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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2027-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2027 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
il provvedimento, che si compone di diciassette articoli, tre dei quali inseriti nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;
fanno eccezione le disposizioni contenute all'articolo 6, commi 4 e 5, che intervengono in tema di progetto bandiera «Super B Factory»; all'articolo 8, comma 2, che reca un finanziamento in favore della società Italia Lavoro S.p.a., all'articolo 9, comma 9, che interviene sul finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; all'articolo 9, comma 13, che interviene nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei ministeri; all'articolo 9, comma 14, che dispone, con norma di carattere sostanziale, l'equipollenza tra l'esame di idoneità professionale previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010 e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:
il decreto-legge, in aggiunta a disposizioni che riprendono i contenuti di norme introdotte durante l'esame parlamentare del decreto n. 126 del 2013, non convertito in legge (contenute all'articolo 1, comma 14, all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, all'articolo 9, commi 7, 8, 10, 11, 12 e 13, e all'articolo 11, commi 1 e 2), reca altresì disposizioni riproduttive di norme presenti nel testo del succitato decreto-legge come licenziato dal Consiglio dei ministri: si tratta, in particolare, dell'articolo 8, comma 2, sul finanziamento di Italia Lavoro S.p.A, che riprende i contenuti dell'articolo 2, comma 17, e dell'articolo 9, comma 15, sulla Carta acquisti, che riprende i contenuti dell'articolo 2, commi 7 e 8;
in relazione a tali ultime disposizioni, si osserva che nel preambolo del decreto-legge non risultano indicati i nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la reiterazione, ancorché, secondo la giurisprudenza costituzionale, solo ove essi ricorrano si può superare il limite al divieto di reiterazione dei decreti-legge. Va tuttavia segnalato, come anche ricordato dal Capo dello Stato, da ultimo, con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere lo scorso 27 dicembre (proprio in relazione alla mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013), che, ove ad una richiesta di riesame dei contenuti di un decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica ovvero all'impossibilità di procedere alla sua conversione a causa dei rilievi avanzati dallo stesso, ne consegua la decadenza, potrebbe procedersi comunque ad una parziale reiterazione dei contenuti del provvedimento decaduto, purché essa tenga conto dei motivi posti alla base della richiesta avanzata dal Capo dello Stato;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Numerosi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 5, 6, 9, 13 e 14; l'articolo 2, commi 2-ter, 3, 5 e 8; l'articolo 3, commi 1 e 1-bis; l'articolo 3-bis, comma 1; l'articolo 4, commi 3, 7, 8, 8-ter e 8-quater; l'articolo 6, comma 6-bis; l'articolo 8, commi 2 e 2-bis; l'articolo 9, commi 7, 8-bis, 9, 12 e 15-ter; l'articolo 10, comma 1; l'articolo 11, comma 1; l'articolo 13, comma 1) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto, talora integrando la proroga o il differimento con aggiunte di natura sostanziale;
un ulteriore difetto di coordinamento con l'ordinamento vigente si rinviene all'articolo 1, comma 9, che dispone la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012. Poiché in materia è successivamente intervenuto l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto che, a decorrere dal 2012, all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascuna università si provveda con decreto ministeriale, la necessità di prorogare il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sembrerebbe dunque superata;
il provvedimento interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa, accrescendo la profonda instabilità delle normative di riferimento; ad esempio, all'articolo 13, comma 2, in materia di servizi pubblici locali, attribuisce poteri sostitutivi ai
sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
il provvedimento reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla loro entrata in vigore, in quanto prorogano termini che risultano assai lontani dalla scadenza (si vedano l'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e b-bis), che proroga termini la cui scadenza è prevista per il 2015, e l'articolo 3-bis, comma 1, che proroga termini in materia di giustizia destinati a scadere il 13 settembre 2015); in relazione alle succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;
inoltre, il decreto-legge interviene in più punti, con efficacia retroattiva, a differire termini scaduti; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 2, che differisce un termine in materia di disciplina applicabile al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo, venuto a scadenza il 31 dicembre 2012; all'articolo 3, comma 1-bis, che differisce ulteriormente il termine per l'operatività della centrale di committenza unica per i piccoli comuni, facendo nel contempo salvi i bandi e gli avvisi di gara nel frattempo pubblicati; all'articolo 3, comma 2, che differisce un termine scaduto al 31 dicembre 2012, in materia di impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria; all'articolo 3, comma 4, che differisce al 31 dicembre 2014 il termine, scaduto il 31 dicembre 2012, per il mantenimento delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari di alcune province; all'articolo 4, comma 2, che differisce un termine, più volte prorogato e venuto a scadenza il 31 dicembre 2012, in materia di diritti aeroportuali; all'articolo 5, comma 1, che differisce al 1o luglio 2014 il termine, scaduto il 1o gennaio 2013, in materia di produzione della «mozzarella di bufala campana»; all'articolo 7, comma 1, che interviene in via retroattiva sulla data di entrata in vigore (fissata al 1o gennaio 2013) del nuovo metodo volto a sostituire l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, differendola al 1o gennaio 2015; all'articolo 7, comma 1-bis, che differisce dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 il termine
il decreto-legge reca altresì disposizioni di carattere temporaneo di cui andrebbe valutata la trasformazione a regime, in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni. Ad esempio, il già richiamato articolo 1, comma 11, lettere a) e b), in materia di avanzamento al grado di colonnello e di colonnello del Corpo della Guardia di finanza, proroga al 2018 l'applicazione di regimi transitori in vigore sin dal 2002, mentre l'articolo 3, comma 1, proroga in maniera non testuale, per l'anno 2014, l'applicazione di disposizioni transitorie in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314), in vigore dal 2005;
il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni (si vedano, ad esempio, l'articolo 2-bis che, in attesa di una riforma organica della magistratura onoraria, proroga di un ulteriore anno il mandato dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici di pace «comunque non oltre il 31 dicembre 2015» ed integrando una catena di proroghe intervenute, con cadenza pressoché annuale, sin dal 2003; l'articolo 4, comma 7, che prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, della durata della vita tecnica complessiva degli impianti funiviari, previa verifica degli organi di controllo, fissata da un decreto ministeriale in data 2 gennaio 1985 e poi più volte prorogata; l'articolo 10, comma 1, che proroga, in maniera non testuale, la decorrenza della disciplina recata dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di rifiuti non ammessi in discarica, che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1o gennaio 2007; si veda, infine, l'articolo 11, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2014 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 1999 per alcune prescrizioni ed al 2002 per le rimanenti prescrizioni – di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto);
altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. In proposito, si vedano, ad esempio, l'articolo 4, comma 1, che novella l'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 216 del 2011, differendo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014
alcune disposizioni intervengono inoltre a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio. A titolo esemplificativo, all'articolo 1, il comma 1, in materia di qualifiche dei Vigili del fuoco, differisce l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012, che derogano alle procedure ordinarie di accesso alle qualifiche stesse; il comma 5 proroga la deroga al blocco del turn over in ambito pubblico; all'articolo 2, il comma 6 proroga l'autorizzazione all'impiego di personale militare per la sicurezza del territorio del Comune dell'Aquila, concessa dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, in deroga all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008; all'articolo 9, il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche; il comma 10 proroga a tutto il 2015 la possibilità per le amministrazioni centrali di procedere, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, in deroga a quanto previsto in materia di flessibilità delle dotazioni di bilancio dall'articolo 23 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009); all'articolo 13, il comma 1, in materia di servizi pubblici locali, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, che richiede agli enti che hanno affidato servizi pubblici locali non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea di adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013, proroga tale termine fino al 31 dicembre 2014;
né mancano proroghe di regimi derogatori relativi a gestioni commissariali, in vigore anche da vent'anni (si vedano l'articolo 4, comma 2-bis, che proroga nuovamente la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, in essere sin dal 1998, mentre l'articolo 10, comma 3-bis, proroga di un anno la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia, conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta nel 1994);
infine, all'articolo 2, comma 2-bis, condiziona la durata della proroga di talune norme, disposta dal comma 2, all'espressione favorevole delle competenti Commissioni parlamentari «su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario ad acta [per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali conseguenti al terremoto che ha colpito nell'autunno del 1980 le aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria] deve presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», prevedendo che, qualora le Commissioni non si pronuncino favorevolmente, il comma 2 cessi di avere efficacia anticipatamente;
sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1 (che proroga in maniera non testuale gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 4023 del 15 maggio 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia) e all'articolo 4, comma 6 (che proroga il termine stabilito dall'articolo 357, comma 27, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), incide in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];
il provvedimento, all'articolo 1, comma 6, proroga ulteriormente i termini per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, da adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed in deroga dunque al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999), entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, l'articolo 1, comma 6, consente ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto di derogare «alla
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infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento sia allegata l'esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:
tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5; 8, comma 2; 9, commi 9, 13 e 14, che, non essendo volte a prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 6, primo periodo, laddove dispone che il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, si intende comunque rispettato ove gli schemi relativi ai citati regolamenti siano stati trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e posticipa il termine per la effettiva adozione al 28 febbraio 2014, si riformuli la disposizione in questione nel senso di prorogare
al medesimo comma 6 dell'articolo 1, si sopprima altresì la disposizione contenuta al terzo periodo, tenuto conto che essa assegna ad un atto di natura politica, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di derogare a fonti di rango primario, in una materia coperta da riserva di legge a norma dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione;
sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti subordinate, delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 6, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti;
per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa dell'articolo 1, comma 9, che dispone la proroga del termine per l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, ancorché il successivo decreto-legge n. 95 del 2012 sembrerebbe aver superato la necessità di tale adempimento;
per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), e all'articolo 3, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;
all'articolo 2, comma 2-bis, che condiziona la proroga di alcuni termini indicati al comma 2 del medesimo articolo ad un parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, si dovrebbe valutare la portata normativa della disposizione che, da un lato, determina incertezza circa l'efficacia temporale delle proroghe disposte dal comma 2, e, dall'altro, condiziona la proroga al 31 dicembre 2014 all'identico pronunciamento da parte delle Commissioni competenti delle due Camere, che, in ipotesi, potrebbe non intervenire;
Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.
La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che l'articolo 2-bis proroga di un ulteriore anno il termine di proroga di alcune disposizioni in materia di magistratura che di recente la legge di stabilità 2014 (legge n. 247 del 2013) aveva fissato al 31 dicembre 2014;
sottolineata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento la riforma organica della magistratura onoraria non oltre il 31 dicembre 2015, al fine di conferire un assetto stabile ad una parte della magistratura, quale quella onoraria, che svolge un ruolo oramai fondamentale per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia;
esprime
La IV Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;
rilevato, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 5, del provvedimento proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni relative alle
evidenziato che l'articolo 1, comma 8, novella l'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che dispone l'applicazione, a partire dal 2014, della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri, ex articolo 907 del medesimo decreto legislativo, differendone l'applicazione di un ulteriore anno;
evidenziato, altresì, che la situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo e che anche nel ruolo speciale della medesima Arma si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino che, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale;
rilevato, in fine, che l'articolo 2, comma 6 e 7, del decreto-legge autorizza la proroga – disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 43 del 2013, fino al 31 dicembre 2013 – della presenza del contingente di 135 unità di personale militare, per altri tre mesi, con funzioni di vigilanza nel centro storico e, per l'intero anno 2014, con quelle di vigilanza presso gli uffici giudiziari, al fine di garantire la prosecuzione delle attività svolte dal medesimo contingente per i necessari servizi di vigilanza degli insediamenti colpiti dal sisma,
esprime
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2027, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
esprime
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
considerato che, all'articolo 6 comma 1, la proroga di sei mesi rispetto al termine originario di scadenza, il 1o gennaio 2014, per la dismissione della sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in Piazzale Kennedy a Roma e la relativa risoluzione del contratto di locazione, comporta un minor risparmio di tre milioni di euro per l'anno 2014 rispetto a quanto preventivato, ai quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca farà fronte, secondo quanto affermato nella relazione tecnica annessa al provvedimento in esame, con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero;
rilevato, poi, che è necessario chiarire la portata normativa dell'articolo 1, comma 9, in relazione a quanto previsto in materia di limiti assunzionali per il sistema delle università statali dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) chiarisca il Governo gli effetti sulla funzionalità dei servizi resi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, derivanti dal minor risparmio di tre milioni di euro, per l'anno 2014, conseguenti alla proroga di sei mesi, di cui all'articolo 6, comma 1, della dismissione della sede del medesimo Ministero in Piazzale Kennedy, a Roma, e della relativa risoluzione del contratto di locazione;
b) chiarisca il Governo la portata normativa dell'articolo 1, comma 9, in relazione ai limiti assunzionali per il sistema delle università statali in quanto l'adozione del D.P.C.M., previsto dal medesimo articolo, sembrerebbe essere stata superata dalla disposizione dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 150 del 2013 (atto Camera n. 2027 Governo), approvato dal Senato, recante «Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;
valutato negativamente il perpetuarsi delle proroghe di termini relativi a interventi emergenziali che appaiono del tutto incoerenti con gli obiettivi e le finalità delle recenti modifiche alla legge n. 225 del 1992, che hanno introdotto la durata massima delle gestioni emergenziali legandola alle prime attività necessarie a seguito del verificarsi di emergenze;
ribadita la contrarietà all'ennesimo intervento normativo di proroga in materia di lavori pubblici che non risponde all'esigenza più volte sottolineata di porre fine a provvedimenti privi di organicità, essendo invece necessaria una rivisitazione complessiva del codice dei contratti pubblici al fine di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza del sistema degli appalti e al fine di introdurre strumenti di semplificazione in una prospettiva di accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche;
rilevata l'inopportunità di continue proroghe annuali in relazione al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui al comma 1 dell'articolo 10, stante che più opportunamente andrebbe soppressa la lettera p) dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che vieta lo smaltimento in discarica di rifiuti aventi potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg in quanto la norma impedisce il conferimento residuale in discarica di frazioni di rifiuti non recuperabili e non destinabili all'incenerimento se non a costi insostenibili per i Comuni di regioni che non hanno termovalorizzatori e che hanno elevati percentuali di raccolta differenziata;
rilevata la necessità di porre fine alle continue proroghe annuali del termine della fase transitoria durante le quale, nel territorio della regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti, considerato che occorre prevedere in via sistematica l'adeguamento della regione Campania al sistema di gestione dei rifiuti previsto nel resto del territorio nazionale;
considerato che:
l'operatività del SISTRI sta determinando pesanti conseguenze sulle imprese, in termini di costi, difficoltà e rallentamenti insostenibili nella gestione dei rifiuti, determinando il rischio di una totale paralisi dello smaltimento dei rifiuti in ragione;
dell'impossibilità di connettere con un sistema di interoperabilità gli impianti di recupero e smaltimento;
risulta pertanto necessario introdurre una proroga dal 3 marzo 2014 al 1o gennaio 2015 dell'operatività del SISTRI prevista per i produttori dei rifiuti consentendo di verificare anche i risultati dell'impatto economico e organizzativo sulle imprese che già sono obbligate ad aderire al SISTRI e di risolvere le persistenti disfunzioni e le problematicità del sistema, evitando di provocare ulteriori danni al mondo imprenditoriale italiano;
risulta altresì necessario prevedere la proroga fino al 30 giugno 2015 del termine fino al quale trovano applicazione le sanzioni per mancato adempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
rilevata la necessità di sopprimere l'articolo 4-bis, in quanto reca differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia, considerata l'inopportunità di prorogare per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento;
esprime
con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 4-bis
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, prevedendosi al contempo il riconoscimento in via generale ai comuni campani della competenza per le attività di gestione dei rifiuti;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione recante la proroga al 1o gennaio 2015 del termine iniziale di operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, previsto al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché una proroga fino al 30 giugno 2015 del termine, previsto dal comma 3-bis del citato articolo 11, fino al quale trovano applicazione le sanzioni per inadempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti previste nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative» (atto Camera n. 2027 Governo, approvato dal Senato),
rilevata l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi oramai da tempo scaduti,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, si adottino le opportune iniziative per definire, quanto prima possibile, la disciplina attuativa contenente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;
b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, si adottino le opportune iniziative per assicurare che le modalità di determinazione dei diritti aeroportuali siano in concreto rese effettivamente rispondenti alla disciplina dettata dalla direttiva 2009/12/CE, come recepita dagli articoli da 71 ad 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, superando il sistema precedente;
c) con riferimento all'articolo 12, si adottino le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;
d) con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali, e in particolare del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 13, si valuti l'opportunità di assumere tutte le iniziative appropriate, ivi inclusa l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato, per pervenire quanto più tempestivamente possibile alla individuazione degli ambiti o bacini ottimali, e dei rispettivi enti di governo.
La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (atto Camera n. 2027 Governo, approvato dal Senato), relativamente alle parti di propria competenza;
richiamando, in relazione all'articolo 11 – recante una nuova proroga del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere – la necessità che il Governo intervenga sulla materia, in sede di emanazione dei provvedimenti più volte annunciati finalizzati al rilancio del comparto turistico, con la previsione di adeguate misure di sostegno economico che possano consentire di procedere, in particolare alle strutture di piccole dimensioni, al citato adeguamento;
segnalando al Governo l'opportunità, in relazione all'articolo 4, comma 7, che prevede un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale del 2 gennaio 1985, di procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina in materia, che potrebbe risultare ormai obsoleta;
delibera di esprimere
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad abrogare l'articolo 4-bis.
La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2027, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013;
rilevato che il decreto persegue la finalità di prorogare o differire termini previsti dalla legislazione nell'ambito di diversi settori;
preso atto che il testo approvato dal Senato reca anche proroghe di termini su materie di interesse della XI Commissione, che possono considerarsi in termini positivi;
rilevato che, a tale riguardo, un particolare interesse sembra assumere l'articolo 8, che, anzitutto, al comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità;
preso atto che il medesimo articolo 8, al comma 2-bis, proroga il termine per l'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, alle disposizioni della legge n. 92 del 2012;
valutato che il comma 2-ter dello stesso articolo 8 prevede che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo;
rilevato poi che, in ordine al comma 3 dell'articolo 1, che interviene sulle assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS il provvedimento, sarebbe più opportuno parlare di differimento delle assegnazioni temporanee piuttosto che di proroga, tenuto conto che i comandi presso il Ministero dei beni e le attività culturali sono già cessati il 24 novembre 2013;
valutato che il provvedimento interviene altresì in tema di proroga di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, valorizzando, in particolare la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
preso atto, infine, che il testo in esame proroga il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, intervenendo altresì sulla facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2027 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
considerato che in sede referente presso il Senato della Repubblica è stato inserito il comma 1-bis all'articolo 7, volto a prorogare dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999;
pur rilevate le difficoltà emerse sino ad oggi nel procedere all'aggiornamento del Nomenclatore tariffario, in quanto, prevedendo una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel settore dei dispositivi medici monouso sia per l'assistenza protesica, si teme che ingeneri un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;
valutata la necessità di procedere comunque con tale aggiornamento in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le singole Regioni, senza tuttavia differire ulteriormente il citato termine del 30 giugno 2014;
considerato che l'articolo 9, comma 15, prevede che nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, venga prorogato il contratto in essere, stipulato il 24 marzo 2010, al fine di garantire la prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della Carta acquisti sperimentale, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore;
pur ritenendo non opportuno inserire in uno strumento legislativo caratterizzato per sua natura da requisiti straordinari di necessità ed urgenza una proroga di fatto sine die di un contratto in essere e, pertanto, auspicando che, essendo in corso la procedura di gara per l'individuazione del gestore, secondo le regole Consip, con termine per la ricezione delle offerte fissato al 12 dicembre 2013, si possa ragionevolmente prevedere la conclusione della procedura di gara entro l'anno in corso,
esprime
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 9, comma 15, il termine del 31 dicembre 2014 per la conclusione della procedura di gara in corso.
La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (atto Camera n. 2027, approvato dal Senato),
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 5, comma 2, si sottolinea l'esigenza che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole sia funzionale alla necessità di garantire la sicurezza degli operatori, al fine di evitare che tale adempimento costituisca un ulteriore onere amministrativo a carico del settore primario, già fortemente penalizzato dal continuo aumento dei costi di produzione;
b) si sottolinea l'esigenza di rinviare il termine di applicazione dell'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ove applicabile, per gli imprenditori agricoli ed agromeccanici che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010);
c) si chiede di prorogare al 30 giugno 2015 l'applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, per i piccoli depositi di carburante agricolo. La proroga dovrebbe essere prevista, in particolare, in favore degli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2027 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
considerato che l'articolo 9, comma 14, nella riformulazione intervenuta nel corso dell'esame al Senato, inserisce un comma aggiuntivo 4-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che ha attuato la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, in cui si prevede che – ai fini dell'ammissione al Registro dei revisori legali – sono esonerati dall'esame di idoneità coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 139 del 2005;
evidenziato che la norma introdotta nel provvedimento in esame comporta l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali, tra l'esame di idoneità professionale previsto dal decreto n. 39 e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, esonerando di fatto, coloro che abbiano superato l'esame per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da numerose prove di particolare qualificazione professionale previste dalla direttiva 2006/43/CE per l'esercizio della revisione legale;
ritenuto che tale equipollenza potrebbe risultare in contrasto con la disciplina europea, in particolare con l'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE concernente l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;
considerato inoltre che l'articolo 13 del decreto legge proroga le disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012, disponendo altresì che gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014;
considerato che il provvedimento in esame potrebbe altresì rappresentare lo strumento idoneo ad affrontare il tema di estrema attualità riguardante i contratti in scadenza nella pubblica amministrazione, posto che contiene disposizioni di proroga dei termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e in materia di istruzione, università e ricerca;
tenuto conto che il provvedimento contiene numerose disposizioni di proroga aventi ad oggetto situazioni emergenziali, alcune delle
esprime
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito, ove ritenga di confermare la disposizione, di cui all'articolo 9, comma 14, che sancisce l'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti, ad adottare misure integrative che contemplino la previsione di eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo n. 2027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di discussione presso la I Commissione della Camera;
rilevato che:
l'articolo 7, comma 1-ter, aggiunto dal Senato, prevede che le regioni adottino provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 – anziché dal 1o gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi;
il medesimo comma stabilisce che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie – nomini il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione degli atti in questione;
appare opportuna una valutazione della compatibilità dei predetti poteri sostitutivi con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;
rilevato altresì che:
l'articolo 9, comma 8-bis, aggiunto dal Senato, proroga di dodici mesi i termini previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per la decorrenza di applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti ubicati nelle medesime regioni e province autonome – delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
in particolare, l'articolo 38 citato ha previsto – in generale – che le disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 118 (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2015 e che le disposizioni del Titolo II del decreto (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi a decorrere dal 2014;
l'articolo 37 del medesimo decreto ha dettato una disciplina speciale per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che il termine di decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 nei confronti delle predette regioni e province, nonché degli enti locali ubicati nelle medesime, siano stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire con norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi;
lo stesso articolo 37 aveva previsto anche, al secondo periodo, che, qualora le procedure anzidette non si fossero concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi la cui adozione era prevista a seguito della sperimentazione su questa materia – e recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel decreto legislativo n. 118 – le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse;
su quest'ultima disposizione (articolo 37, comma unico, secondo periodo) è però intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale;
la decorrenza dell'applicazione della disciplina in questione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome potrà quindi
rilevato infine che:
l'articolo 13, comma 2, del decreto in esame prevede che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;
il citato comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012;
il medesimo comma 1 dell'articolo 3-bis prevede che, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
anche in questo caso appare opportuna una valutazione della compatibilità dei poteri sostitutivi attribuiti al prefetto dall'articolo 13, comma 2, con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;
al medesimo articolo 13 appare in ogni caso opportuno verificare il coordinamento tra il comma 1 (in base al quale, se l'ente di governo ha già «avviato» le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) e il comma 2 (in base al quale, se la «deliberazione dell'affidamento» del servizio – e non, quindi, la deliberazione di avvio del procedimento di affidamento – non avviene entro il 30 giugno 2014, interviene in via sostitutiva il prefetto),
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1-ter, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi
b) all'articolo 9, comma 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la proroga dei termini di decorrenza per l'applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e Bolzano e negli enti locali ubicati in queste regioni e province – delle disposizioni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, avviene fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del medesimo decreto legislativo;
c) all'articolo 13, comma 2, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi attribuiti al prefetto con le garanzie previste per le regioni, in caso di interventi sostitutivi statali, dall'articolo 120 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che la disciplina su cui incide il citato comma 2 (ossia l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011) già prevede una disposizione per l'esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando alla disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
d) al medesimo articolo 13, comma 2, appare in ogni caso opportuno verificare, con riferimento a quanto indicato nelle premesse, il coordinamento tra i termini di cui il comma 1 e i termini di cui al comma 2.
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