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PDL 2486

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2486



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)

e dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

con il ministro della giustizia
(ORLANDO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(LANZETTA)

con il ministro dell'interno
(ALFANO)

con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)

con il ministro della salute
(LORENZIN)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Presentato il 24 giugno 2014
 

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Onorevoli Deputati! Il Governo sottopone alla Camera il presente disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

      L'articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni), al comma 1, introduce una regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, abrogando le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio per un biennio e per i magistrati fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. La disposizione è finalizzata a favorire il ricambio generazionale in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni.
      Pur non essendo un fenomeno di grande rilevanza in termini quantitativi, l'istituto che si abroga ha lo svantaggio, sotto il profilo qualitativo, di non favorire politiche di ricambio generazionale per le seguenti ragioni:

          1) aumenta la già elevata età media dei dipendenti pubblici in quanto coloro che normalmente potrebbero essere collocati in pensione per raggiunti limiti di età possono restare in servizio per altri due anni arrivando a lavorare fino a 67 o 68 anni, a seconda della data di maturazione del requisito pensionistico;

          2) non consente di realizzare risparmi da cessazione che, in relazione al regime del turn over, alimentano il budget spendibile per nuove assunzioni;

          3) è considerato dalla normativa vigente alla stessa stregua di una nuova assunzione, con la conseguenza che per finanziarlo vengono distratte le risorse assunzionali che potrebbero essere meglio finalizzate all'assunzione di giovani.

      Quanto evidenziato ai punti 2) e 3) consente di comprendere meglio il doppio effetto negativo che il trattenimento in servizio determina rispetto alle politiche di ringiovanimento della pubblica amministrazione.
      Con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, viene meno anche la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che al comma 1-bis consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Gli effetti positivi dell'abrogazione anche di questa disciplina speciale si evincono sia sotto il profilo economico, sia in termini di turn over. Essa infatti favorisce l'ingresso di nuovi magistrati in luogo degli ultrasettantenni, con un consequenziale abbattimento del monte stipendiale atteso che il personale neo assunto in luogo di questi ultimi, che si trovano, per lo più, in posizioni apicali, è retribuito con somme pari a meno della metà di quelle del personale collocato a riposo.
      I commi 2 e 3 prevedono un circoscritto periodo transitorio, fissato fino al 31 ottobre 2014 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2015 per i magistrati e per gli avvocati dello Stato. La previsione di un periodo transitorio risponde ad esigenze di funzionalità. Essa consente, soprattutto al Consiglio superiore della magistratura (CSM), di adottare le misure necessarie per far fronte alle ricadute che le nuove norme sul pensionamento avrebbero sulla funzionalità degli uffici che verrebbero a perdere, per le funzioni apicali, il titolare. In assenza di un periodo transitorio si rischierebbe

 

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infatti di pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari e in particolare della Corte di cassazione, dove è particolarmente elevato il numero di magistrati per i quali ricorrono le condizioni per il collocamento a riposo.
      Il comma 4 prevede un periodo transitorio, fissato fino al 31 dicembre 2015, per consentire i trattenimenti in servizio operati dal Ministero della difesa per il personale militare richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Ciò al fine di consentire, anche nel campo della difesa e della sicurezza nazionale, di realizzare un ricambio generazionale, disponendo comunque di un periodo transitorio volto a permettere un'adeguata preparazione degli avvicendamenti del personale, senza pregiudizi per la funzionalità dell'amministrazione.
      Il comma 5 interviene in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
      Il comma 6 reca la copertura degli oneri.

      L'articolo 2 (Incarichi direttivi ai magistrati), al comma 1, è volto ad accelerare le procedure di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, al fine di consentire, a regime, la copertura dei posti di vertice prima che si determini un'effettiva vacanza, evitando così soluzioni di continuità nella direzione degli uffici e le conseguenti disfunzioni sul versante dell'organizzazione, con inevitabili ripercussioni sull'attività giurisdizionale. Il comma 2 rinvia l'applicazione delle procedure accelerate di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 3 deroga, per un periodo transitorio, ossia fino al 30 giugno 2015, alle disposizioni degli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sull'ordinamento della magistratura. In forza di tale deroga la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi pubblicati sino al 30 giugno 2015 è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare almeno due anni residui di servizio prima della data di collocamento a riposo, in luogo dei quattro anni ordinariamente richiesti.
      In questo modo si gradualizzano gli effetti derivanti dall'abbassamento dell'età pensionabile, anche nei confronti di coloro che subiscono gli effetti indiretti dell'abbassamento del limite a 70 anni.
      Sempre in relazione all'esigenza di assicurare tempi certi alla copertura dei ruoli di vertice, al comma 4 vengono introdotte modifiche all'articolo 17 della legge n. 195 del 1958, con una più stringente descrizione dei margini della verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del CSM riguardanti il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Per effetto delle disposizioni introdotte al comma 4, tale controllo, riguardando atti «di alta amministrazione», viene limitato alla legittimità formale (vizi di violazione di legge) e all'eccesso di potere manifesto. Al fine di ridurre i tempi necessari per ottenere il giudicato in materia di ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, viene esteso a tali controversie, per quanto applicabile, il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo. È infine limitata l'applicabilità dell'articolo 114 del codice

 

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del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, escludendo la possibilità che il giudice amministrativo adotti direttamente un provvedimento di nomina sostitutivo relativamente alle delibere del CSM che hanno ad oggetto il conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi ai magistrati.

      L'articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) detta una disciplina di semplificazione e di coordinamento delle assunzioni a tempo indeterminato per alcune amministrazioni pubbliche.
      In termini generali gli obiettivi sono:

          ricondurre in un unico articolo, per ragioni di semplificazione normativa, il regime del turn over degli anni dal 2014 al 2018 delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei comparti università, sicurezza, sanità e scuola, che rimangono disciplinati dalla disposizioni di legge vigenti;

          eliminare, a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali (comma 1), il vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell'anno precedente (cosiddetto «limite capitario»), mantenendo solo quello legato alla percentuale di risparmi da cessazione. Per gli enti di ricerca (terzo periodo del comma 2) è eliminata la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato.

      Più in particolare, il comma 1 opera gli interventi generali descritti per le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e le agenzie.
      Il comma 2 si riferisce agli enti di ricerca.
      Il comma 3 disciplina le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione ad assumere da parte delle amministrazioni soggette alla medesima autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo da ultimo citato è, inoltre, novellato dal comma 10 dello stesso articolo 3. La novella del predetto comma 10 ha una finalità di semplificazione laddove riconduce a un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la contestuale concessione dell'autorizzazione a bandire e ad assumere, al fine di realizzare una piena coerenza tra bandi di concorso e successiva assunzione dei vincitori. Lo strumento previsto rimane, con esclusione degli enti di ricerca che mantengono la loro disciplina semplificata, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È consentito, in relazione agli stretti vincoli di assunzione e al contenuto numero di cessazioni di personale, cumulare, a decorrere dal 2014, per un periodo non superiore a tre anni, il budget assunzionale spettante a ciascuna amministrazione.
      Il comma 4 affida al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di operare annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
      Il comma 5 ha, invece, come ambito soggettivo le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell'attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.
      È confermato il principio che le categorie protette non sono soggette a vincoli

 

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di assunzione nel limite della copertura della quota d'obbligo (comma 6).
      I commi da 7 a 9 non sono innovativi ma nascono dall'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo con la normativa vigente.

      L'articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria) interviene per favorire i processi di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche e per disciplinare la mobilità d'ufficio.
      Il comma 1 novella l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la sostituzione dei commi 1 e 2.
      Il comma 1 dell'articolo 30, come riscritto, prevede che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, mediante mobilità volontaria, si applica soltanto ai dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato. Occorre tenere conto della corrispondenza delle qualifiche tra comparti diversi. La mobilità si svolge tramite bandi da pubblicare sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno trenta giorni. I bandi devono indicare i criteri di scelta dei candidati nonché i requisiti che gli stessi devono possedere. Resta fermo che il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
      Tuttavia, in via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, è previsto che i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di appartenenza, indipendentemente dall'assenso di quest'ultima, entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza.
      Il comma 2 dell'articolo 30 chiarisce che, nell'ambito dei rapporti di lavoro in regime di diritto privato, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono una medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. La previsione si configura come norma speciale del settore pubblico. In tal senso si precisa, inoltre, che costituiscono una medesima unità produttiva, con piena esigibilità della prestazione lavorativa, le sedi collocate a una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in un'altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell'ambito dell'unità produttiva di cui al comma in oggetto. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possono essere disposte misure volte ad agevolare i processi di mobilità volontaria e quelli di cui al comma in esame, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
      In base al comma 2.1 dell'articolo 30, nel caso in cui sia necessario un trasferimento di risorse, si applica la procedura di cui al comma 2.3.
      Secondo il comma 2.2 sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
      Il comma 2.3, al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie delle predette procedure. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito

 

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mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'ente cedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove siano coinvolti gli enti territoriali, con il Ministro dell'interno, sono definiti i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del suddetto fondo. Nella fase di primo funzionamento del fondo, in sede di assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
      Il comma 2.4 prevede la copertura finanziaria per la costituzione del suddetto fondo.
      L'articolo 4, inoltre, al comma 2, prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
      In base al comma 3 dell'articolo 4 il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

      L'articolo 5 (Assegnazione di nuove mansioni) introduce modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Gestione del personale in disponibilità».
      Per esigenze di trasparenza e di maggior efficienza, l'articolo 5 integra la richiamata disposizione prevedendo che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
      Per effetto dell'articolo 5, inoltre, entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, rubricato «Mansioni del lavoratore», nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
      La norma è finalizzata ad ampliare le occasioni di ricollocazione del personale in disponibilità con conseguente maggior tutela nei confronti di tale categoria di personale.
      Inoltre, l'articolo 5 sostituisce il comma 6 dell'articolo 34 disponendo che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato, sono subordinati alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo

 

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23-bis dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato». Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis, il termine di cui all'articolo 33, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia il termine di ventiquattro mesi dalla data di collocamento in disponibilità, resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
      Rispetto alla versione precedente del disposto normativo, la novella consente che il personale in disponibilità possa essere assunto a tempo determinato, utilizzato in comando e che lo stesso possa avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, con mobilità nel settore di lavoro privato.
      Da ultimo, l'articolo 5 interviene sulle norme in materia di mobilità di personale nelle società, con l'introduzione del comma 567-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le procedure di cui ai commi 566 e 567 devono concludersi rispettivamente entro sessanta e novanta giorni dall'avvio. Entro quindici giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.
      La disposizione richiama il comma 566 che prevede che, entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si proceda, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali, con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92; la norma si riferisce, altresì, al comma 567, in base al quale, per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
      La modifica normativa, inoltre, estende anche al personale delle società il meccanismo della ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa o in un'altra società.

      L'articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) estende il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
      In base all'attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
      Con l'articolo 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza; oltre all'ambito soggettivo viene esteso anche l'ambito oggettivo di applicazione del divieto

 

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con la previsione secondo cui le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.

      L'articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) è volto a recuperare annualmente al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche la prestazione lavorativa retribuita corrispondente al 50 per cento dei dipendenti pubblici con qualifica di dirigente sindacale che godono delle prerogative sindacali riconducibili a distacchi, aspettative e permessi. Pertanto, per effetto della disposizione in esame, i contingenti complessivi delle prerogative sindacali attualmente vigenti in tutte le amministrazioni pubbliche, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreto del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali di lavoro – CCNL), sono dimezzati dal 1o settembre 2014. Per consentire l'immediata operatività della norma, per quanto concerne i distacchi sindacali sono previsti criteri di adeguamento al comma 2.
      Al comma 3 si stabilisce che, secondo le ordinarie modalità vigenti e mediante le relative procedure contrattuali e negoziali, i nuovi contingenti, come rideterminati a seguito della predetta riduzione del 50 per cento, possono essere ripartiti nuovamente tra le associazioni sindacali rappresentative.

      L'articolo 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione) introduce una modifica alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione al fine di evitare che lo svolgimento delle cariche ivi indicate da parte degli appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, possa dare luogo, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto di interessi.
      È stato altresì escluso che in alternativa si faccia ricorso all'istituto dell'aspettativa dal servizio, che rappresenterebbe un modo per arginare la finalità della norma, vanificandone il risultato.
      Al riguardo, la norma chiarisce che i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati ex lege.
      È inoltre prevista la pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'Avvocatura dello Stato delle statistiche annuali dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio, per garantire trasparenza anche in termini di valutabilità della performance.

      L'articolo 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici) risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali, con ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione.
      La norma, in particolare, riforma il sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese e anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale pari al 10 per cento delle somme recuperate quale compenso degli avvocati dipendenti dall'amministrazione, in base alle norme che ne regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti. L'avocazione della maggiore percentuale del 90 per cento residuo alle finanze pubbliche comporta un comprensibile vantaggio per le stesse. Tuttavia, per le evidenziate ragioni di

 

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perequazione retributiva, non si è ritenuto di estendere la limitazione della percentuale del 10 per cento dei compensi liquidati a carico dei privati ai dipendenti degli enti territoriali che non ricoprono qualifica dirigenziale, in ragione dell'obiettiva minor entità del compenso base degli stessi previsto dai CCNL di settore. Peraltro, il ruolo di coordinamento dell'ufficio che compete in tali enti territoriali alla figura dirigenziale, ove prevista, fa sì che il diverso regime dei compensi divenga leva gestionale e motivazionale per lo stesso, che potrà avocare a sé l'attività forense ovvero assegnarla in chiave premiale ai propri collaboratori inquadrati in qualifiche inferiori.

      L'articolo 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) dispone l'abrogazione dell'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e la modifica dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
      La prima disposizione prevedeva che i diritti di rogito spettanti al segretario comunale o provinciale – che, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipula contratti nei quali l'ente è parte o autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dello stesso ente – fossero pari al 75 per cento e fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento della quota spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
      Quest'ultima disposizione – che viene, pertanto, sostituita – prevedeva che il provento annuale dei diritti di segreteria fosse ripartito attribuendo il 70 per cento al comune o alla provincia e il 30 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
      L'intento che si vuole perseguire è di devolvere l'intero importo dei proventi derivanti dai diritti di segreteria al comune stesso che, dunque, potrà destinarli ad attività volte all'attuazione dei propri fini e al miglioramento dei servizi erogati. La norma è pertanto coerente con l'obiettivo di risparmio e di perequazione perseguito con l'intera riforma, avendo a riferimento ruoli professionali caratterizzati da compensi base di adeguato rilievo, e nel contempo, a seguito di una ragionevole «calmierazione» degli stessi, rende possibile il recupero, attraverso la relativa attività professionale, di somme in favore delle finanze pubbliche.

      L'articolo 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) reca una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti locali. Lo statuto dell'ente può prevedere che la loro copertura possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l'obbligo della previa selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali, onde valutare l'adeguata professionalità rispetto al profilo richiesto e fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Per effetto della nuova disciplina è previsto che durante il periodo di durata degli incarichi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, disposizione peraltro già contenuta in termini generali nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
      Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10 per cento.
      La disposizione di cui al comma 4 è volta a ribadire, con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 90 del TUEL, il divieto di effettuazione da

 

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parte dei soggetti interessati dell'attività gestionale tipica dei dirigenti. Conseguentemente, il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, purché non a quelli professionali eventualmente necessari per la specifica mansione (ad esempio, quelli di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150), è da intendere in termini di mera parametrazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente, quanto meno nell'individuazione del compenso base: esso non può superare quello erogato per la categoria di appartenenza prevista dal CCNL per gli enti locali per il posto da ricoprire in riferimento alla norma, riportato nella dotazione organica. Le funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo che caratterizzano gli incarichi, tipicamente temporanei e fiduciari, di cui all'articolo 90, non devono cioè sovrapporsi a quelle gestionali e istituzionali che devono dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'ente, con ciò bilanciando la maggior discrezionalità della scelta da parte dell'organo politico, in analogia, peraltro, con quanto previsto per le figure di diretta collaborazione delle amministrazioni statali.
      Con il presente articolo si chiarisce definitivamente la natura che nella ratio della norma da sempre caratterizza gli incarichi conferibili in base all'articolo 90, che devono essere circoscritti a funzioni ben individuate; per contro, si ribadisce l'obbligo della selezione pubblica, con richiamo ai requisiti generali, per l'altro contingente di dirigenti a contratto (articolo 110, comma 1, del TUEL).
      L'intero articolo risponde all'urgenza di razionalizzare, indicando indirettamente limiti di spesa, già desumibili in via interpretativa, l'assetto della dirigenza degli enti locali nelle more di una rivisitazione globale della materia, assicurando una struttura ai governi locali mutuata dal modello delle amministrazioni statali per garantire da subito l'efficacia dell'azione degli stessi al momento del nuovo insediamento.

      L'articolo 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale) pone le condizioni per una sorta di sperimentazione di meccanismi per il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.
      I comuni e gli enti locali che sono interessati ad acquisire l'attività dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con le organizzazioni di volontariato che operano nel territorio.
      I soggetti che sono interessati a rendere la propria attività libera e volontaria a favore di un'organizzazione di volontariato che ha in corso con il comune o con gli enti locali un progetto di utilità sociale, previa verifica della loro condizione di beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito, vengono indirizzati presso tale organizzazione.
      L'organizzazione può acquisire tale attività per impiegarla nei suddetti progetti, con il vantaggio che l'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, normalmente a carico dell'organizzazione stessa (articolo 4 della legge n. 266 del 1991), è sostenuto dallo Stato tramite un apposito Fondo destinato a finanziare l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nei limiti di una spesa di 10 milioni di euro per il biennio 2014-2015, per l'importo di 5 milioni per ciascuno dei predetti anni.
      I beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito che decidono di prestare la loro attività in favore delle organizzazioni di volontariato conseguono per tale attività appositi crediti formativi alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

 

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      L'articolo 13 (Incentivi per la progettazione) interviene modificando l'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare, il comma 5 del suddetto articolo 92 prevede che, per ogni singola opera o lavoro, un incentivo non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara venga ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il successivo comma 6, inoltre, riconosce un incentivo, pari al 30 per cento della tariffa professionale, da ripartire tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione.
      L'articolo in esame, pertanto, ha lo scopo di chiarire inequivocabilmente che il personale con qualifica dirigenziale, in considerazione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico, è escluso dalla corresponsione degli incentivi previsti dai richiamati commi 5 e 6 dell'articolo 92. La norma è armonica con le altre (in particolare con gli articoli 9 e 10), in termini di obiettivo di contenimento della spesa e di perequazione, essendo rivolta esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale. Analogamente ai compensi per le avvocature, tale limitazione consente, negli enti territoriali ove tale qualifica sia presente, di perseguire anche obiettivi di valorizzazione del merito a cura del dirigente che potrà decidere la gestione diretta del progetto o il maggior coinvolgimento dei propri collaboratori.

      L'articolo 14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale), stanti le motivazioni di necessità ed urgenza relative al completamento della seconda tornata dell'abilitazione scientifica nazionale per il 2013 (bando approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) n. 161 del 28 gennaio 2013), prevede una proroga, fino alla data del 30 settembre 2014, dei lavori delle commissioni che non sono riuscite a concluderli entro il termine del 31 maggio 2014 fissato con il decreto direttoriale del MIUR n. 1236 del 1o aprile 2014. In questo modo si evita di dover avviare una complicata procedura di sostituzione dei commissari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), che provocherebbe attese insostenibili per gli attuali candidati e il rischio, più che concreto, di conseguire l'abilitazione quando le risorse del piano straordinario degli associati saranno già ampiamente esaurite (il termine per il loro utilizzo è infatti fissato al 31 ottobre 2014).
      Al tempo stesso va sospeso l'avvio della terza tornata per l'abilitazione per l'anno 2014: tale intervento si rende necessario in quanto è in corso la revisione dell'impianto complessivo del processo che si è rivelato in molte parti non efficace dal punto di vista della procedura e dei risultati (basti pensare che sono attivi più di 3.000 ricorsi).
      Di conseguenza, a seguito della proroga dei lavori della tornata 2013 al mese di settembre 2014 e della sospensione dell'abilitazione per l'anno 2014, viene prorogato al 31 marzo 2015 il termine (attualmente fissato al 31 ottobre 2014) per l'utilizzo delle risorse assegnate per il piano straordinario 2012-2013 di chiamata dei professori associati, come disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1o gennaio 2013.

      L'articolo 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica) prevede, al comma 1, che la riduzione della durata delle scuole di specializzazione disposta con le modifiche apportate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999 dal decreto-legge n. 104 del 2013, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, si applichi a partire dall'anno accademico 2014-2015, ossia con il bando che verrà emanato entro il 28 febbraio 2015. A tal fine, resta fermo quanto disposto dal citato decreto-legge, e cioè che la riduzione del percorso e la revisione degli ordinamenti didattici avvengono con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, e che per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.
      Il fabbisogno annuo di specializzandi è pari a circa 8.500 unità. Con lo stanziamento attuale verrebbero finanziate, per il prossimo anno accademico che parte a novembre 2014, circa 3.300 borse di studio, meno della metà del fabbisogno. Pertanto, il comma 2 dell'articolo 15 individua le risorse per garantire la copertura di 5.000 unità.
      I candidati a partecipare alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina pagano una quota di iscrizione destinata a coprire parte dei costi connessi all'organizzazione delle stesse. Prima della modifica normativa apportata dal citato decreto-legge n. 104 del 2013 alle modalità di accesso alla specializzazione medica, le prove venivano effettuate presso le università e quindi la quota per la partecipazione alla prova veniva versata direttamente alle singole università. Da quest'anno, il concorso per l'accesso è diventato di carattere nazionale e quindi, di conseguenza, occorre adeguare la procedura (già esistente) per far in modo che le risorse versate dagli aspiranti specializzandi possano rientrare nella disponibilità di bilancio del MIUR.

      L'articolo 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate) apporta alcune modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di intervenire sulla partecipazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse.
      Anzitutto, stabilisce che due dei tre membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche siano scelti non più necessariamente tra i dipendenti ma, per le società a partecipazione diretta, d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre, per le società a partecipazione indiretta, tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante. Qualora i due membri siano scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o della società è previsto l'obbligo di riversare i compensi assembleari all'amministrazione o alla società di appartenenza.
      Analogamente, per i consigli di amministrazione composti da cinque membri, è previsto che tre su cinque siano scelti secondo i criteri esposti.
      Tali modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

      L'articolo 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) detta disposizioni in materia di ricognizione degli enti pubblici e dei servizi esternalizzati e dispone l'unificazione delle banche dati delle società partecipate. La previsione di un sistema informatico in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono dati e proposte sugli enti pubblici dalle stesse controllati consentirà di avere un quadro completo degli enti pubblici e di interesse pubblico esistenti anche al fine di un eventuale riordino o accorpamento.

 

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      Si prevede, inoltre, l'unificazione di alcune banche dati attualmente gestite dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, quali quella degli immobili e degli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni. In particolare, nella banca dati unificata andranno a confluire le seguenti informazioni:

          i dati relativi al costo annuo del personale utilizzato dalle pubbliche amministrazioni del conto economico consolidato redatto dall'ISTAT (di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), eccezione fatta per quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le società dalle stesse controllate;

          l'elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

      Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni attinenti alle partecipazioni in società per azioni, detenute direttamente o indirettamente con le modalità stabilite in un apposito decreto.

      L'articolo 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana) dispone la soppressione:

          del Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

          a decorrere dal 1o ottobre 2014, delle sezioni distaccate del tribunale amministrativo (TAR), ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, entro il 15 settembre 2014, con proprio decreto, a stabilire le modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie presso il TAR della relativa regione;

          del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle relative competenze al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

      L'articolo 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione), tenendo conto della necessità di riunire in un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall'esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario, pone in capo alla nuova Autorità nazionale anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il grave fenomeno della corruzione nei lavori pubblici, conferendo alla stessa un potere di intervento più ampio e integrato per quanto concerne le funzioni finalizzate ad assicurare un'azione coordinata dell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione.
      Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 1 prevede l'immediata soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 163 del 2006 e dei relativi organi e trasferisce i compiti e le funzioni svolti da quest'ultima all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

 

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      In aggiunta a tali compiti, l'ANAC è abilitata a ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche da parte di dipendenti pubblici con le garanzie previste dall'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché ad applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 o il codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
      Inoltre, il Presidente dell'ANAC formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 e alla società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.
      Entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC dovrà presentare un complessivo piano di riordino da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale piano deve prevedere il trasferimento definitivo delle risorse necessarie a svolgere le proprie funzioni nonché una riduzione, non inferiore al 20 per cento, del trattamento economico accessorio di tutto il personale e delle spese di funzionamento.
      Fino all'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC si avvale delle risorse della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per lo svolgimento dei compiti attribuiti. In un'ottica di complessiva razionalizzazione delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sono altresì trasferite all'ANAC quelle funzioni che la legge n. 190 del 2012 demandava al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Il disegno organizzativo si completa con il trasferimento al predetto Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni attualmente svolte dall'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009; con successivo regolamento il Governo provvederà a riordinare tali funzioni, sulla base delle norme generali regolatrici della materia che disciplinano la semplificazione degli adempimenti gravanti sulle pubbliche amministrazioni, l'integrazione con le disposizioni di programmazione finanziaria, il raccordo con il sistema dei controlli interni e la validazione esterna dei risultati compresa la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione. Conseguentemente si provvede alla soppressione delle disposizioni non coerenti con le nuove norme.
      Per l'esercizio delle funzioni che il Dipartimento della funzione pubblica dovrà espletare si prevede che lo stesso si avvalga di unità di personale in comando o fuori ruolo.

      L'articolo 20 (Associazione Formez PA), al fine di razionalizzare le politiche di supporto allo sviluppo dello Stato degli enti territoriali e nel rispetto della loro autonomia, prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione Formez PA lo scioglimento della stessa e la nomina di un Commissario straordinario, che assicura la continuità nella gestione delle attività e, entro il 31 ottobre 2014, propone un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e da individuare le forme e le strutture per la realizzazione delle suddette politiche. Il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di contemperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo in house, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione. La disposizione, in quanto coinvolge anche le

 

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funzioni di formazione proprie dell'Associazione, è pienamente coerente con il riordino delle scuole di formazione dell'amministrazione dello Stato.

      L'articolo 21 (Unificazione delle Scuole di formazione) unifica le scuole di formazione pubblica. In un'ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della relativa spesa, il presente articolo elimina la duplicazione degli organismi esistenti. In particolare, il comma 1 dispone la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa e della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) prive di centro residenziale, prevedendo che le relative funzioni siano trasferite alla SNA.
      Il comma 2 prevede la modifica della composizione del comitato di gestione di cui faranno parte anche rappresentanti delle scuole soppresse. Il comma 3 prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano apportate le modifiche all'organizzazione della SNA, in conformità ai princìpi e criteri direttivi ivi indicati (organizzazione in dipartimenti; collaborazione con gli organi costituzionali, con le autorità indipendenti e le istituzioni universitarie).
      Il comma 4 dispone il trasferimento alla SNA dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli ad esaurimento della SSEF e prevede che agli stessi siano applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.
      Il comma 5 disciplina il personale non docente in servizio presso le scuole soppresse e presso le loro sedi distaccate o periferiche.
      Il comma 6 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse necessarie da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      L'articolo 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti) – commi da 1 a 12 – prevede che i componenti delle principali autorità indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) non possano essere nominati, alla cessazione dell'incarico, componenti di un'altra autorità, per un periodo di due anni dalla cessazione dell'incarico ricoperto e a pena di decadenza. Per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB si prevede il divieto, per un periodo di quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di concludere contratti di collaborazione, consulenza o impiego con soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo settore, a pena di nullità. Tale ultimo divieto, già esistente per i componenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è esteso ai loro dirigenti a tempo indeterminato.
      Viene introdotto il concorso unico ai fini dell'accesso nei ruoli delle autorità indipendenti. Il concorso si svolgerà previa stipulazione di convenzioni tra le stesse autorità. Dal 1o luglio 2014 le autorità indipendenti di cui al comma 1 dovranno provvedere a ridurre il trattamento economico accessorio dei propri dipendenti, inclusi i dirigenti, in misura non inferiore al 20 per cento. Dal 1o ottobre 2014 gli organismi dovranno inoltre ridurre in misura non inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2013 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge, con rinegoziazione dei contratti in corso.

 

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      Al fine di raggiungere risparmi complessivi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli organismi nell'anno 2013, si prevede che le autorità gestiscano i propri servizi strumentali in modo unitario mediante la stipulazione di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. A tal fine è previsto che entro il 31 dicembre 2014 le autorità provvedano ad accorpare almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
      Per agevolare tali accorpamenti è previsto che, entro il 30 settembre 2014, l'Agenzia del demanio individui uno o più edifici contigui da adibire a sede dei costituiti uffici comuni e che entro il 30 giugno 2015 venga effettuato il trasferimento dei relativi uffici nei predetti edifici. La CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'ANAC non avranno in Roma più di due sedi comuni, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza.
      Sono estesi alle autorità indipendenti gli obblighi e le facoltà previsti a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di approvvigionamenti.
      Con le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 s'intende ripristinare l'originaria composizione a cinque membri della CONSOB, dopo che il numero è stato ridotto a tre con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Sono inoltre ripristinate le norme del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, che prevedevano maggioranze rafforzate per l'adozione di regolamenti o delibere in materia organizzativa della CONSOB; tali norme si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della CONSOB.
      Tenuto conto dell'importanza del ruolo di vigilanza della CONSOB sul mercato dei capitali, mercato il cui sviluppo risulta essenziale per la crescita e il rafforzamento del sistema imprenditoriale del nostro Paese, si ritiene che una composizione allargata della Commissione rafforzi, con l'apporto al vertice di un maggior numero di competenze e di una maggiore collegialità, l'azione di vigilanza sull'efficienza e sulla trasparenza dei mercati finanziari. Al riguardo, si evidenzia che da un esame della legislazione comparata risulta che tutte le corrispondenti autorità dei principali mercati finanziari hanno al proprio vertice organi composti da più di tre membri.
      La riduzione del numero dei componenti della CONSOB, prevista dal citato decreto-legge n. 201 del 2011 insieme alla riduzione del numero dei componenti di altre autorità, era finalizzata alla riduzione delle spese di funzionamento di alcune autorità amministrative indipendenti. Tuttavia, la presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto del sistema di finanziamento della CONSOB a carico del mercato, previsto dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della circostanza che attualmente la predetta autorità – dopo l'ulteriore riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 – si finanzia esclusivamente con i contributi dei soggetti vigilati.

      L'articolo 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane) novella alcuni commi dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».
      In particolare:

          all'ultimo periodo del comma 15 il riferimento al consiglio metropolitano, quale organo che approva lo statuto, è sostituito con il riferimento alla conferenza metropolitana, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione, con modificazioni,

 

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del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

          viene modificato il comma 49, prevedendo che la regione Lombardia subentra (entro il 30 giugno 2014, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale) in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute non solo dalla provincia di Milano ma anche da quella di Monza e Brianza. Infine, viene disciplinata la procedura per il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni societarie delle province di Milano e di Monza e Brianza, con la precisazione che al subentro decadranno tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle citate società. La ricostituzione di tali organi avverrà a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

          con la modifica al comma 79 viene prevista l'elezione contestuale del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

          la soppressione del secondo e terzo periodo del comma 81 risulta necessaria a seguito della modifica al comma 79;

          con la sostituzione del comma 82 si intende chiarire che dal 1o luglio 2014 anche i commissari nominati ai sensi dell'articolo 141 del TUEL restano in carica a titolo gratuito per esercitare attività di ordinaria amministrazione;

          l'aggiunta di un ultimo periodo al comma 143 esplicita che eventuali incarichi commissariali sono comunque esercitati a titolo gratuito.

      L'articolo 24 (Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard), al comma 1 prevede che, entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approvi l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e di intese con le regioni al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate a realizzare obiettivi di semplificazione e a proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine è istituito presso la Conferenza unificata un apposito comitato interistituzionale. I commi da 2 a 4 dispongono l'adozione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e di imprese. Con specifico riferimento all'edilizia e all'avvio delle attività produttive, l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata è condivisa tra i diversi livelli di governo, attraverso accordi o intese da concludere in sede di Conferenza unificata. L'utilizzo di un modello unico su tutto il territorio nazionale semplifica le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini ed imprese e assicura una parità di condizioni in materia di libera concorrenza e di livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
      La norma, in coerenza con gli indirizzi della recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 15 del 2010), identifica il modulo unificato e standardizzato come uno strumento indispensabile per realizzare l'effettivo coordinamento informativo statistico e informatico delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché per incentivare, semplificandone l'accesso, l'attrazione di investimenti dall'estero. Estende, inoltre, l'elaborazione di moduli unificati e standardizzati, attualmente stabilita per alcune discipline che intervengono in settori specifici, quali l'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2011, concernente la semplificazione

 

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degli oneri amministrativi in materia ambientale, e l'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, relativo all'autorizzazione unica ambientale. L'impiego di una modulistica unificata «quanto meno in ambito regionale delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti», adottata tramite intese ed accordi in sede di Conferenza unificata, «nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale» sono, altresì, espressamente previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività degli sportelli unici.

      L'articolo 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità), in considerazione dell'esigenza di semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità in base alla quale il cittadino spesso subisce la moltiplicazione di controlli anche in presenza di patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili, con significative disfunzioni nell'accesso alle prestazioni, ai servizi e alle agevolazioni, prevede misure di semplificazione volte a eliminare inutili duplicazioni e a ridurre i tempi di risposta delle amministrazioni.
      Da questo punto di vista tra le misure di cui al presente articolo appaiono particolarmente significative: l'esonero, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap; la previsione di un meccanismo procedurale per garantire la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche al compimento della maggiore età ai soggetti minori già riconosciuti invalidi e, infine, la riduzione dei tempi di attesa per accedere all'accertamento provvisorio del medico dell'azienda sanitaria locale (ASL) (da 90 a 45 giorni), nonché per la procedura ordinaria (da 180 a 90 giorni) in caso di accertamento della condizione di handicap grave.

      Articolo 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche). L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha ridefinito, per il trattamento delle patologie croniche e rare che danno diritto all'esenzione dal ticket, come individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, il numero delle confezioni dei medicinali prescrivibili per singola ricetta per un massimo di tre pezzi, per un periodo di validità della prescrizione non superiore a sessanta giorni di terapia.
      Con la norma in esame, che inserisce il comma 1-bis del citato articolo 9, si affronta il problema di rendere meno onerosa per i malati cronici o affetti da particolari patologie o menomazioni non reversibili l'incombenza di recarsi periodicamente dal medico per richiedere la prescrizione di medicinali per il ciclo di terapia prescritto.
      A tal fine si prevede che, in attesa della piena messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta elettronica che consentirà un maggiore controllo anche della spesa farmaceutica, il medico può prescrivere i medicinali, purché già assunti dal paziente da almeno sei mesi e pur sempre sotto controllo medico, fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta e con una durata della prescrizione non superiore a centottanta giorni.

      L'articolo 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) è volto ad assicurare, attraverso modifiche ad alcune disposizioni vigenti in materia sanitaria, una semplificazione e razionalizzazione nelle procedure già previste.
      In particolare, con il comma 1 si interviene sull'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, per consentire la

 

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definizione del previsto provvedimento regolamentare allo scopo di dare una risposta certa agli esercenti le professioni sanitarie, che non riescono a trovare sul mercato un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, in attuazione degli obblighi assicurativi imposti dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
      A tal fine il legislatore del 2012 ha previsto la costituzione di un apposito fondo di garanzia, demandando all'atto regolamentare la determinazione dei casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio, il professionista dovrà essere garantito.
      Nell'ambito dei lavori per la predisposizione dello schema di decreto, a seguito di alcuni aspetti evidenziati di dubbia applicazione, è emersa l'esigenza di modificare la norma primaria, semplificando la procedura già prevista al fine di consentire una rapida definizione e attuazione del disposto normativo.
      In particolare, con la novella proposta alla lettera a) del citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012, si intende assicurare che i meccanismi di copertura già previsti dal legislatore siano garantiti esclusivamente nei limiti delle risorse del fondo appositamente costituito. Infatti, l'accesso al fondo sarà consentito ai professionisti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti che saranno previsti nell'emanando decreto del Presidente della Repubblica di attuazione; pertanto l'inciso «nei limiti delle risorse del fondo stesso» si rende necessario al fine di rendere la norma anche coerente con il disposto del comma 6 del medesimo articolo 3, che prevede che dalle disposizioni del regolamento attuativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Al riguardo, si precisa che il fondo in questione costituisce un'apposita garanzia per i professionisti sanitari che hanno difficoltà a trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato e opera nell'ambito e nel rispetto dei princìpi generali vigenti in materia di responsabilità civile.
      Con la novella di cui alla lettera b) del comma 1 si interviene sulle modalità di finanziamento del fondo stesso. La norma de qua infatti prevede che il fondo è in parte finanziato con il «contributo dei professionisti, che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva», rimettendo, quindi, alla contrattazione collettiva i limiti dell'apporto economico cui sono tenuti i professionisti interessati.
      Il ricorso alla contrattazione allunga sensibilmente i tempi di attuazione del decreto, con il rischio che il mancato accordo delle organizzazioni sindacali interessate finisca per rendere inapplicabile il decreto stesso. A tal fine, oltre a specificare che l'idonea copertura assicurativa presuppone, prima di tutto, l'effettiva capienza del fondo e quindi, nei limiti delle sue disponibilità, si prevede altresì che la determinazione del contributo dei professionisti venga determinata dal soggetto gestore del fondo.
      La novella al comma 4 dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, introdotta dal comma 1, lettera c), del presente articolo, ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri, tenuto conto della ratio della norma generale, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale.
      La modifica proposta con il comma 2 elimina la previsione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo cui il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, deve acquisire dalla regione la verifica di compatibilità del progetto, in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.
 

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Tale previsione si ritiene limitativa della libertà d'iniziativa economica, anche in considerazione del fatto che l'autorizzazione non implica che le strutture sanitarie e socio-sanitarie operino per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, nel qual caso è invece necessario, in base alla vigente normativa, il rilascio di un successivo provvedimento di accreditamento e la stipulazione di appositi contratti.
      L'intervento soppressivo si pone, peraltro, in linea con le recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, decisione n. 550 del 2013), ove si è affermato che la regola di principio stabilita dall'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 «(...) non può risolversi alla luce degli articoli 32 della Costituzione – che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell'individuo – e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio».
      Siffatte esigenze, d'altronde, erano state esplicitate anche dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, da ultimo con nota del 18 luglio 2011, volta a porre in rilievo come «(...) una politica di contenimento dell'offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, sottolineando, inoltre, l'irrilevanza di criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento».
      La modifica proposta, inoltre, è coerente con quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che siano abrogate «le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti».
      Pertanto, se la suddetta verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale e con gli indirizzi di programmazione è opportuna in relazione al rilascio del provvedimento di accreditamento (come previsto dall'articolo 8-quater del citato decreto legislativo n. 502 del 1992) che dà titolo per operare per conto del Servizio sanitario nazionale, essa appare invece sproporzionata con riguardo al provvedimento di autorizzazione rilasciato nei confronti di strutture che, in assenza del successivo ed eventuale provvedimento di accreditamento, operano in regime esclusivamente privatistico.
      I commi 3 e 4 intendono operare un'ulteriore razionalizzazione della composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendo i componenti non di diritto da quaranta a trenta, anche al fine di rendere tale organismo tecnico-scientifico più snello e più efficiente nell'assolvimento dei compiti istituzionali allo stesso demandati. Conseguentemente, allo scopo di rendere immediatamente operativa tale nuova composizione, si prevede che gli attuali
 

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componenti cessino dalla carica al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che, al fine di assicurare la continuità dell'organismo nell'esercizio delle proprie funzioni, entro il medesimo termine, esso venga ricostituito nella nuova composizione, con decreto del Ministro della salute.

      L'articolo 28 (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese) dispone la riduzione del 50 per cento dell'importo del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso la CCIA ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
      Attualmente, la misura del diritto annuale (che costituisce uno degli strumenti di finanziamento delle CCIA) è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

          a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle CCIA è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale;

          b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle CCIA nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

          c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, nonché mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

      L'articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) modifica il regime delle cosiddette «white lists», introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190 del 2012. Secondo le vigenti previsioni, l'iscrizione in tali elenchi, che attestano l'insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, considerata equipollente alle informazioni antimafia disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell'operatore. Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale.
      Si interviene, pertanto, nel senso di stabilire che la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell'informazione, sia sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, dei suddetti elenchi. In altri termini, l'iscrizione nell'elenco viene a costituire, per coloro che operano nei settori più vulnerabili, la forma necessitata attraverso la quale viene ad essere accertata l'assenza di pregiudizi nella materia dell'antimafia.
      Si è ritenuto di estendere il valore liberatorio dell'iscrizione anche alla comunicazione antimafia per rendere più inclusivo il nuovo sistema ed evitare zone d'ombra. Quanto al meccanismo di accertamento, le nuove disposizioni confermano il carattere dinamico degli elenchi e, quindi, la necessità di un loro continuo e costante aggiornamento. Tenuto conto, inoltre, che alcune ditte iscritte in tali elenchi possono operare in diversi campi di attività, si è stabilito, con l'introduzione del comma 52-bis, che una volta ottenuta l'iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l'iscrizione stessa, realizzando così un maggiore effetto di semplificazione.

 

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      Si prevede, infine, che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti procedano alla stipulazione del contratto o all'autorizzazione del sub contratto previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione. Ciò al fine di evitare che il sensibile incremento delle domande di iscrizione, nella fase di avvio del nuovo sistema, venga a determinare difficoltà di gestione amministrativa suscettibili di riflettersi in un ritardo delle procedure contrattuali. Per tale motivo, analogamente alla normativa vigente in materia di formazione degli elenchi prefettizi tenuti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122), si stabilisce, con norma transitoria, che le stazioni appaltanti procedano previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando l'obbligo di adottare atti interruttivi del rapporto contrattuale in caso di diniego di iscrizione, con conseguente applicazione del meccanismo rescissorio e revocatorio previsto dall'articolo 94, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

      L'articolo 30 (Unità operativa speciale per Expo 2015) intende conferire maggiori poteri e risorse a disposizione del Presidente dell'ANAC, per un più efficace adempimento dei propri compiti di controllo e di garanzia della legittimità degli atti relativi alle procedure di appalto per la realizzazione delle opere dell'Expo Milano 2015.
      A tal fine il Presidente dell'ANAC viene dotato di una struttura, interna all'Autorità, alle proprie dirette dipendenze, composta anche da personale del Corpo della guardia di finanza.
      Detti poteri, che si aggiungono a quelli attribuiti all'ANAC con il presente provvedimento in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consistono:

          1) nel controllo preventivo degli atti relativi alle procedure d'appalto, al fine di garantirne la trasparenza e la legittimità, con specifico riferimento all'attuazione degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Milano da parte della Società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti;

          2) nell'esercizio di poteri ispettivi e dei poteri di accesso alle banche dati attualmente esercitati dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ivi compresa la possibilità di utilizzare la banca dati costituita al fine di combattere il fenomeno delle infiltrazioni mafiose.

      Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal prefetto di Milano.

      L'articolo 31 (Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) reca modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC.

      L'articolo 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) introduce misure volte a far sì che in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture il Presidente dell'ANAC sia dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del prefetto.
      Tali poteri propositivi, graduabili in relazione alla gravità dei fatti, consistono nell'ordine di rinnovazione degli organi

 

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sociali e, in caso di inottemperanza allo stesso, nella straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, ovvero, direttamente ed immediatamente nella straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice.
      Il prefetto, una volta concluse le valutazioni istruttorie sulla particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, può nominare uno o più amministratori, ai quali spettano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, che vengono sospesi per la durata della misura. L'attività di straordinaria e temporanea gestione viene considerata di pubblica utilità, con la conseguenza che gli amministratori di nomina prefettizia rispondono delle eventuali diseconomie solo a titolo di dolo o colpa grave.
      La misura di straordinaria gestione dell'impresa è revocata o cessa comunque di produrre effetti in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Durante il periodo di applicazione della predetta misura, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori straordinari e l'eventuale utile derivante dai contratti d'appalto oggetto dell'illecito penale, che è accantonato in apposito fondo, non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.
      Può essere disposta una diversa misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa qualora le indagini denotino una forma di compromissione meno grave, non riguardante l'assetto proprietario, né quello di amministrazione. In tal caso, il prefetto nomina uno o più esperti con il compito di formulare indicazioni operative all'impresa circa gli interventi da adottare, con particolare riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
      Sia gli amministratori che gli esperti nominati dal prefetto sono individuati, in numero non superiore a tre, tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, per i commissari giudiziali e straordinari delle grandi imprese in crisi; ad essi spetta un compenso, determinato sulla base dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari, il cui onere è a carico dell'impresa.
      Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese si applicano anche nei casi cui sia stata emessa dal prefetto un'informativa antimafia interdittiva; in tal caso, le misure sono adottate direttamente dal prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC e sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in casi connessi principalmente all'esito del giudizio impugnatorio ovvero ad altre evenienze, come il sequestro o la confisca in sede penale o di prevenzione, che determinano lo spossessamento ad altro titolo dell'impresa.

      L'articolo 33 (Parere su transazione di controversie), limitatamente alle transazioni legate alla esecuzione dei contratti d'appalto, estende alla Società Expo 2015, soggetto di diritto privato, la possibilità offerta alle amministrazioni dello Stato di poter richiedere pareri legali all'Avvocatura dello Stato, organo legale che, com’è noto, assiste, consiglia e difende in via organica le amministrazioni statali, ivi inclusi gli organi costituzionali e le autorità amministrative indipendenti, e le regioni a statuto speciale e che può, inoltre, assumere il patrocinio di enti non statali sulla base di espressa disposizione normativa.
      La disposizione prevede che tale parere sia reso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

      L'articolo 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015) autorizza il Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ad avvalersi di ulteriori professionalità, attingendo ai fondi già disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario stesso. Detti fondi dovranno essere impiegati per lo stretto funzionamento della struttura commissariale, nel limite della durata del mandato commissariale

 

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medesimo, e potranno essere utilizzati anche per eventuali compensi o rimborsi di spese dei componenti della propria segreteria.

      L'articolo 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo) è volto ad estendere alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il divieto di effettuare una transazione, economica e finanziaria, con società o enti esteri, aventi sedi in Stati che non permettano l'identificazione del titolare effettivo degli stessi.

      L'articolo 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) prevede che il tracciamento finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici, oggetto di specifica disciplina nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, venga effettuato secondo le particolari modalità e procedure definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), da ultimo con la deliberazione n. 45 del 2011, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. Tale deliberazione riguarda una forma di monitoraggio finanziario che assolve sia alle esigenze di controllo della spesa di investimento, di cui all'articolo 161, comma 6-bis, del citato codice, di competenza specifica della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione economica (DIPE) – sia alle concorrenti esigenze di controllo antimafia e antiriciclaggio indicate dall'articolo 176, comma 3, dello stesso codice.
      Le modalità e le procedure di monitoraggio di cui trattasi, sulla scorta della predetta deliberazione del CIPE, hanno trovato applicazione, in via sperimentale, nell'ambito di alcuni interventi infrastrutturali a carattere strategico e, recentemente, sono state estese anche alle opere di ripristino e riqualificazione del sito archeologico di Pompei. Tale sistema di monitoraggio finanziario è oggetto, peraltro, di una specifica progettualità denominata Creation automated procedures against criminal infiltrations in public contracts (CAPACI), per la cui implementazione e disseminazione in ambito dell'Unione europea è risultata destinataria di risorse dell'Unione, per circa 500.000 euro, disposte, a valere sui Fondi ISEC, dalla DG Home della Commissione europea.
      Il sistema di monitoraggio finanziario prevede l'impiego del bonifico bancario elettronico, conforme allo standard Single Euro Payments Area, Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), che comporta la veicolazione delle disposizioni di pagamento, tramite il servizio reso da CBI (Corporate banking interbancario), consociata dell'Associazione bancaria italiana (ABI), ad una banca dati appositamente istituita presso il DIPE ed accessibile da parte delle amministrazioni che partecipano alla community user del sistema stesso. In particolare, per il Ministero dell'interno vi accedono gli operatori della Direzione investigativa antimafia. Tale piattaforma informatica è stata configurata con funzioni di repository dei dati finanziari aggregati, i quali vengono esaminati, messi a confronto e «interrogati» con strumenti di business intelligence, consentendo la generazione di warning, basati su indicatori di allarme predefiniti.
      Con il presente articolo il sistema di monitoraggio finanziario viene esteso a tutti gli interventi ricompresi nel Programma di infrastrutture strategiche che siano oggetto di procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento. Per i contratti già in corso, si prevede, con norma transitoria, che le nuove procedure di monitoraggio finanziario trovino applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. L'aggiornamento delle modalità di attuazione del monitoraggio in questione è rimesso ad una successiva deliberazione del CIPE. Le esigenze di

 

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implementazione del sistema di monitoraggio comportano un onere ulteriore stimato in 1,321 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014, per i quali viene prevista un'apposita copertura finanziaria.
      Gli oneri per la gestione del sistema ammontano a 617.000 euro annui. Tale sistema è autofinanziato con le risorse derivanti dalla percentuale dell'importo contrattuale, nella quota dello 0,0006 per cento, che i soggetti aggiudicatari sono tenuti a destinare, ai sensi dell'articolo 176, comma 20, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, per l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento di finalità di prevenzione e repressione dei tentativi di ingerenza criminale. Tali risorse sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      L'articolo 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera). Ai sensi dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i motivi di ammissione di varianti in corso d'opera sono ricomprese: le cause impreviste e imprevedibili o la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione (comma 1, lettera b)); eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (comma 1, lettera c)); difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti (comma 1, lettera d)).
      L'articolo in esame dispone che le varianti in corso d'opera, resesi necessarie per le ragioni sopra elencate, siano trasmesse alla valutazione dell'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

      L'articolo 38 (Processo amministrativo digitale) mira ad accelerare l'introduzione del processo amministrativo telematico. A tal fine prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato previo avviso del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dell'Agenzia per l'Italia digitale, che deve intervenire entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza del quale si procede comunque all'adozione del decreto.

      L'articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici), al comma 1, supera la rigorosa esegesi ed applicazione del potere di soccorso istruttorio previsto dall'articolo 46, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Il citato comma 1 valorizza il potere di soccorso istruttorio proprio della stazione appaltante al fine di permettere all'impresa partecipante di integrare le dichiarazioni presentate, con riferimento all'ipotesi di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'articolo 38.
      In dette ipotesi l'impresa partecipante incorre nell'obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore dell'appalto e, comunque, non superiore a 50.000 euro.
      Nei casi di irregolarità non essenziali la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.
      Nell'ipotesi in cui la documentazione non venga integrata il concorrente è escluso dalla procedura di gara.
      Qualora intervenga una modifica o variazione per quanto concerne le dichiarazioni sopra citate, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale – e successivamente alla fase di ammissione o regolarizzazione o esclusione delle offerte –, la stazione appaltante non procede al calcolo della soglia di anomalia.

 

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      Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per tener conto delle previsioni di cui al comma 1.
      Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, prevedendo che la disposizione si applichi alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      La disposizione non introduce ulteriori oneri amministrativi e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      L'articolo 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) è volto a dettare disposizioni acceleratorie in materia di rito processuale degli appalti, superando l'attuale sistema in materia di tutela cautelare che prevede, mediante una pronuncia di accoglimento sulla domanda cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione definitiva sino alla definizione, nel merito, del giudizio.
      L'intento della norma è quello di superare detto sistema, giungendo alla definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata.
      A tal fine, il comma 1, lettera a), prevede che, nella sola materia degli appalti pubblici – e nell'ipotesi in cui la controversia non sia stata definita alla prima camera di consiglio –, viene fissata un'udienza entro trenta giorni dalla costituzione delle parti diverse dal ricorrente nell'ambito della quale il collegio decide la controversia con sentenza in forma semplificata.
      L'effetto è quello di introdurre un termine (i trenta giorni citati) entro il quale il giudizio viene ad essere comunque deciso, superando un sistema che prevedeva che l'ordinanza cautelare di accoglimento aveva l'effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell'udienza pubblica.
      L'unica eccezione alla definizione del giudizio con sentenza breve è quella dettata da esigenze di integrazione del contraddittorio o da esigenze istruttorie.
      In questo caso, il collegio adotta, con ordinanza, i relativi provvedimenti, tra cui la conferma o modifica delle misure cautelari monocratiche, rinviando ad una successiva udienza che dovrà tenersi nei trenta giorni successivi.
      Con il comma 1, lettera b), si prevede che nell'ipotesi in cui il collegio dispone, con la stessa ordinanza di fissazione della discussione del merito del ricorso, le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione di una cauzione.
      Il comma 1, lettera c), nel prevedere che il TAR deposita la sentenza entro venti giorni dall'udienza di discussione, consente alle parti di chiedere al collegio l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.
      Il comma 2 prevede, in ultimo, che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi il cui ricorso sia stato depositato in una data successiva all'entrata in vigore delle norme in esame.
      Le disposizioni non introducono ulteriori oneri amministrativi e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      L'articolo 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo), al comma 1, lettera a), incide sulla disciplina delle spese di giudizio prevista all'articolo 26 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, stabilendo che il giudice, anche d'ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in via equitativa, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.
      Il comma 1, lettera b), è diretto a modificare, limitatamente alle controversie in materia di appalti, la disciplina relativa alla condanna d'ufficio per lite temeraria prevista dal citato articolo 26, comma 2, del codice, stabilendo che l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al limite fissato in detta norma, con un evidente effetto deflattivo in relazione all'instaurazione di

 

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controversie in cui la parte soccombente agisca o resista temerariamente in giudizio.

      L'articolo 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo) introduce il comma 17-bis all'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (relativo alle comunicazioni e notificazioni per via telematica), per specificare che le disposizioni contenute nei commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche al processo amministrativo.

      L'articolo 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) prevede che i giudizi innanzi alla Corte dei conti possano essere svolti validamente con modalità informatiche e telematiche, sempre che sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai princìpi stabiliti nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine si rinvia, in termini operativi, ai decreti del Presidente della Corte dei conti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
      È prevista una norma di rinvio che chiarisce l'applicabilità al processo contabile delle disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del predetto decreto-legge.

      L'articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) contiene modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, riguardante l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l'uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale.
      In particolare, dinanzi al tribunale ordinario si prevede l'obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati prima di tale data esso rimane facoltativo, ma sino al 31 dicembre 2014; dinanzi alle corti di appello si prevede l'obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2015. Il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall'autorità giudiziaria.
      Si porta così a compimento il progetto di informatizzazione degli uffici giudiziari di merito della giustizia ordinaria.

      L'articolo 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile. In particolare:

          sul contenuto del processo verbale (articoli 126 e 207 del codice di procedura civile), al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle peculiarità del processo telematico, si elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte del testimone, così evitando il compimento di attività manuali (quali: stampa del verbale di udienza, sua sottoscrizione con le modalità tradizionali e successiva digitalizzazione per il suo inserimento nel fascicolo informatico) per lo svolgimento delle quali è necessario l'impiego di preziose risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi;

          pubblicazione e comunicazione della sentenza (articolo 133 del codice di procedura civile). Al riguardo si dispone che la sentenza venga comunicata integralmente, (dispositivo e motivazione) ai difensori. Ciò al fine di superare un dubbio interpretativo, sorto dal contrasto tra l'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza), e l'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).

 

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      L'articolo 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53), al comma 1, contiene modifiche alla legge n. 53 del 1994, riguardante le notificazioni di atti da parte degli avvocati, disponendo in particolare:

          1) alla lettera a), l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). La modifica tiene conto, da un lato, che vi sono casi in cui la notifica con PEC è l'unica consentita e, dall'altro, che l'attuale prevista autorizzazione costituisce una cautela non più necessaria, in considerazione dell'estrema affidabilità del sistema di PEC, che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio (così come previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della PEC);

          2) alla lettera b), quale modifica consequenziale della precedente, l'eliminazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 che prevede l'indicazione nella relazione di notifica redatta dal difensore degli «estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto»;

          3) alla lettera c), quale modifica consequenziale delle precedenti, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge citata alle notifiche a mezzo di PEC;

          4) alla lettera d), l'esenzione dall'obbligo di pagare l'importo previsto dall'articolo 10 della legge n. 53 del 1994 per le notifiche telematiche, al fine di incentivare il ricorso da parte degli avvocati a tale tipologia di notifica. Il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato.

      Il comma 2 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 16-quater del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che chiarisce che alla giustizia amministrativa non si applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 16-quater.

      L'articolo 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione), modificando il comma 12 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, proroga fino al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) per la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero della giustizia dell'indirizzo di PEC dedicato alla giustizia, al fine di consentire a tutte le amministrazioni pubbliche di ottemperare a detto adempimento.

      L'articolo 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche) al comma 1 modifica l'articolo 530 del codice di procedura civile («Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita») disponendo che il giudice dell'esecuzione – nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate – deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. La modalità telematica consente infatti maggiore trasparenza nonché probabilità di liquidazioni dei beni più elevate.
      Il comma 2 contiene una previsione di diritto transitorio, fissando l'obbligo di vendita con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      L'articolo 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali.

 

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      In particolare:

          al comma 1, si consente l'utilizzo della PEC anche alla parte processuale che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, essa può indicare nel ricorso una PEC presso la quale ricevere le proprie comunicazioni processuali. Si prevede, inoltre, il perfezionamento delle comunicazioni con il deposito in segreteria degli atti qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario;

          al comma 2 viene apportata una modifica all'articolo 248, comma 2, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. È fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito.

      L'articolo 50 (Ufficio per il processo). Sulla base dei positivi risultati raggiunti in molti Paesi europei, in Italia si è diffusa la consapevolezza dell'utilità, nell'ottica dell'incremento della produttività, di uno staff che coadiuvi i giudici nell'espletamento delle loro molteplici attività, ancillari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione (fra le quali, ad esempio, quella di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi).
      Per soddisfare queste esigenze la norma, al comma 1, introduce, per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l'ufficio per il processo, costituito attraverso l'inserimento in una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e da giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per quanto riguarda, invece, la magistratura onoraria, l'ufficio per il processo, costituito presso le corti di appello, sarà composto dai giudici ausiliari istituiti ai sensi degli articoli 62 e seguenti del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e quello presso i tribunali ordinari sarà composto dai giudici onorari di tribunale.
      Il CSM e il Ministro della giustizia ai sensi del comma 2, per le loro rispettive competenze, sono incaricati di dare attuazione all'ufficio per il processo, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Si tratta, dunque, di un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, teso al contempo a rivedere i moduli organizzativi di cancelleria e del lavoro del giudice e a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche.
      Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede il ripristino di una norma già contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2013 e poi venuta meno con la legge di conversione, a seguito della netta opposizione delle scuole di specializzazione. Il riferimento è al comma 12 dell'articolo 73 che prevedeva la possibilità, per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza dover conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.

      L'articolo 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica) al comma 1 modifica l'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, in materia di ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, prevedendo la riduzione, per i soli uffici giudiziari delle corti di appello e dei tribunali ordinari, dell'orario di cancelleria di apertura al pubblico, da cinque a tre ore al fine di consentire loro di dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse al deposito telematico degli atti.

 

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      Il comma 2 prevede, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che il deposito telematico degli atti processuali può essere tempestivamente effettuato entro la fine del giorno di scadenza, senza alcuna indicazione oraria, ribadendo il principio di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile che prevede il computo a giorni dei termini. Tale norma si limita, dunque, a rendere evidente l'applicazione delle predette disposizioni codicistiche al deposito degli atti con modalità telematiche.

      L'articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) reca modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. In particolare, la lettera a) del comma 1, nella logica di riorganizzazione delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari, connessa all'impiego degli strumenti informatici, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché di provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici e muniti dell'attestazione di conformità, equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Tale attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice, ai quali la norma conferisce il potere di autenticare gli atti di parte, quelli degli ausiliari del giudice e i provvedimenti giudiziari dei fascicoli, di parte e d'ufficio, contenuti nel fascicolo informatico. Tali atti sono infatti contenuti in originale nel fascicolo e quindi il difensore e l'ausiliario ben possono attestare la conformità della copia all'atto originale. Ciò consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell'ufficio per il processo.
      Per quanto riguarda il duplicato, invece, si è ritenuto sufficiente un mero richiamo all'articolo 23-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      Non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l'uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione e iscrizione nei pubblici registri immobiliare, registri previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese e altri).
      La lettera b) dello stesso comma 1 introduce l'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, riguardante il domicilio digitale.
      La modifica, in linea con i più recenti indiritti della giurisprudenza di legittimità, impone la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.
      Inoltre al comma 2, al fine di incentivare il più possibile il ricorso da parte del difensore e degli ausiliari del giudice al potere di estrarre copia degli atti processuali, di quelli degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti giudiziari e di attestarne la conformità all'originale, si è ritenuto necessario superare l'attuale sistema contrassegnato dal pagamento parcellizzato dei diritti di copia, apportando modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Si garantisce l'invarianza del gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente. Ciò eviterà a colui che estrae la copia di dover sostenere l'esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario o della società Poste italiane Spa, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia.
      Peraltro, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha già inserito il comma 1-bis dell'articolo 269 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 115 del 2002, esentando – nel procedimento civile, penale, amministrativo, contabile – il pagamento dei diritti di copia per le copie senza certificazione di conformità, estratte dal fascicolo informatico. La predetta disposizione è stata replicata anche per il processo tributario, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo testo unico.
      Con il presente intervento normativo, per quanto riguarda le copie senza certificazione di conformità, si è provveduto ad emendare la norma già introdotta dalla citata legge di stabilità, prevedendo la sua applicazione a tutti i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico, quando la copia è estratta con modalità telematiche (mentre attualmente l'articolo 268 comma 1-bis del testo unico richiede che anche la costituzione sia avvenuta con modalità telematiche, requisito incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivo della parte. Pertanto, il rilascio da parte del cancelliere di copia senza certificazione di conformità con modalità tradizionali (e cioè non telematiche) rimane assoggettato all'obbligo del pagamento del diritto di copia.
      Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui con l'intervento normativo in commento viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa non è tenuto a pagare il diritto di copia.
      Analoghe disposizioni sono state collocate nell'articolo 40 del testo unico, perché gli articoli 268 e 269 hanno natura di norme transitorie, destinate a perdere efficacia con l'entrata in vigore del regolamento previsto dal predetto articolo 40.

      L'articolo 53 (Norma di copertura finanziaria), al fine di evitare che l'esenzione dall'obbligo di pagamento del diritto di copia estratta dal fascicolo informatico comporti una perdita di gettito, prevede un corrispondente incremento del contributo unificato, nei ristretti limiti necessari per garantire l'invarianza del gettito stesso.
      Peraltro, va osservato che in concreto l'esenzione dal diritto di copia abbinata al lieve aumento del contributo unificato si tradurrà, da un lato, in una modernizzazione del sistema di pagamento, in linea con l'obbligatorietà del processo telematico e, dall'altro, consentirà una contrazione dei costi del servizio, perché verrà meno quello relativo alle prestazioni del sistema bancario connesse ad ogni transazione.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;

e m a n a

il seguente decreto-legge:
 

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TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

Articolo 1.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni).

        1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

        3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

        4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015.

        5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

        6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per l'anno 2016, 123,2 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:

            a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro

 

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per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

            b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018»;

            c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

            d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Incarichi direttivi ai magistrati).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

            a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

            b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.

        1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta.».

        2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive

 

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alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

        4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i seguenti periodi: «Contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.».

Articolo 3.
(Semplificazione e flessibilità nel turn over).

        1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.

        2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008,

 

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n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

        3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

        4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

        5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

        6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

 

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        7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013».

        8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) è abrogato il comma 9;

            b) al comma 14 è soppresso l'ultimo periodo.

        9. È abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.»;

            b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».

Articolo 4.
(Mobilità obbligatoria e volontaria).

        1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

 

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Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

        2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

        2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

        2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

        2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione – delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

        2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24

 

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novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.».

        2. È abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

        3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

Articolo 5.
(Assegnazione di nuove mansioni).

        1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»;

            b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.».

            c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso

 

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amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.».

        2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 è inserito il seguente:

        «567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.».

Articolo 6.
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).

        1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.».

        2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni).

        1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

 

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        2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

        3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali.

Articolo 8.
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).

        1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione,»;

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.».

        2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

        3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Articolo 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

        1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.

 

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        2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.

        3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

        1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

        2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.».

Articolo 11.
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali).

        1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

        2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

 

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        3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento.

        4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.».

Articolo 12.
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale).

        1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.

        2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.».

        3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.

Articolo 13.
(Incentivi per la progettazione).

        1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In ragione della

 

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onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.».

Articolo 14.
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale).

        1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.

        2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        3. In attesa della revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale è sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.

        4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).

        1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».

        2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del

 

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decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

        3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

Articolo 16.
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate).

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo periodo, le parole da: «di cui due dipendenti» a: «società a partecipazione indiretta.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;

                2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.»;

                3) il quinto periodo è soppresso;

 

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            b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;

                2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4.»;

                3) il sesto periodo è soppresso.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.

Articolo 17.
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate).

        1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

        2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

        3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

 

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confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

        4. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        5. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Articolo 18.
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana).

        1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

 

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decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

        2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il terzo comma è abrogato;

            b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,» sono soppresse.

        3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

        4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: «presieduto» fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

Articolo 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione).

        1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

        3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:

            a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;

            b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

            c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

        4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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        5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

            a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

        6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

        7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.

        8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.

        9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

            a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;

            b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

            c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

            d) validazione esterna dei sistemi e risultati;

            e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

 

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        11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.

        12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.

        13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.

        14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.

        15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.

        16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20.
(Associazione Formez PA).

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

Articolo 21.
(Unificazione delle Scuole di formazione).

        1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze,

 

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l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

        2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;

            2) dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di attività.».

        3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti princìpi:

            1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

            2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

        4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.

        5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti

 

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vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

Articolo 22.
(Razionalizzazione delle autorità indipendenti).

        1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.

        2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: «Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

        3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti a tempo indeterminato»;

            b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

        4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la

 

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trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        5. A decorrere dal 1o luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

        6. A decorrere dal 1o ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

        7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

        8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,»;

            b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,».

        9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici. Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla sede di Roma della Commissione

 

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nazionale per le società e la borsa e a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni.

        10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.

        11. A decorrere dal 1o ottobre 2014, la sede dell'autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data, il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso.

        12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'articolo 14, comma 2, è abrogato.

        13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

        14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole «I predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;

            b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro voti favorevoli.»;

            c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno di quattro voti favorevoli.»;

            d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.».

        15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

        16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Articolo 23.
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane).

        1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 15, all'ultimo periodo le parole «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»;

 

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            b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza».

                2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»;

                3) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»;

            c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:

        «49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della

 

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ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi».

            d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge»;

            e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

            f) il comma 82, è sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1o luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalità previste dal comma 82»;

            g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».

TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).

        1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

 

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decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale.

        2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

        3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.

        4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

Articolo 25.
(Semplificazione per i soggetti con invalidità).

        1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: «, nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito».

 

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        2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.».

        3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il comune può inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» è inserita la parola: «può».

        4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;

            2) le parole «ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

            b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola «centottanta» è sostituita dalla parola «novanta»;

            c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, è inserito il seguente comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.».

        5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

        6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21

 

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novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

        7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.

        8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.

        9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:

        «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».

Articolo 26.
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche).

        1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.».

Articolo 27.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria).

        1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse del fondo stesso»;

 

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            b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)»;

            c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti».

        2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

        3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «da trenta».

        4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Articolo 28.
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese).

        1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del cinquanta per cento.

TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

Capo I
MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

Articolo 29.
(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).

        1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:

        «52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente

 

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acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

        52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.».

        2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Capo II
MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Articolo 30.
(Unità operativa speciale per Expo 2015).

        1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

            a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per

 

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la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;

            b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

        3. Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

        4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).

        1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC),»

Articolo 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

        1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente:

            a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei

 

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termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;

            b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

        2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.

        3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

        4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

        5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

        6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

        7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.

        8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque

 

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non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

        9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

        10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Articolo 33.
(Parere su transazione di controversie).

        1. La società Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 34.
(Contabilità speciale per Expo Milano 2015).

        1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.

 

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Articolo 35.
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo).

        1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

        2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 36.
(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

        1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

        2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

        3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

 

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        4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

        5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

        1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Capo I
PROCESSO AMMINISTRATIVO

Articolo 38.
(Processo amministrativo digitale).

        1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,

 

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n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

Articolo 39.
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

        1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

        2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

        «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).

        1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare

 

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ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.»;

            b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119»;

            c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 41.
(Misure per il contrasto all'abuso del processo).

        1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.»;

            b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.».

 

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Articolo 42.
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo).

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.».

Articolo 43.
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).

        1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai princìpi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

        3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Capo II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO

Articolo 44.
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).

        1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

        2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».

            c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:

        «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».

 

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Articolo 45.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;

            b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;

            c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse.

Articolo 46.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

        1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;

            2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

            b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;

            c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

            d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».

        2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».

 

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Articolo 47.
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione).

        1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Articolo 48.
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche).

        1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:

        «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 49.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).

        1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;

            b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».

 

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        2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.».

Articolo 50.
(Ufficio per il processo).

        1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente:

«Art. 16-octies.
(Ufficio per il processo).

        1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

        2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

        2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»;

 

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            b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

        «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».

Articolo 51.
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica).

        1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

        2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Articolo 52.
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice).

        1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario

 

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giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

            b) dopo l'articolo 16-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 16-sexies.
(Domicilio digitale).

        1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

        «1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

        1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

            b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

            c) all'articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

 

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Articolo 53.
(Norma di copertura finanziaria).

        1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

            b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

            c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;

            d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;

            e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

            f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

            g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

            h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.»;

            i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

        2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

 

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        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.
Orlando, Ministro della giustizia.
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Alfano, Ministro dell'interno.
Guidi, Ministro dello sviluppo economico.
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Lorenzin, Ministro della salute.
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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Allegato 1
(art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)

MINISTERO
    

2014
    

2015
    

2016
    

2017
    

2018 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
355,7 448,4 504,5 511,9 523,6
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
55,6 88,5 90,5 83,6 85,1
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
21,5 7,0 6,0 6,0 6,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13,5 37,2 47,5 49,0 50,5
MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
13,5 25,2 30,5 31,3 32,2
MINISTERO DELL'INTERNO 30,9 58,9 66,2 68,0 70,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
2,9 6,7 8,5 8,7 8,9
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
113,0 165,0 170,0 163,7 165,7
MINISTERO DELLA DIFESA 89,5 254,6 362,7 373,6 382,9
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI
11,1 8,4 9,2 9,5 9,7
MINISTERO DELLA SALUTE 2,8 4,2 4,6 4,7 4,9
TOTALE             710,0 1.104,0 1.300,1 1.309,9 1.339,6

Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge Allegato 1
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