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PDL 2027-A-bis

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2027-A-bis



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 gennaio 2014 (v. stampato Senato n. 1214)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 31 gennaio 2014

(Relatore di minoranza: INVERNIZZI)
 

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Onorevoli Colleghi! – Il testo approvato dalla maggioranza nelle Commissioni non può ritenersi in alcun modo soddisfacente.
      Al Governo è mancato il coraggio, di lasciarsi alle spalle la prassi legislativa sbagliata, incostituzionale e improduttiva della reiterazione anno dopo anno del decreto, tristemente noto con il nome di milleproroghe.
      Questo modo di legiferare è inquietante, un modo disorganico, che non consente un'analisi puntuale, che impedisce a noi parlamentari di svolgere il nostro lavoro, che non fa onore ad un Governo che si era presentato ai cittadini come nuovo anche rispetto ai metodi che avrebbe utilizzato per portare avanti la propria mission.
      Il presente decreto legge si compone di 14 articoli, contenenti proroghe di termini legislativi. Sono prorogati termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nel decreto sono contenute proroghe concernenti alcune procedure di competenza del Ministero dell'interno, in materia di infrastrutture e trasporti, nel settore delle politiche agricole, alimentari e forestali, come pure in quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      Un decreto legge nel quale si affrontano i temi più disparati che vanno dalle assunzioni, dall'organizzazione e dal funzionamento della pubblica amministrazione, alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia all'Isola del Giglio, dai corsi di formazione per addetti al salvataggio in acqua, al possibile impiego delle guardie giurate in servizio antipirateria sulle navi.
      Il decreto in esame trova giustificazione solo nella necessità di correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni.
      L'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 400/1988, di diretta attuazione dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori pubblici e privati.
      È un provvedimento totalmente disomogeneo, occasionale, esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere un decreto-legge.
      Questo provvedimento caratterizzato, inoltre dalla presenza di norme provvisorie, temporanee, sperimentali di mere proroghe, incorpora già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi correttivi o comunque a regime che configgono con le esigenze di stabilità, di certezza e di semplificazione della legislazione.
      Una prassi che non condividiamo e che non è più possibile sostenere in questo Paese.
      Parliamo cioè di norme di legge che dovevano essere fatte rispettare ben prima nei tempi e che spesso arrivano alla scadenza semplicemente perché lo stesso Governo non ha saputo adottare i decreti attuativi o comunque le norme di riferimento nei tempi dovuti, trovandoci sempre noi nell'urgenza di dover rincorrere e mettere toppe per cercare di sopperire a dei danni.
      Questo è un sistema che non possiamo più accettare e, sebbene venga ormai considerata una prassi consolidata nel modo di operare, certamente non si può fare di
 

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quella che è una grave stortura dell'iter normativo una regola.
      Il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. A ciò concorre anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare, per l'attività emendativa da parte dei parlamentari e l'esame con modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte del Parlamento stesso. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall'attuale Governo e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce da un lato un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari.
      Non si tratta, però, colleghi, soltanto di un problema di valutazione sui requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che vogliamo fare, ma sull'articolato stesso, nel merito del provvedimento. Ci troviamo infatti di fronte ad un corpo normativo complesso e farraginoso, che sembra non avere né capo né coda, e ad un provvedimento che non ha una struttura organica e non presenta nemmeno un senso nello sviluppo del proprio contenuto. Questo spiega i motivi della contrarietà di fondo che vogliamo mantenere.
      All'interno di questo articolato ci sono disposizioni che oltre ad essere manifestamente incostituzionali, perché totalmente prive dei requisiti di necessità e urgenza, appaiono anche irragionevoli per non dire folli. Una tra tutte è la proroga della gestione commissariale per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti del 1980 e del 1981. Stiamo parlando del terremoto del 1980, e la disposizione inserita in questo coacervo di norme non solo prevede una ulteriore proroga dell'attività del commissario e della data per la presentazione della relazione conclusiva, oramai a 14 anni di distanza dal terremoto, ma prevede anche il finanziamento dell'attività svolta per un ulteriore anno con 100 milioni di euro a carico della disponibilità della contabilità speciale, intestata al commissario ad acta. Tale commissario, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive il 21 febbraio 2003, (ricordiamo le date 1980, 2003, oggi siamo nel 2014) doveva chiudere le pendenze in essere, affidare le opere ferme e consegnare i beni e i rapporti alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze. Inoltre, alla stessa data il commissario doveva presentare ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione conclusiva dell'attività svolta.
Come si fa, quindi, oggi nel 2014, senza provare un profondo senso di vergogna continuare a prorogare e finanziare l'attività del commissario?
      Come si fa a giustificare queste disposizioni dinnanzi ai cittadini sempre più vessati da un imposizione fiscale folle, «giustificata» dalla necessità di far fronte alla crisi economica internazionale che ha pesantemente colpito il nostro Paese?
      Come si fa a giustificare tali sprechi dinnanzi alle famiglie che si sono trovate a fare i conti con una riforma delle pensioni come quella varata dalla Signora Fornero?
      Andando, in conclusione, ad analizzare le singole disposizioni normative, è necessario evidenziare come nell'esame del provvedimento al Senato, sono state accolte alcune proposte emendative del Gruppo parlamentare della Lega Nord, che se pur, ovviamente, non hanno migliorato il testo nella sua complessità, quanto meno hanno introdotto disposizioni utili a rendere l'articolato più razionale e in alcuni casi hanno portato benefici diretti per i cittadini e per le piccole e medie imprese.
 

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      Ad esempio, abbiamo contribuito al prolungamento dell'adeguamento della normativa antincendio per le strutture alberghiere più piccole e a prevedere agevolazioni fiscali in ambito di efficientamento energetico per le ristrutturazioni edilizie. Ci fa piacere poi che sia stato accolto un emendamento che riguarda le nuove costruzioni e ristrutturazioni, relativo all'innalzamento della copertura del fabbisogno termico dal 20 al 35 per cento. Questo dà una boccata d'ossigeno ad un settore, quello dell'edilizia, che è stato piegato da una crisi senza precedenti, da normative assurde e da una burocrazia eccessiva.
      Con ciò intendo dire che la nostra non è una posizione critica e di negatività per partito preso, ma fondata sul fatto che – lo ribadisco – ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che, pur non presentando i requisiti di straordinarietà ed urgenza, il Governo invece impone di adottare in tutta fretta, sostenuto dai partiti di maggioranza, perché per sua negligenza, carenza o inerzia non ha saputo provvedere in tempo a risolvere le necessità di alcuni settori.
      Benché abbiamo cercato di migliorare il testo in maniera responsabile, là dove abbiamo potuto, nell'insieme riteniamo questo modo di legiferare inaccettabile.

Cristian INVERNIZZI


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