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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 254-272-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 254 Vendola e n. 272 Bellanova recante «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La II Commissione,
esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge n. 254 Vendola e n. 272 Bellanova recante: «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie»;
rilevato che:
il provvedimento in esame appare apprezzabile in quanto volto a contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco» attraverso un meccanismo più semplice e, in linea teorica, più efficace rispetto a quello previsto dalla disciplina vigente;
si prevede, segnatamente, una forma vincolata «rinforzata» per la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal rapporto di lavoro, che dovrà essere redatta per iscritto su appositi moduli con una validità di 15 giorni dalla data di emissione;
non viene, tuttavia, prevista una analoga forma per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
è auspicabile che la Commissione di merito voglia approfondire ulteriormente la questione, al fine di scongiurare l'eventualità che la
esprime
La X Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie» (testo unificato atto Camera n. 254 Vendola e abbinata) come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
esprimendo apprezzamento per un provvedimento finalizzato ad affrontare un annoso problema che riguarda l'occupazione, soprattutto femminile, e che più in generale contrasta gli abusi che colpiscono i lavoratori nel momento in cui questi sono più deboli, ovvero al momento della ricerca dell'occupazione,
delibera di esprimere
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 254 Vendola e abbinata, recante «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie», risultante dagli emendamenti approvati;
tenuto conto che nella discussione è emersa la necessità di pervenire ad un sistema universalistico di sostegno alla maternità,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre il termine di 15 giorni entro cui utilizzare l'apposito modulo previsto dal testo unificato allo scopo di rendere ancor più stringente la tutela del lavoratore e della lavoratrice.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 254 Vendola e n. 272 Bellanova, recante «Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;
considerato che il provvedimento reca misure a tutela dei diritti dei lavoratori ed è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;
rilevato che il comma 4 dell'articolo unico prevede che i moduli previsti dal provvedimento per la sottoscrizione della richiesta di dimissioni volontarie debbano essere resi disponibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Portale per il lavoro pubblico (www.cliclavoro.gov.it) e sui «siti regionali ad essi collegati», secondo modalità, definite con il decreto ministeriale attuativo previsto dalla legge, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio,
esprime
con la seguente osservazione:
al comma 4 dell'articolo unico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali siano i «siti regionali» ivi richiamati,
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identifi
cazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.
4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it, nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al presente comma.
5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
6. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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