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PDL 2477

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2477



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOCCIA, COVELLO, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, AMATO, BARGERO, BOCCUZZI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARRESCIA, CASELLATO, CASTRICONE, CAUSI, CENSORE, DAMBRUOSO, DE MICHELI, MARCO DI MAIO, FEDI, GASPARINI, GIULIETTI, GNECCHI, LODOLINI, MAGORNO, MANFREDI, MATARRESE, MELILLA, MONGIELLO, VENITTELLI, VIGNALI, ZARDINI

Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate

Presentata il 20 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone in linea con gli obiettivi, esplicitamente dichiarati in sede di approvazione dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, della massima semplificazione per i contribuenti, della proporzionalità e dell'economicità delle informazioni richieste.
      Tuttavia, per garantire il concreto ed efficace perseguimento degli obiettivi indicati, appare opportuno rendere operative, nell'immediato, le disposizioni contenute nel citato articolo 50-bis, apportando adeguate modifiche.
      A tal proposito, occorre:

          1) anticipare l'attuazione della cosiddetta «semplificazione fiscale» (allo stato fissata al 1o gennaio 2015) a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla

 

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data di entrata in vigore della presente disposizione;

          2) eliminare gli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 a decorrere dalla medesima data di cui alla lettera a);

          3) abrogare il comma 6 il quale, prevedendo l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo, posticipa ulteriormente e senza un motivo reale (il regolamento di natura presidenziale già dovrebbe contenere disposizioni puntuali idonee a favorire una migliore attuazione della legge, colmando anche eventuali incompletezze di formulazione) l'operatività della norma.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5»;

          b) al comma 3, alinea, le parole: «Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dalla stessa data di cui al comma 1»;

          c) al comma 4, alinea, le parole: «di cui al comma 3, alinea, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

          d) al comma 5, dopo le parole: «è emanato» sono inserite le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

          e) il comma 6 è abrogato.


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