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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2252 |
1. L'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», è sostituito dal seguente:
«Art. 536. – (Libro bianco sulle politiche nazionali di difesa e sicurezza). – 1. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza sessennale, un Libro bianco in cui sono indicate le finalità delle politiche nazionali di difesa e sicurezza nel medio e nel lungo periodo e sono definiti i mezzi, gli strumenti e le forme necessari a garantire la difesa e la sicurezza del Paese dalle minacce esterne, nonché le linee guida per la partecipazione dell'Italia alle azioni delle organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la sicurezza fra le nazioni.
2. Il libro bianco è presentato alle Camere entro il 30 giugno dell'anno precedente il sessennio al quale il Libro bianco si riferisce.
3. Ciascuna Camera si esprime sul Libro bianco con un atto parlamentare di indirizzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente il sessennio al quale il Libro bianco si riferisce.
4. Qualora se ne presenti la necessità a causa di importanti mutamenti nello scenario internazionale il Libro bianco può essere aggiornato dal Governo prima dello scadere del sessennio. Le eventuali modifiche possono essere oggetto di atti parlamentari di sindacato ispettivo».
1. L'articolo 536-bis del codice è sostituito dal seguente:
«Art. 536-bis. – (Legge di pianificazione militare triennale). – 1. I programmi relativi
a) l'acquisizione di sistemi d'arma, mezzi ed equipaggiamenti, comunque denominati, desinati alle Forze armate;
b) i programmi di ricerca e di sviluppo riferiti ai sistemi, mezzi ed equipaggiamenti
c) la costituzione e il ripianamento delle scorte per i sistemi, mezzi ed equipaggiamenti di cui alla lettera a), nonché i programmi di reintegro dei medesimi;
d) i programmi di straordinaria manutenzione, ammodernamento e modifica dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti di cui alla lettera a), quando comportino un aumento delle capacità operative dei medesimi, ovvero ne consegua una diversa configurazione o ne sia sostanzialmente mutata la capacità operativa;
e) i programmi di costruzione, acquisizione e ristrutturazione di immobili, opere e apprestamenti comunque destinati alle Forze armate e alla difesa nazionale, con esclusione degli alloggi di servizio individuali, di valore unitario, nel triennio, uguale o superiore a 5 milioni di euro.
7. Per i programmi di cui al comma 6 sono definite, ove possibile, le quantità complessive autorizzate su base annuale, nonché la spesa relativa da imputare a bilancio per ciascun esercizio finanziario.
8. I programmi di cui al comma 6 che siano autorizzati per la prima volta e il cui sviluppo temporale superi il triennio, devono essere specificamente approvati per la quantità presunta complessiva da acquisire fino alla conclusione del programma medesimo e per l'intero costo presunto ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della legge di pianificazione militare triennale.
9. Nella legge di pianificazione militare triennale non sono inseriti i programmi di cui al comma 6, lettere a) e d) che, tenuto conto del loro sviluppo temporale complessivo, prevedono una spesa totale, ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della stessa legge, inferiore a 15 milioni di euro e i programmi di cui al medesimo comma 4, lettere b) e c) , che prevedono una spesa totale, ai valori monetari
1. Dopo l'articolo 536-bis del codice, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 536-ter. – (Relazioni alle Camere). – 1. Con il progetto di pianificazione militare triennale di cui all'articolo 536-bis, il Ministro della difesa presenta alle Camere, d'intesa con gli altri Ministri interessati:
a) una relazione sull'evoluzione degli aspetti politico-militari della politica nazionale di sicurezza nel breve e nel medio periodo;
b) una relazione illustrativa sulla struttura organica dei comandi e degli organi direttivi centrali e periferici fino al livello di generale di brigata o equivalente, nonché delle unità, dei reparti e degli enti fino al livello di tenente colonnello o equivalente, e sulla loro prevista evoluzione nel triennio interessato;
c) una relazione sulla consistenza dei sistemi d'arma, dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle opere destinati alla difesa nazionale in cui è specificato quali sistemi, equipaggiamenti e opere sono in servizio attivo, quali in riserva e per quali è prevista la dismissione, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione del progetto;
d) una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati per il triennio precedente;
e) una relazione sullo stato di avanzamento e sulle prospettive dei programmi di ricerca e di sviluppo in corso».
1. Dopo l'articolo 536-ter del codice, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 536-quater. – (Disposizioni contabili). – 1. Le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 536-bis sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa e degli altri Ministeri interessati, per ciascun esercizio finanziario, nei limiti previsti dalla legge di pianificazione militare triennale, eventualmente aggiornate in base al tasso di inflazione programmato per l'anno in corso.
2. Possono essere iscritte a bilancio somme, considerate ne loro complesso e al netto della rivalutazione monetaria, con uno scostamento massimo in aumento o in diminuzione del 2 per cento dell'importo globale autorizzato dalla legge di pianificazione militare triennale.
3. Nel caso in cui singoli programmi presentino variazioni pari o superiori al 5 per cento degli importi annuali autorizzati, fatto salvo il limite complessivo di variazione di cui al comma 2, deve essere allegata al disegno di legge di bilancio un'apposita e dettagliata relazione giustificativa relativa a tali programmi.
4. Qualora un programma presenti variazioni pari o superiori al 10 per cento
1. Dopo l'articolo 536-quater del codice, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 536-quinquies. – (Disposizioni finanziarie). – 1. In allegato allo stato di previsione relativo a ciascun esercizio finanziario, il Ministro della difesa presenta una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati con legge, nonché una relazione dettagliata sui programmi di cui
1. Dopo l'articolo 536-quinquies del codice, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 536-sexies. – (Ufficio per il controllo dei programmi di armamento). – 1. È istituito, presso il Ministero della difesa, l'Ufficio per il controllo dei programmi di armamento (UCPA) che opera con autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Sono organi dell'UCPA il direttore e il comitato di valutazione. Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra dipendenti civili o militari dello Stato ovvero tra personalità estranee all'amministrazione statale di comprovata competenza. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono sulla nomina con voto segreto.
3. Del comitato di valutazione dell'UCPA fanno parte otto esperti civili o militari di comprovata competenza, anche estranei all'amministrazione statale, uno dei quali scelto tra i magistrati della Corte dei conti su indicazione del Presidente della stessa.
4. Compiti dell'UCPA sono la verifica e il monitoraggio delle attività tecniche e contrattuali relative ai programmi di armamento di valore unitario superiore a 50 milioni di euro inseriti nel progetto di
1. Il Libro bianco sulle politiche nazionali di difesa e sicurezza relativo al sessennio 2016-2022 è presentato dal Governo entro il 31 marzo 2015.
2. Entro il 30 maggio 2015 il Ministro della difesa presenta alle Camere il progetto di pianificazione militare per il triennio 2016-2018, che le Camere approvano, con legge, entro il 31 settembre 2015.
3. I termini previsti dall'articolo 536-bis del codice, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a partire dal progetto di pianificazione militare per il triennio 2019-2021.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 536-quater del codice, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, il Ministro della difesa può iscrivere a bilancio somme diverse per eccesso o per difetto rispetto a quanto previsto dal progetto di pianificazione militare triennale senza tenere conto dei limiti di scostamento di cui al medesimo articolo 536-quater. A giustificazione delle eventuali variazioni di stanziamento il Ministro della difesa presenta una relazione alle Camere al fine di individuare eventuali problemi nel processo di pianificazione, proponendo, se necessario, gli opportuni correttivi.
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