro i limiti temporali dallo stesso stabiliti.

        In riferimento alle missioni delle Forze armate e di polizia:

            l'articolo 5, in materia di personale:

                al comma 1 rinvia all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009.

        Riguardo alle disposizioni richiamate:

            l'articolo 3, commi 2 e 3, riguardante l'indennità di missione e il trattamento economico corrisposto al personale che partecipa ai programmi di cooperazione con le Forze di polizia nei Balcani e alla missione del Corpo della guardia di finanza in Libia, introduce una deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, escludendo che alle diarie di missione venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita da tale disposizione;

            l'articolo 3, comma 4, prevedendo una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, introduce una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali;

            l'articolo 3, comma 8, prevedendo la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, introduce una deroga all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo in caso di partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale;

            il rinvio alla disciplina di cui al citato decreto-legge n. 451 del 2001, disposto dall'articolo 3, comma 9, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative ovvero di salvaguardia delle aspettative di carriera del personale impiegato nelle missioni (articoli 2, comma 3, 5 e 13); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate;

                il comma 4, relativo alla corresponsione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario, deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione

 

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di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e nella possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231;

            l'articolo 6, in materia penale, rinvia all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge n. 152 del 2009. Con riguardo alle disposizioni richiamate:

                l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel rinviare all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, prevede deroghe alle disposizioni sulla competenza territoriale dei tribunali militari, nonché sulla procedura penale militare con riguardo al procedimento di convalida dell'arresto, intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto. Tali deroghe comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento;

                l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, deroga alle disposizioni del codice penale, introducendo per tutti i reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni, a danno dello Stato o di cittadini italiani, la condizione di punibilità costituita dalla richiesta del Ministro della giustizia;

                l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, deroga all'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza sia determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartenga al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro;

                l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede una scriminante speciale per il militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione, nonché l'ipotesi di responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante;

            l'articolo 7, in materia contabile, al comma 1, rinvia all'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009. Con riguardo alle disposizioni richiamate:

                l'articolo 5, comma 1, prevedendo i casi in cui è possibile attivare le procedure d'urgenza ovvero in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deroga alle norme di contabilità generale dello Stato previste in materia;

 

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                l'articolo 5, comma 2, in materia di spese per i compensi per lavoro straordinario reso per attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, prevede una deroga all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce il limite massimo annuale per tale tipo di spese.

        In riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, con riguardo al regime degli interventi, l'articolo 10, comma 1:

            rinvia alla disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2014, il quale, a sua volta, opera il rinvio all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. Con riguardo alle disposizioni richiamate:

                l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 227 del 2012, in riferimento alle spese per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli istituti di cultura e delle istituzioni scolastiche situate in aree ad alta conflittualità, dispone la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabiliscono limiti di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

                l'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 114 del 2013 dispone, in riferimento alle spese relative al funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo e delle sezioni distaccate, la disapplicazione delle seguenti disposizioni:

                articolo 6, comma 14, e articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, per l'acquisto di buoni taxi, per l'assunzione di personale a tempo determinato con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

                articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di immobili a titolo oneroso e la stipulazione di contratti di locazione passiva;

                articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

                articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di mobili, arredi e autovetture;

 

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                articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di riduzione della spesa per auto di servizio nella pubblica amministrazione;

            l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013:

                rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del citato decreto-legge n. 227 del 2012, che prevedono deroghe;

                    al comma 1, con riguardo alle norme di contabilità generale dello Stato, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia nei casi di necessità e urgenza;

                    al comma 4, per la parte relativa al rinvio all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative;

                    al comma 5, con riguardo al limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per l'importo mensile degli impegni di spesa previsto dall'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché al limite di importo mensile degli impegni di spesa, pari a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, e al limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture previsti dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 (80 per cento della spesa sostenuta nel 2009);

                    al comma 6, con riguardo ai limiti di spesa per il conferimento di incarichi temporanei di consulenza a personale in possesso di specifiche professionalità ovvero per la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dagli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 266 del 2005, dall'articolo 61, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e dagli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

                    al comma 10, con riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

                dispone la disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che stabiliscono limiti di spesa, rispettivamente, in materia di incarichi di consulenza e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

        In riferimento alle disposizioni in materia di COMITES, l'articolo 10, comma 3, apporta integrazioni all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 67 del 2012, inserendo i seguenti commi:

            comma 1.1, il quale prevede che, in deroga al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

 

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a domanda dell'elettore, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possano essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata;

            comma 2-bis, il quale dispone che, in assenza della prevista disciplina regolamentare non ancora adottata, le elezioni si svolgano con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio previste dalla citata legge n. 286 del 2003.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i princìpi costituzionali ed è in linea coerente con l'articolo 11 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i princìpi in parola.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Sono stati verificati positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni oggetto del provvedimento.

 

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        In ordine, invece, alla disciplina normativa da applicare alle missioni internazionali, risultano presentati i seguenti progetti di legge:

            atto Camera n. 45 - Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

            atto Camera n. 933 - Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria;

            atto Camera n. 952 - Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali;

            atto Camera n. 1959 - Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. È in linea coerente con:

            risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999) Kosovo, 2123 (2013) Bosnia-Erzegovina, 2135 (2014) Cipro,

 

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1390 (2002) Mediterraneo, 2120 (2013) Afghanistan, 2115 (2013) Libano, 2144 (2014) Libia, 2125 (2013) antipirateria, 2100 (2013) Mali, 2134 (2014) e 2149 (2014) Repubblica Centrafricana, 2118 (2013) Siria;

            decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2014/349/PESC Kosovo, 2004/570/PESC Bosnia-Erzegovina, 2013/240/PESC Afghanistan, 2014/430/PESC valico di Rafah, 2014/447/PESC Palestina, 2013/446/PESC Georgia, 2013/233/PESC Libia, 2012/174/PESC antipirateria, 2013/44/PESC Somalia, 2013/660/PESC Corno d'Africa, 2014/482/PESC Sahel Niger, 2014/219/PESC e 2014/220/PESC Mali, 2014/73/PESC Repubblica Centrafricana;

            Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327;

            Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009, ratificato ai sensi della legge 30 novembre 2012, n. 242;

            Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002, ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2004, n. 19.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto del provvedimento.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

 

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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Mediante la tecnica della novella legislativa:

            l'articolo 4, comma 4, modifica l'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 2 del 2014, relativo agli interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale;

            l'articolo 5, comma 5, modifica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, riguardante l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate in funzione antipirateria;

            l'articolo 10, comma 3, integra l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 67 del 2012, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Gli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 prevedono autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali e per le iniziative di

 

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cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione con effetto retroattivo a decorrere dal 1o luglio 2014, dando così copertura normativa e finanziaria al periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente provvedimento di proroga (30 giugno 2014) e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

        Non sono previste disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica.

        Le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente sono indicate nella parte I, numero 3), del presente documento.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2014.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero entro il 2014;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 1.
(Europa).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per la proroga della

 

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partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito elencate:

            a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

            b) Joint Enterprise.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.830 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

Articolo 2.
(Asia).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 185.082.639 per la proroga della

 

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partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione

 

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europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

Articolo 3.
(Africa).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 45.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.672.971 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività

 

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di addestramento delle forze di polizia somale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014.

Articolo 4.
(Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

        3. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:

            a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 333.000;

            b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113;

            c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento;

            d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.

 

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        4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;

            b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»;

            c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani».

        5. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di personale).

        1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

        3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

            a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

            b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

            c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

 

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            d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

            e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia;

            f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

        4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

        5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).

 

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Articolo 7.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

        2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Articolo 8.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i princìpi del diritto internazionale in materia.

 

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        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Articolo 9.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale.

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché per contributi allo UN Staff college di Torino.

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nonché allo European Institute of Peace.

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 6.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti

 

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e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

        8. È autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

        9. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.

Articolo 10.
(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

        1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

        2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

        3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

                «1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»;

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

                «2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione

 

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per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonché tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.».

        4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 452.731.694 per l'anno 2014, si provvede:

            a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

            b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

            c) quanto a euro 13.510.615, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 13.510.615 è accantonato e reso

 

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indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c);

            d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

            e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

            g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Sesto, addì 1o agosto 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Mogherini, Ministro degli affari esteri.
Pinotti, Ministro della difesa.
Alfano, Ministro dell'interno.
Orlando, Ministro della giustizia.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Orlando.


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